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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/07/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 404/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. , nato in GIMIGLIANO (CZ) Parte_1 C.F._1 il 02/08/1959, e (COD. FISC. ), nata in AGNANA Parte_2 C.F._2
CALABRA (RC) il 18/02/1958, elettivamente domiciliati presso i difensori in VIALE
REGINA MARGHERITA 28 - 20135 MILANO (MI), rappresentati e difesi dagli Avv.ti
DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA appellanti nei confronti di
(COD. FISC. E PER Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA
[...] P.IVA_2
CESAREA 3/10 - 16121 GENOVA – rappresentata e difesa dall'Avv. PROFUMO
ALESSANDRO appellata
1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : “voglia l'Illma corte d'appello Parte_1 Parte_2 adita, e previa sospensione del giudizio nelle more della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ovvero previa verifica della legittimazione di controparte ex art. 106 tub ed anche in rispetto alla normativa comunitaria antitrust, nonché previa rimessione in istruttoria con ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi in primo grado e richiesti in atti d'appello, in applicazione degli artt. 350 – 356 c.p.c. ivi compresa la richiesta CTU, contrariis reiectis, previa sospensione della sentenza impugnata, in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la decadenza del pignoramento per violazione art 577 c.p.c.; accertare e dichiarare totale inesistenza ovvero la nullità del precetto e del pignoramento per insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale, carenza di legittimazione attiva e ius postulandi. Assenza di titolarità del credito e assenza di interesse, assenza di procura ad litem- assenza di conoscenza del debitore ceduto;
accertare e dichiarare la nullità della comparsa di costituzione in primo come in secondo grado della per , e la inammissibilità ed improcedibilità Controparte_2 Controparte_3 dell'azione in quanto non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
NEL MERITO
-Accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo e la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva del procedente., in persona del legale rappresentante pro tempore, e di ogni altro atto della procedura esecutiva per la violazione dell'art. 474 c.p.c. in quanto il credito per cui si procede non è certo, liquido ed esigibile;
- accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo mutuo fondiario del 17.12.2009 stipulato ai sensi degli artt. 38 e segg. T.U.B. (D. Lgs n.
385/1993) a rogito dott. Notaio di Genova (rep. 50836/racc. 4730) e Persona_1
l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il mutuo viola il limite di finanziabilità imposto dall'art. 38/2° comma T.U.B. (D. L.vo 1.9.1993, n. 385) ed è in violazione dell'art. 1814 cc;
- accertare e dichiarare e l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il mutuo fondiario del 17.12.2009 viola il limite di finanziabilità imposto dall'art. 38/2° comma T.U.B. e non è stato notificato ai debitori ai sensi dell'art. 479/1° comma c.p.c.;
2 - accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo e l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 17.12.2009 applica interessi anatocistici in violazione degli articoli 1282-1283-1284 ed 821/3° comma c.c.; in subordine rideterminare il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, applicando il tasso legale vigente per il tempo nel corso del rapporto e quantificando le somme complessive risultanti dallo stesso piano a titolo di capitale ed interesse;
in ogni caso: ulteriormente, voglia accertare l'applicazione di interessi anatocistici, distinguendo: per il periodo sino al all'1.1.2014, se la banca si sia adeguata alla normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 (pubblicata nella G.U. 22.2.2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e in caso negativo, consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati;
per il periodo successivo all'1.1.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co. 2
D.Lgs. 385/1993 (come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013) verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non dovuti.
– accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo applica interessi usurari;
in subordine, in applicazione dell'art. 1815/2° comma c.c. imputare al capitale tutti i pagamenti effettuati da e a titolo di interessi ed epurare dal capitale le somme Parte_1 Parte_2 dovute per interessi e per ogni altro addebito, costo, commissione e titolo alla procedente in persona del legale rappresentante pro tempore;
in ulteriore subordine, espungere dal conteggio degli interessi dovuti gli interessi moratori in applicazione dell'art. 1224/1° comma c.c.;
- accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del
17.12.2009 è nullo per violazione degli artt. 2a) e 3) della L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. L.
Antitrust) e degli artt. 1346 e 1418/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità del titolo esecutivo, del precetto e di ogni altro atto dell'esecuzione; in subordine accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 17.12.2009 è nullo ai sensi dell'art. 1419/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità parziale del titolo esecutivo e comunque la nullità di ogni altro atto dell'esecuzione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
3 per l'effetto, dichiarare la nullità degli interessi convenzionali sostituendoli ai sensi dell'art. 117/6° e 7° comma T.U.B. con il tasso minimo BOT a 12 mesi riferiti all'anno precedente alla stipula del mutuo e pari allo 1,86% o al diverso saggio che sarà stabilita in corso di causa.
Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio. Spese legali da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria: Ai sensi degli artt. 350 – 356 c.p.c. si chiede ammettere i mezzi di prova formulati nella memoria n. 2) ex art. 183/6° comma c.p.c. che si richiamano integralmente e non ammessi in primo grado”.
Per l'appellata : Controparte_4
“Contrariis reiectis e salvis iuribus;
in accoglimento delle conclusioni, domande, eccezioni, difese ed istanze anche istruttorie tutte proposte e richiamate dalla conchiudente con la comparsa costitutiva d'appello; in accoglimento delle domande, eccezioni, difese ed istanze tutte - ancorché ritenute assorbite e/o non decise e/o respinte - proposte dall'odierna comparente nel giudizio di prime cure;
previa - occorrendo - ammissione delle istanze istruttorie tutte - ancorché non accolte e/o respinte - proposte dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado;
voglia l'Ecc.ma Corte:
a) respingere e disattendere l'appello avversario perché integralmente inammissibile ed in ogni caso integralmente infondato in fatto ed in diritto e non provato;
b) per l'effetto e comunque: confermare in toto l'impugnata sentenza;
respingere e disattendere, sempre in ogni caso, tutte le avverse pretese comunque proposte e/o richiamate dagli appellanti e , in quanto anch'esse Parte_1 Parte_2 inammissibili e/o infondate e non provate;
assolversi in toto l'appellata
[...]
e, per essa, la mandataria;
Controparte_1 CP_5
c) sempre per l'effetto e comunque, con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf. spese generali 15%, nonché iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2461/2023 del 13/10/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Pt_1
e , nei confronti di , al fine di opporsi, ex artt.
[...] Parte_2 CP_2
615, comma 2, e 617 c.p.c., all'esecuzione immobiliare intentata da quest'ultima a seguito
4 di un mutuo fondiario ipotecario rimasto insoluto. Parti attrici, in particolare, denunciavano:
“a) tardiva iscrizione a ruolo;
b) decadenza per mancato deposito nota della trascrizione del pignoramento;
c) tardivo deposito della relazione ipocatastale;
d) mancata prova della titolarità del credito e della legittimazione del procedente;
e) indeterminatezza del titolo, anche con riferimento alla data di decadenza dal beneficio del termine;
f) mancata traditio, in quanto il denaro oggetto del mutuo, titolo esecutivo, è stato utilizzato per estinguere precedenti esposizioni;
g) superamento del tasso di finanziabilità del mutuo, ex art. 38
t.u.b.; h) nullità per anatocismo del piano di ammortamento alla francese;
i) usurarietà degli interessi, anche tenendo conto di tutte le spese collegate al mutuo, con conseguente gratuità del finanziamento;
l) nullità della clausola di interessi in quanto frutto di intese anticoncorrenziali”. Il Tribunale, instaurata la fase di merito, così decideva: « - rigetta l'opposizione promossa da e;
- condanna gli opponenti a Parte_1 Parte_2 rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.433,00 oltre spese generali e accessori».
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte Pt_1
e , con atto notificato in data 15/04/2024, con cui chiedevano
[...] Parte_2 anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi degli artt. 351-283
c.p.c.
Con comparsa si costituiva Controparte_4
, la quale instava per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione.
[...]
Con ordinanza in data 19/09/2024 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione e, quindi, rinviava all'udienza del 14/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3
c.p.c. All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 615 – 617 – 624 –
626 C.P.C. ERRATA VALUTAZIONE SULLA TEMPESTIVITA' DELLA OPPOSIZIONE.
Gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Genova ha dichiarato la tardività dell'opposizione al pignoramento affermando che: «Secondo l'art. 5 615 c. 2 c.p.c., l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione. Nel caso di specie, l'ordinanza di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. è stata disposta dal G.E. in data 23.3.2022: il ricorso in opposizione, successivo a tale data, è senza dubbio tardivo. L'opposizione risulta altresì tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 617 c.p.c.: anche volendo qualificarla alla stregua di una opposizione agli atti esecutivi, il termine entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere proposta è quello, ampiamente spirato, di 20 giorni dalla notifica del pignoramento, intervenuta in data
23.12.2019» (pag. 5 della sentenza impugnata).
e ostengono che il Tribunale, così ragionando, abbia violato l'art. 615, Pt_1 Pt_2 comma 1, c.p.c., che riconosce alla parte destinataria del precetto il diritto a non subire un'esecuzione ingiusta e, quindi, il diritto a ottenere dal Giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche se disposta dopo che sia già stato eseguito il pignoramento.
I debitori esecutati, inoltre, aggiungono che «Se il Giudice non potesse intervenire ex officio e fosse in ogni caso preclusa ogni possibilità all'odierno ricorrente, il quale non poteva difendersi personalmente, si configurerebbe una lesione evidente nel diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.».
L'esposizione della censura, infine, si conclude con il rilievo che l'opposizione tardiva è comunque ammissibile qualora sia fondata su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, ad avviso, degli appellanti, l'opposizione è senz'altro ammissibile in quanto «la scoperta del fumus di usura e anatocismo risulta sopravvenuta, né ogni altra negligenza è imputabile ai debitori personalmente» (cfr. pag. 6 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata «Nessuno dei motivi contenuti nell'opposizione è riferito a fatti sopravvenuti, inoltre l'opponente non ha provato né allegato di non avere potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
L'opponente ha fatto presente che, anche se l'opposizione fosse ritenuta tardiva, alcuni dei motivi lamentati sarebbero rilevabili d'ufficio: in particolare, essendo l'azione esecutiva legata al titolo, quale condicio sine qua non per procedere esecutivamente, il controllo su di esso attiene all'ordine pubblico, sicché la sua mancanza ovvero la sua invalidità può rilevarsi d'ufficio in ogni fase del giudizio.
6 Si ritiene dunque di vagliare soltanto quei motivi suscettibili di rilievo d'ufficio, in qualità di giudice del merito dell'opposizione esecutiva nonché anche, trattandosi di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, di giudice della cognizione sul titolo» (pag. 5)
II) L'appellante si limita a reiterare le proprie difese senza spiegare in alcun modo come e in quali circostanze sarebbe avvenuta la scoperta successiva delle situazioni poste a fondamento dell'opposizione.
III) Il motivo è palesemente infondato al limite dell'inammissibilità.
2) SECONDO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 557 – 567
C.P.C. DECADENZA DEL PIGNORAMENTO PER TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO
RITARDATO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE, RITARDATO
DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha escluso la tardività dell'iscrizione del pignoramento e, in particolare, laddove ha affermato che:
«l'opponente asserisce che il pignoramento è stato restituito dagli ufficiali in data
24.12.2019 ed iscritto in data 24.01.2020, ovvero 31 giorni dopo, in violazione del termine perentorio di 15 giorni. Invero, come sottolinea parte opposta, dal timbro apposto sull'atto di pignoramento si evince che la consegna ai sensi di legge del plico esecutivo è avvenuta in data 21.1.2020, mentre la data del 24.12.2019 si riferisce alla restituzione dello stesso dall'ufficiale giudiziario di zona all ed è irrilevante ai fini dell'individuazione del CP_6 dies a quo del termine di 15 giorni. Ne consegue che il pignoramento è stato iscritto a ruolo, nei termini, tre giorni dopo la consegna. Quanto al tardivo deposito della documentazione ipocatastale, che costituisce un vizio rilevabile dal giudice ai fini dell'estinzione anticipata della procedura, lo stesso non può ritenersi avvenuto nell'esecuzione che ci occupa. L'istanza di vendita è stata formulata il 5.2.2020, con conseguente scadenza del termine per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. al 5.4.2020: tuttavia, a seguito della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza sanitaria da COVID-19, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, il termine originario è slittato al 9.6.2020, giorno in cui il giudice dell'esecuzione ha concesso la proroga fino all'8 settembre 2020; il deposito è avvenuto, tempestivamente, in data 30.7.2020. Il deposito tardivo della nota di trascrizione del pignoramento, non costituendo causa di estinzione della procedura, non è questione rilevabile d'ufficio né esaminabile in questa sede» (sic, pagg.
5-6 della sentenza impugnata).
Gli appellanti sostengono che la sentenza sia errata, atteso che: 1) «l'atto di pignoramento venne restituito dagli ufficiali in data 24.12.2019 ed iscritto in data 24.01.2020, ovvero 31
7 giorni dopo il ritiro presso gli ufficiali per cui deve considerarsi decaduto»; 2) «la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 4751 del 2016, ha rilevato che la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estende anche all'ipotesi, espressamente non prevista, dell'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine quindicinale introdotto dall'art. 557 c.p.c.»; 3) la nota di trascrizione, che è elemento costitutivo del pignoramento, risulta depositata il 30.07.2020, insieme alla relazione ipocatastale;
4)
l'istanza di vendita, invece, risulta depositata il 5.2.2020.
Ciò premesso, e deducono che: a) «l'ipotesi di proroga da parte del Pt_1 Pt_2 giudice è illegittima e contraria alla norma di cui all'art. 567/2° comma c.p.c. che prevede il termine perentorio di 45 giorni (ex art. 497 c.p.c.) salvo giusti motivi e per una durata non superiore a 45 giorni»; b) «se, come riconosciuto dal Tribunale “a seguito della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza sanitaria da COVID-19, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, il termine originario è slittato al 9.6.2020”, l'eventuale proroga sarebbe dovuta scadere il 24.7.2020, mentre è incontestabile che parte creditrice abbia depositato al documentazione ipocatastale solo il 30.7.2020» (così, pagg. 7 e 8 dell'atto d'appello).
Quindi, viene contestata la fondatezza della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che «il deposito tardivo della nota di trascrizione del pignoramento, non costituendo causa di estinzione della procedura, non è questione rilevabile d'ufficio né esaminabile in questa sede» (pag. 6 della sentenza impugnata). A sostegno della doglianza, gli appellati adducono che «Al creditore pignorante è infatti richiesta, entro 60 giorni dall'istanza di vendita, l'allegazione delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato (cd. “documentazione ipocatastale”) “nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento” (art. 567 c.p.c. secondo comma). In assenza di deposito della nota di trascrizione (che evidentemente reca la data della trascrizione) il giudice non potrebbe verificare il dies a quo per la ricostruzione del ventennio anteriore preso a riferimento dall'art. 567 c.p.c. Da qui l'impossibilità di riscontrare se il creditore abbia correttamente ricostruito il lasso temporale previsto dall'art. 567 c.p.c.». Ne deriva che il tardivo deposito della nota di trascrizione determina l'inefficacia del pignoramento immobiliare, cui consegue – come affermato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito –
l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare, non rilevando la circostanza che l'art. 557, comma 3, c.p.c., non preveda espressamente la sanzione dell'inefficacia per il caso di specie.
8 e dunque, insistono per la riforma della sentenza impugnata, in quanto Pt_1 Pt_2
«l'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare è efficace soltanto se eseguita nel termine di 15 giorni, con il deposito delle copie degli atti munite di attestazione di conformità da parte del difensore e nota di trascrizione del pignoramento» (pag. 10 dell'atto di appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «3. L'iscrizione a ruolo del pignoramento effettuata oltre i termini, integrando un fatto estintivo del processo esecutivo, è rilevabile d'ufficio.
Detto motivo può effettivamente essere esaminato nel merito in questa sede, ma è infondato: l'opponente asserisce che il pignoramento è stato restituito dagli ufficiali in data
24.12.2019 ed iscritto in data 24.01.2020, ovvero 31 giorni dopo, in violazione del termine perentorio di 15 giorni.
Invero, come sottolinea parte opposta, dal timbro apposto sull'atto di pignoramento si evince che la consegna ai sensi di legge del plico esecutivo è avvenuta in data 21.1.2020, mentre la data del 24.12.2019 si riferisce alla restituzione dello stesso dall'ufficiale giudiziario di zona all ed è irrilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo del CP_6 termine di 15 giorni.
Ne consegue che il pignoramento è stato iscritto a ruolo, nei termini, tre giorni dopo la consegna.
Quanto al tardivo deposito della documentazione ipocatastale, che costituisce un vizio rilevabile dal giudice ai fini dell'estinzione anticipata della procedura, lo stesso non può ritenersi avvenuto nell'esecuzione che ci occupa.
L'istanza di vendita è stata formulata il 5.2.2020, con conseguente scadenza del termine per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. al 5.4.2020: tuttavia, a seguito della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza sanitaria da COVID-19, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, il termine originario è slittato al 9.6.2020, giorno in cui il giudice dell'esecuzione ha concesso la proroga fino all'8 settembre 2020; il deposito è avvenuto, tempestivamente, in data 30.7.2020.
Il deposito tardivo della nota di trascrizione del pignoramento, non costituendo causa di estinzione della procedura, non è questione rilevabile d'ufficio né esaminabile in questa sede» (pag. 5 -6).
II) Il motivo consiste nella mera reiterazione delle difese svolte in primo grado, senza svolgere censure idonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata.
III) Il motivo è palesemente infondato, ai limiti dell'inammissibilità
9 3) TERZO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 75/3° COMMA E
83 C.P.C. SULLA TOTALE INESISTENZA DEL PRECETTO E DEL PIGNORAMENTO -
INSUSSISTENZA DI PROVA IDONEA AL CONFERIMENTO DELLA
RAPPRESENTANZA LEGALE VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E NULLITA' DELLA
SENTENZA.
Gli appellanti deducono la nullità della sentenza laddove, quanto all'eccepito difetto di rappresentanza processuale di parte opposta, il Giudice di primo grado afferma che
«Rilevabile d'ufficio è anche l'assenza di procura alle liti: non può essere messa in discussione la regolarità della stessa, posto che dall'atto di precetto emerge che la creditrice agisce in giudizio per tramite della mandataria la quale CP_4 CP_5 ha conferito procura alle liti all'Avv. Alessandro Profumo, in atti» (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Al riguardo, viene precisato che: i) il contratto di mutuo è stato stipulato con Unicredit
Banca spa;
ii) «Il precetto risulta notificato da , quale procuratrice di CP_4 [...]
, – quale successore per cartolarizzazione in blocco, pubblicata su GU del CP_3
8.8.2017 n. 93 – che ha dato procura per la gestione dei crediti a Unicredit Spa, ma il pignoramento è per conto di »; iii) «Non si rinviene tra gli atti avversari né il nome CP_4 né le generalità del legale rappresentante che conferisce procura. In atti risulta una sola procura generale alle liti dell'anno 2014 di Ed una Controparte_7 procura notarile per conferire procuratrice la società (cfr. pagg. 10-11 atto Pt_3
d'appello).
e quindi, sostengono che il Tribunale non sia pronunciato sul difetto di Pt_1 Pt_2 rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.c. e abbia violato il principio, enunciato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui a) «solo attraverso il conferimento della procura dal titolare effettivo del diritto, il difensore acquisisce il c.d. ius postulandi , ossia il diritto di rappresentare e difendere la parte in giudizio Invero, il difetto dello ius postulandi può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio» (Sez. Un. n. 11178/1996); b) «il nome del legale rappresentante che sottoscrive la procura deve essere con “certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa,
10 che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c.» (Sez. Un.
4810/2005).
Ciò detto, gli appellanti concludono la doglianza lamentando la nullità della sentenza impugnata, poiché il Tribunale ha ignorato che, «affinché la procura alle liti sia legittima, nel caso in cui sia effettuata dal rappresentante legale di una società, non è sufficiente la mera indicazione della titolarità di siffatto potere di rappresentanza, ma è necessario ex lege provare, con documentazione idonea, che tale potere sia stato conferito espressamente alla persona indicata, ed infatti a mezzo della procura deve essere agevole per le altre parti in giudizio verificare l'identità e la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a chi sottoscrive» (cfr. pag. 12 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Rilevabile d'ufficio è anche l'assenza di procura alle liti: non può essere messa in discussione regolarità della stessa, posto che dall'atto di precetto emerge che la creditrice agisce in giudizio per tramite della mandataria CP_4
la quale ha conferito procura alle liti all'Avv. Alessandro Profumo, in atti» CP_5
(pag 7).
II) Al riguardo, l'appellante non indica in qual modo abbia contestato negli atti di primo grado l'esistenza del potere esercitato in capo al soggetto che ha conferito la procura: “Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo” (Cass. Sez.
U., 05/11/2021, n. 31963, Rv. 663240 - 01).
III) Il motivo è palesemente infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
4) QUARTO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 110 E 111
C.P.C. E 1264 C.C. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD Controparte_8
. ASSENZA DI TITOLARITA' DEL CREDITO E DI INTERESSE. ASSENZA DI
[...]
CONOSCENZA DEL DEBITORE CEDUTO.
Gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che «nessun dubbio sussiste sulla titolarità del credito da parte dell'opposta, la quale ha assolto il proprio onere probatorio, avendo prodotto l'avviso di cessione di crediti pro- soluto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017 n. 93, nonché la specifica certificazione rilasciata dalla società cedente che attestare l'appartenenza del credito
11 oggetto di precetto al novero delle posizioni creditorie ricomprese nella cessione» (pagg.
6-7 della sentenza impugnata).
Dopo aver premesso che il cessionario, al fine di essere titolare del rapporto ceduto, deve dare prova della cessione da cui poter ricavare inequivocabilmente che il credito specifico per cui agisce è stato davvero oggetto di cartolarizzazione, e educono Pt_1 Pt_2 che «Nessuna cessione del credito, né mandato conferito per il recupero risulta infine essere mai stato comunicato ai ricorrenti, ovvero difetta la comunicazione di ogni modifica della titolarità del credito, con ogni conseguente ulteriore nullità. Tanto più che chi agisce non chiede il pagamento per se stesso ma per società di cui si afferma procuratrice che a sua volta si afferma mandataria del successore, con conseguente ulteriore nullità. Né parte opponente ha mai ricevuto i documenti di sintesi né qualunque altra comunicazione»
(pag. 12 dell'atto d'appello).
Inoltre, a confutazione delle statuizioni impugnate, i debitori esecutati aggiungono che
«L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, il quale resta tenuto a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è vero e reale ed è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione» (pag. 13 dell'atto d'appello).
Infine, gli appellanti evidenziano che « neppure con la comparsa di Parte_4 costituzione, di cui si era lamentata la nullità, ha giustificato la legittimazione, né lo ius postulandi né l'interesse ad agire. E difatti, la medesima si è limitata a produrre mero stralcio di visure, e documenti digitali non sottoscritti, né autenticati, in alcun modo riferibili con certezza alla banca originaria titolare del credito, nè produceva alcun estratto autenticato a norma di legge» (pag. 14 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «4. L'assenza di titolarità del credito vantato, costituendo quest'ultima requisito per la sussistenza del diritto a procedere all'esecuzione, secondo parte della giurisprudenza (Trib. di Treviso, 12.10.2021) è rilevabile d'ufficio: in ogni caso, nessun dubbio sussiste sulla titolarità del credito da parte dell'opposta, la quale ha assolto il proprio onere probatorio, avendo prodotto l'avviso di cessione di crediti pro- soluto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017 n. 93, nonché la specifica certificazione rilasciata dalla società cedente che attesta l'appartenenza del credito oggetto di precetto al novero delle posizioni creditorie ricomprese nella cessione».
12 II) La decisione assunta è conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv.
668451 - 01). Nello stesso senso Cass. Ord. Sez. 1 Num. 5478 Anno 2024. Per
l'affermazione che “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” v. Cass. Ord. Sez. 3 Num. 10200 Anno 2021.
5) QUINTO MOTIVO – MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO DI CP_4
VIOLAZIONE DELL'ART. 106 T.U.B. NULLITA' DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED
IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE. RILEVABILITA' D'UFFICIO.
Gli appellanti si dolgono dell'inammissibilità nonché della nullità dell'azione esecutiva esercitata da , in quanto quest'ultima non risulta iscritta nell'albo previsto CP_4 dall'art. 106 TUB, non potendo quindi procedere alla riscossione dei crediti vantati nei confronti di e i quali rappresentano che l'improcedibilità e Pt_1 Pt_2
l'inammissibilità dell'azione sono rilevabili d'ufficio in qualunque fase della procedura di esecuzione.
I debitori esecutati, in particolare, mettono in luce che né né 1 sono CP_4 CP_3 iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB. Da ciò consegue che le due società cessionarie non potevano operare per la riscossione del credito ceduto poiché tale potere è riservato dalla legge alle sole banche ed intermediari iscritti nel predetto albo.
Gli appellanti, quindi, precisano che «Quando il recupero del credito venga azionato da soggetti diversi (e non iscritti all'albo ex art 106 T.U.B.) gli stessi non possono ritenersi legittimati in quanto la relativa delega è certamente nulla perché in violazione degli artt. 2 e
13 3 della L. n. 130/99». Ne deriva che «se il soggetto che agisce in giudizio (in via monitoria, di cognizione, esecutiva, di intervento, ecc…) per il recupero di un credito non corrisponde al soggetto indicato nell'avviso di cessione pubblicato e/o non è una società iscritta all'albo ex art.106 T.U.B. e del suo incarico non è stata mai data notizia in G.U., lo stesso deve ritenersi non legittimato a tale attività di recupero.» (cfr. pag. 15 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Così vengono individuati nella sentenza i motivi di opposizione: «I debitori esecutati, nel proprio ricorso, hanno prospettato i seguenti motivi di opposizione: a) tardiva iscrizione a ruolo;
b) decadenza per mancato deposito nota della trascrizione del pignoramento;
c) tardivo deposito della relazione ipocatastale;
d) mancata prova della titolarità del credito e della legittimazione del procedente;
e) indeterminatezza del titolo, anche con riferimento alla data di decadenza dal beneficio del termine;
f) mancata traditio, in quanto il denaro oggetto del mutuo, titolo esecutivo, è stato utilizzato per estinguere precedenti esposizioni;
g) superamento del tasso di finanziabilità del mutuo, ex art. 38 t.u.b.; h) nullità per anatocismo del piano di ammortamento alla francese;
i) usurarietà degli interessi, anche tenendo conto di tutte le spese collegate al mutuo, con conseguente gratuità del finanziamento;
l) nullità della clausola di interessi in quanto frutto di intese anticoncorrenziali» (Pag. 4).
II) Si tratta di questione non sollevata in primo grado e quindi inammissibile ex art. 345
c.p.c..
6) SESTO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DELL'ART. 474 C.P.C. NULLITA'
DEL TITOLO ESECUTIVO, IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE ESECUTIVA POSTA
L'INESISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO CERTO, LIQUIDO, ESIGIBILE.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'azione esecutiva fosse fondata su un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c..
Ad avviso dei debitori pignorati, la cessionaria del credito non ha assolto all'onore della prova dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.. In particolare, viene rappresentato che «il contratto di mutuo depositato non risulta (…) né munito di formula esecutiva come indicato né notificato».
Premesso che, in epoca successiva alla stipula, il mutuo fondiario notarile non costituisce automaticamente titolo certo e liquido, giacché nel corso tempo possono intervenire pagamenti parziali e possono cambiare i parametri di riferimento per il calcolo degli interessi convenzionali e moratori, e educono che, nel caso di specie, Pt_1 Pt_2
14 dopo la conclusione del mutuo (a tasso variabile), si sono verificate proprio quelle situazioni che rendevano necessaria la “riattualizzazione” del credito, con la conseguenza che l'atto di precetto notificato dalla società cessionaria si è basato su un titolo sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c..
Viene quindi denunciata la genericità dell'atto di precetto, dove – ad avviso degli appellanti
– «non viene fatto alcun riferimento al piano di ammortamento ed al momento interruttivo del pagamento, non è indicato il capitale, non sono indicati gli interessi, non sono indicate le rate pagate. In maniera del tutto apodittica, senza alcuna altra indicazione da cui si possa desumere l'effettività della somma ancora dovuta, il procedente imputa ai Pt_5
n debito di € 189.299,05 comprensivo degli interessi di mora maturati alla data del
[...]
31.12.2018, data anch'essa indicata in maniera del tutto incircostanziata» (pag. 17 dell'atto d'appello).
I debitori esecutati, inoltre, sostengono che il precetto sia comunque fondato su una descrizione solo apparente e tautologica del titolo, che priva quest'ultimo del requisito della liquidità.
L'azione esecutiva sarebbe improcedibile non solo per genericità e cripticità del precetto, ma anche perché si basa su un estratto conto non sottoscritto né autenticato ex artt. 50 e
119 TUB, che peraltro non riporta i pagamenti avvenuti nel periodo 2009-2012 e post
2015.
A quest'ultimo riguardo, gli appellanti deducono che «Con l'introduzione dell'art. 50 T.U.B.,
e il credito deve essere invece provato quantomeno da estratto conto, “certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. L'art. 119 T.U.B., precisa che l'“estratto conto” è documento riepilogativo dello svolgimento del rapporto, da inviarsi periodicamente alla clientela in un'ottica di trasparenza. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, in ogni caso, portato chiarezza con la sentenza 18.7.1994, n. 6707, con la quale hanno affermato che “il saldaconto previsto dall'art. 102 Legge Bancaria è affatto diverso dall'estratto periodico di conto corrente”» (così, pagg. 19-20 della sentenza impugnata).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Il mutuo è munito di formula esecutiva, come si evince a pag. 22 del contratto prodotto;
inoltre, è definito come fondiario a pag. 1, dato che nell'epigrafe si fa riferimento al “mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del d. lgs.
385/1993”» (pag. 7).
15 II) Per il resto, si tratta di contestazioni del tutto generiche. Eventuali pagamenti idonei a incidere sull'ammontare del credito avrebbero dovuto essere provati dagli appellanti.
7) SETTIMO MOTIVO – ULTERIORE VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DELL'ART. 474
C.P.C. IL MUTUO È CONDIZIONATO- APPLICAZIONE DELL'ART. 2929 C.C.
Gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale, dichiarando il mutuo munito di formula esecutiva, non ha ravvisato nel caso di specie l'esistenza di un contratto di mutuo sospensivamente condizionato.
A differenza di quanto rilevato dal Giudice di prime cure, e Pt_1 Pt_2 rappresentano che «dallo stesso testo del mutuo risulta (v. art. 2) che viene costituito un deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell'impresa. Nessuna immediata erogazione del mutuo di
250.000,00 euro, ma la somma venne messa a disposizione dei mutuatari solo a decorrere dall'assolvimento degli obblighi di cui alle lett. da a) a f) dell'art. 2 del contratto e solo per pagare altri contratti. Lo stesso piano di ammortamento allegato al mutuo fa decorrere gli interessi dal 17.12.2009. E se la somma è divenuta disponibile solo in un momento successivo al 17.12.2009 (data di stipula del rogito) anche in questo caso il titolo difetterebbe dei requisiti stabiliti dall'art. 474 c.p.c. (rectius liquidità, certezza ed esigibilità)» (così, pag. 20 dell'atto d'appello).
Attesa la natura condizionata del contratto di mutuo, i debitori pignorati concludono che il medesimo negozio, pur recando la forma dell'atto pubblico, è inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo perché non prova l'esistenza di un credito dotato dei requisiti di certezza.
Ne deriva, quindi, la nullità del titolo esecutivo e l'improcedibilità dell'azione esecutiva.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: nel contratto di mutuo «all'art. 1, è riportata la piena quietanza da parte della mutuataria, fermo restando che la costituzione in deposito cauzionale della somma già mutuata (art. 2), non ostacolando il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa, non esclude la validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo (così ad es. Cass. civ. sez. I, 03/12/2021, n. 38331)» (pag. 7).
II) La decisione appare conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: «Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
16 l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla»
(Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01)
8) OTTAVO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DELL'ART. 38/2° COMMA
T.U.B. E DELL'ART. 1418 C.C. APPLICAZIONE DELL'ART. 2929 C.C. VIOLAZIONE DEL
LIMITE DI FINANZIABILITA' E NULLITA' DEL MUTUO . CP_9
Gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione con cui veniva contestata la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB, laddove il Tribunale ha ritenuto che tale violazione non integri un'ipotesi di nullità, comunque non rilevabile d'ufficio.
e ostengono che l'art. 38, comma 2, TUB abbia natura imperativa o Pt_1 Pt_2 comunque di ordine pubblico, richiamando al riguardo la sentenza n. 17352/2017 della
Corte di Cassazione, secondo cui «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità, ex art. 38, comma secondo , TUB “ (…) è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti),
e costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa (…)”» (pag. 22 dell'atto d'appello).
Precisato che «L'art. 38/2° comma TUB è stato interpretato da una delibera del CICR
(Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 22.4.1995 nel senso che un istituto di credito non può finanziare più dell'80% del valore degli immobili ipotecati o del costo delle opere da realizzarsi su di essi» (pag. 22 dell'atto d'appello), gli appellanti deducono che nel caso di specie: i) «il CTU nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. ha stimato l'immobile di proprietà del pari a € 80.539,34 e la casa di proprietà della Pt_1 ari a € 142.590,27»; ii) «i valori presi a riferimento non possono che essere quelli Pt_2 commerciali in quanto è in relazione al valore di mercato degli immobili che il CICR ha stabilito il limite finanziabile»; iii) «essendo ambedue gli immobili oggetto del mutuo fondiario, i due lotti nel complesso sono stati stimati dal CTU pari a € 223.169,61».
Stante ciò, e insistono perché sia dichiarata la nullità del contratto di Pt_1 Pt_2 mutuo, atteso che: a) «appare (…) evidente il superamento del limiti di finanziabilità del mutuo erogato in quanto l'80% di € 223.169,61 è € 178.535,68 mentre il mutuo erogato è di € 250.000,00; pertanto il limite stabilito dal CICR è superato per € 71.464.,31»; b) «Il
17 mutuo fondiario de quo non risulta difatti essere stato mai stato effettivo, in quanto andato ad estinguere integralmente precedenti posizioni della ditta individuale dell'esecutato, di €
100.000 ed € 140.000,00 così come indicato a pagina 7 del medesimo contratto, cui si devono sommare le spese di intermediazione ed assicurazione» (pag. 23 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Il motivo relativo al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., non integrando un'ipotesi di nullità (Sez. Un.,
16/11/2022, n. 33719), non è nemmeno rilevabile d'ufficio».
II) Il motivo è palesemente infondato in quanto non si confronta con i principi affermati dalla Giurisprudenza citata nella sentenza impugnata.
9) NONO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DELL'ART. 479 C.P.C.
APPLICAZIONE DELL'ART. 2929 C.C. SULLA IMPROCEDIBILITA' DELL'ESECUZIONE
PER MANCATA NOTIFICA DEL CONTRATTO DI Controparte_10
112 C.P.C. NULLITA' DELLA SENTENZA.
[...]
Gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'improcedibilità dell'esecuzione per mancata notifica del contratto di mutuo.
e in particolare, richiamando le argomentazioni già svolte in primo Pt_1 Pt_2 grado, sostengono che, anche qualora il contratto fosse valido ed efficace, l'azione esecutiva sarebbe comunque improcedibile, poiché non trova applicazione il regime giuridico del mutuo fondiario, con la conseguenza che l'esecuzione forzata doveva essere preceduta dalla notificazione non solo del precetto ma anche del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479, comma 1, c.p.c.
LA CORTE OSSERVA.
E' una mera reiterazione del senso motivo, al cui esame di si rinvia.
10) DECIMO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 1282-1283-
1284 E 821/3° COMMA C.C. APPLICAZIONE DELL'ART. 2929 C.C. NULLITÀ E/O
INEFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO PER INCERTEZZA DEL CREDITO
CONTESTATO IN QUANTO IL CONTRATTO DI MUTUO RISULTA ASSOGGETTATO
AD . CP_11
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha affermato che «La natura anatocistica e usuraria degli interessi è invece rilevabile d'ufficio (Cass. Ord.
5.10.2017, n. 23278), tuttavia non connota alcuna delle clausole del mutuo nel caso di specie. Come correttamente osserva parte opposta, l'orientamento maggioritario, cui si
18 intende dar seguito in questa sede, è nel senso di escludere che possa verificarsi alcun fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento “alla francese”, che si caratterizza per un regime di pagamento secondo il criterio della rata composta, quale è quello in esame»
(pag. 7 della sentenza impugnata).
e – dopo aver richiamato una serie di pronunce in materia di Pt_1 Pt_2 anatocismo e di piano di ammortamento alla francese – sostengono che «la quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese presenta le irregolarità indicate nelle sentenze richiamate e ciò consentirebbe, in caso di riconoscimento della ragione, di poter ricalcolare il rapporto di mutuo in regime semplice degli interessi ed ad un tasso molto più basso di quello applicato dalla banca (ex art. 117 TUB)». Ne deriverebbe che «molte esecuzioni immobiliari potrebbero essere sospese in quanto, alla data in cui la banca ha invocato la decadenza del beneficio del termine, il mutuatario non aveva un debito con la banca, bensì un credito, credito che non consentirà alla banca di procedere con l'azione esecutiva» (pag. 27 dell'atto d'appello).
Ciò detto, dopo aver svolto una ricostruzione di carattere generale sul calcolo delle rate e dei relativi interessi nel contratto di mutuo, gli appellanti deducono che «Il contratto di mutuo del 27.7.05 è intrinsecamente anatocistico e quindi contrario all'art. 1283 del c.c. giacché la formula di determinazione della rata tiene conto della capitalizzazione composta e quindi della produzione di interessi su interessi. La previsione di una rata fissa o costante, com'è per il caso di specie, sarebbe dunque da ritenere in contrasto con l'art. 1283 del c.c. Caso più complesso è rappresentato da quei contratti di mutuo in cui il tasso di interesse (e quindi l'importo della rata) è anche variabile come nella presente fattispecie. Tale previsione appare in contrasto sia con l'art. 1283 che con l'art. 1284 del c.c. La variabilità del tasso di interesse dà origine ad una condizione di indeterminatezza degli interessi e quindi dell'obbligazione (…). Far transitare i pagamenti delle rate di mutuo sul conto corrente dà luogo ad anatocismo su anatocismo. Ciò infatti comporta da un lato la considerazione di una capitalizzazione composta e di per sé anatocistica e dall'altro la ricapitalizzazione della rata nel rapporto di c/c. È questo il diabolico intreccio di cui si diceva e che porta appunto ad una situazione per la quale gli interessi sul contratto di mutuo producono interessi (capitalizzazione composta) e poi ancora interessi una volta ribaltati sul conto corrente» (sic, pagg. 28-29 della sentenza impugnata).
11) UNDICESIMO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 644 C.P. E
1815/2° COMMA C.C. NULLITÀ E/O INEFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO PER
19 INCERTEZZA DEL CREDITO CONTESTATO IN QUANTO IL CONTRATTO DI MUTUO
RISULTA ASSOGGETTATO AD INTERESSI USURARI.
Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha stabilito che «La rilevabilità d'ufficio, invece, delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (così Trib. Roma, 13.1.2016, n. 632)» (pag. 8 della sentenza impugnata).
e in particolare, deducono che: i) «Si è prodotta preperizia del dott. Pt_1 Pt_2
della che ha accertato che il mutuo del 17.12.2009 è viziato da Per_2 Controparte_12 tassi usurari»; ii) «La rilevabilità d'ufficio dell'usura è definitivamente sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 6.4.2023 n. 9479»; iii) «L'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che anche il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione»; iv) «Al predetto obbligo si associa quello di sospendere l'esecuzione nella fase in cui si trovi ovvero anche in fase di distribuzione, come nella presente fattispecie»; v) «Ne consegue che in questa sede il giudice avrebbe l'obbligo di disporre CTU contabile per verificare la vessatorietà delle clausole del mutuo stipulato tra le parti. Vessatorietà ed abusività già comunque riscontrate dalla analisi contabile ed econometrica già depositata in atti» (pagg. 29-30 dell'atto d'appello).
I debitori esecutati, quindi, precisano che, alla luce della normativa e della giurisprudenza delle S.U. della Cassazione, «gli interessi corrispettivi debbano essere conteggiati con quelli moratori al fine di determinare il superamento o meno del TSU», rammentando che, più in generale, «debbano essere conteggiati nella verifica del superamento del TSU tutti gli oneri ed i costi che il debitore sopporta con la stipula del finanziamento (…): tra essi rientra indubbiamente la Commissione di Massimo Scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per
20 l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente» (cfr. pagg. 30-31 dell'atto d'appello).
Gli appellanti, dunque, rappresentano che «il mutuo azionato è unicamente servito a ripianare posizioni pregresse, in violazione art. 1814 cc, i cui interessi devono essere valutati al fine di escludere ogni e qualsivoglia illegittimità del mutuo. E difatti gli esecutati avevano sempre corrisposto quanto dovuto in forza dei contratti indicati a pagina 7 del mutuo azionato».
Infine, e oncludono che «il piano di ammortamento alla francese viola Pt_1 Pt_2 in concreto il dispositivo dell'art. 1283 c.c. e che il mutuatario non dovrà essere gravato al pagamento delle poste “anatocistiche”, dovendosi addebitare i soli corrispettivi senza operare alcuna capitalizzazione». Invero, «tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento va incluso anche il cd. “costo occulto” a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice. Ciò a prescindere dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario (v. ex multis Trib. Roma
2188/2021). Ne discende che accertata l'usurarietà del tasso di interesse concordato nel contratto di finanziamento, va dichiarata ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c. la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento non essendo dovuto alcun interesse» (così, pag. 33 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) I motivi 10 e 11 devono essere esaminati congiuntamente,
II) Si legge nella sentenza impugnata: «Come correttamente osserva parte opposta,
l'orientamento maggioritario, cui si intende dar seguito in questa sede, è nel senso di escludere che possa verificarsi alcun fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento
“alla francese”, che si caratterizza per un regime di pagamento secondo il criterio della rata composta, quale è quello in esame. La rilevabilità d'ufficio, invece, delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che
è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia
21 pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (così Trib. Roma, 13.1.2016, n. 632) …
Parte opponente nel caso di specie si è limitata a contestare l'usurarietà degli interessi del tutto genericamente e non ha replicato alle contestazioni della controparte, la quale ha osservato che, ai sensi del decreto riportante i tassi soglia ex l. 108/96 all'epoca della stipula del contratto di mutuo, il tasso medio per operazioni di mutuo ipotecario a tasso variabile era pari al 3,25% con conseguente tasso soglia al 4,875%; il contratto in esame, invece, prevede un tasso di interesse variabile originariamente pattuito al 4,75% e quindi inferiore. Da qui discende l'infondatezza della censura» (pag. 8).
III) Quanto all'ammortamento alla francese, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire» (Cass. Sez. 1,
19/03/2025, n. 7382, Rv. 673973 – 01; Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv. 671092 -
02)
IV) Quanto all'usurarietà, il motivo di appello redatto mediante merio rinvio al contenuto di una perizia di parte è inammissibile a fronte della specificità della motivazione sul punto della sentenza impugnata (“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le
22 quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” Cass. Sez. U.,
16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 02)
12) DODICESIMO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 2 A) E 3)
DELLA L. 287/90 INDETERMINATEZZA DEGLI INTERESSI PER TAN INDICIZZATO
ALL'EURIBOR. VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 2 A) E 3) DELLA L.
287/90 INDETERMINATEZZA DEGLI INTERESSI PER TAN INDICIZZATO
ALL'EURIBOR.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui viene affermato che «il motivo sull'indeterminatezza del parametro dell'Euribor per individuare il tasso di interesse non può essere oggetto di rilievo d'ufficio. Lo stesso può affermarsi con riferimento all'illegittimità dell'Euribor in quanto frutto di intesa concorrenziale: non pertinente il richiamo ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n. 9479, secondo cui il giudice nazionale ha l'obbligo di procedere ad un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali mai prima valutate, in quanto essi si applicano solo ai decreti ingiuntivi non opposti, aventi a oggetto rapporti di finanziamento, non ai mutui» (sic, pag. 8 della sentenza impugnata).
I debitori pignorati sostengono che siano contrarie a norme imperative tutte quelle pattuizioni che nei contratti di finanziamento collegano il calcolo dei tassi d'interesse all'andamento dell'Euribor, in quanto tali accordi appaiono posti in violazione degli artt.
2.a) e 3 della legge n. 287/1990.
Ne consegue che «La nullità degli interessi convenzionali deve essere sostituita ai sensi dell'art. 117/6° e 7° comma T.U.B. con il tasso minimo BOT a 12 mesi riferiti all'anno precedente alla stipula del mutuo (che in perizia si assumono pari allo 1,86%)».
Gli appellanti sottolineano che il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato nel
2009 unicamente per ripianare posizioni precedenti degli anni 2005 e 2008; quindi, a sostegno della propria censura, citano la sentenza n. 260/2022 della Corte di Appello di
Cagliari, secondo cui «La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio
2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata. Invero, la nullità dell'intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione
23 del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor» (v. pag. 35 dell'atto d'appello).
Ciò premesso, e educono che, nel caso di specie, «la contrarietà alla Pt_1 Pt_2 norma imperativa non si è prodotta al momento della stipulazione del contratto, ma in quello in cui la banca ha percepito interessi frutto di un'intesa nulla che ha reso invalida ex art. 1284 c. 3 c.c. la clausola di determinazione del tasso corrispettivo» Invero, «posto che considerato che la nullità dell'intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall'ordinamento non può quindi limitarsi all'azione risarcitoria, dovendosi invece riconoscere l'azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo. Nel caso di specie il mutuo azionato risulterebbe quindi stipulato unicamente per ripianare un debito rivelatosi contra legem e di rilevanza tale da non poter non essere rilevato d'ufficio» (così, pag. 36 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata, a fronte del fatto che parte opponente e odierna appellante non aveva replicato alle osservazioni di controparte secondo le quali «il contratto in esame … prevede un tasso di interesse variabile originariamente pattuito al
4,75», ha ritenuto che «il motivo sull'indeterminatezza del parametro dell'Euribor per individuare il tasso di interesse non può essere oggetto di rilievo d'ufficio. Lo stesso può affermarsi con riferimento all'illegittimità dell'Euribor in quanto frutto di intesa concorrenziale: non pertinente il richiamo ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni
Unite del 6 aprile 2023 n. 9479, secondo cui il giudice nazionale ha l'obbligo di procedere ad un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali mai prima valutate, in quanto essi si applicano solo ai decreti ingiuntivi non opposti, aventi a oggetto rapporti di finanziamento, non ai mutui» (pag 8).
II) Al riguardo, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il
24 riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
(Cass. Sez. 3, 03/05/2024, n. 12007, Rv. 670868 - 02)
13) TREDICESIMO MOTIVO – VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 61 E
SEGG. C.P.C. ISTANZA DI AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 350 – 356 C.P.C.
Gli appellanti si dolgono del rigetto delle istanze istruttorie e, in particolare, della richiesta di CTU contabile e di esibizione documentale.
Quanto al rigetto dell'istanza di CTU, e ostengono che la loro richiesta Pt_1 Pt_2 non ha natura esplorativa. In particolare, viene dedotto che: i) «la usurarietà del mutuo è stata indicata dalla preperizia del dott. depositata in atti»; ii) la Cassazione ha Per_2 chiarito come «in materia bancaria la consulenza è da ritenersi indispensabile, necessitando di specifiche cognizioni tecniche. Il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche»; iii) «grava sul creditore l'obbligo di provare il mancato superamento del tasso soglia, al pari dell'onere informativo» (pagg. 36-37 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Il rigetto dei precedenti motivi comporta il rigetto di quello in esame.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
25 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da e , avverso Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 13/10/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.137,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 16/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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