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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa OS D'AP Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 400/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 873/2021 emessa il 15/3/2021 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Marino elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Dei Principati n. 17 - Appellante
E
in qualità di erede di rappresentato e difeso da se medesimo Controparte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno via Roma n 61 - Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con atto notificato il 12/7/2004 il RA ha citato in giudizio la Parte_2 [...]
chiedendo che la convenuta venisse condannata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1
al pagamento della somma di lire 48.502.604 oltre rivalutazione monetaria ed interessi per l'attività professionale da lui espletata, consistita nell'adeguamento del progetto relativo al “completamento
del 2 tratto della strada Tempone di Persano – Ponte SA con ipotesi di sviluppo futuro”.
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio ha rappresentato che la Parte_2 [...]
con delibera di C.G. n. 57 del 4/7/1994 aveva conferito all'ing. Parte_1 [...]
e al RA , ciascuno nei limiti della propria competenza, l'incarico CP_2 Parte_2
di provvedere all'adeguamento del progetto inerente al tratto stradale innanzi indicato, lamentando che l'ente pubblico non aveva stipulato il relativo contratto di opera professionale e, nonostante l'espletamento dell'incarico professionale e l'accettazione della prestazione, non aveva pagato il corrispettivo spettante al RA pari a lire 48.502.604 come risultava dalla Parte_2
parcella professionale vidimata dal Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Salerno;
pertanto secondo l'attore ricorrevano le condizioni per agire in giudizio con l'azione di arricchimento senza causa disciplinata dall'art. 2041 c.c..
1.1.La costituitasi in giudizio, ha resistito, eccependo, fra l'altro, Parte_1
l'inammissibilità della domanda stante il difetto del presupposto della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa previsto dall'art. 2042 c.c.; ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali ( cfr. comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183 comma
5 c.p.c. del 24/6/2005).
1.2. A seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'attore, il processo è stato riassunto su impulso di in qualità di erede di . Persona_1 Parte_2
1.3. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 15/3/2021 ha accolto la domanda ed ha condannato la al pagamento in favore di in qualità Parte_1 Persona_1
di erede di , della somma di euro 25.049,50 oltre interessi legali dalla domanda Parte_2
nonché al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice a quo – dopo avere evidenziato che i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa promossa nei confronti della P.A. vanno individuati nel riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera e nell'arricchimento della P.A. – ha argomentato che nella vicenda in esame sussistono tali condizioni in quanto: a) la realizzazione dell'opera pubblica è stata approvata sulla base del progetto redatto anche dal RA;
b) la mancata esecuzione dell'opera Parte_2
non è dipesa da carenze progettuali imputabili al professionista sicchè “ vi è stato un arricchimento
quantomeno potenziale o indiretto da parte della P.A. attesa la sicura utilizzabilità del progetto”
peraltro accettato dalla “ avendone fatto oggetto di una ipotesi Parte_1
transattiva sottoscritta anche da un responsabile della Comunità, cui non è stato poi dato seguito”.
Il Tribunale, infine, ha quantificato l'indennizzo spettante all'attore in euro 25.049,50, sostenendo che tale importo è stato genericamente contestato dalla convenuta ed è in linea con quello indicato nella parcella professionale approvata dal Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Salerno.
1.4.Avverso la predetta sentenza la ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 13/5/2021; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. , costituitosi in giudizio in qualità di erede di ha resistito ed ha Controparte_1 Persona_1
concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.6. La Corte con ordinanza del 19/7/2023, all'esito della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va evidenziato che ha provato la sua qualità di erede dell'originaria Controparte_1
parte processuale e, dunque, la legittimazione processuale passiva rispetto all'appello Persona_1
proposto dalla ( cfr. certificato di morte di e certificato Parte_1 Persona_1
di stato di famiglia da cui risulta che è figlio di . Controparte_1 Persona_1
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione è fondata e, pertanto, va accolta.
4. La ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata, lamentando Parte_1
che il Giudice a quo non ha considerato che l'azione di arricchimento senza causa, come eccepito dalla convenuta, era inammissibile per il difetto del requisito della sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c.. La domanda in esame – osserva l'appellante – si basa sulla delibera del Consiglio Generale della n. 57 del 4/7/1994, adottata senza il preventivo impegno di spesa Parte_1
e, dunque, in violazione dell'art. 23 comma 4 legge n. 144/89 all'epoca vigente, ora art. 193 d.lgvo n. 267/2000, tanto che per tale ragione, come risulta dalla documentazione in atti, la suindicata delibera n. 57/94 è stata annullata dal unitamente alla successiva delibera di Controparte_3
chiarimenti n. 90/94. L'art. 23 comma 4 legge n 144/89 – prosegue l'appellante – prevede che in tema di spese degli enti locali, in mancanza di “una valida o impegnativa obbligazione dell'ente
locale”, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il privato e gli amministratori che hanno conferito l'incarico sicchè nel caso di specie non vi è spazio per l'azione di arricchimento senza causa mancando il requisito della residualità che caratterizza tale azione.
La censura è fondata.
L'azione di ingiustificato arricchimento, come emerge dalla disciplina dettata dall'art. 2042 c.c., è
contraddistinta dal carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito ( cfr. Cass. n. 29988/2018).
La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c. inapplicabile per le eccezione rilevabili di ufficio ( cfr. Cass. n. 9486/2013).
Va, poi, ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti stipulati degli enti pubblici territoriali, l'art. 23 comma 3 del d.l. n. 66/1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 144/1989, subordinando la validità del contratto all'esistenza di una deliberazione autorizzativa assunta nelle forme previste dalla legge e del relativo impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ha sostanzialmente riprodotto il contenuto della normativa precedente, di cui al combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. n. 383/1934, mentre il successivo comma 4 - abrogato dall'art. 123 del d.lgvo n. 77/1995 ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto e infine rifluito nell'art. 191 d.lgvo n. 267/2000 - ha innovato tale disciplina, prevedendo la responsabilità dell'amministratore dell'ente territoriale nell'ipotesi di acquisizione di opere, beni o servizi in violazione della suindicata disciplina;
pertanto,
mentre prima dell'entrata in vigore del menzionato comma 4, il soggetto che aveva effettuato la prestazione poteva esperire nei confronti della P.A. l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c., nella vigenza del citato comma 4 tale azione non è più proponibile, in quanto, avendo carattere sussidiario, essa resta esclusa dalla proponibilità dell'azione nei confronti dell'amministratore o del funzionario che ha consentito l'acquisizione della prestazione in violazione delle regole contabili (
cfr. Cass. n. 12880/2010; Cass. n. 24478/2013; Cass. n. 80/2017; Ca;
Cass. n. 28930/2022 in motivazione).
Nella vicenda in esame – come risulta dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – il RA (l'originaria parte attrice) ha proposto l'azione di Parte_2
arricchimento senza causa nei confronti della con riferimento Parte_1
all'attività professionale da lui espletata, consistita nell'adeguamento del progetto relativo al
“completamento del 2 tratto della strada Tempone di Persano – Ponte SA ; in particolare il professionista ha posto a fondamento della pretesa la delibera del C.G. del predetto ente pubblico n.
57 del 4/7/1994 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico ( cfr. atto di citazione di primo grado).
Inoltre la Corte osserva che dalla disamina della documentazione in atti emerge quanto segue: a) il
Consiglio Generale della con la suindicata delibera n. 57 del Parte_1
4/7/1994 ha deliberato di procedere alla realizzazione dei lavori relativi al “ tratto 2 della strada
Tempone di Persano – Ponte SA”, ha conferito all'ing. e al RA Controparte_2
l'incarico di adeguare il progetto esecutivo già redatto dai medesimi Parte_2
professionisti nel 1989 ed ha dato atto che “ la conseguente spesa presumibile di £. 793.000.000 sia finanziata con mutuo da contrarre con la DD.PP. o con altri istituti di credito autorizzati” ( Pt_3
cfr. delibera in atti); b) il Comitato Regionale di Controllo Sezione Provinciale di Salerno con il verbale n 58 del 29/7/1994 ha invitato la a rendere chiarimenti in Parte_1
ordine alla predetta delibera n. 57/1994 ed in particolare ad indicare “con quali fondi si farà fronte
alle spese tecniche” in caso di mancato finanziamento dell'opera pubblica ( cfr. verbale in atti); c) il
Consiglio Generale della con la delibera n. 90 del 13/10/1994 ha Parte_1
reso i suindicati chiarimenti, ribadendo che l'incarico professionale in questione riguardava soltanto l'adeguamento del progetto già redatto dai medesimi professionisti, e prevendo per l'espletamento di tale attività professionale, in caso di mancato finanziamento dell'opera pubblica, un rimborso spese di £. 1.000.000 “ imputata al cap. 275 del bilancio 1994 con sufficiente disponibilità” ( cfr. delibera in atti); d) il Comitato Regionale di Controllo Sezione Provinciale di Salerno con il verbale n. 85
dell'11/11/1994 ha annullato la delibera del C.G. della n. 57/1994 Parte_1
e la successiva delibera integrativa n. 90/1994 giacchè la previsione del rimborso spese di £.
1.000.000, qualora il finanziamento per la realizzazione dell'opera pubblica non fosse stato concesso,
sarebbe stata considerata “ come non apposta in caso di controversia tra le parti e di effettiva
prestazione di attività professionale” ( cfr. verbale in atti).
Ciò posto, va evidenziato che nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 23
del d.l. n. 66/1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 144/1989 giacchè la pretesa azionata dal RA afferisce ad un'attività professionale espletata dopo l'entrata in Parte_2
vigore della predetta disposizione normativa;
in particolate tale attività professionale – in linea con quanto rappresentato dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – involge esclusivamente l' adeguamento di un progetto già redatto dal medesimo professionista e che ha costituito oggetto di un autonomo e specifico conferimento di incarico risalente all'anno 1994 come risulta dalla suindicata delibera n. 57/1994 posta a fondamento della pretesa azionata.
Alteris verbis non è possibile aderire alla tesi dell'appellato che, al fine di sostenere l'inapplicabilità
alla fattispecie in esame della disciplina dettata dall'art. 23 d.l. n. 66/1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 144/1989, ha focalizzato l'attenzione sul conferimento dell'originario incarico professionale avente ad oggetto il progetto dell'opera pubblica, richiamando la delibera n.
477 del 17/8/1988 con cui la Giunta Esecutiva della ha approvato Parte_1
il progetto esecutivo dell'opera pubblica, trascurando così di considerare che la pretesa azionata in esame investe il successivo incarico relativo all'adeguamento del predetto progetto.
Ne consegue che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità
innanzi richiamati, deve concludersi che, essendo state annullate le suindicate delibere del C.G. della n. 57/1994 e n 90/1994, non vi è spazio per l'azione di Parte_1
arricchimento senza causa nei confronti della per la carenza del Parte_1
requisito della sussidiarietà che caratterizza tale azione.
La prestazione professionale in questione, infatti, è stata acquisita in violazione delle regole contabili sicchè il professionista avrebbe dovuto agire nei confronti dell'amministratore o del funzionario che ha consentito tale acquisizione nonostante l'assenza del relativo impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario.
Merita, infine, di essere chiarito che, ad avviso del Collegio, dalla disamina della delibera n. 39/1998
della Giunta Esecutiva della richiamata nella comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di secondo grado, non emergono elementi favorevoli per la posizione dell'appellato.
E' utile evidenziare che con la suindicata delibera n. 39/1998 la Giunta Esecutiva del predetto ente pubblico ha deliberato di liquidare il compenso professionale spettante al RA Parte_2
per un importo complessivo di £. 10.368.280, riferibile all'attività professionale innanzi
[...]
indicata e di “ imputare la suddetta somma al cap. 606 del redigendo bilancio 1998, r.p. 1997” (
cfr. delibera in atti); il Comitato Regionale di Controllo Sezione Provinciale di Salerno con il verbale n. 16 del 3/3/1998 con riferimento alla suindicata delibera ha adottato il seguente provvedimento : “
Considerato che per effetto della modifica dell'art. 37 lett. e) del D.lgs 77/95, intervenuta con D.lgs
342/97, la fattispecie considerata può ritenersi riconducibile a tale previsione legislativa atteso che l'opera è stata realizzata e che è stato accertato dai responsabili tecnici l'arricchimento e l'utilità
conseguente all'effettuazione della spesa, decide: N.O. fatte salve le definitive determinazioni del
Consiglio cui compete il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 37 D.Lgvo 77/95 e successive
modificazioni ed integrazioni” ( cfr. verbale in atti).
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà,
salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio con apposita deliberazione dell'organo competente ( cfr. Cass. n. 24860/2015; Cass. n. 12608/2017; Cass. n. 15303/2022 in motivazione).
Ebbene nella fattispecie in esame la suindicata delibera n. 39/1998 è stata adottata dalla Giunta
Esecutiva della sicchè, in assenza di qualsiasi delibera sul punto Parte_1
da parte dell'organo competente, ossia il Consiglio Generale del predetto ente pubblico, non vi è
spazio per ritenere che rispetto al credito del professionista vi sia stato da parte della
[...]
un riconoscimento del debito fuori bilancio con conseguente ammissibilità Parte_1
dell'azione di arricchimento senza causa.
Va ancora evidenziato, replicando ad un rilievo dell'appellato, che il richiamo contenuto nella suindicata delibera n. 39/1998 sia “ all'atto” n. 14 del 27/2/1995 con cui il Consiglio
[...]
“ nell'assumere con la n mutuo di £. 739.000.000 Parte_4 CP_4
per il finanziamento dei lavori di cui sopra ( ossia il completamento del 2° tratto della strada
“Tempone di Persano – Ponte SA”) ha confermato l'incarico ai suddetti professionisti” ( ossia ing. e , sia alla delibera n. 76 del 29/7/1994 con cui il Controparte_2 Parte_2
Consiglio Generale della ha approvato “ il progetto del Parte_1
completamento dei lavori di cui trattasi a firma dei tecnici sopra incaricati” non è sufficiente per affermare che non era necessaria l'adozione di una specifica delibera del Consiglio Generale del suindicato ente pubblico per il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto – al di là del tenore del provvedimento n. 16 del 3/3/1998 adottato dal Comitato Regionale di Controllo Sezione
Provinciale di Salerno – va rimarcato che, come già segnalato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede una espressa e specifica deliberazione dell'organo competente (cfr. in particolare Cass. n. 24860/2015).
Né è possibile affermare – aderendo a quanto prospettato dall'appellato peraltro soltanto con la comparsa conclusione – che il mero richiamo contenuto nella delibera n. 39/1998 della Giunta
Esecutiva della “all'atto” n. 14/1995 del Consiglio Generale della Parte_1
sia sufficiente per affermare, in assenza della produzione in giudizio Parte_1
del predetto atto, che l'ente pubblico abbia adottato una deliberazione autorizzativa della spesa in questione nel rispetto della normativa allora vigente, tanto piò ove si considera che nella delibera n.
39/1998 vi è il richiamo “ all'atto” n. 14/1995 del Consiglio Generale della Parte_1
e non già alla delibera del C.G. del predetto ente.
[...]
Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'interposto gravame, restando così
assorbite le ulteriore censure, segnatamente: a) la censura incentrata sulla considerazione che il
Giudice di prime cure erroneamente ha affermato che ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., vale a dire l'utilità della prestazione professionale espletata da e l'arricchimento della b) la Parte_2 Parte_1
censura fondata sull'erronea quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. perché effettuata dal
Tribunale in base al compenso spettante all'attore secondo la tariffa professionale e, dunque, senza tenere conto della disciplinata dettata dall'art. 2041 c.c..
5. In conclusione l'appello va accolto con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata,
la domanda proposta dalla parte attrice va dichiarata inammissibile.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello ,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
E allora – tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza della parte attrice - va condannato al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi come in
[...]
dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno n. 873/2021 depositata il 15/3/2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità
della domanda proposta dalla parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in Controparte_1
favore della spese che liquida in euro 2.540,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in Controparte_1
favore della spese che liquida in euro 2.910,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge;
Salerno, 7/8/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa OS D'AP dr.ssa Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa OS D'AP Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 400/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 873/2021 emessa il 15/3/2021 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Marino elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Dei Principati n. 17 - Appellante
E
in qualità di erede di rappresentato e difeso da se medesimo Controparte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno via Roma n 61 - Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Con atto notificato il 12/7/2004 il RA ha citato in giudizio la Parte_2 [...]
chiedendo che la convenuta venisse condannata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1
al pagamento della somma di lire 48.502.604 oltre rivalutazione monetaria ed interessi per l'attività professionale da lui espletata, consistita nell'adeguamento del progetto relativo al “completamento
del 2 tratto della strada Tempone di Persano – Ponte SA con ipotesi di sviluppo futuro”.
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio ha rappresentato che la Parte_2 [...]
con delibera di C.G. n. 57 del 4/7/1994 aveva conferito all'ing. Parte_1 [...]
e al RA , ciascuno nei limiti della propria competenza, l'incarico CP_2 Parte_2
di provvedere all'adeguamento del progetto inerente al tratto stradale innanzi indicato, lamentando che l'ente pubblico non aveva stipulato il relativo contratto di opera professionale e, nonostante l'espletamento dell'incarico professionale e l'accettazione della prestazione, non aveva pagato il corrispettivo spettante al RA pari a lire 48.502.604 come risultava dalla Parte_2
parcella professionale vidimata dal Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Salerno;
pertanto secondo l'attore ricorrevano le condizioni per agire in giudizio con l'azione di arricchimento senza causa disciplinata dall'art. 2041 c.c..
1.1.La costituitasi in giudizio, ha resistito, eccependo, fra l'altro, Parte_1
l'inammissibilità della domanda stante il difetto del presupposto della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa previsto dall'art. 2042 c.c.; ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali ( cfr. comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183 comma
5 c.p.c. del 24/6/2005).
1.2. A seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'attore, il processo è stato riassunto su impulso di in qualità di erede di . Persona_1 Parte_2
1.3. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 15/3/2021 ha accolto la domanda ed ha condannato la al pagamento in favore di in qualità Parte_1 Persona_1
di erede di , della somma di euro 25.049,50 oltre interessi legali dalla domanda Parte_2
nonché al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice a quo – dopo avere evidenziato che i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa promossa nei confronti della P.A. vanno individuati nel riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità dell'opera e nell'arricchimento della P.A. – ha argomentato che nella vicenda in esame sussistono tali condizioni in quanto: a) la realizzazione dell'opera pubblica è stata approvata sulla base del progetto redatto anche dal RA;
b) la mancata esecuzione dell'opera Parte_2
non è dipesa da carenze progettuali imputabili al professionista sicchè “ vi è stato un arricchimento
quantomeno potenziale o indiretto da parte della P.A. attesa la sicura utilizzabilità del progetto”
peraltro accettato dalla “ avendone fatto oggetto di una ipotesi Parte_1
transattiva sottoscritta anche da un responsabile della Comunità, cui non è stato poi dato seguito”.
Il Tribunale, infine, ha quantificato l'indennizzo spettante all'attore in euro 25.049,50, sostenendo che tale importo è stato genericamente contestato dalla convenuta ed è in linea con quello indicato nella parcella professionale approvata dal Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Salerno.
1.4.Avverso la predetta sentenza la ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 13/5/2021; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. , costituitosi in giudizio in qualità di erede di ha resistito ed ha Controparte_1 Persona_1
concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.6. La Corte con ordinanza del 19/7/2023, all'esito della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va evidenziato che ha provato la sua qualità di erede dell'originaria Controparte_1
parte processuale e, dunque, la legittimazione processuale passiva rispetto all'appello Persona_1
proposto dalla ( cfr. certificato di morte di e certificato Parte_1 Persona_1
di stato di famiglia da cui risulta che è figlio di . Controparte_1 Persona_1
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione è fondata e, pertanto, va accolta.
4. La ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata, lamentando Parte_1
che il Giudice a quo non ha considerato che l'azione di arricchimento senza causa, come eccepito dalla convenuta, era inammissibile per il difetto del requisito della sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c.. La domanda in esame – osserva l'appellante – si basa sulla delibera del Consiglio Generale della n. 57 del 4/7/1994, adottata senza il preventivo impegno di spesa Parte_1
e, dunque, in violazione dell'art. 23 comma 4 legge n. 144/89 all'epoca vigente, ora art. 193 d.lgvo n. 267/2000, tanto che per tale ragione, come risulta dalla documentazione in atti, la suindicata delibera n. 57/94 è stata annullata dal unitamente alla successiva delibera di Controparte_3
chiarimenti n. 90/94. L'art. 23 comma 4 legge n 144/89 – prosegue l'appellante – prevede che in tema di spese degli enti locali, in mancanza di “una valida o impegnativa obbligazione dell'ente
locale”, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il privato e gli amministratori che hanno conferito l'incarico sicchè nel caso di specie non vi è spazio per l'azione di arricchimento senza causa mancando il requisito della residualità che caratterizza tale azione.
La censura è fondata.
L'azione di ingiustificato arricchimento, come emerge dalla disciplina dettata dall'art. 2042 c.c., è
contraddistinta dal carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito ( cfr. Cass. n. 29988/2018).
La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c. inapplicabile per le eccezione rilevabili di ufficio ( cfr. Cass. n. 9486/2013).
Va, poi, ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti stipulati degli enti pubblici territoriali, l'art. 23 comma 3 del d.l. n. 66/1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 144/1989, subordinando la validità del contratto all'esistenza di una deliberazione autorizzativa assunta nelle forme previste dalla legge e del relativo impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ha sostanzialmente riprodotto il contenuto della normativa precedente, di cui al combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. n. 383/1934, mentre il successivo comma 4 - abrogato dall'art. 123 del d.lgvo n. 77/1995 ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto e infine rifluito nell'art. 191 d.lgvo n. 267/2000 - ha innovato tale disciplina, prevedendo la responsabilità dell'amministratore dell'ente territoriale nell'ipotesi di acquisizione di opere, beni o servizi in violazione della suindicata disciplina;
pertanto,
mentre prima dell'entrata in vigore del menzionato comma 4, il soggetto che aveva effettuato la prestazione poteva esperire nei confronti della P.A. l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c., nella vigenza del citato comma 4 tale azione non è più proponibile, in quanto, avendo carattere sussidiario, essa resta esclusa dalla proponibilità dell'azione nei confronti dell'amministratore o del funzionario che ha consentito l'acquisizione della prestazione in violazione delle regole contabili (
cfr. Cass. n. 12880/2010; Cass. n. 24478/2013; Cass. n. 80/2017; Ca;
Cass. n. 28930/2022 in motivazione).
Nella vicenda in esame – come risulta dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – il RA (l'originaria parte attrice) ha proposto l'azione di Parte_2
arricchimento senza causa nei confronti della con riferimento Parte_1
all'attività professionale da lui espletata, consistita nell'adeguamento del progetto relativo al
“completamento del 2 tratto della strada Tempone di Persano – Ponte SA ; in particolare il professionista ha posto a fondamento della pretesa la delibera del C.G. del predetto ente pubblico n.
57 del 4/7/1994 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico ( cfr. atto di citazione di primo grado).
Inoltre la Corte osserva che dalla disamina della documentazione in atti emerge quanto segue: a) il
Consiglio Generale della con la suindicata delibera n. 57 del Parte_1
4/7/1994 ha deliberato di procedere alla realizzazione dei lavori relativi al “ tratto 2 della strada
Tempone di Persano – Ponte SA”, ha conferito all'ing. e al RA Controparte_2
l'incarico di adeguare il progetto esecutivo già redatto dai medesimi Parte_2
professionisti nel 1989 ed ha dato atto che “ la conseguente spesa presumibile di £. 793.000.000 sia finanziata con mutuo da contrarre con la DD.PP. o con altri istituti di credito autorizzati” ( Pt_3
cfr. delibera in atti); b) il Comitato Regionale di Controllo Sezione Provinciale di Salerno con il verbale n 58 del 29/7/1994 ha invitato la a rendere chiarimenti in Parte_1
ordine alla predetta delibera n. 57/1994 ed in particolare ad indicare “con quali fondi si farà fronte
alle spese tecniche” in caso di mancato finanziamento dell'opera pubblica ( cfr. verbale in atti); c) il
Consiglio Generale della con la delibera n. 90 del 13/10/1994 ha Parte_1
reso i suindicati chiarimenti, ribadendo che l'incarico professionale in questione riguardava soltanto l'adeguamento del progetto già redatto dai medesimi professionisti, e prevendo per l'espletamento di tale attività professionale, in caso di mancato finanziamento dell'opera pubblica, un rimborso spese di £. 1.000.000 “ imputata al cap. 275 del bilancio 1994 con sufficiente disponibilità” ( cfr. delibera in atti); d) il Comitato Regionale di Controllo Sezione Provinciale di Salerno con il verbale n. 85
dell'11/11/1994 ha annullato la delibera del C.G. della n. 57/1994 Parte_1
e la successiva delibera integrativa n. 90/1994 giacchè la previsione del rimborso spese di £.
1.000.000, qualora il finanziamento per la realizzazione dell'opera pubblica non fosse stato concesso,
sarebbe stata considerata “ come non apposta in caso di controversia tra le parti e di effettiva
prestazione di attività professionale” ( cfr. verbale in atti).
Ciò posto, va evidenziato che nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 23
del d.l. n. 66/1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 144/1989 giacchè la pretesa azionata dal RA afferisce ad un'attività professionale espletata dopo l'entrata in Parte_2
vigore della predetta disposizione normativa;
in particolate tale attività professionale – in linea con quanto rappresentato dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – involge esclusivamente l' adeguamento di un progetto già redatto dal medesimo professionista e che ha costituito oggetto di un autonomo e specifico conferimento di incarico risalente all'anno 1994 come risulta dalla suindicata delibera n. 57/1994 posta a fondamento della pretesa azionata.
Alteris verbis non è possibile aderire alla tesi dell'appellato che, al fine di sostenere l'inapplicabilità
alla fattispecie in esame della disciplina dettata dall'art. 23 d.l. n. 66/1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 144/1989, ha focalizzato l'attenzione sul conferimento dell'originario incarico professionale avente ad oggetto il progetto dell'opera pubblica, richiamando la delibera n.
477 del 17/8/1988 con cui la Giunta Esecutiva della ha approvato Parte_1
il progetto esecutivo dell'opera pubblica, trascurando così di considerare che la pretesa azionata in esame investe il successivo incarico relativo all'adeguamento del predetto progetto.
Ne consegue che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità
innanzi richiamati, deve concludersi che, essendo state annullate le suindicate delibere del C.G. della n. 57/1994 e n 90/1994, non vi è spazio per l'azione di Parte_1
arricchimento senza causa nei confronti della per la carenza del Parte_1
requisito della sussidiarietà che caratterizza tale azione.
La prestazione professionale in questione, infatti, è stata acquisita in violazione delle regole contabili sicchè il professionista avrebbe dovuto agire nei confronti dell'amministratore o del funzionario che ha consentito tale acquisizione nonostante l'assenza del relativo impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario.
Merita, infine, di essere chiarito che, ad avviso del Collegio, dalla disamina della delibera n. 39/1998
della Giunta Esecutiva della richiamata nella comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di secondo grado, non emergono elementi favorevoli per la posizione dell'appellato.
E' utile evidenziare che con la suindicata delibera n. 39/1998 la Giunta Esecutiva del predetto ente pubblico ha deliberato di liquidare il compenso professionale spettante al RA Parte_2
per un importo complessivo di £. 10.368.280, riferibile all'attività professionale innanzi
[...]
indicata e di “ imputare la suddetta somma al cap. 606 del redigendo bilancio 1998, r.p. 1997” (
cfr. delibera in atti); il Comitato Regionale di Controllo Sezione Provinciale di Salerno con il verbale n. 16 del 3/3/1998 con riferimento alla suindicata delibera ha adottato il seguente provvedimento : “
Considerato che per effetto della modifica dell'art. 37 lett. e) del D.lgs 77/95, intervenuta con D.lgs
342/97, la fattispecie considerata può ritenersi riconducibile a tale previsione legislativa atteso che l'opera è stata realizzata e che è stato accertato dai responsabili tecnici l'arricchimento e l'utilità
conseguente all'effettuazione della spesa, decide: N.O. fatte salve le definitive determinazioni del
Consiglio cui compete il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 37 D.Lgvo 77/95 e successive
modificazioni ed integrazioni” ( cfr. verbale in atti).
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà,
salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio con apposita deliberazione dell'organo competente ( cfr. Cass. n. 24860/2015; Cass. n. 12608/2017; Cass. n. 15303/2022 in motivazione).
Ebbene nella fattispecie in esame la suindicata delibera n. 39/1998 è stata adottata dalla Giunta
Esecutiva della sicchè, in assenza di qualsiasi delibera sul punto Parte_1
da parte dell'organo competente, ossia il Consiglio Generale del predetto ente pubblico, non vi è
spazio per ritenere che rispetto al credito del professionista vi sia stato da parte della
[...]
un riconoscimento del debito fuori bilancio con conseguente ammissibilità Parte_1
dell'azione di arricchimento senza causa.
Va ancora evidenziato, replicando ad un rilievo dell'appellato, che il richiamo contenuto nella suindicata delibera n. 39/1998 sia “ all'atto” n. 14 del 27/2/1995 con cui il Consiglio
[...]
“ nell'assumere con la n mutuo di £. 739.000.000 Parte_4 CP_4
per il finanziamento dei lavori di cui sopra ( ossia il completamento del 2° tratto della strada
“Tempone di Persano – Ponte SA”) ha confermato l'incarico ai suddetti professionisti” ( ossia ing. e , sia alla delibera n. 76 del 29/7/1994 con cui il Controparte_2 Parte_2
Consiglio Generale della ha approvato “ il progetto del Parte_1
completamento dei lavori di cui trattasi a firma dei tecnici sopra incaricati” non è sufficiente per affermare che non era necessaria l'adozione di una specifica delibera del Consiglio Generale del suindicato ente pubblico per il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto – al di là del tenore del provvedimento n. 16 del 3/3/1998 adottato dal Comitato Regionale di Controllo Sezione
Provinciale di Salerno – va rimarcato che, come già segnalato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede una espressa e specifica deliberazione dell'organo competente (cfr. in particolare Cass. n. 24860/2015).
Né è possibile affermare – aderendo a quanto prospettato dall'appellato peraltro soltanto con la comparsa conclusione – che il mero richiamo contenuto nella delibera n. 39/1998 della Giunta
Esecutiva della “all'atto” n. 14/1995 del Consiglio Generale della Parte_1
sia sufficiente per affermare, in assenza della produzione in giudizio Parte_1
del predetto atto, che l'ente pubblico abbia adottato una deliberazione autorizzativa della spesa in questione nel rispetto della normativa allora vigente, tanto piò ove si considera che nella delibera n.
39/1998 vi è il richiamo “ all'atto” n. 14/1995 del Consiglio Generale della Parte_1
e non già alla delibera del C.G. del predetto ente.
[...]
Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'interposto gravame, restando così
assorbite le ulteriore censure, segnatamente: a) la censura incentrata sulla considerazione che il
Giudice di prime cure erroneamente ha affermato che ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., vale a dire l'utilità della prestazione professionale espletata da e l'arricchimento della b) la Parte_2 Parte_1
censura fondata sull'erronea quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. perché effettuata dal
Tribunale in base al compenso spettante all'attore secondo la tariffa professionale e, dunque, senza tenere conto della disciplinata dettata dall'art. 2041 c.c..
5. In conclusione l'appello va accolto con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata,
la domanda proposta dalla parte attrice va dichiarata inammissibile.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello ,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
E allora – tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza della parte attrice - va condannato al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi come in
[...]
dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno n. 873/2021 depositata il 15/3/2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità
della domanda proposta dalla parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in Controparte_1
favore della spese che liquida in euro 2.540,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in Controparte_1
favore della spese che liquida in euro 2.910,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge;
Salerno, 7/8/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa OS D'AP dr.ssa Maria Assunta Niccoli