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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1584/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NEGRI VERONICA, elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio del difensore in VIA CAVALLO 17/1, GUASTALLA (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. RONDINI ELISA, elettivamente domiciliata presso lo CP_2
studio del difensore in VIA PASSERINI n. 7, GUASTALLA (RE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo di:
“- disporre una riduzione ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio, per il periodo dal deposito del ricorso introduttivo sino a gennaio 2025;
- disporre la collocazione prevalente del medesimo presso il padre Persona_1 CP_1 disponendo che la madre, fino al suo successivo eventuale trasferimento a Messina, possa vedere e tenere con sé il figlio -un giorno durante la settimana previo accordo (anche telefonico) con il padre, pagina 1 di 12 compatibilmente agli impegni scolastici e di svago di -almeno due fine settimana al mese Per_1
(una volta ogni quindici giorni) dal venerdì sera sino alla domenica sera;
-durante le festività pasquali, ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
- durante le ferie estive, fino a 15 giorni anche consecutivi, da comunicarsi per iscritto al padre entro il giorno 15 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie, fino a 7 giorni consecutivi, comprendendo alternativamente il Natale ovvero il
Capodanno ad anni alterni;
- disporre che sia obbligata e dunque condannarla a corrispondere a , a CP_2 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, un Persona_1 assegno mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 compreso ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie afferenti il figlio al 50% tra i due genitori;
- disporre l'assegnazione della casa sita in Guastalla, via Benamati, 18 al padre”.
La resistente ha concluso nel merito, in via principale, chiedendo di:
- “Autorizzare la Sig.ra a trasferirsi a Messina con il figlio , per le CP_2 Persona_1 motivazioni di cui in narrativa;
- Disporre che il Sig. , salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, potrà CP_1 trascorrere almeno 15 giorni consecutivi con il figlio oltre le vacanze natalizie e Per_1 pasquali;
- Disporre che si recherà dal padre almeno un week end al mese, da stabilirsi Per_1 compatibilmente con gli impegni di studio e svago del figlio, nonchè gli eventuali impegni lavorativi del padre;
- Confermare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore CP_1 della Sig.ra per il figlio minore nella misura di € 300,00 con CP_2 Per_1 adattamento ISTA pari ad € 46,00 mensili, per un importo complessivo di € 346,00;
- Disporre che le spese straordinarie vengano equamente suddivise tra i genitori in ragione del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- Disporre la sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento così come del rimborso delle spese straordinarie, per le motivazioni di cui in premessa, fino a quando il Sig. CP_1
non riprenderà a percepire regolarmente lo stipendio ovvero non verrà liquidato del
[...] risarcimento spettantegli per i danni subiti nel sinistro che lo ha visto incolpevolmente coinvolto nel mese di agosto 2024;
- Disporre che gli arretrati nel frattempo cumulatisi vengano versati alla Sig.ra in CP_2 unica soluzione all'incasso da parte del Sig. del risarcimento assicurativo di cui al CP_1 punto precedente;
In subordine:
- Confermare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore CP_1 della Sig.ra per il figlio minore nella misura di € 300,00 con CP_2 Per_1 adattamento ISTA pari ad € 46,00 mensili, per un importo complessivo di € 346,00, fino a quando rimarra collocato presso l'abitazione materna;
Persona_1
- Disporre la sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento così come del rimborso delle spese straordinarie, per le motivazioni di cui in premessa, fino a quando il Sig. CP_1
non riprenderà a percepire regolarmente lo stipendio ovvero non verrà liquidato del
[...] risarcimento spettantegli per i danni subiti nel sinistro che lo ha visto incolpevolmente coinvolto nel mese di agosto 2024;
- Disporre che gli arretrati nel frattempo cumulatisi vengano versati alla Sig.ra in CP_2 unica soluzione all'incasso da parte del Sig. del risarcimento assicurativo di cui al CP_1 punto precedente;
pagina 2 di 12 - Collocare presso il padre da quando la Sig.ra otterrà Persona_1 CP_1 CP_2 il trasferimento lavorativo a Messina e, per l'effetto, disporre che la Sig.ra CP_2 contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento sul conto corrente di CP_1 al giorno 27 di ogni mese dell'assegno pari ad € 200,00, a far data dall'effettivo suo trasferimento a Messina e collocamento di presso l'abitazione paterna, con Per_1 rivalutazione annuale Istat;
- Disporre che le spese straordinarie vengano equamente suddivise tra i genitori in ragione del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- Disporre che la Sig.ra salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, potrà CP_2 trascorrere almeno 15 giorni consecutivi con il figlio oltre le vacanze natalizie e Per_1 pasquali;
- Fatta salva la possibilità per la madre di tenere con sè almeno un week end al mese in Per_1
Guastalla, da concordare previamente con il figlio stesso e il padre, disporre che si Per_1 recherà dalla madre almeno un week end al mese, da stabilirsi compatibilmente con gli impegni di studio e svago del figlio, nochè gli eventuali impegni lavorativi della madre;
- Disporre che le spese di 1 (uno) trasferimento mensile di Controparte_3 vengano sostenute al 50% da ciascun genitore. Per_1
In ogni caso: di disporre un immediato percorso di mediazione familiare presso il Servizio Sociale territorialmente competente, stante l'alta conflittualità tra le parti, evidenziando altresì la necessità di individuare un percorso di sostegno psicologico per supportare il figlio . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 22/05/2024, , convenendo in CP_1
giudizio la ex coniuge , ha chiesto una revisione delle condizioni di divorzio, CP_2 chiedendo in particolare una riduzione da € 300,00 ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento del figlio che era stato stabilito nella sentenza di divorzio pubblicata in data 23/03/2020. Per_1
Di contro la resistente costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2 depositata in data 27/09/2025, oltre ad opporsi alla domanda avversaria di riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio, ha chiesto in via riconvenzionale di essere autorizzata a trasferirsi a Messina con il figlio Per_1
Il minore , nato il [...], dell'età di 14 anni, è stato ascoltato due volte dal giudice Persona_1 relatore, la prima all'udienza del 03/12/2024, e la seconda all'udienza del 01/04/2025.
In quest'ultima udienza la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte, ed all'esito della discussione orale, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Oggetto del presente procedimento di modifica è dunque la sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
383/2020 pubblicata il 23/03/2020.
La sentenza di divorzio aveva disposto:
pagina 3 di 12 - l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con suo collocamento presso la madre;
- l'assegnazione della casa familiare alla madre;
- una regolamentazione dei diritti di visita del padre;
- che il padre dovesse versare alla madre un contributo al mantenimento di pari ad € 300,00 Per_1
mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sentenza di divorzio è passata in giudicato (si veda l'attestazione di passaggio in giudicato prodotta dal ricorrente al doc. 2).
Si legge nella motivazione della sentenza, per quanto qui maggiormente rileva:
- che entrambi i coniugi concorressero in pari misura al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, la cui rata mensile, per ciascuno dei due, era pari ad € 352,00;
- che l'immobile era stato assegnato alla in quanto ivi convivente con il figlio minore CP_2 Per_1
- che il reddito di lavoro dipendente percepito dal , operaio presso la Bertazzoni Spa, fosse pari ad CP_1
€ 1.600,00 mensili;
- il fatto che il , a far data dal 01.07.2019, si fosse trasferito con la nuova compagna ed i due figli CP_1 di quest'ultima in appartamento più grande per cui pagava un canone di locazione mensile maggiore di quello precedente (€ 480,00 oltre alle spese condominiali, mentre nel precedente appartamento pagava un canone di € 360,00), non potesse assumere rilevanza in merito alla quantificazione del mantenimento del figlio sia in quanto non era dato sapere se anche la nuova compagna Per_1
percepisse reddito, sia perché tale ampliamento abitativo era chiaramente legato ad una esigenza propria del nuovo nucleo familiare del , composto dalla nuova compagna e dai due figli di lei, che CP_1
come tale non poteva incidere negativamente sul contributo al mantenimento di Per_1
- che la la quale svolgeva l'attività lavorativa di collaboratrice scolastica, percepiva un reddito CP_2 da lavoro dipendente pari ad € 1.230,00 mensili.
2.
Ciò premesso, si esaminano le singole domande formulate in questo giudizio dalle parti nelle conclusioni precisate all'udienza del 01/04/2025 e sottoposte al Collegio.
Il ricorrente ha concluso chiedendo, innanzitutto, una riduzione ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento del figlio, per il periodo compreso dal deposito del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio (22/05/2024) sino al mese di gennaio 2025, mese in cui il figlio si è trasferito stabilmente a vivere presso di lui.
pagina 4 di 12 La domanda di riduzione è solo in parte fondata;
è infondata con riferimento al periodo dal deposito del ricorso di modifica (maggio 2024) sino al mese di settembre 2024.
Il ricorrente ha dedotto, quale fatto sopravvenuto alla sentenza di divorzio che dovrebbe giustificare la riduzione richiesta, la nascita, in data 23/11/2021, di una figlia avuta dall'attuale moglie, sig.ra
. Parte_1
La nascita della figlia, tuttavia, non può determinare automaticamente la riduzione dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento del figlio nato dal precedente matrimonio, poiché la Per_1 costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una libera scelta dell'obbligato e non di una sua necessità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000), e come tale lascia inalterata la consistenza degli obblighi già esistenti nel momento in cui l'obbligato medesimo ha deciso di generare altri figli.
In altri termini, nel momento in cui il ha deciso di generare la figlia nata dall'unione coniugale CP_1
con la sua attuale moglie , egli era ben consapevole di dover concorrere al Parte_1
mantenimento di nato dal precedente matrimonio mediante corresponsione, alla ex moglie Per_1
di un assegno mensile di € 300 rivalutabile, e dunque la sopravvenuta nascita di altra CP_2
figlia, corrispondendo ad una libera scelta dello stesso , non potrebbe di per sé andare a discapito CP_1
del mantenimento di Per_1
A ciò si aggiunga che, visto il decorso di circa quattro anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio (anno 2020) sino al deposito del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio (anno 2024), le esigenze del figlio si sono, medio tempore, senz'altro accresciute, atteso che all'epoca Per_1 aveva l'età di nove anni, mentre nel 2024 è diventato un ragazzo all'inizio dell'età Per_1
adolescenziale.
Il ricorrente, inoltre, operaio dipendente della Bertazzoni Spa, ha mantenuto inalterati il suo reddito e la sua occupazione lavorativa, almeno sino a quando le sue risorse economiche si sono ridotte a seguito del grave incidente stradale di cui è rimasto vittima (v. infra).
Anzi, rispetto al reddito di cui si dà conto nella sentenza di divorzio pubblicata nel 2020 (€ 1.600,00 al mese), il reddito netto mensile del risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti di conto CP_1
corrente prodotti nel presente procedimento, appare aumentato: infatti, dai Modelli 730 relativi all'anno di imposta 2021 (documento attoreo n. 17) ed all'anno di imposta 2022 (documento attoreo n. 16), emerge un reddito mensile netto pari, rispettivamente, ad € 2.179,00 nell'anno 2021, e ad € 2.224,00 nell'anno 2022 ( il reddito è stato calcolato detraendo dal reddito di lavoro dipendente annuo l'imposta netta e le addizionali dovute, ed il risultato si è diviso per dodici mensilità ).
pagina 5 di 12 Come si evince poi dagli estratti di conto corrente prodotti dal ricorrente relativi all'intero anno 2021 ed all'intero anno 2022, gli emolumenti lavorativi accreditati sul conto corrente del dal suo datore CP_1
di lavoro Bertazzoni Spa, sono ammontati:
- nell' anno 2021 ad un totale di € 28.059,62, che suddiviso per dodici mesi corrisponde ad una media mensile di € 2.338,00;
- nell'anno 2022 ad un totale di € 28.302,96, corrispondente ad una media mensile su dodici mesi di €
2.358,58.
E' invece parziale, ma ugualmente significativo, il dato relativo all'anno 2023, essendo stati prodotti, per tale anno, solo gli estratti di conto corrente dei primi tre trimestri da gennaio sino a settembre 2023, che riportano una media mensile di € 2.134,90 (tot. € 19.214,13, diviso per nove mesi da gennaio a settembre: cfr. documento n. 24 fasc. ricorrente).
Trattasi in ogni caso di reddito medio mensile netto, che come emerge chiaramente dai dati sopra riportati, risulta superiore a quello che era stato considerato nella sentenza di divorzio.
Di contro, va precisato che la metà della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare di cui si fa carico il ricorrente (mutuo che comunque già c'era al momento della sentenza di divorzio), è leggermente aumentata, essendo passata da € 350,00 ad € 360,00.
3.
Ciò detto sul periodo dalla domanda di modifica sino al mese di settembre 2024 compreso, rispetto al quale rimangono quindi immutati nel quantum gli obblighi di mantenimento fissati a carico del ricorrente nella sentenza di divorzio, la domanda attorea di riduzione dell'assegno periodico di mantenimento del figlio è invece fondata con riferimento al periodo da ottobre a dicembre 2024.
E' infatti pacifico e documentato che il ricorrente, in data 08/08/2024, sia rimasto vittima di un grave incidente stradale, che gli ha causato gravi lesioni e, conseguentemente, una compromissione della sua attuale capacità lavorativa e di produrre reddito, tanto che, come si evince dal prospetto di liquidazione delle indennità INAIL ricevute (ma il dato è comunque pacifico), a decorrere dal mese di ottobre 2024 egli percepisce una indennità pari in media a circa € 1.500,00 al mese (documento attoreo n. 71).
Si stima congruo, per quanto sopra, ridurre l'assegno mensile di mantenimento ad € 200,00, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024.
Si prende atto, infine, della volontà espressa dalla resistente nelle sue conclusioni in epigrafe trascritte, di “sospendere” la pretesa del pagamento dell'assegno di mantenimento così come del rimborso delle spese straordinarie, fino a quando l'ex marito non avrà ripreso a percepire regolarmente lo stipendio ovvero non gli verrà liquidato il risarcimento spettantegli per i danni subiti nel sinistro che lo ha visto pagina 6 di 12 coinvolto nel mese di agosto 2024, ferma restando la volontà espressa dalla stessa resistente di percepire “gli arretrati nel frattempo cumulatisi … in unica soluzione all'incasso da parte del Sig.
del risarcimento assicurativo”. CP_1
4.
A decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso, il contributo di mantenimento del figlio a Per_1
carico del padre va revocato.
Invero, è risultato confermato dal minore, in sede di ascolto, che questi, dal mese di gennaio 2025, si sia trasferito a vivere presso il padre, a causa della situazione conflittuale che si era venuta a creare con la madre in seguito alla chiara volontà manifestata da di non trasferirsi insieme alla madre a Per_1
Messina, volendo invece il ragazzo rimanere a vivere a Guastalla ove è cresciuto.
Già in occasione del primo ascolto, avvenuto all'udienza del 03/12/2024, il minore aveva riferito: “Sul trasferimento della mia residenza a Messina, mia madre, se vuole trasferirsi, è libera di farlo, ma
Messina non è il mio ambiente, io sto bene qui a Guastalla, non voglio assolutamente trasferirmi a
Messina, potevo capire se era un posto più vicino, in tal caso avrei potuto anche considerarlo, ma
Messina assolutamente no….. Mi sta bene andare a Messina per Natale, d'estate, e comunque durante le vacanze, ma non voglio assolutamente trasferirmi in modo stabile a Messina perché sono cresciuto qui a Guastalla, qui ho le mie abitudini e la mia routine e quindi voglio rimanere qui” (verbale d'udienza del 03/12/2024).
Ed ancora, la sua volontà di non trasferirsi a Messina è stata ribadita dal minore alla successiva udienza del 01/04/2025, le cui dichiarazioni rendono verosimile ritenere che sia stata proprio questa sua mancata volontà di seguire la madre nella sua intenzione di trasferirsi a Messina, ad aver cagionato una situazione di conflitto con la madre stessa e la conseguente richiesta del ragazzo di trasferirsi a vivere presso il padre: “stamattina mi hanno portato in tribunale mio padre e sua moglie. Adesso vivo a casa di mio padre a Guastalla, Via Giacomo Leopardi n.
9. Mi sono trasferito da mio padre dai primi di gennaio di quest'anno. Ora sto meglio rispetto a quando ero da mia madre, anche perché mio padre mi lascia maggiore libertà. Anche in futuro vorrei rimanere a vivere a casa di mio padre, e confermo che non vorrei in nessun modo trasferirmi a Messina con mia madre. E' da un po' di tempo che non vedo mia madre;
vorrei vederla due week end al mese dal sabato al lunedì mattina, soltanto nei week end e non anche durante la settimana, per non fare tardi a scuola al mattino, e perché comunque durante la settimana preferisco stare con mio padre. Infatti in quest'ultimo periodo c'è stato un po' di astio tra me e mia madre;
sia lei che mia nonna materna mi hanno insultato e mia madre mi ha detto che io sono la più grande delusione della sua vita, mi ha detto anche che si è sentita offesa e pugnalata
pagina 7 di 12 alle spalle, non mi ha spiegato bene il motivo per cui si è sentita offesa, però mia cugina, cioè la figlia del fratello di mia mamma, mi ha detto che mia madre si aspettava che io scegliessi di andare a vivere
a Messina con lei. Ho chiesto a mio padre di trasferirmi a vivere da lui quando ancora era in ospedale, lo scorso dicembre 2024, dopo che ero stato ascoltato dal giudice in udienza;
poi, a gennaio 2025 è stato dimesso dall'ospedale ed io mi sono trasferito da lui. Ho chiesto di trasferirmi a casa di mio padre per questo astio con mia madre di cui parlavo prima, a casa di mia mamma sentivo un clima ostile nei miei confronti. Non vorrei tornare a vivere a casa di mia madre neanche se lei decide di restare qui a Guastalla e di non trasferirsi a Messina, perché ormai mi sono abituato a vivere a casa di mio padre e preferisco vivere da lui. A casa di mio padre ci sto bene, inoltre la sua casa è anche più vicina alla palestra che frequento e alla scuola che frequento, mentre mia madre vive a Pieve di
Guastalla, via Beneamati n. 18, che è, seppur di poco, più lontano dalla palestra e dalla mia scuola”
(verbale d'udienza del 01/04/2025).
Si ritiene quindi - alla luce delle chiare volontà espresse dal minore, di certo capace di discernimento anche in ragione dell'età raggiunta (essendo egli prossimo al compimento del quindicesimo anno di età) – che, a modifica delle condizioni di divorzio, debba essere disposta la collocazione prevalente di presso il padre. Per_1
Va di conseguenza respinta la domanda svolta in via principale dalla madre, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, di essere autorizzata a trasferire la residenza del figlio a Messina, il cui accoglimento sarebbe con tutta evidenza contrario alle chiare volontà espresse dal minore in sede di ascolto.
Quanto ai diritti di visita della madre, dovendosi provvedere all'attualità, rebus sic stantibus, e non essendo dato conoscere se e quando la madre si trasferirà a Messina, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, in conformità alle volontà espresse da quest'ultimo in sede di ascolto, a week end alternati dal sabato al lunedì mattina, fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori e con il figlio.
Inoltre, mutuando dalla sentenza di divorzio la regolamentazione dei periodi di vacanze, la madre potrà vedere e tenere con sé durante le ferie estive fino a quindici giorni anche consecutivi, da Per_1
comunicarsi per iscritto al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, fino a 7 giorni consecutivi, comprendendo il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
I Servizi Sociali Territoriali (Unione Bassa Reggiana, Guastalla) avranno il compito di supportare entrambi i genitori in un percorso di sostegno alla genitorialità, così da aiutarli a relazionarsi tra loro
(ed anche con il figlio stesso) e ad attenuare la loro conflittualità; di monitorare, per la durata di almeno un anno, la situazione del nucleo familiare e le condizioni psico-fisiche del minore, promuovendo in pagina 8 di 12 particolare la partecipazione del minore, con costanza e regolarità, ad un percorso di sostegno psicologico che lo possa aiutare a superare le fragilità legate alla disgregazione della famiglia;
infine, di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
5.
Il ricorrente ha chiesto altresì l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Guastalla, Via Beneamati
n. 18.
Rileva il Collegio che, nel caso concreto, alla collocazione del figlio presso il padre non debba automaticamente conseguire l'assegnazione della casa familiare al padre stesso, come da quest'ultimo richiesto.
Giova a tal proposito rammentare che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” , a conferma del fatto che la decisione sull'assegnazione della casa familiare debba essere orientata in via prioritaria dall'esigenza di salvaguardare il preminente interesse del minore ad evitare altri traumi, ulteriori rispetto a quello che può derivare dalla separazione dei genitori, e quindi l'interesse a non veder modificate le proprie consuetudini di vita.
Nel caso di specie la casa familiare, in comproprietà tra le parti per pari quote, è assegnata alla madre sin dalla separazione (che risale all'anno 2016), atteso che il figlio minore, dopo la separazione dei genitori, ha continuato a convivervi con la madre sino al mese di gennaio 2025.
Interesse del figlio è, come si è detto, quello di attenuare l'impatto dei cambiamenti che si Per_1
vanno a disporre col presente provvedimento. Il fatto che possa essere la madre, con la quale il figlio sino al mese di gennaio 2025 ha vissuto in via assolutamente prevalente, a continuare a vivere nella casa familiare, e non invece il padre a trasferirvisi con tutto il suo nuovo nucleo familiare (composto dall'attuale moglie, dal di lei figlio e dalla figlia più piccola), è funzionale a preservare una continuità di ambienti di vita per quantomeno domestici, nel senso che l'unico cambiamento, già di per Per_1 sé molto rilevante, sarà quello di trascorrere a casa del padre e con l'attuale famiglia di quest'ultimo molto più tempo rispetto al tempo trascorso nel 2024, e di trascorrerne molto meno con la madre nella ex casa familiare;
tuttavia, rimanendo immutate le residenze dei genitori, i due ambienti domestici non perderanno le caratteristiche che per hanno avuto sinora. Molto più traumatico sarebbe invece Per_1
se il figlio vedesse il padre trasferito con tutta la sua nuova famiglia in quella casa dove, sino al gennaio
2025, il ragazzo ha sempre vissuto con la madre, e la madre costretta a trasferirsi altrove (per ora sul territorio reggiano non essendo imminente né certo il trasferimento a Messina).
pagina 9 di 12 Per le suesposte ragioni, va quindi respinta la domanda del ricorrente di assegnazione della casa familiare sita a Guastalla, Via Beneamati n. 18.
Per inciso, si rileva l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza ai fini del decidere del documento n. 80 prodotto dal ricorrente (“recesso contratto di locazione” del 29/03/2024): inammissibile in quanto tardivo, atteso che, essendo datato 29/03/2024, avrebbe dovuto essere depositato entro i termini previsti dall'art. 473 bis.17 c.p.c., l'ultimo dei quali scadeva il 24/10/2024, mentre il documento del 29/03/2024
è stato depositato, tardivamente, in data 31/03/2025; irrilevante in quanto non più attuale, essendo trascorso più di un anno (il documento è datato 29/03/2024), ed essendo pacifico che il , con il suo CP_1
nucleo familiare, continui a tutt'oggi a vivere nell'immobile condotto in locazione sito in Guastalla,
Via Leopardi n. 9.
6.
Ciò chiarito in merito alla casa coniugale, deve essere posto a carico della madre, in quanto non più genitore collocatario, un contributo di mantenimento del figlio da versare al padre, essendo disposta la collocazione prevalente del minore presso il padre.
La resistente lavora come collaboratrice scolastica.
Le sue dichiarazioni dei redditi prodotte (documenti 7-8-9) attestano un reddito netto mensile pari, rispettivamente, ad € 1.575 nell'anno di imposta 2023, ad € 1.475 nell'anno di imposta 2022 e ad €
1.300 nell'anno d'imposta 2021 (il reddito è stato calcolato detraendo dal reddito di lavoro dipendente annuo, l'imposta netta e le addizionali dovute, ed il risultato si è diviso per dodici mensilità).
Gli emolumenti lavorativi percepiti dalla sono inoltre ben fotografati dagli estratti di conto CP_2
corrente dalla stessa prodotti relativi all'intero anno 2022 (documento n. 12), all'intero anno 2023
(documento n. 11) ed ai primi sei mesi del 2024 (documento n. 10); in particolare gli accrediti degli emolumenti lavorativi sono ammontati:
- nell'anno 2022 ad un totale di € 17.155,95, che suddiviso per dodici mesi corrisponde ad una media mensile di € 1.429,66;
- nell'anno 2023 ad un totale di € 16.518,56, corrispondente ad una media mensile su dodici mesi di €
1.376,54;
- nel primo semestre 2024 ad un totale di € 7.397,93, quindi una media mensile di € 1.232,98.
Residua per la convenuta, una volta detratto l'onere di € 360,00 corrispondente alla metà della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare, un reddito netto di circa 1.000,00 euro al mese.
pagina 10 di 12 Si stima pertanto equo porre a carico della madre, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 compreso, un assegno mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 200,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta alla resistente risultando ella soccombente su tutte le domande dalla stessa svolte in via principale, e segnatamente sulle questioni centrali della controversia riguardanti l'autorizzazione al trasferimento del minore a Messina e la collocazione prevalente del figlio, con tutto ciò che ne consegue in termini di contributo di mantenimento e di diritti di visita da parte del genitore non collocatario.
Le spese si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, della mancata assunzione di mezzi di prova nella fase di trattazione-istruttoria e della ridotta attività difensiva espletata nella fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 383/2020 pubblicata in data
23/03/2020:
- dispone la collocazione prevalente del figlio presso il padre, con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina, fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori e con il figlio;
durante le ferie estive fino a quindici giorni anche consecutivi, da comunicarsi per iscritto al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, fino a 7 giorni consecutivi comprendendo il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- demanda ai Servizi Sociali Territoriali (Unione Bassa Reggiana, Guastalla) il compito di: supportare entrambi i genitori in un percorso di sostegno alla genitorialità, così da aiutarli a relazionarsi tra loro (ed anche con il figlio stesso) e ad attenuare la loro conflittualità; monitorare, per la durata di almeno un anno, la situazione del nucleo familiare e le condizioni psico- fisiche del minore, promuovendo in particolare la partecipazione del minore, con costanza e regolarità, ad un percorso di sostegno psicologico che lo possa aiutare a superare le fragilità legate alla disgregazione della famiglia;
pagina 11 di 12 segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- dispone una riduzione ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento del figlio a carico del padre, per i tre mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024;
- revoca, a decorrere dal mese di gennaio 2025, il contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre dalla sentenza di divorzio;
- pone a carico della madre con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'obbligo di CP_2 versare al padre un contributo di mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili CP_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia;
2) respinge la domanda della resistente di autorizzazione al trasferimento della residenza del figlio a
Messina;
3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
5.000,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali Territoriali (Unione Bassa Reggiana, Guastalla).
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 3 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1584/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NEGRI VERONICA, elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio del difensore in VIA CAVALLO 17/1, GUASTALLA (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. RONDINI ELISA, elettivamente domiciliata presso lo CP_2
studio del difensore in VIA PASSERINI n. 7, GUASTALLA (RE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo di:
“- disporre una riduzione ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio, per il periodo dal deposito del ricorso introduttivo sino a gennaio 2025;
- disporre la collocazione prevalente del medesimo presso il padre Persona_1 CP_1 disponendo che la madre, fino al suo successivo eventuale trasferimento a Messina, possa vedere e tenere con sé il figlio -un giorno durante la settimana previo accordo (anche telefonico) con il padre, pagina 1 di 12 compatibilmente agli impegni scolastici e di svago di -almeno due fine settimana al mese Per_1
(una volta ogni quindici giorni) dal venerdì sera sino alla domenica sera;
-durante le festività pasquali, ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta;
- durante le ferie estive, fino a 15 giorni anche consecutivi, da comunicarsi per iscritto al padre entro il giorno 15 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie, fino a 7 giorni consecutivi, comprendendo alternativamente il Natale ovvero il
Capodanno ad anni alterni;
- disporre che sia obbligata e dunque condannarla a corrispondere a , a CP_2 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, un Persona_1 assegno mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 compreso ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie afferenti il figlio al 50% tra i due genitori;
- disporre l'assegnazione della casa sita in Guastalla, via Benamati, 18 al padre”.
La resistente ha concluso nel merito, in via principale, chiedendo di:
- “Autorizzare la Sig.ra a trasferirsi a Messina con il figlio , per le CP_2 Persona_1 motivazioni di cui in narrativa;
- Disporre che il Sig. , salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, potrà CP_1 trascorrere almeno 15 giorni consecutivi con il figlio oltre le vacanze natalizie e Per_1 pasquali;
- Disporre che si recherà dal padre almeno un week end al mese, da stabilirsi Per_1 compatibilmente con gli impegni di studio e svago del figlio, nonchè gli eventuali impegni lavorativi del padre;
- Confermare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore CP_1 della Sig.ra per il figlio minore nella misura di € 300,00 con CP_2 Per_1 adattamento ISTA pari ad € 46,00 mensili, per un importo complessivo di € 346,00;
- Disporre che le spese straordinarie vengano equamente suddivise tra i genitori in ragione del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- Disporre la sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento così come del rimborso delle spese straordinarie, per le motivazioni di cui in premessa, fino a quando il Sig. CP_1
non riprenderà a percepire regolarmente lo stipendio ovvero non verrà liquidato del
[...] risarcimento spettantegli per i danni subiti nel sinistro che lo ha visto incolpevolmente coinvolto nel mese di agosto 2024;
- Disporre che gli arretrati nel frattempo cumulatisi vengano versati alla Sig.ra in CP_2 unica soluzione all'incasso da parte del Sig. del risarcimento assicurativo di cui al CP_1 punto precedente;
In subordine:
- Confermare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore CP_1 della Sig.ra per il figlio minore nella misura di € 300,00 con CP_2 Per_1 adattamento ISTA pari ad € 46,00 mensili, per un importo complessivo di € 346,00, fino a quando rimarra collocato presso l'abitazione materna;
Persona_1
- Disporre la sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento così come del rimborso delle spese straordinarie, per le motivazioni di cui in premessa, fino a quando il Sig. CP_1
non riprenderà a percepire regolarmente lo stipendio ovvero non verrà liquidato del
[...] risarcimento spettantegli per i danni subiti nel sinistro che lo ha visto incolpevolmente coinvolto nel mese di agosto 2024;
- Disporre che gli arretrati nel frattempo cumulatisi vengano versati alla Sig.ra in CP_2 unica soluzione all'incasso da parte del Sig. del risarcimento assicurativo di cui al CP_1 punto precedente;
pagina 2 di 12 - Collocare presso il padre da quando la Sig.ra otterrà Persona_1 CP_1 CP_2 il trasferimento lavorativo a Messina e, per l'effetto, disporre che la Sig.ra CP_2 contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento sul conto corrente di CP_1 al giorno 27 di ogni mese dell'assegno pari ad € 200,00, a far data dall'effettivo suo trasferimento a Messina e collocamento di presso l'abitazione paterna, con Per_1 rivalutazione annuale Istat;
- Disporre che le spese straordinarie vengano equamente suddivise tra i genitori in ragione del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- Disporre che la Sig.ra salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, potrà CP_2 trascorrere almeno 15 giorni consecutivi con il figlio oltre le vacanze natalizie e Per_1 pasquali;
- Fatta salva la possibilità per la madre di tenere con sè almeno un week end al mese in Per_1
Guastalla, da concordare previamente con il figlio stesso e il padre, disporre che si Per_1 recherà dalla madre almeno un week end al mese, da stabilirsi compatibilmente con gli impegni di studio e svago del figlio, nochè gli eventuali impegni lavorativi della madre;
- Disporre che le spese di 1 (uno) trasferimento mensile di Controparte_3 vengano sostenute al 50% da ciascun genitore. Per_1
In ogni caso: di disporre un immediato percorso di mediazione familiare presso il Servizio Sociale territorialmente competente, stante l'alta conflittualità tra le parti, evidenziando altresì la necessità di individuare un percorso di sostegno psicologico per supportare il figlio . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 22/05/2024, , convenendo in CP_1
giudizio la ex coniuge , ha chiesto una revisione delle condizioni di divorzio, CP_2 chiedendo in particolare una riduzione da € 300,00 ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento del figlio che era stato stabilito nella sentenza di divorzio pubblicata in data 23/03/2020. Per_1
Di contro la resistente costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2 depositata in data 27/09/2025, oltre ad opporsi alla domanda avversaria di riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio, ha chiesto in via riconvenzionale di essere autorizzata a trasferirsi a Messina con il figlio Per_1
Il minore , nato il [...], dell'età di 14 anni, è stato ascoltato due volte dal giudice Persona_1 relatore, la prima all'udienza del 03/12/2024, e la seconda all'udienza del 01/04/2025.
In quest'ultima udienza la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte, ed all'esito della discussione orale, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Oggetto del presente procedimento di modifica è dunque la sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
383/2020 pubblicata il 23/03/2020.
La sentenza di divorzio aveva disposto:
pagina 3 di 12 - l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con suo collocamento presso la madre;
- l'assegnazione della casa familiare alla madre;
- una regolamentazione dei diritti di visita del padre;
- che il padre dovesse versare alla madre un contributo al mantenimento di pari ad € 300,00 Per_1
mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sentenza di divorzio è passata in giudicato (si veda l'attestazione di passaggio in giudicato prodotta dal ricorrente al doc. 2).
Si legge nella motivazione della sentenza, per quanto qui maggiormente rileva:
- che entrambi i coniugi concorressero in pari misura al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, la cui rata mensile, per ciascuno dei due, era pari ad € 352,00;
- che l'immobile era stato assegnato alla in quanto ivi convivente con il figlio minore CP_2 Per_1
- che il reddito di lavoro dipendente percepito dal , operaio presso la Bertazzoni Spa, fosse pari ad CP_1
€ 1.600,00 mensili;
- il fatto che il , a far data dal 01.07.2019, si fosse trasferito con la nuova compagna ed i due figli CP_1 di quest'ultima in appartamento più grande per cui pagava un canone di locazione mensile maggiore di quello precedente (€ 480,00 oltre alle spese condominiali, mentre nel precedente appartamento pagava un canone di € 360,00), non potesse assumere rilevanza in merito alla quantificazione del mantenimento del figlio sia in quanto non era dato sapere se anche la nuova compagna Per_1
percepisse reddito, sia perché tale ampliamento abitativo era chiaramente legato ad una esigenza propria del nuovo nucleo familiare del , composto dalla nuova compagna e dai due figli di lei, che CP_1
come tale non poteva incidere negativamente sul contributo al mantenimento di Per_1
- che la la quale svolgeva l'attività lavorativa di collaboratrice scolastica, percepiva un reddito CP_2 da lavoro dipendente pari ad € 1.230,00 mensili.
2.
Ciò premesso, si esaminano le singole domande formulate in questo giudizio dalle parti nelle conclusioni precisate all'udienza del 01/04/2025 e sottoposte al Collegio.
Il ricorrente ha concluso chiedendo, innanzitutto, una riduzione ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento del figlio, per il periodo compreso dal deposito del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio (22/05/2024) sino al mese di gennaio 2025, mese in cui il figlio si è trasferito stabilmente a vivere presso di lui.
pagina 4 di 12 La domanda di riduzione è solo in parte fondata;
è infondata con riferimento al periodo dal deposito del ricorso di modifica (maggio 2024) sino al mese di settembre 2024.
Il ricorrente ha dedotto, quale fatto sopravvenuto alla sentenza di divorzio che dovrebbe giustificare la riduzione richiesta, la nascita, in data 23/11/2021, di una figlia avuta dall'attuale moglie, sig.ra
. Parte_1
La nascita della figlia, tuttavia, non può determinare automaticamente la riduzione dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento del figlio nato dal precedente matrimonio, poiché la Per_1 costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una libera scelta dell'obbligato e non di una sua necessità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15065 del 22/11/2000), e come tale lascia inalterata la consistenza degli obblighi già esistenti nel momento in cui l'obbligato medesimo ha deciso di generare altri figli.
In altri termini, nel momento in cui il ha deciso di generare la figlia nata dall'unione coniugale CP_1
con la sua attuale moglie , egli era ben consapevole di dover concorrere al Parte_1
mantenimento di nato dal precedente matrimonio mediante corresponsione, alla ex moglie Per_1
di un assegno mensile di € 300 rivalutabile, e dunque la sopravvenuta nascita di altra CP_2
figlia, corrispondendo ad una libera scelta dello stesso , non potrebbe di per sé andare a discapito CP_1
del mantenimento di Per_1
A ciò si aggiunga che, visto il decorso di circa quattro anni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio (anno 2020) sino al deposito del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio (anno 2024), le esigenze del figlio si sono, medio tempore, senz'altro accresciute, atteso che all'epoca Per_1 aveva l'età di nove anni, mentre nel 2024 è diventato un ragazzo all'inizio dell'età Per_1
adolescenziale.
Il ricorrente, inoltre, operaio dipendente della Bertazzoni Spa, ha mantenuto inalterati il suo reddito e la sua occupazione lavorativa, almeno sino a quando le sue risorse economiche si sono ridotte a seguito del grave incidente stradale di cui è rimasto vittima (v. infra).
Anzi, rispetto al reddito di cui si dà conto nella sentenza di divorzio pubblicata nel 2020 (€ 1.600,00 al mese), il reddito netto mensile del risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti di conto CP_1
corrente prodotti nel presente procedimento, appare aumentato: infatti, dai Modelli 730 relativi all'anno di imposta 2021 (documento attoreo n. 17) ed all'anno di imposta 2022 (documento attoreo n. 16), emerge un reddito mensile netto pari, rispettivamente, ad € 2.179,00 nell'anno 2021, e ad € 2.224,00 nell'anno 2022 ( il reddito è stato calcolato detraendo dal reddito di lavoro dipendente annuo l'imposta netta e le addizionali dovute, ed il risultato si è diviso per dodici mensilità ).
pagina 5 di 12 Come si evince poi dagli estratti di conto corrente prodotti dal ricorrente relativi all'intero anno 2021 ed all'intero anno 2022, gli emolumenti lavorativi accreditati sul conto corrente del dal suo datore CP_1
di lavoro Bertazzoni Spa, sono ammontati:
- nell' anno 2021 ad un totale di € 28.059,62, che suddiviso per dodici mesi corrisponde ad una media mensile di € 2.338,00;
- nell'anno 2022 ad un totale di € 28.302,96, corrispondente ad una media mensile su dodici mesi di €
2.358,58.
E' invece parziale, ma ugualmente significativo, il dato relativo all'anno 2023, essendo stati prodotti, per tale anno, solo gli estratti di conto corrente dei primi tre trimestri da gennaio sino a settembre 2023, che riportano una media mensile di € 2.134,90 (tot. € 19.214,13, diviso per nove mesi da gennaio a settembre: cfr. documento n. 24 fasc. ricorrente).
Trattasi in ogni caso di reddito medio mensile netto, che come emerge chiaramente dai dati sopra riportati, risulta superiore a quello che era stato considerato nella sentenza di divorzio.
Di contro, va precisato che la metà della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare di cui si fa carico il ricorrente (mutuo che comunque già c'era al momento della sentenza di divorzio), è leggermente aumentata, essendo passata da € 350,00 ad € 360,00.
3.
Ciò detto sul periodo dalla domanda di modifica sino al mese di settembre 2024 compreso, rispetto al quale rimangono quindi immutati nel quantum gli obblighi di mantenimento fissati a carico del ricorrente nella sentenza di divorzio, la domanda attorea di riduzione dell'assegno periodico di mantenimento del figlio è invece fondata con riferimento al periodo da ottobre a dicembre 2024.
E' infatti pacifico e documentato che il ricorrente, in data 08/08/2024, sia rimasto vittima di un grave incidente stradale, che gli ha causato gravi lesioni e, conseguentemente, una compromissione della sua attuale capacità lavorativa e di produrre reddito, tanto che, come si evince dal prospetto di liquidazione delle indennità INAIL ricevute (ma il dato è comunque pacifico), a decorrere dal mese di ottobre 2024 egli percepisce una indennità pari in media a circa € 1.500,00 al mese (documento attoreo n. 71).
Si stima congruo, per quanto sopra, ridurre l'assegno mensile di mantenimento ad € 200,00, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024.
Si prende atto, infine, della volontà espressa dalla resistente nelle sue conclusioni in epigrafe trascritte, di “sospendere” la pretesa del pagamento dell'assegno di mantenimento così come del rimborso delle spese straordinarie, fino a quando l'ex marito non avrà ripreso a percepire regolarmente lo stipendio ovvero non gli verrà liquidato il risarcimento spettantegli per i danni subiti nel sinistro che lo ha visto pagina 6 di 12 coinvolto nel mese di agosto 2024, ferma restando la volontà espressa dalla stessa resistente di percepire “gli arretrati nel frattempo cumulatisi … in unica soluzione all'incasso da parte del Sig.
del risarcimento assicurativo”. CP_1
4.
A decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso, il contributo di mantenimento del figlio a Per_1
carico del padre va revocato.
Invero, è risultato confermato dal minore, in sede di ascolto, che questi, dal mese di gennaio 2025, si sia trasferito a vivere presso il padre, a causa della situazione conflittuale che si era venuta a creare con la madre in seguito alla chiara volontà manifestata da di non trasferirsi insieme alla madre a Per_1
Messina, volendo invece il ragazzo rimanere a vivere a Guastalla ove è cresciuto.
Già in occasione del primo ascolto, avvenuto all'udienza del 03/12/2024, il minore aveva riferito: “Sul trasferimento della mia residenza a Messina, mia madre, se vuole trasferirsi, è libera di farlo, ma
Messina non è il mio ambiente, io sto bene qui a Guastalla, non voglio assolutamente trasferirmi a
Messina, potevo capire se era un posto più vicino, in tal caso avrei potuto anche considerarlo, ma
Messina assolutamente no….. Mi sta bene andare a Messina per Natale, d'estate, e comunque durante le vacanze, ma non voglio assolutamente trasferirmi in modo stabile a Messina perché sono cresciuto qui a Guastalla, qui ho le mie abitudini e la mia routine e quindi voglio rimanere qui” (verbale d'udienza del 03/12/2024).
Ed ancora, la sua volontà di non trasferirsi a Messina è stata ribadita dal minore alla successiva udienza del 01/04/2025, le cui dichiarazioni rendono verosimile ritenere che sia stata proprio questa sua mancata volontà di seguire la madre nella sua intenzione di trasferirsi a Messina, ad aver cagionato una situazione di conflitto con la madre stessa e la conseguente richiesta del ragazzo di trasferirsi a vivere presso il padre: “stamattina mi hanno portato in tribunale mio padre e sua moglie. Adesso vivo a casa di mio padre a Guastalla, Via Giacomo Leopardi n.
9. Mi sono trasferito da mio padre dai primi di gennaio di quest'anno. Ora sto meglio rispetto a quando ero da mia madre, anche perché mio padre mi lascia maggiore libertà. Anche in futuro vorrei rimanere a vivere a casa di mio padre, e confermo che non vorrei in nessun modo trasferirmi a Messina con mia madre. E' da un po' di tempo che non vedo mia madre;
vorrei vederla due week end al mese dal sabato al lunedì mattina, soltanto nei week end e non anche durante la settimana, per non fare tardi a scuola al mattino, e perché comunque durante la settimana preferisco stare con mio padre. Infatti in quest'ultimo periodo c'è stato un po' di astio tra me e mia madre;
sia lei che mia nonna materna mi hanno insultato e mia madre mi ha detto che io sono la più grande delusione della sua vita, mi ha detto anche che si è sentita offesa e pugnalata
pagina 7 di 12 alle spalle, non mi ha spiegato bene il motivo per cui si è sentita offesa, però mia cugina, cioè la figlia del fratello di mia mamma, mi ha detto che mia madre si aspettava che io scegliessi di andare a vivere
a Messina con lei. Ho chiesto a mio padre di trasferirmi a vivere da lui quando ancora era in ospedale, lo scorso dicembre 2024, dopo che ero stato ascoltato dal giudice in udienza;
poi, a gennaio 2025 è stato dimesso dall'ospedale ed io mi sono trasferito da lui. Ho chiesto di trasferirmi a casa di mio padre per questo astio con mia madre di cui parlavo prima, a casa di mia mamma sentivo un clima ostile nei miei confronti. Non vorrei tornare a vivere a casa di mia madre neanche se lei decide di restare qui a Guastalla e di non trasferirsi a Messina, perché ormai mi sono abituato a vivere a casa di mio padre e preferisco vivere da lui. A casa di mio padre ci sto bene, inoltre la sua casa è anche più vicina alla palestra che frequento e alla scuola che frequento, mentre mia madre vive a Pieve di
Guastalla, via Beneamati n. 18, che è, seppur di poco, più lontano dalla palestra e dalla mia scuola”
(verbale d'udienza del 01/04/2025).
Si ritiene quindi - alla luce delle chiare volontà espresse dal minore, di certo capace di discernimento anche in ragione dell'età raggiunta (essendo egli prossimo al compimento del quindicesimo anno di età) – che, a modifica delle condizioni di divorzio, debba essere disposta la collocazione prevalente di presso il padre. Per_1
Va di conseguenza respinta la domanda svolta in via principale dalla madre, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, di essere autorizzata a trasferire la residenza del figlio a Messina, il cui accoglimento sarebbe con tutta evidenza contrario alle chiare volontà espresse dal minore in sede di ascolto.
Quanto ai diritti di visita della madre, dovendosi provvedere all'attualità, rebus sic stantibus, e non essendo dato conoscere se e quando la madre si trasferirà a Messina, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, in conformità alle volontà espresse da quest'ultimo in sede di ascolto, a week end alternati dal sabato al lunedì mattina, fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori e con il figlio.
Inoltre, mutuando dalla sentenza di divorzio la regolamentazione dei periodi di vacanze, la madre potrà vedere e tenere con sé durante le ferie estive fino a quindici giorni anche consecutivi, da Per_1
comunicarsi per iscritto al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, fino a 7 giorni consecutivi, comprendendo il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
I Servizi Sociali Territoriali (Unione Bassa Reggiana, Guastalla) avranno il compito di supportare entrambi i genitori in un percorso di sostegno alla genitorialità, così da aiutarli a relazionarsi tra loro
(ed anche con il figlio stesso) e ad attenuare la loro conflittualità; di monitorare, per la durata di almeno un anno, la situazione del nucleo familiare e le condizioni psico-fisiche del minore, promuovendo in pagina 8 di 12 particolare la partecipazione del minore, con costanza e regolarità, ad un percorso di sostegno psicologico che lo possa aiutare a superare le fragilità legate alla disgregazione della famiglia;
infine, di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
5.
Il ricorrente ha chiesto altresì l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Guastalla, Via Beneamati
n. 18.
Rileva il Collegio che, nel caso concreto, alla collocazione del figlio presso il padre non debba automaticamente conseguire l'assegnazione della casa familiare al padre stesso, come da quest'ultimo richiesto.
Giova a tal proposito rammentare che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” , a conferma del fatto che la decisione sull'assegnazione della casa familiare debba essere orientata in via prioritaria dall'esigenza di salvaguardare il preminente interesse del minore ad evitare altri traumi, ulteriori rispetto a quello che può derivare dalla separazione dei genitori, e quindi l'interesse a non veder modificate le proprie consuetudini di vita.
Nel caso di specie la casa familiare, in comproprietà tra le parti per pari quote, è assegnata alla madre sin dalla separazione (che risale all'anno 2016), atteso che il figlio minore, dopo la separazione dei genitori, ha continuato a convivervi con la madre sino al mese di gennaio 2025.
Interesse del figlio è, come si è detto, quello di attenuare l'impatto dei cambiamenti che si Per_1
vanno a disporre col presente provvedimento. Il fatto che possa essere la madre, con la quale il figlio sino al mese di gennaio 2025 ha vissuto in via assolutamente prevalente, a continuare a vivere nella casa familiare, e non invece il padre a trasferirvisi con tutto il suo nuovo nucleo familiare (composto dall'attuale moglie, dal di lei figlio e dalla figlia più piccola), è funzionale a preservare una continuità di ambienti di vita per quantomeno domestici, nel senso che l'unico cambiamento, già di per Per_1 sé molto rilevante, sarà quello di trascorrere a casa del padre e con l'attuale famiglia di quest'ultimo molto più tempo rispetto al tempo trascorso nel 2024, e di trascorrerne molto meno con la madre nella ex casa familiare;
tuttavia, rimanendo immutate le residenze dei genitori, i due ambienti domestici non perderanno le caratteristiche che per hanno avuto sinora. Molto più traumatico sarebbe invece Per_1
se il figlio vedesse il padre trasferito con tutta la sua nuova famiglia in quella casa dove, sino al gennaio
2025, il ragazzo ha sempre vissuto con la madre, e la madre costretta a trasferirsi altrove (per ora sul territorio reggiano non essendo imminente né certo il trasferimento a Messina).
pagina 9 di 12 Per le suesposte ragioni, va quindi respinta la domanda del ricorrente di assegnazione della casa familiare sita a Guastalla, Via Beneamati n. 18.
Per inciso, si rileva l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza ai fini del decidere del documento n. 80 prodotto dal ricorrente (“recesso contratto di locazione” del 29/03/2024): inammissibile in quanto tardivo, atteso che, essendo datato 29/03/2024, avrebbe dovuto essere depositato entro i termini previsti dall'art. 473 bis.17 c.p.c., l'ultimo dei quali scadeva il 24/10/2024, mentre il documento del 29/03/2024
è stato depositato, tardivamente, in data 31/03/2025; irrilevante in quanto non più attuale, essendo trascorso più di un anno (il documento è datato 29/03/2024), ed essendo pacifico che il , con il suo CP_1
nucleo familiare, continui a tutt'oggi a vivere nell'immobile condotto in locazione sito in Guastalla,
Via Leopardi n. 9.
6.
Ciò chiarito in merito alla casa coniugale, deve essere posto a carico della madre, in quanto non più genitore collocatario, un contributo di mantenimento del figlio da versare al padre, essendo disposta la collocazione prevalente del minore presso il padre.
La resistente lavora come collaboratrice scolastica.
Le sue dichiarazioni dei redditi prodotte (documenti 7-8-9) attestano un reddito netto mensile pari, rispettivamente, ad € 1.575 nell'anno di imposta 2023, ad € 1.475 nell'anno di imposta 2022 e ad €
1.300 nell'anno d'imposta 2021 (il reddito è stato calcolato detraendo dal reddito di lavoro dipendente annuo, l'imposta netta e le addizionali dovute, ed il risultato si è diviso per dodici mensilità).
Gli emolumenti lavorativi percepiti dalla sono inoltre ben fotografati dagli estratti di conto CP_2
corrente dalla stessa prodotti relativi all'intero anno 2022 (documento n. 12), all'intero anno 2023
(documento n. 11) ed ai primi sei mesi del 2024 (documento n. 10); in particolare gli accrediti degli emolumenti lavorativi sono ammontati:
- nell'anno 2022 ad un totale di € 17.155,95, che suddiviso per dodici mesi corrisponde ad una media mensile di € 1.429,66;
- nell'anno 2023 ad un totale di € 16.518,56, corrispondente ad una media mensile su dodici mesi di €
1.376,54;
- nel primo semestre 2024 ad un totale di € 7.397,93, quindi una media mensile di € 1.232,98.
Residua per la convenuta, una volta detratto l'onere di € 360,00 corrispondente alla metà della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare, un reddito netto di circa 1.000,00 euro al mese.
pagina 10 di 12 Si stima pertanto equo porre a carico della madre, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 compreso, un assegno mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 200,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, ferma restando la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta alla resistente risultando ella soccombente su tutte le domande dalla stessa svolte in via principale, e segnatamente sulle questioni centrali della controversia riguardanti l'autorizzazione al trasferimento del minore a Messina e la collocazione prevalente del figlio, con tutto ciò che ne consegue in termini di contributo di mantenimento e di diritti di visita da parte del genitore non collocatario.
Le spese si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, della mancata assunzione di mezzi di prova nella fase di trattazione-istruttoria e della ridotta attività difensiva espletata nella fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 383/2020 pubblicata in data
23/03/2020:
- dispone la collocazione prevalente del figlio presso il padre, con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina, fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori e con il figlio;
durante le ferie estive fino a quindici giorni anche consecutivi, da comunicarsi per iscritto al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, fino a 7 giorni consecutivi comprendendo il Natale ovvero il Capodanno ad anni alterni;
durante le festività pasquali tre giorni, comprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- demanda ai Servizi Sociali Territoriali (Unione Bassa Reggiana, Guastalla) il compito di: supportare entrambi i genitori in un percorso di sostegno alla genitorialità, così da aiutarli a relazionarsi tra loro (ed anche con il figlio stesso) e ad attenuare la loro conflittualità; monitorare, per la durata di almeno un anno, la situazione del nucleo familiare e le condizioni psico- fisiche del minore, promuovendo in particolare la partecipazione del minore, con costanza e regolarità, ad un percorso di sostegno psicologico che lo possa aiutare a superare le fragilità legate alla disgregazione della famiglia;
pagina 11 di 12 segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- dispone una riduzione ad € 200,00 dell'assegno mensile di mantenimento del figlio a carico del padre, per i tre mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024;
- revoca, a decorrere dal mese di gennaio 2025, il contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre dalla sentenza di divorzio;
- pone a carico della madre con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'obbligo di CP_2 versare al padre un contributo di mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili CP_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia;
2) respinge la domanda della resistente di autorizzazione al trasferimento della residenza del figlio a
Messina;
3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
5.000,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Si comunichi ai Servizi Sociali Territoriali (Unione Bassa Reggiana, Guastalla).
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 3 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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