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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3924/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
CH SS.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
, in
Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cugliandro.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida, in € 1.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, che liquida, in € 1.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. Controparte_2
come per legge e distrae in favore dell'avv. Marcello Cugliandro, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229009034547000, notificatagli l'1/03/2023, relativamente all'avviso di addebito n. 59620170006837514000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 ed avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi all'anno 2016 di ammontare complessivo pari ad € 3.666,22, lamentando l'omessa notifica dell'avviso succitato e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati, nonché la nullità degli interessi applicati.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
29620229009034547000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente.
• Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n. 59620170006837514000, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per sospensione della ditta del ricorrente nel periodo 2016”.
Con memoria di costituzione depositata il 30/05/2024, si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 24, comma CP_1
5, del D. Lgs. n. 46/1999 e contestando nel merito la fondatezza della stessa di cui pertanto ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata l'11/06/2024, si costitutiva l' Controparte_2
, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva anch'essa il
[...]
rigetto.
2 La causa, in assenza di attività istruttoria è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre CP_1
il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoroentro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento,
è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e questa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Conseguentemente, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del
3 credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica dell'avviso di addebito presupposto e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta, cosicché l'eccezione preliminare sollevata dall' alla luce di quanto sopra CP_1
detto, risulta infondata.
Ciò posto, nel merito il ricorso va rigettato.
Ed invero, risulta in primo luogo infondata la doglianza attorea avente ad oggetto l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento opposta, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato l'avviso di CP_1
addebito n. 59620170006837514000, in data 15/12/2017, come comprovato dalla
“ricevuta di avvenuta consegna” in atti, la quale attesta il perfezionamento della notifica a mezzo pec nei confronti dell'opponente (cfr. all. “CONSEGNA ava 596” in memoria di costituzione . CP_1
Acclarata la regolarità della notifica dell'avviso in questione, va osservato come neppure possa essere accolta l'ulteriore censura attorea avente ad oggetto la prescrizione quinquennale dei crediti azionati - perfezionatasi successivamente alla data di notifica del detto avviso di addebito -, dovendosi tener conto sia della sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale, sia dell'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente, nelle more del giudizio, in data 23/10/2023.
In particolare, deve rilevarsi come l' abbia Controparte_2
notificato il primo atto interruttivo successivo, costituito dall'intimazione oggi impugnata n. 29620229009034547000, soltanto in data 1/03/2023, ovvero oltre un quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato avvenuta il 15/12/2017, cosicché, a ben vedere, la prescrizione del credito sarebbe maturata in data 15/12/2022.
4 Senonché, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n.
27/2020 (entrata in vigore il 30/4/2020 e dunque applicabile ratione temporis nella specie) ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, dunque di 129 giorni (2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Successivamente, l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, ha stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021, per un totale di 182 giorni, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di 311 giorni.
Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data va pertanto rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Orbene, nella specie, aggiungendo 311 giorni all'originario termine prescrizionale, ne deriva che le pretese creditorie azionate si sarebbero prescritte non più in data 15/12/2022, bensì in data 22/10/2023.
5 Tuttavia, prima del sopraggiungere di questo nuovo termine prescrizionale,
l' ha dimostrato di aver notificato, quale valido atto Controparte_2
interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 29620229009034547000, oggi opposta,
(notificata alla parte opponente in data 1/03/2023), cosicché le pretese creditorie contenute nel riportato avviso di addebito non possono ritenersi prescritte.
Non può, infine, condividersi la doglianza attorea afferente alla mancata indicazione nell'intimazione di pagamento impugnata delle modalità di calcolo e del tasso di interesse applicato, atteso che a pag. 3 del detto documento vengono riportati i riferimenti normativi che individuano la misura e le modalità di calcolo degli interessi in questione (cfr. pag. 3 dell'all. 1 al ricorso).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto.
In ragione della soccombenza e stante l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite - liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) - in favore dell' e in favore CP_1
dell' con distrazione in favore del procuratore di Controparte_3
quest'ultima dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025.
IL GIUDICE
LV LI
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3924/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
CH SS.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
, in
Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cugliandro.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida, in € 1.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, che liquida, in € 1.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. Controparte_2
come per legge e distrae in favore dell'avv. Marcello Cugliandro, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229009034547000, notificatagli l'1/03/2023, relativamente all'avviso di addebito n. 59620170006837514000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 ed avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi all'anno 2016 di ammontare complessivo pari ad € 3.666,22, lamentando l'omessa notifica dell'avviso succitato e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati, nonché la nullità degli interessi applicati.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
29620229009034547000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente.
• Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n. 59620170006837514000, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per sospensione della ditta del ricorrente nel periodo 2016”.
Con memoria di costituzione depositata il 30/05/2024, si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 24, comma CP_1
5, del D. Lgs. n. 46/1999 e contestando nel merito la fondatezza della stessa di cui pertanto ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata l'11/06/2024, si costitutiva l' Controparte_2
, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva anch'essa il
[...]
rigetto.
2 La causa, in assenza di attività istruttoria è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre CP_1
il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoroentro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento,
è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e questa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Conseguentemente, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del
3 credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica dell'avviso di addebito presupposto e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta, cosicché l'eccezione preliminare sollevata dall' alla luce di quanto sopra CP_1
detto, risulta infondata.
Ciò posto, nel merito il ricorso va rigettato.
Ed invero, risulta in primo luogo infondata la doglianza attorea avente ad oggetto l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento opposta, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato l'avviso di CP_1
addebito n. 59620170006837514000, in data 15/12/2017, come comprovato dalla
“ricevuta di avvenuta consegna” in atti, la quale attesta il perfezionamento della notifica a mezzo pec nei confronti dell'opponente (cfr. all. “CONSEGNA ava 596” in memoria di costituzione . CP_1
Acclarata la regolarità della notifica dell'avviso in questione, va osservato come neppure possa essere accolta l'ulteriore censura attorea avente ad oggetto la prescrizione quinquennale dei crediti azionati - perfezionatasi successivamente alla data di notifica del detto avviso di addebito -, dovendosi tener conto sia della sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale, sia dell'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente, nelle more del giudizio, in data 23/10/2023.
In particolare, deve rilevarsi come l' abbia Controparte_2
notificato il primo atto interruttivo successivo, costituito dall'intimazione oggi impugnata n. 29620229009034547000, soltanto in data 1/03/2023, ovvero oltre un quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato avvenuta il 15/12/2017, cosicché, a ben vedere, la prescrizione del credito sarebbe maturata in data 15/12/2022.
4 Senonché, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n.
27/2020 (entrata in vigore il 30/4/2020 e dunque applicabile ratione temporis nella specie) ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, dunque di 129 giorni (2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Successivamente, l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, ha stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021, per un totale di 182 giorni, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di 311 giorni.
Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data va pertanto rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Orbene, nella specie, aggiungendo 311 giorni all'originario termine prescrizionale, ne deriva che le pretese creditorie azionate si sarebbero prescritte non più in data 15/12/2022, bensì in data 22/10/2023.
5 Tuttavia, prima del sopraggiungere di questo nuovo termine prescrizionale,
l' ha dimostrato di aver notificato, quale valido atto Controparte_2
interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 29620229009034547000, oggi opposta,
(notificata alla parte opponente in data 1/03/2023), cosicché le pretese creditorie contenute nel riportato avviso di addebito non possono ritenersi prescritte.
Non può, infine, condividersi la doglianza attorea afferente alla mancata indicazione nell'intimazione di pagamento impugnata delle modalità di calcolo e del tasso di interesse applicato, atteso che a pag. 3 del detto documento vengono riportati i riferimenti normativi che individuano la misura e le modalità di calcolo degli interessi in questione (cfr. pag. 3 dell'all. 1 al ricorso).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto.
In ragione della soccombenza e stante l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite - liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00) - in favore dell' e in favore CP_1
dell' con distrazione in favore del procuratore di Controparte_3
quest'ultima dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025.
IL GIUDICE
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