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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 738/2025 R.G. avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Celeste Liso, d'intesa con l'avv. Sabino C.F._1
Sernia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Andria via Senatore Onofrio
Jannuzzi n. 21, nonché indirizzi pec: ; Email_1
come da procura in atti telematici Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, cod. fisc.: rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 P.IVA_1
c.p.c., dal dott. funzionario del Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
ed elettivamente domiciliato in via Mascagni n.52 nonché indirizzo pec: CP_5
Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2025, in sintesi, ha esposto di aver svolto a Parte_1 favore del servizio di docenza a tempo determinato Controparte_3
• nell'annualità 2020/2021 per un totale di 173 giorni di lavoro effettivamente svolto in forza della stipulazione di 7 contratti individuali di lavoro a tempo determinato;
• nell'annualità 2021/2022 per un totale di 66 giorni di lavoro in forza della stipulazione di 3 contratti individuali di lavoro a tempo determinato;
- che ciò nondimeno non ha percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, in favore di tutto il personale docente, senza alcuna distinzione, con il duplice obiettivo di valorizzare la funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico;
- che l'amministrazione scolastica non ha considerato che il richiamo dell'articolo 7 comma
3 del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità;
- che tale esclusione non è sorretta da alcuna giustificazione in quanto il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno, essendo identiche le mansioni individuali e collegiali richieste ai medesimi dalla normativa contrattuale di riferimento;
- che perciò la condotta dell'Amministrazione scolastica si pone in violazione del principio di non discriminazione affermato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per come anche espresso dalla giurisprudenza europea della Corte di Giustizia ed avallato dalla giurisprudenza di legittimità.
Conseguentemente, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire testualmente
“… dichiarare il (suo) diritto … alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- per Controparte_3
l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento Controparte_3
suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (173 giorni per l'anno 2020/2021 e 66 giorni per l'anno 2021/2022), e procedendo alla
Pagina 2 quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei … procuratori … antistatari”.
In data 23.06.2025 si è ritualmente costituita l'Amministrazione scolastica depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto:
- che il ricorso è inammissibile ex art.2909 c.c., avendo già ottenuto parte ricorrente sentenza per i fatti di cui al ricorso;
- che la retribuzione professionale docenti (RPD) è stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dal citato art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001, restando circoscritta dalle parti sociali alla stessa platea dei destinatari dell'art. 25 del CCNI
31.8.1999 e, quindi, con esclusione dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria;
- che la Cass. 27.07.2018 n. 20015 ha riconosciuto la spettanza di detta indennità limitatamente ai casi di supplenze brevi e saltuarie, essendo, diversamente, già prevista per contratto, sicché, in subordine, essa può essere attribuita esclusivamente ai periodi di documentata supplenza breve e saltuaria non coperta dal pagamento dell'emolumento in parola;
- che la retribuzione professionale docenti resta assoggettata al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto di “Rigettare il ricorso;
- Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale”.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 4.07.2025 secondo il rito cartolare, non rinvenendosi allegata alla memoria di costituzione né comunque versata nel fascicolo telematico alcuna sentenza, è stato assegnato all' un termine per Controparte_6
regolarizzare gli atti del giudizio;
quindi, con le note cartolari depositate il 2.10.2025 parte ricorrente, nel riscontrare il provvedimento del 18.09.2025, ha precisato “per l'anno 2021/2022
… che i giorni di servizio effettivamente svolti sono 49 e che ci sia stato un mero errore di calcolo” nel computarne in ricorso 66, per cui ha “ritermina(to) la domanda in 173 giorni per
l'anno 2020/2021 e 49 giorni per l'anno 2021/2022”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti;
quindi, all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata
_______________________
Pagina 3 Sul piano processuale, innanzitutto, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall'Amministrazione Scolastica, non sussistendo nel fascicolo telematico alcun provvedimento emesso inter partes relativo alle annualità oggetto di causa.
Entrando nel merito, il ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione Scolastica, in violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, non gli ha corrisposto la c.d.
“retribuzione professionale docenti” per le giornate di docenza effettivamente prestate nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 e meglio precisate nelle note cartolari depositate il
2.10.2025, laddove essa è stata percepita dai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero titolari di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno o al
31 agosto.
Condividendo le argomentazioni già costantemente spiegate dalla Suprema Corte (v., tra le tante, Cass. 27.07.2018 n. 20015; conf. Cass. 16.12.2019 n. 33139; Cass. 16.12.2019 n. 33140,
Cass. 27.12.2019 n. 34546; Cass.
5.03.2020 n. 6293; Cass.
6.03.2020 n. 6435), a norma dell'art. 118 dispos. att. al c.p.c. va ribadito che l'art. 7 del CCNL del Comparto Scolastico del
15.03.2001 stabilisce, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Ebbene, il disposto del richiamato art. 7 “… dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
Pagina 4
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti
a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" , Persona_2
Pagina 5 cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro
e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_3
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n.
368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
Pagina 6 diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_3
limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Muovendo dai superiori rilievi, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
In linea di continuità con tale insegnamento, Cass. Sez. Lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293 ha ribadito ancora che è “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere
l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al
Pagina 7 computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Nel medesimo senso, di recente, la Suprema Corte il 07.05.2024 con sentenze n. 12309 e n. 12303 ha sottolineato che i rilievi avanzati dall'Amministrazione ricorrente non offrono elementi per una rimeditazione dell'orientamento qui condiviso secondo cui il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 del citato art. 7 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio).
Fermo che il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non tollera un diverso trattamento tra il personale del comparto scuola in difetto di prova, a carico dell'Amministrazione convenuta, della sussistenza di ragioni oggettive, dando continuità al richiamato indirizzo di legittimità, va ribadito che la
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 dell'apposito CCNL del 15.03.2001 è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, che compete a tutti gli insegnanti a tempo determinato, senza distinzione tra le diverse tipologie di incarico di docenza, in quanto, come già osservato, il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31/8/1999” non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Alla luce di quanto precede, pertanto, va affermato il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale de qua.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, occorre rilevare che l'ammontare della detta retribuzione va calcolato applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva in relazione all'orario di servizio rapportato alle ore previste da CCNL per il ruolo ed ai giorni per mese risultanti dalla documentazione in atti, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 1° marzo 2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29 novembre 2007 e, dunque, che l'importo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 sino al 28 febbraio 2018, ad euro 5,82 dal
1 marzo 2018 fino al 31.12.2021 e, infine, ad euro 6,15 a far data dal 1.01.2022.
Dalla lettura dello stato matricolare risulta che : Parte_1
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato dal 20.10.2020 al 29.11.2020, dal 30.11.2020 al
28.12.2020; dal 29.12.2020 al 31.01.2021; dall'01.02.2021 al 28.02.2021; 01.03.2021 al
31.03.2021, dall'01.04.2021 al 22.04.2021; dal 23.04.2021 al 02.05.2021; dal 03.05.2021 al
Pagina 8 06.06.2021; dal 07.06.2021 all' 11.06.2021, servizio di supplenza con orario di lavoro
“completo” per complessivi 173 giorni
- nell'anno scolastico 2021/2022 ha prestato dall'1.10.2021 al 04.10.2021, dal 05.10.2021 al
05.11.2021, dal 06.11.2021 al 18.11.2021 servizio di supplenza con orario di lavoro
“completo” per complessivi 49 giorni.
Pertanto, tenuto conto dell'importo lordo giornaliero in rapporto al numero effettivo dei giorni di servizio svolti dal ricorrente sulla base dei contratti prodotti e tenuto conto dell'orario di lavoro prestato, l'ammontare della somma dovuta a va quantificata in euro 1.292,04, Pt_1 palesandosi rispetto alle annualità oggetto di causa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica a fronte del ricorso notificato.
Per l'effetto, il convenuto deve essere al pagamento della superiore somma, oltre CP_3
accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico della parte resistente e liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto del valore e dell'oggetto della controversia, del mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, del carattere seriale del contenzioso de quo, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
DICHIARA il diritto di a percepire per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_1
2021/2022, la retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo
2001 e, per l'effetto,
CONDANNA il a pagare, in relazione al servizio Controparte_3
svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in favore della ricorrente, la somma complessiva di euro 1.292,04 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_3
processuali, che si liquidano ed euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
Pagina 9 al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei relativi procuratori antistatari
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA OS
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