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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1728/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO del giorno 27/11/2025
Giudice: dott. CA RU
Sono connessi alla stanza virtuale del giudice Per , l'avv. POMA CATERINA , oggi sostituito dall'avv.Marco Parte_1
UC
Per , l'avv. AQUILINI ERIKA CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. UC conclude come da atto introduttivo e discute la causa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, riportandosi agli atti per il resto.
L'avv. Aquilini conclude come da comparsa e discute riportandosi agli scritti difensivi, con condanna alle spese delle due fasi.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si disconnettono dalla stanza virtuale. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, quindi pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. n. 1728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA RU, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728/2025 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
“Vendita di cose mobili”
Vertente tra
(C.F. – P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Poma, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale per Email_1 procura ad litem allegata all'atto di citazione in opposizione
- ATTRICE OPPONENTE
e
(C.F. – P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Aquilini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via dei Montanini, n. 92, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2025, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2025 (RG n. 1189/2025) notificato in data
15.05.2025, emesso su richiesta di con cui le è stato ingiunto il pagamento di Controparte_1 € 35.743,92, oltre interessi come da domanda, in forza di fatture emesse per la fornitura di materiali da costruzione.
A sostegno dell'opposizione, ha rilevato:
- che controparte ha dato atto di aver emesso, con riferimento ai rapporti tra le parti intercorsi negli anni 2024 e 2025, fatture per complessivi € 221.127,00;
- che, alla data del 06.12.2024, residuava un presunto credito di € 84.231,12;
- che parte opposta ha riconosciuto l'avvenuta corresponsione di € 50.000,00 a seguito di sollecito di pagamento, mentre ha omesso di contabilizzare l'ulteriore pagamento di €
10.000,00 eseguito a mezzo bonifico bancario in data 14.05.2025;
- che il credito, ove esistente, sarebbe, pertanto, inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo;
- che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione è l'opposta ad avere la veste di attore sostanziale, sulla stessa gravando l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato;
- che, nel caso di specie, l'ingiunzione è stata emessa in forza di mere fatture prodotte dall'opposta;
- che spetta all'opposta provare la sussistenza dei titoli corrispondenti alle prestazioni asseritamente rese, dell'incarico ricevuto dall'opponente e della corrispondenza tra attività eventualmente prestata e somme richieste.
Si è costituita in giudizio contestando quanto avverso eccepito ed Controparte_1 argomentato.
In particolare, ha dedotto:
- che l'opponente non ha in alcun modo contestato il proprio inadempimento né il diritto di credito vantato dall'opposta, se non in punto di quantum;
- che l'odierna opposta, operante nel campo dell'edilizia e della fornitura di materiali da costruzione per infrastrutture di rilievo pubblico, ha intrattenuto rapporti di fornitura di merci con l'opponente, che si è resa inadempiente rispetto al pagamento di numerose fatture;
- che in data 11.10.2024, è stata inoltrata PEC di formale messa in mora per un debito pari a
€ 144.547,96;
- che a seguito della messa in mora la società debitrice ha provveduto al pagamento di un acconto di € 20.000,00, senza prendere alcun contatto con la creditrice né comunicando alcuna iniziativa;
- che, in data 06.11.2024, è stato inoltrato un sollecito di pagamento del saldo pari ad €
124.547,96, cui ha fatto seguito il pagamento di un ulteriore acconto da parte della società debitrice;
- che, a seguito di nuovi solleciti, in data 08.01.2025, è stato versato un ulteriore acconto pari a € 50.000,00;
- che, residuando un debito di € 35.743,92 e avendo l'opponente cessato i pagamenti, è stato depositato ricorso monitorio in data 18.04.2025;
- che in data 15.05.2025 è stato emesso il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato in pari data;
- che contestualmente alla notifica, l'opposta ha ricevuto l'accredito dell'importo di €
10.000,00 bonificato dalla debitrice;
- che la controparte contesta in modo del tutto generico il credito vantato dall'opposta;
- che i pagamenti effettuati tra i mesi di ottobre 2024 e gennaio 2025, dopo l'invio di formali messe in mora e ripetuti solleciti, dimostrano la non contestazione e la legittimità del diritto di credito azionato in via monitoria;
- che, in punto di quantum debeatur, il calcolo operato da controparte è da ritenersi errato;
- che, infatti, successivamente alla data dell'ultima messa in mora, sono venute a scadenza ulteriori fatture, documentate nel ricorso monitorio e risultanti dal riepilogo contabile allo stesso allegato;
- che l'ulteriore pagamento di € 10.000,00 è intervenuto contestualmente all'emissione del decreto ingiuntivo e non avrebbe potuto essere previsto al momento del deposito del ricorso;
- che il pagamento sopravvenuto di un ulteriore acconto non estingue il fatto costitutivo alla base del diritto di credito azionato, riducendone semplicemente l'entità;
- che l'opposizione si presenta come dilatoria e pretestuosa;
- che avrebbe tenuto conto del pagamento intervenuto nella eventuale successiva fase esecutiva.
Con provvedimento del 19.09.2025, visti il tenore delle eccezioni estintive svolte dall'opponente e il contenuto della comparsa del convenuto opposto, il Giudice ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, ai sensi dell'art. 171 bis, V comma, c.p.c., fissando udienza di prosecuzione e assegnando termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'udienza del 13.11.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 27.11.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
*****
Com'è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente resta a carico del creditore-opposto, avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore-opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. SS.UU. n.
7448/1993). Tanto premesso, parte convenuta opposta ha dato prova del titolo posto a fondamento della domanda azionata – fatture attestanti le prestazioni rese nei confronti dell'opponente (doc. 03 monitorio) – e ha allegato l'inadempimento di Parte_1 all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per l'importo di € 35.743,92 alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, il titolo della pretesa non è stato contestato dall'opponente, né è stata formulata, a ben vedere, una contestazione specifica del diritto di credito. In altri termini, parte opponente non ha preso in alcun modo posizione in ordine all'inadempimento contestatole né ha formulato, a propria volta, alcuna valida eccezione ex art. 1460 c.c., del tutto generica e inidonea al fine essendo il richiamo all'insufficienza della prova dell'avvenuta prestazione, se la stessa non è contestata in modo specifico (art. 115 c.p.c.).
Tra l'altro, è documentato che l'opponente ha provveduto ad effettuare plurimi pagamenti dopo la prima comunicazione di formale messa in mora (avvenuta con PEC del 11.10.2024, in atti), di fatto riconoscendo, in assenza di elementi di senso contrario, la fondatezza dell'altrui pretesa.
L'unica eccezione utilmente sollevata è quella estintiva parziale del debito.
È pacifico l'avvenuto versamento della somma di € 10.000,00 in data 14.05.2025 tramite bonifico bancario.
Il pagamento parziale è intervenuto dopo il deposito del ricorso monitorio, ossia in un momento in cui il credito era esigibile e quindi legittimamente, ha agito in Controparte_1 giudizio per l'intero importo, con ogni conseguenza in punto di spese di lite da riconoscersi anche con riferimento al procedimento monitorio.
In definitiva, l'opposizione non è meritevole di accoglimento, pur dovendo pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante il pagamento parziale di € 10.000,00 medio tempore avvenuto. Ne consegue, per quanto esposto, che l'opponente è condannata al pagamento, in favore di della somma pari a € 25.743,92, oltre interessi moratori dalla data della Controparte_1 scadenza della fattura al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi dei vigenti D.M. in materia, parametri medi ridotti in ragione del limitato thema decidendum, con riguardo all'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 25.743,92, oltre interessi moratori dalla data della scadenza delle fatture al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, 27 novembre 2025
Il Giudice
CA RU
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.