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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
LA Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.961/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Laino ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO con sede in Cuneo, via Cascina Colombaro Controparte_1
36/A (C.F. e P. VA , in persona del procuratore Sig. P.IVA_1
, nonché del suo Procuratore Speciale dott. Controparte_2 [...]
(C.F. ) in qualità di Legale CP_3 C.F._2 rappresentante di (P.I. Controparte_4
), già quale mandataria, in forza di procura a P.IVA_2 CP_5 rogito del dott. , Notaio in Cuneo, del 23 ottobre 2019, rep. Per_1
95927 – racc. 23826 , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Costanzo ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.195/2022 reso in data 6 maggio 2022 dal Tribunale di Lagonegro con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di €.9.584,37 oltre Controparte_1 interessi, oneri e spese in virtù di rapporti bancari.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'insussistenza di legittimazione attiva di parte opposta, non avendo questa adeguatamente dimostrato la successione nella titolarità del credito, l'assenza di prova scritta del credito e l'illegittimità del calcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale e la previsione di interessi in misura ultra-legale.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- dichiarare nullo e/o revocare il D.I. n. 195/2022 del 06.05.2022 (R.G.
n. 611/2022), come meglio sopra identificato con declaratoria di sua inefficacia e privazione di ogni suo effetto, essendo la procedura di ricorso per D.I. nella specie inammissibile ed improponibile, con statuizione per le spese di soccombenza;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme di cui all'ingiunzione opposta per come risulta nel decreto ingiuntivo;
- con vittoria di spese di lite, oltre rimb. forf. al 15% ed accessori, come per legge, da versarsi alla scrivente procuratrice antistataria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che contestava tutti i motivi di opposizione, ritenendo sussistente la prova sia della legittimazione attiva che del credito, e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposto per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., anche in seguito al deposito delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria.
In seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva
Pag. 2 trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata data la prova dell'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, occorre osservare la sussistenza della legittimazione attiva della opposta. Invero, come sottolineato anche con l'ordinanza resa in corso di causa, parte opposta ha dato la prova della titolarità del credito, documentando di aver acquisito un portafoglio crediti in blocco, con avviso in G.U. e comunicazione al debitore ceduto
(cfr. all. 3 della produzione all'atto della costituzione in giudizio).
Ancora in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi,
Pag. 3 modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n.
13533 del 2001. Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167
c.p.c.).
Orbene, rispetto alla pretesa creditoria e alle eccezioni sollevate dall'opponente, occorre sottolineare che a fondamento della domanda avanzata con il monitorio, l'opposta ha prodotto cospicua documentazione dalla quale emerge il rapporto contrattuale tra le parti e, in particolare, ha offerto la seguente documentazione: copia contratto di conto corrente;
copia contratto di apertura di credito;
certificazione ex at 50 tub.; estratti conto anni 2013, 2014 e 2015.
Tali documenti, debitamente sottoscritti e non disconosciuti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali intercorsi con la cessionaria CP_6 dalla opponente e il contenuto delle clausole negoziali sottoscritte, nonché l'ammontare del credito oggetto della richiesta monitoria.
L'opponente ha tuttavia contestato l'ammontare del credito eccependo la violazione di norme imperative sulla periodicità di imputazione dei costi del credito, la violazione di norme imperative anche per non intervenuta contrattualizzazione di costi del credito contabilizzati ed addebitati,
l'applicazione di interessi ultralegali e usurari.
Al riguardo occorre osservare innanzitutto che le contestazioni sono generiche in quanto prive di riferimenti alle specifiche condizioni contrattuali e non risultano supportate da idonea prova neanche presuntiva. In particolare, il debitore che contesta l'applicazione di tassi usurari, l'applicazione di interessi anatocistici, l'illegittimità delle
Pag. 4 commissioni di massimo scoperto deve dedurlo in modo specifico mediante dettagliata allegazione. Invero, non è sufficiente una contestazione generica priva di indicazioni sui tassi applicati, sui limiti superati e sulle somme asseritamente addebitate in esubero (ex multis.
Cass., SS.UU. n. 19597/2020; Trib. Teramo, 19/2/2025, n. 201; Trib.
Milano, 20/11/2024, n.10117; Trib. Roma, 6/3/2018, n.4833).
Alla genericità ed al difetto di prova soprarichiamati non può supplire la richiesta di CTU che, come noto, e come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto (ex multis, Trib. Roma sent. n. 4208 dell'1.03.2016; Trib. Roma sent. n. 20123 del 7.10.2015), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
pertanto, la richiesta di CTU deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Sul punto anche la suprema Corte è intervenuta affermando che “la consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone. Non è tuttavia
Pag. 5 riconducibile alla predetta fattispecie la consulenza volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova”
(Cass. n. 14521/2017).
In definitiva, le carenze di allegazione sopra indicate precludono la possibilità di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte opponete.
Alla luce dunque delle suddette osservazioni, in mancanza di prova,
l'opposizione va rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa LA Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.961/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n.195/2022 reso in data 6 maggio 2022 dal Tribunale di Lagonegro con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di €.9.584,37, Controparte_1 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Pag.
6 - condanna a pagare in favore di parte opposta le spese Parte_1 di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.1.698,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 9 dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa LA Abagnara
Pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
LA Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.961/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Laino ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO con sede in Cuneo, via Cascina Colombaro Controparte_1
36/A (C.F. e P. VA , in persona del procuratore Sig. P.IVA_1
, nonché del suo Procuratore Speciale dott. Controparte_2 [...]
(C.F. ) in qualità di Legale CP_3 C.F._2 rappresentante di (P.I. Controparte_4
), già quale mandataria, in forza di procura a P.IVA_2 CP_5 rogito del dott. , Notaio in Cuneo, del 23 ottobre 2019, rep. Per_1
95927 – racc. 23826 , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Costanzo ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.195/2022 reso in data 6 maggio 2022 dal Tribunale di Lagonegro con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di €.9.584,37 oltre Controparte_1 interessi, oneri e spese in virtù di rapporti bancari.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'insussistenza di legittimazione attiva di parte opposta, non avendo questa adeguatamente dimostrato la successione nella titolarità del credito, l'assenza di prova scritta del credito e l'illegittimità del calcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale e la previsione di interessi in misura ultra-legale.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- dichiarare nullo e/o revocare il D.I. n. 195/2022 del 06.05.2022 (R.G.
n. 611/2022), come meglio sopra identificato con declaratoria di sua inefficacia e privazione di ogni suo effetto, essendo la procedura di ricorso per D.I. nella specie inammissibile ed improponibile, con statuizione per le spese di soccombenza;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme di cui all'ingiunzione opposta per come risulta nel decreto ingiuntivo;
- con vittoria di spese di lite, oltre rimb. forf. al 15% ed accessori, come per legge, da versarsi alla scrivente procuratrice antistataria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che contestava tutti i motivi di opposizione, ritenendo sussistente la prova sia della legittimazione attiva che del credito, e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposto per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., anche in seguito al deposito delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria.
In seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva
Pag. 2 trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata data la prova dell'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, occorre osservare la sussistenza della legittimazione attiva della opposta. Invero, come sottolineato anche con l'ordinanza resa in corso di causa, parte opposta ha dato la prova della titolarità del credito, documentando di aver acquisito un portafoglio crediti in blocco, con avviso in G.U. e comunicazione al debitore ceduto
(cfr. all. 3 della produzione all'atto della costituzione in giudizio).
Ancora in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi,
Pag. 3 modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n.
13533 del 2001. Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167
c.p.c.).
Orbene, rispetto alla pretesa creditoria e alle eccezioni sollevate dall'opponente, occorre sottolineare che a fondamento della domanda avanzata con il monitorio, l'opposta ha prodotto cospicua documentazione dalla quale emerge il rapporto contrattuale tra le parti e, in particolare, ha offerto la seguente documentazione: copia contratto di conto corrente;
copia contratto di apertura di credito;
certificazione ex at 50 tub.; estratti conto anni 2013, 2014 e 2015.
Tali documenti, debitamente sottoscritti e non disconosciuti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali intercorsi con la cessionaria CP_6 dalla opponente e il contenuto delle clausole negoziali sottoscritte, nonché l'ammontare del credito oggetto della richiesta monitoria.
L'opponente ha tuttavia contestato l'ammontare del credito eccependo la violazione di norme imperative sulla periodicità di imputazione dei costi del credito, la violazione di norme imperative anche per non intervenuta contrattualizzazione di costi del credito contabilizzati ed addebitati,
l'applicazione di interessi ultralegali e usurari.
Al riguardo occorre osservare innanzitutto che le contestazioni sono generiche in quanto prive di riferimenti alle specifiche condizioni contrattuali e non risultano supportate da idonea prova neanche presuntiva. In particolare, il debitore che contesta l'applicazione di tassi usurari, l'applicazione di interessi anatocistici, l'illegittimità delle
Pag. 4 commissioni di massimo scoperto deve dedurlo in modo specifico mediante dettagliata allegazione. Invero, non è sufficiente una contestazione generica priva di indicazioni sui tassi applicati, sui limiti superati e sulle somme asseritamente addebitate in esubero (ex multis.
Cass., SS.UU. n. 19597/2020; Trib. Teramo, 19/2/2025, n. 201; Trib.
Milano, 20/11/2024, n.10117; Trib. Roma, 6/3/2018, n.4833).
Alla genericità ed al difetto di prova soprarichiamati non può supplire la richiesta di CTU che, come noto, e come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto (ex multis, Trib. Roma sent. n. 4208 dell'1.03.2016; Trib. Roma sent. n. 20123 del 7.10.2015), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
pertanto, la richiesta di CTU deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Sul punto anche la suprema Corte è intervenuta affermando che “la consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone. Non è tuttavia
Pag. 5 riconducibile alla predetta fattispecie la consulenza volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova”
(Cass. n. 14521/2017).
In definitiva, le carenze di allegazione sopra indicate precludono la possibilità di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte opponete.
Alla luce dunque delle suddette osservazioni, in mancanza di prova,
l'opposizione va rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa LA Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.961/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n.195/2022 reso in data 6 maggio 2022 dal Tribunale di Lagonegro con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di €.9.584,37, Controparte_1 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Pag.
6 - condanna a pagare in favore di parte opposta le spese Parte_1 di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.1.698,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 9 dicembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa LA Abagnara
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