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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 100/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli C.F._1 avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendendo per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.1.2023 il signor ha richiesto al Parte_1
Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico, siccome conseguente alle seguenti malattie professionali denunciate in data
24.5.2022: lesioni alle spalle;
ipoacusia; cardiopatia.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver lavorato come autista di autoarticolati e di mezzi pesanti impegnati nelle attività di movimento terra (quali escavatore, pala meccanica e macchina perforante), e come operaio alle dipendenze di diverse ditte
(tutte indicate nel ricorso), dal 1975 al 2019.
L'attività di autista di camion ed autoarticolati, svolta dal 1987 al 2019, lo impegnava di media per 10 ore al giorno per 5 giorni consecutivi (dal lunedì al venerdì), su ogni
pagina 1 tipologia di strada asfaltata e sterrata prevalentemente in Sardegna;
di regola iniziava il lavoro alle 6.30 del mattino e terminava non prima delle ore 17-18, percorreva di media
400 km al giorno e trasportava varie merci, tra le quali materiale edile quali mattoni, sacchi di cemento (prima da 50 Kg e poi da 25 Kg), bidoni di colla e vernice da 30 kg, materiali inerti, quali sabbia, ghiaia, terra e pietre, e legna.
Provvedeva, di media per 2 ore al giorno, allo scarico della merce manualmente o tramite transpallet manuale: dopo lo scarico, il ricorrente doveva sistemare manualmente le pedane vuote (circa 30 in totale), del peso di circa 20 Kg ciascuna, impilandole ed ancorandole al cassone del mezzo con uso di cinghie, che venivano strette a forza di braccia.
Dopo ogni operazione di scarico, il ricorrente apriva e chiudeva manualmente le sponde d'acciaio del mezzo (in totale 10 in ogni semirimorchio), del peso di circa 50 kg cadauna, e movimentava il telone, del peso di 70/80 kg, posto sopra il cassone, che veniva rimosso manualmente per consentire lo scarico della merce e poi ripiegato e posto nel cassettone del semirimorchio.
Quando doveva caricare o scaricare i materiali inerti, il ricorrente provvedeva all'apertura, alla chiusura ed al serraggio della sponda manualmente e così anche al posizionamento del telone, che veniva chiuso e/o aperto azionando un sistema a manovella che comportava movimenti e sforzi ripetuti di braccia e spalle, ad ogni carico e scarico.
Egli era stato esposto continuativamente ai forti rumori provenienti dal traffico extraurbano, in particolare nei mesi estivi e primaverili, quando a causa del caldo doveva tenere i finestrini aperti, non essendo i mezzi dotati di aria condizionata.
Il ricorrente, nei periodi dal 2005 al 2015, oltre all'attività di autista, provvedeva, per circa tre mesi all'anno, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi aziendali effettuando l'ingrassaggio e la sostituzione di componenti meccanici, quali ruote (del peso di 100 Kg circa cadauna) in caso di usura o di foratura, balestre (del peso di circa
150 Kg), e ganasce dei freni (il cui tamburo pesa circa 50 kg); i suddetti componenti, durante le lavorazioni, dovevano essere più volte spostati e/o smontati manualmente con l'ausilio di un collega.
Per eseguire le ispezioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dei mezzi, utilizzava la pistola pneumatica, lo smeriglio, il compressore dell'aria e la saldatrice, esposto ai forti rumori ed alle vibrazioni da essi generati;
inoltre utilizzava chiavi inglesi, leve, chiavi a battere e cacciaviti, che comportavano ripetuti movimenti e sforzi di braccia e spalle.
pagina 2 Il ricorrente ha inoltre allegato di aver svolto, nel periodo dal 1.3.1977 al 31.5.1980, la mansione di marmista addetto alle macchine di taglio e di levigazione delle lastre, con esposizione continua al rumore dei macchinari ivi presenti;
il rumore era tale che per comunicare con un collega posto a pochi metri dalla propria postazione era costretto ad urlare.
Il ricorrente ha inoltre allegato che, negli anni dal 1982 al 1986 presso la Edicor s.r.l., nello svolgimento della mansione di autista di mezzi pesanti, conduceva la pala meccanica per effettuare gli sbancamenti, l'escavatore, anche dotato di benna o martello pneumatico, ed il vagondril, per la perforazione del terreno da minare per effettuare sbancamenti nella roccia;
quest'ultimo mezzo era dotato di un compressore dell'aria, che produceva 20.000 l al minuto, azionato da un motore diesel da 12 cilindri che operava sempre al massimo regime.
La guida dei suddetti mezzi movimento-terra necessitava dell'uso di comandi manuali, leve meccaniche e pedali, e richiedeva frequenti manovre con ripetuti movimenti di spalle e braccia;
tali mezzi producevano vibrazioni che venivano trasmesse al sistema mano braccia ed all'intero corpo.
I suddetti mezzi, privi di cabina, esponevano il ricorrente ai forti rumori generati dal motore e dalla percussione del martellone sul terreno durante l'attività di scavo e sbancamento.
Egli era anche addetto all'uso di esplosivi per lo sbancamento, che utilizzava senza la dotazione di alcuna protezione acustica, avendo la licenza di fochino.
Nello svolgimento dell'attività di autista, per rispettare le tabelle di marcia delle consegne, era costretto a ridurre il tempo dedicato ai riposi (pari teoricamente a 45 min ogni 4,5 h di guida), compresa la pausa pranzo, che sovente saltava, mangiando un panino mentre guidava.
Il ricorrente ha quindi allegato che in data 15.2.2013, per conto dell' Parte_2
, dopo aver guidato per circa cinque ore, saltato la pausa pranzo ed
[...] effettuato due scarichi di legna, rispettivamente a Quartu Sant'Elena e CP_2 facendo base sempre a Cagliari per il carico della merce (svolgendo i seguenti viaggi:
Cagliari-Quartu, Quartu-Cagliari, Cagliari-Carbonia, Carbonia-Cagliari, Cagliari-Tuili), era giunto a Tuili presso un cliente, per un'ulteriore consegna di legna. Alle ore 15.30 circa, mentre scaricava manualmente un tronco di legna, del peso di circa 50 Kg, dal proprio camion, era stato colto da un improvviso malore. Soccorso dal signor
[...]
, era stato portato a visita dalla guardia medica e poi ricoverato presso Per_1
l'ospedale Brotzu per un infarto acuto del miocardio.
pagina 3 Il sollevamento di pesanti carichi, lo stress derivante dalle tante ore di guida, lo stile di vita sedentario, il mancato godimento di adeguati periodi di riposo e sufficienti pause,
l'esposizione a condizioni climatiche sfavorevoli, avevano contribuito all'insorgenza dell'infarto ed alla successiva insorgenza della cardiopatia.
Il ricorrente ha quindi osservato come in relazione alla malattia alle spalle ed all'ipoacusia, trattandosi di malattie c.d. tabellate (nn. 75, 76 e 78 della tabella delle
M.M.P.P. del 21/7/08), operasse la presunzione di origine professionale, essendo state denunciate entro il termine massimo di indennizzabilità.
Quanto alla cardiopatia, ha osservato come numerosi studi in materia avessero evidenziato un incremento del rischio di patologie cardiovascolari, tra cui l'infarto del miocardio, nei lavoratori del settore del trasporto di merci e persone.
2. L ha resistito in giudizio, contestando ammissibilità e fondamento CP_1 dell'avversa domanda giudiziale.
Per quanto concerne la cardiopatia, ha osservato come non risultasse presentata la domanda amministrativa (risultando agli atti presentato, in data 8.7.2022, un ricorso in opposizione amministrativa), con conseguente improponibilità del ricorso.
Ha inoltre rilevato che il caso avrebbe dovuto essere inquadrato come infortunio lavorativo. Poiché l'evento non era stato denunciato, ha eccepito la prescrizione dell'eventuale diritto all'indennizzo.
In ogni caso, era onere del ricorrente dimostrare che le mansioni esercitate avessero comportato l'insorgere della patologia, disgiunta dall'evento infortunistico.
Per quanto concerne le altre patologie oggetto di causa, ha osservato come difettasse la prova in ordine alla sussistenza del rischio lavorativo nelle mansioni enunciate nel ricorso, che controparte avrebbe dovuto dimostrare nell'effettivo espletarsi, nei tempi e nelle modalità dichiarate.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, mediante prova testimoniale e c.t.u..
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4. Il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente si osserva che non è fondata l'eccezione di improponibilità del ricorso per l'asserita mancata presentazione della domanda amministrativa relativamente alla cardiopatia, che invece risulta regolarmente inviata all' in data CP_1
25.5.2022 (v. il documento n. 3 delle produzioni di parte ricorrente).
4.2. è invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Ai sensi dell'art. 112, primo comma, del T.U. di cui al D.P.R. n. 1124/1965, “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre
pagina 4 anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso che alle ore 15:30 circa del
15.2.2013, nello svolgimento della propria attività di lavoro, mentre scaricava manualmente un tronco di legna, del peso di circa 50 Kg, dal proprio camion, il ricorrente è stato colto da un improvviso malore e successivamente ricoverato presso il
P.O. di Cagliari, ove gli è stato diagnosticato un infarto miocardico acuto in CP_3 sede anteriore, poi trattato con angioplastica coronarica ed impianto di stent medicato.
In data 24.5.2022 parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia, indicata in termini di
“Cardiopatia III classe NYHA pregresso IMA”.
Si è concordi con il c.t.u. nel ritenere che l'evento occorso in data 15.2.2013 debba essere qualificato in termini di infortunio sul lavoro e non di malattia professionale, presentando esso i tre elementi tipici di tale fattispecie, ovverosia l'anormalità dell'accadimento rispetto all'andamento regolare del lavoro, l'imprevedibilità del fatto dannoso, che non è stato voluto dal lavoratore ed è giunto inaspettato, e l'accidentalità dell'incontro tra la causa lesiva e la persona del lavoratore stesso.
Di conseguenza, poiché a quanto risulta dagli atti di causa l'evento è stato denunciato all' per la prima volta soltanto in data 24 maggio 2022, a distanza di oltre nove CP_1 anni dal suo verificarsi, il diritto invocato dal ricorrente si è prescritto.
Alla stessa conclusione si giungerebbe anche qualora si volesse considerare il fatto occorso al ricorrente quale malattia professionale: in questo caso il termine di prescrizione triennale sarebbe comunque decorso dal momento in cui si è verificata la
“manifestazione della malattia professionale”, coincidendo il dies a quo, in assenza di diverse allegazioni, con la data dell'infarto.
Neppure a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' parte ricorrente ha CP_1 indicato un periodo temporale, successivo all'evento del 15.2.2013, in cui sarebbe insorta la cardiopatia.
Per contro, data la gravità del citato evento, deve ritenersi che la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante fosse presente fin da subito in capo al ricorrente.
4.3. Con riferimento alle altre patologie denunciate, si osserva quanto segue.
Con distinte domande del 24.5.2022 parte ricorrente ha denunciato all' di essere CP_1 affetto da “ipoacusia da rumore” e da “lesione completa sovra sovra/sottospinato dx - tendinopatia sx”, malattie a suo dire contratte nello svolgimento della propria attività lavorativa.
pagina 5 Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni per come dedotte in ricorso.
Alla luce delle testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivanza causale di queste dall'attività lavorativa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che qui si richiama integralmente.
L'ausiliario ha affermato che il ricorrente è affetto da: “1. esiti di infarto miocardico acuto in sede anteriore trattato con angioplastica coronarica ed impianto di stent medicato (in relazione al quale è maturata la prescrizione: v. supra);
2. ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
3. tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori con lesione inverterata a destra del sovra e del sottospinato. Le condizioni patologiche ai punti 2 e 3, in ragione dei rischi tecnopatici a cui il ricorrente è stato esposto, possono considerarsi perlomeno in rapporto di concausalità con l'attività lavorativa svolta dal
1976 al luglio 2019”.
Lo stesso consulente ha ritenuto che, in relazione alle predette patologie indicate ai punti 2 e 3, “Adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 15% (quindici per cento) dalla data della domanda di amministrativa (24.05.22)”.
Le argomentate conclusioni del consulente, come rassegnate nella richiamata relazione cui si rinvia, devono condividersi sotto il profilo medico legale perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 15%, sin dalla data delle domande amministrative del 24.5.2022.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo commisurato ad un danno biologico del 15%, con decorrenza di legge dal
24.5.2022, oltre interessi legali di mora dal 121° giorno successivo alla predetta data e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
5. In virtù della reciproca soccombenza, le spese vengono compensate per metà, mentre l' , rimasto maggiormente soccombente, viene condannato alla rifusione delle CP_1 spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014,
pagina 6 tenendo conto del valore della causa e della vigente tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda di indennizzo relativamente alla malattia professionale denunciata in termini di “Cardiopatia III classe NYHA pregresso IMA”;
2) accerta e dichiara che il ricorrente, in relazione alle denunciate “ipoacusia da rumore” e “lesione completa sovra sovra/sottospinato dx - tendinopatia sx”, ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico del 15%, a far data dalle domande amministrative del 24.5.2022;
3) per l'effetto, condanna l' al pagamento del predetto indennizzo, oltre interessi CP_1 legali di mora dal 121° giorno dopo le domande amministrative del 24.5.2022 e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
4) compensa le spese processuali per metà e condanna l' alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 7