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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/09/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.169 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.169 del ruolo generale degli affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il IG. nato a [...], (PU), il 5/05/1989, residente in [...]
Sant'Angelo in Vado, Via Don Lorenzo Milani, 15,
E
la sig.ra nata a [...], (PU), il 30/04/1994, residente in [...]
Sant'Angelo in Vado, Via Don Lorenzo Milani, 15, entrambi, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Vanni.
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 aprile 2025 i ricorrenti esponevano: “- che le parti sono stati legate per alcuni anni da una stabile relazione sentimentale durante la quale in data 28.08.2021 è nato il piccolo riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori;
-che le parti hanno deciso di interrompere la relazione sentimentale e la convivenza;
- che le parti hanno raggiunto un accordo rispettoso del principio di bigenitorialità;
- che l'accordo contenuto nel presente atto verrà formalizzato nell'atto da depositarsi quale definizione consensuale del procedimento per la disciplina dei rapporti per la gestione ed il mantenimento del figlio minore , nato a [...]
Urbino, il 28/08/2021 (doc.1-2)”
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1. Assegnazione casa familiare
La casa familiare sita in Sant'Angelo in Vado, via Don Lorenzo Milani, 15, di comune proprietà al 50% ciascuno tra i SI.ri , sarà assegnata alla Parte_3
madre IG.ra , mentre il padre trasferirà altrove la propria dimora Parte_2
e residenza.
2. Affidamento del minore : Per_1
Il minore manterrà la propria residenza anagrafica con la madre e verrà affidato ai genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso e paritario.
I tempi di permanenza del minore con i genitori saranno regolati nel modo seguente,
a settimane alternate, secondo il Piano Genitoriale allegato (doc.10):
- Rotazione: lunedì/martedì con un genitore
- Rotazione: mercoledì/giovedì/venerdì con l'altro genitore
In modo tale che entrambi i genitori abbiano pari tempo (una settimana 2 giorni con la madre e tre con il padre, la settimana successiva tre con la madre e due con il padre)
- Oltre week end alternati.
-Nei giorni di pertinenza gli orari per prendere il bambino saranno i seguenti: nei giorni di cambio (mercoledì/venerdì) il bambino sarà prelevato dall'altro genitore all'uscita di scuola.
Durante il periodo di chiusura dalla scuola sarà prelevato tra le ore Per_1
9:30/10:00 presso l'abitazione del genitore che lo tiene presso di sé.
Per i week end alternati, il sabato mattina, il bambino sarà prelevato tra le ore
9:30/10:00 presso l'abitazione del genitore che lo tiene presso di se e riaccompagnato a scuola il lunedì, dove sarà poi ripreso dall'altro genitore. Nel periodo di chiusura della scuola sarà prelevato dal genitore il lunedì mattina in orario da concordarsi tra i genitori, anche in base alle esigenze di lavoro.
Per le festività:
Le festività natalizie saranno suddivise secondo la seguente modalità:
Dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 5 gennaio con l'altro genitore ad anni alternanti. Il giorno dell'Epifania (6 gennaio) ad anni alterni. Negli altri giorni seguirà l'ordinaria regolamentazione del diritto di visita.
Le festività pasquali saranno così suddivise:
-Pasqua con un genitore e lunedì di Pasqua con l'altro genitore. Anni alternati.
Nel periodo estivo (da Giugno a fine Agosto) il bambino trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il restante periodo estivo seguirà e regole concordate dell'alternanza.
3.Trasporti del minore:
Nel periodo scolastico gli orari e il luogo di prelievo o di riaccompagno seguiranno le esigenze scolastiche. Entrambi i genitori si impegnano fin d'ora a garantire al minore la regolare frequentazione della scuola.
4.Mantenimento:
I genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio ognuno per il periodo di frequentazione che essendo paritario non necessita di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore.
L'assegno unico spetterà interamente alla madre fino a diversa richiesta da parte del padre.
5.Spese ordinarie e straordinarie:
I genitori concordano che le spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiama il Protocollo sulle Spese Straordinarie per il mantenimento dei figli tra il
Tribunale di Pesaro e l'Ordine degli Avvocati di Pesaro del 12/11/2018 (doc.3) saranno sostenute al 50% e verranno quindi rimborsate al genitore che le avrà anticipate previa consegna dei documenti giustificativi. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo dalla consegna dei suddetti documenti giustificativi. I documenti originali relative alle spese mediche e farmacologiche saranno, alla fine di ogni anno, suddivisi tra i genitori in modo che ciascuno possa fruire in modo equo delle relative detrazioni fiscali.
Le spese ordinarie saranno sostenute individualmente dai genitori ad eccezione dei vestiti di cambio stagione e cambio taglia i cui costi saranno divisi al 50% relativamente ad un guardaroba tipo che viene di seguito indicato:
- inverno: 2 giubbini;
2 pantaloni, 3 magliette (o camice), 3 maglioni di lana (o pile),
2 tute, 2 paia di scarpe (1 ginnastica e una normale o viceversa), 1 cappello, 1 sciarpa, 1 paio di guanti di lana o pile
- primavera: 2 giubbini leggeri, 2 paia di tute leggere (non felpate), 2 paia di maglioni di cotone,
- estate: 3 costumi da bagno, 1 accappatoio, 1 telo da mare, 1 paio di ciabatte, 2 paia di sandali, 3 paia di pantaloni corti, 3 magliette (o camice) a manica corta, 3 canotte, 2 paia di tute estive, 1 cappello estivo.
6.Visite mediche e cure del minore:
In caso di impedimento o malattia lieve proseguirà il normale regima di visita.
Entrambi i genitori si impegnano ad informare l'altro tempestivamente sullo stato di salute del minore.
Saranno i genitori, insieme o singolarmente qualora uno dei genitori avesse un impedimento, ad essere presenti con il minore per eventuali visite mediche. I genitori si impegnano a concordare le principali decisioni relative a visite e cure mediche del minore.
7.Contatti con il minore:
Il genitore nel momento in cui è convivente con il minore si obbliga a promuovere e/o ad accettare il contatto telefonico con il minore da parte dell'altro genitore. A tal fine si indica almeno la fascia h 17 – 19 di ogni giorno quale orario dedicato a tale contatto. Salvo diverso accordo tra i genitori.
8. Compleanni e feste:
Nel giorno del compleanno del minore i genitori si impegnano ad accordarsi al fine di consentire che ciascuno dei due trascorra mezza giornata con il minore. Nei giorni della festa della mamma o della festa del papà e nei giorni dei compleanni dei genitori, i genitori si impegnano ad organizzare i turni in maniera tale che il minore possa trascorrere con il padre o con la madre la rispettiva giornata di festa.
9. Reciproco rispetto delle famiglie:
I genitori si impegnano ad assumere un comportamento di rispetto reciproco e a promuovere la figura dell'altro genitore nei confronti del minore. Si impegnano altresì a coinvolgere i rispettivi genitori, nonni del minore, affinché gli stessi favoriscano la crescita del bambino in un contesto caratterizzato da rispetto e collaborazione.
10. Consenso per rilascio documenti identità del minore.
I genitori prestano il consenso alla richiesta e al rilascio dei documenti di identità e del Passaporto del minore . Per_1
Quanto alla condizione economico-patrimoniale delle parti:
-Il sig. svolge l'attività di operaio specializzato (carpentiere) (doc. 4 Parte_1
copie ultime tre denunce dei redditi – doc. 5 rapporti bancari)
- La sig.ra svolge l'attività di operaia (Doc.6 copie ultime tre Parte_2
denunce dei redditi – doc. 7 rapporti bancari)
- che il sig. è proprietario dell'autovettura mod Ford Kuga TG Parte_1
GA422ND (doc- 8) - che i sig.ri e sono proprietari al 50% dell'abitazione sita in Per_1 Pt_2
Sant'Angelo in Vado, via Don Lorenzo Milani, 15 per l'acquisto della quale hanno contratto un mutuo di € 103.150,32 con scadenza 31/08/2033 (doc. 9 visura catastale e piano ammortamento).
Il sig. e la sig.ra si impegnano a continuare pagare la rata del mutuo Per_1 Pt_2
nella misura del 50% ciascuno.
I SI.ri – prestano fin d'ora il reciproco consenso a mettere in Per_1 Pt_2
vendita la casa familiare di cui sono comproprietari a partire dall'anno 2030, impegnandosi ad acconsentire alla messa in vendita al prezzo di mercato. Il ricavato della vendita sarà diviso in parti uguali. La sig.ra si impegna a provvedere Pt_2
al cambio delle intestazioni delle utenze e al pagamento di tutte le spese ordinarie connesse all'abitazione. Le eventuali spese straordinarie di manutenzione immobile rimarranno a carico di entrambi. Il sig. dà atto di aver ritirato tutti i suoi effetti Per_1
personali dall'abitazione e si impegna a cambiare la residenza entro un mese dalla firma del presente atto.”.
All'esito del deposito, in data 10.07.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 16 aprile 2025 e confermate nelle note scritte del 10 luglio 2025.
Entrambe le parti hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Per_1
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio minore in via diretta facendo fronte alle esigenze ordinarie delle stesse, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento (ad eccezione dei vestiti di cambio stagione e cambio taglia i cui costi saranno sostenuti, poiché così concordato dai genitori al 50% -cfr.punto5 delle condizioni del ricorso- ), alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui il figlio è presso ciascun genitore. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno ripartite, come concordato dai genitori nella misura del 50%, applicando per la loro disciplina il protocollo del
Tribunale di Pesaro.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche quanto stabilito sugli incontri e visite per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE in conformità alle condizioni indicate nel ricorso congiunto presentato in data 16 aprile 2025 e riportate in parte motiva;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 23.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.169 del ruolo generale degli affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il IG. nato a [...], (PU), il 5/05/1989, residente in [...]
Sant'Angelo in Vado, Via Don Lorenzo Milani, 15,
E
la sig.ra nata a [...], (PU), il 30/04/1994, residente in [...]
Sant'Angelo in Vado, Via Don Lorenzo Milani, 15, entrambi, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Vanni.
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 aprile 2025 i ricorrenti esponevano: “- che le parti sono stati legate per alcuni anni da una stabile relazione sentimentale durante la quale in data 28.08.2021 è nato il piccolo riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori;
-che le parti hanno deciso di interrompere la relazione sentimentale e la convivenza;
- che le parti hanno raggiunto un accordo rispettoso del principio di bigenitorialità;
- che l'accordo contenuto nel presente atto verrà formalizzato nell'atto da depositarsi quale definizione consensuale del procedimento per la disciplina dei rapporti per la gestione ed il mantenimento del figlio minore , nato a [...]
Urbino, il 28/08/2021 (doc.1-2)”
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1. Assegnazione casa familiare
La casa familiare sita in Sant'Angelo in Vado, via Don Lorenzo Milani, 15, di comune proprietà al 50% ciascuno tra i SI.ri , sarà assegnata alla Parte_3
madre IG.ra , mentre il padre trasferirà altrove la propria dimora Parte_2
e residenza.
2. Affidamento del minore : Per_1
Il minore manterrà la propria residenza anagrafica con la madre e verrà affidato ai genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso e paritario.
I tempi di permanenza del minore con i genitori saranno regolati nel modo seguente,
a settimane alternate, secondo il Piano Genitoriale allegato (doc.10):
- Rotazione: lunedì/martedì con un genitore
- Rotazione: mercoledì/giovedì/venerdì con l'altro genitore
In modo tale che entrambi i genitori abbiano pari tempo (una settimana 2 giorni con la madre e tre con il padre, la settimana successiva tre con la madre e due con il padre)
- Oltre week end alternati.
-Nei giorni di pertinenza gli orari per prendere il bambino saranno i seguenti: nei giorni di cambio (mercoledì/venerdì) il bambino sarà prelevato dall'altro genitore all'uscita di scuola.
Durante il periodo di chiusura dalla scuola sarà prelevato tra le ore Per_1
9:30/10:00 presso l'abitazione del genitore che lo tiene presso di sé.
Per i week end alternati, il sabato mattina, il bambino sarà prelevato tra le ore
9:30/10:00 presso l'abitazione del genitore che lo tiene presso di se e riaccompagnato a scuola il lunedì, dove sarà poi ripreso dall'altro genitore. Nel periodo di chiusura della scuola sarà prelevato dal genitore il lunedì mattina in orario da concordarsi tra i genitori, anche in base alle esigenze di lavoro.
Per le festività:
Le festività natalizie saranno suddivise secondo la seguente modalità:
Dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 5 gennaio con l'altro genitore ad anni alternanti. Il giorno dell'Epifania (6 gennaio) ad anni alterni. Negli altri giorni seguirà l'ordinaria regolamentazione del diritto di visita.
Le festività pasquali saranno così suddivise:
-Pasqua con un genitore e lunedì di Pasqua con l'altro genitore. Anni alternati.
Nel periodo estivo (da Giugno a fine Agosto) il bambino trascorrerà con ciascun genitore due settimane non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il restante periodo estivo seguirà e regole concordate dell'alternanza.
3.Trasporti del minore:
Nel periodo scolastico gli orari e il luogo di prelievo o di riaccompagno seguiranno le esigenze scolastiche. Entrambi i genitori si impegnano fin d'ora a garantire al minore la regolare frequentazione della scuola.
4.Mantenimento:
I genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio ognuno per il periodo di frequentazione che essendo paritario non necessita di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore.
L'assegno unico spetterà interamente alla madre fino a diversa richiesta da parte del padre.
5.Spese ordinarie e straordinarie:
I genitori concordano che le spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiama il Protocollo sulle Spese Straordinarie per il mantenimento dei figli tra il
Tribunale di Pesaro e l'Ordine degli Avvocati di Pesaro del 12/11/2018 (doc.3) saranno sostenute al 50% e verranno quindi rimborsate al genitore che le avrà anticipate previa consegna dei documenti giustificativi. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo dalla consegna dei suddetti documenti giustificativi. I documenti originali relative alle spese mediche e farmacologiche saranno, alla fine di ogni anno, suddivisi tra i genitori in modo che ciascuno possa fruire in modo equo delle relative detrazioni fiscali.
Le spese ordinarie saranno sostenute individualmente dai genitori ad eccezione dei vestiti di cambio stagione e cambio taglia i cui costi saranno divisi al 50% relativamente ad un guardaroba tipo che viene di seguito indicato:
- inverno: 2 giubbini;
2 pantaloni, 3 magliette (o camice), 3 maglioni di lana (o pile),
2 tute, 2 paia di scarpe (1 ginnastica e una normale o viceversa), 1 cappello, 1 sciarpa, 1 paio di guanti di lana o pile
- primavera: 2 giubbini leggeri, 2 paia di tute leggere (non felpate), 2 paia di maglioni di cotone,
- estate: 3 costumi da bagno, 1 accappatoio, 1 telo da mare, 1 paio di ciabatte, 2 paia di sandali, 3 paia di pantaloni corti, 3 magliette (o camice) a manica corta, 3 canotte, 2 paia di tute estive, 1 cappello estivo.
6.Visite mediche e cure del minore:
In caso di impedimento o malattia lieve proseguirà il normale regima di visita.
Entrambi i genitori si impegnano ad informare l'altro tempestivamente sullo stato di salute del minore.
Saranno i genitori, insieme o singolarmente qualora uno dei genitori avesse un impedimento, ad essere presenti con il minore per eventuali visite mediche. I genitori si impegnano a concordare le principali decisioni relative a visite e cure mediche del minore.
7.Contatti con il minore:
Il genitore nel momento in cui è convivente con il minore si obbliga a promuovere e/o ad accettare il contatto telefonico con il minore da parte dell'altro genitore. A tal fine si indica almeno la fascia h 17 – 19 di ogni giorno quale orario dedicato a tale contatto. Salvo diverso accordo tra i genitori.
8. Compleanni e feste:
Nel giorno del compleanno del minore i genitori si impegnano ad accordarsi al fine di consentire che ciascuno dei due trascorra mezza giornata con il minore. Nei giorni della festa della mamma o della festa del papà e nei giorni dei compleanni dei genitori, i genitori si impegnano ad organizzare i turni in maniera tale che il minore possa trascorrere con il padre o con la madre la rispettiva giornata di festa.
9. Reciproco rispetto delle famiglie:
I genitori si impegnano ad assumere un comportamento di rispetto reciproco e a promuovere la figura dell'altro genitore nei confronti del minore. Si impegnano altresì a coinvolgere i rispettivi genitori, nonni del minore, affinché gli stessi favoriscano la crescita del bambino in un contesto caratterizzato da rispetto e collaborazione.
10. Consenso per rilascio documenti identità del minore.
I genitori prestano il consenso alla richiesta e al rilascio dei documenti di identità e del Passaporto del minore . Per_1
Quanto alla condizione economico-patrimoniale delle parti:
-Il sig. svolge l'attività di operaio specializzato (carpentiere) (doc. 4 Parte_1
copie ultime tre denunce dei redditi – doc. 5 rapporti bancari)
- La sig.ra svolge l'attività di operaia (Doc.6 copie ultime tre Parte_2
denunce dei redditi – doc. 7 rapporti bancari)
- che il sig. è proprietario dell'autovettura mod Ford Kuga TG Parte_1
GA422ND (doc- 8) - che i sig.ri e sono proprietari al 50% dell'abitazione sita in Per_1 Pt_2
Sant'Angelo in Vado, via Don Lorenzo Milani, 15 per l'acquisto della quale hanno contratto un mutuo di € 103.150,32 con scadenza 31/08/2033 (doc. 9 visura catastale e piano ammortamento).
Il sig. e la sig.ra si impegnano a continuare pagare la rata del mutuo Per_1 Pt_2
nella misura del 50% ciascuno.
I SI.ri – prestano fin d'ora il reciproco consenso a mettere in Per_1 Pt_2
vendita la casa familiare di cui sono comproprietari a partire dall'anno 2030, impegnandosi ad acconsentire alla messa in vendita al prezzo di mercato. Il ricavato della vendita sarà diviso in parti uguali. La sig.ra si impegna a provvedere Pt_2
al cambio delle intestazioni delle utenze e al pagamento di tutte le spese ordinarie connesse all'abitazione. Le eventuali spese straordinarie di manutenzione immobile rimarranno a carico di entrambi. Il sig. dà atto di aver ritirato tutti i suoi effetti Per_1
personali dall'abitazione e si impegna a cambiare la residenza entro un mese dalla firma del presente atto.”.
All'esito del deposito, in data 10.07.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 16 aprile 2025 e confermate nelle note scritte del 10 luglio 2025.
Entrambe le parti hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Per_1
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio minore in via diretta facendo fronte alle esigenze ordinarie delle stesse, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento (ad eccezione dei vestiti di cambio stagione e cambio taglia i cui costi saranno sostenuti, poiché così concordato dai genitori al 50% -cfr.punto5 delle condizioni del ricorso- ), alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui il figlio è presso ciascun genitore. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno ripartite, come concordato dai genitori nella misura del 50%, applicando per la loro disciplina il protocollo del
Tribunale di Pesaro.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche quanto stabilito sugli incontri e visite per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE in conformità alle condizioni indicate nel ricorso congiunto presentato in data 16 aprile 2025 e riportate in parte motiva;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 23.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone