Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
033 77 /01 LEUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.21118/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.7000 Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente Rep. Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Ud. 23/1/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott.Natale CAPITANIO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Attilio CELENTANO Consigliere IL SOLE 24 OF dal Sig.. 3000 per diritti L. ha pronunciato la seguente: 8 MAR. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro
NE IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Ripetta 22, presso 369 l'avv. Gerardo Vesci, che, unitamente all'avv. Agostino Pacchiana Parravicini, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.7421 del 19.12.1997, reg. gen. n.1039/96 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19.12.1997 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da ZA NT nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello annullando l'ordinanza ingiunzione emessa in data 12.9.1995 dall'INPS per omesso versamento dei contributi previdenziali in favore di UF PI e relativi ad un rapporto di lavoro subordinato durato dal febbraio 1989 all'ottobre 1991. Osservava in motivazione che era documentato il conferimento di un mandato di subagenzia alla UF, la corresponsione mensile di compensi per provvigioni in misura fissa, tranne che a giugno o a dicembre, che la UF aveva dichiarato ad un -2- ispettore dell'INPS di svolgere lavoro di ufficio per 40 ore settimanali e di avere un portafoglio clienti di modeste dimensioni. Tali dichiarazioni erano state ritrattate prima con lettera del 5.3.1992 e poi dalla stessa sentita come teste. Rilevava, quindi, che, se era certo che la UF aveva un rapporto di subagente, iniziato anche prima della formalizzazione con contratto scritto, non era altrettanto certa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo state provate né le mansioni che la lavoratrice avrebbe svolto né il vincolo di subordinazione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Mancando tale prova, il cui onere gravava sull'INPS, la domanda dell'Ente andava rigettata. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INPS; resiste con controricorso l'ZA, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità il nomen iuris attribuito dalle parti è irrilevante se il rapporto si è svolto difformemente. Osserva, quindi, che la data di stipula del contratto di subagenzia il 15.2.89 e quella, il 28.2.1991, della cancellazione della UF dall'elenco dei subagenti presso la Camera di commercio, rispettivamente posteriori ed anteriori all'inizio ed alla cessazione della collaborazione della UF, doveva escludersi quanto meno per i periodi iniziale e finale la natura autonoma della stessa. Inoltre il Tribunale non aveva -3- tenuto conto degli elementi indiziari quali il compenso fisso, raddoppiato con la medesima cadenza delle mensilità aggiuntive previste per i lavoratori subordinati, e della concordanza del dato documentale con le dichiarazioni rese dalla UF all'ispettore, e della mancanza infine di una qualsiasi struttura imprenditoriale. Le censure sono infondate. Non sussiste alcuna delle violazioni di legge denunziate in quanto l'onere della prova incombe ex art.2697 c.c. all'attore e tale è sostanzialmente l'INPS nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per omesso versamento di contributi;
la subordinazione tecnica e disciplinare è certamente, come affermato dal Tribunale, il carattere distintivo del lavoro subordinato, la stipula di un contratto scritto non è requisito indispensabile per l'inizio di una collaborazione quale subagente né la cancellazione dall'elenco presso la Camera di commercio comporta necessariamente la cessazione della predetta attività. In ordine ai denunziati vizi di motivazione in ordine all'accertamento di fatto del rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale non ha omesso di rilevare l'analogia della cadenza dei compensi con quella del lavoro subordinato, la differenza di data tra la stipula del contratto scritto e l'inizio di fatto della collaborazione, ma ha ritenuto questi elementi insufficienti a fronte da un canto della non contestata attività autonoma di subagente e, soprattutto, della mancanza di prova sulle mansioni concrete della UF e del requisito della subordinazione. -4- In ordine al primo decisivo rilievo della mancanza di prova di mansioni concretamente svolte per l'ZA, e cioè che la UF lavorasse nell'agenzia per l'agente e non per se quale subagente, il ricorrente non formula alcun rilievo sicchè appaiono illogiche le censure sulla omessa valutazione quale subordinata di una collaborazione non accertata. Infine la denunziata mancanza di una struttura imprenditoriale propria non è elemento che indichi la natura subordinata dell'attività, non essendo esso necessaria per l'esperimento della attività di subagente, il quale, nell'espletamento della sua attività autonoma, può avvalersi di quella dell'agente, usando del suo ufficio per l'espletamento della sua attività. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra te parti.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. M. Aunueniete Il Presidente Il Consigliere est. Femanda Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D oggi,...-- 8 MAR. 2001 , O 3 L L 3 0 5 ANCELLIELIEREIL CANC O 1 B . . I A T S N D S R A 3 A A ' T T 7 L S , - L 8 O A E - S P 1 D E 1 M P I I S S I E A N N E D G S G E G O I T E A L A N E D O S E A T E , L T I L O R E R I T D D S -5- I O G E R