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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2334 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, parte ricorrente avverso l'ATP rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo e ANNA MARIA SANGA, CF C.F._1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniele D'Amico.
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte (oggi) resistente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e, stante il riconoscimento dei presupposti per il beneficio suddetto da parte del CTU nominato dal giudice, l' (odierno ricorrente) ha depositato la dichiarazione di CP_1 dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo che il requisito sanitario venga escluso.
Si è costituita nel presente giudizio post ATP la parte privata istante chiedendo il rigetto del ricorso, stante la piena sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza appurata dal CTU nominato da questo Tribunale e, quindi, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell' ad erogare il beneficio dalla stessa. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze dell' possono essere così riassunte: il CTU ha erroneamente CP_1 ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio stante l'assenza di elementi anamnestico-obiettivi e di documentazione clinica a sostegno della valutazione medico-legale
1 All'esito delle nuove operazioni, anche il nuovo CTU ha ritenuto che la sig.ra. AN, pur riuscendo a deambulare in maniera autonoma, necessiti dell'aiuto di terzi per lo svolgimento dei comuni atti quotidiani quali ad esempio il lavarsi, il vestirsi e andare in bagno. La decorrenza di tale condizione risale al tempo della dalla data di presentazione della istanza (settembre 2022).
Il ricorso va quindi rigettato.
La domanda riconvenzionale è inammissibile per le ragioni espresse da Cass. sent. N. 9755/19.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Rigetta il ricorso e accerta che, in capo all'odierna parte resistente, la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto va ravvisata con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Trapani, 27.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, parte ricorrente avverso l'ATP rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo e ANNA MARIA SANGA, CF C.F._1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniele D'Amico.
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte (oggi) resistente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e, stante il riconoscimento dei presupposti per il beneficio suddetto da parte del CTU nominato dal giudice, l' (odierno ricorrente) ha depositato la dichiarazione di CP_1 dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo che il requisito sanitario venga escluso.
Si è costituita nel presente giudizio post ATP la parte privata istante chiedendo il rigetto del ricorso, stante la piena sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza appurata dal CTU nominato da questo Tribunale e, quindi, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell' ad erogare il beneficio dalla stessa. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze dell' possono essere così riassunte: il CTU ha erroneamente CP_1 ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio stante l'assenza di elementi anamnestico-obiettivi e di documentazione clinica a sostegno della valutazione medico-legale
1 All'esito delle nuove operazioni, anche il nuovo CTU ha ritenuto che la sig.ra. AN, pur riuscendo a deambulare in maniera autonoma, necessiti dell'aiuto di terzi per lo svolgimento dei comuni atti quotidiani quali ad esempio il lavarsi, il vestirsi e andare in bagno. La decorrenza di tale condizione risale al tempo della dalla data di presentazione della istanza (settembre 2022).
Il ricorso va quindi rigettato.
La domanda riconvenzionale è inammissibile per le ragioni espresse da Cass. sent. N. 9755/19.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Rigetta il ricorso e accerta che, in capo all'odierna parte resistente, la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto va ravvisata con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Trapani, 27.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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