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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/10/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 747 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. PAOLETTI LUCA VIA Parte_1 C.F._1
ORESTE BORGHESI, 43 01027 MONTEFIASCONE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. TOBALDI GIORGIO MARIA VIALE ZONGHI 62 CP_1 P.IVA_1
AN .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 918/2023 del 18/07/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha opposto il decreto ingiuntivo mossogli da deducendo non dovuta la somma ingiunta Pt_1 Contr
in conseguenza dei danni conseguiti all'inadempimento dell'opposta per ritardo nell'adempimento pagina 1 di 5 dell'obbligazione e vizi nella progettazione e realizzazione della medesima struttura prefabbricata oggetto del contratto intercorso tra le parti, spiegando conseguentemente domanda riconvenzionale. si è costituita resistendo. Contr
Il Tribunale ha così deciso:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1007/2020;
-condanna al pagamento in favore della società della somma di €. Parte_1 CP_1
26.856,61 oltre interessi moratori al tasso ex d. lgs. n. 231 del 2002, decorrenti da ciascun termine di scadenza delle fatture;
-condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Parte_1
€. 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ha appellato la sentenza il si è costituita resistendo. Pt_1 Contr
Primo motivo: Errore in giudicando del giudice di primo grado e vizio di ultra petizione della decisione gravata nella parte della motivazione relativa all'essenzialità del termine di consegna.
Secondo motivo: Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che l'attore in primo grado abbia fornito prova del danno sofferto. Errore in giudicando nel richiamo alla disciplina dell'art. 1460 Cod. civ..
Terzo motivo: Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui nega all'odierno appellante il diritto al risarcimento del danno connesso ai vizi e difetti del manufatto fornito.
I motivi debbono delibarsi congiuntamente siccome strettamente connessi.
Deduce l'appellante che la sentenza gravata risulta viziata laddove il giudicante, pur riconoscendo il ritardo nella consegna della struttura prefabbricata da parte del creditore opposto, ha ritenuto di non poter accogliere le domande di parte attrice sul presupposto che il termine di consegna contrattualmente previsto non potesse definirsi essenziale.
Tuttavia, evidenzia il egli in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha lamentato il grave Pt_1
ritardo nella consegna del manufatto, da cui ha fatto però discendere unicamente una domanda risarcitoria e non risolutoria.
Se avesse voluto invocare il carattere essenziale del termine di consegna avrebbe domandato in giudizio l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, ciò che non fu.
Il motivo è fondato: il non ha chiesto la risoluzione del contratto ma solo i danni conseguenti al Pt_1
ritardo.
Il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento è disciplinato dagli articoli 1218-1223 c.c. per l'applicazione dei quali si prescinde dall'indagine sulla natura, essenziale o meno, del termine, o quella sull'importanza dell'inadempimento, che rilevano soltanto ai fini della risoluzione del contratto, essendo pagina 2 di 5 invece sufficiente l'accertamento dell'inadempimento nel termine stabilito per dare fondatezza, in astratto, alla domanda di danni, salva la verifica in concreto se il ritardo abbia causato danni diretti e immediati.
Quest'ultima considerazione introduce la delibazione del secondo motivo, concernente l'accertamento del ritardo e del conseguente danno.
E' pacifico tra le parti e condiviso dalla Corte che il contratto stipulato dalle stessi configuri una vendita a consegne ripartite: si è obbligata a consegnare beni mobili (merci e disegni tecnici) Contr
relativi alla costruzione di un tunnel avicolo della superficie di 1.680 mq. ed il termine per la consegna della merce era di «90 gg. dall'ordine».
E' nei fatti pacifico che il termine non sia stato rispettato, essendo la consegna terminata nel novembre
2018, anziché nei 90 giorni dal contratto di fornitura del 1.9.2017, sostenendo al riguardo l'appellato che essendo il montaggio a carico dell'acquirente e che per l'assemblaggio sono necessarie diverse maestranze che lavorino congiuntamente e disgiuntamente nel rispetto delle varie fasi di montaggio, era impossibile la consegna in un'unica soluzione perché altrimenti si sarebbe rischiato di provocare un danno all'acquirente, il quale ordina via via la merce in base alle tempistiche dettate dalle proprie necessità di costruzione.
Poiché, argomenta ancora l'appellato, il non ha dimostrato quando ha effettuato i diversi ordini Pt_1
di consegna, difetta la prova del ritardo, non potendosi identificare il relativo termine.
L'argomento non convince questa Corte.
Innanzitutto tale ricostruzione confligge con la volontà delle parti espressa nel contratto, di consegnare entro 90 giorni dall'ordine, da intendersi con tale termine la sottoscrizione del contratto, poiché la stessa volizione prevede il pagamento del prezzo in tre tranches: un acconto pari al 30% dell'importo complessivo al momento dell'ordine, un ulteriore acconto del 35% alla consegna ed il saldo, pari all'ulteriore 35%, entro 60 giorni dall'avvenuta consegna.
L'acconto fu pagato alla firma del contratto, così chiarendo inconfutabilmente che tale era il momento iniziale a decorrere dal quale si doveva effettuare la consegna.
Oltretutto, l'onere di dimostrare che il avrebbe chiesto di frazionare le consegne, grava su Pt_1
che non lo ha assolto. Contr
Si tratta quindi di indagare se sia stata fornita prova dei danni conseguiti al ritardo di undici mesi.
Sul punto l'appellante deduce che, in data 05/09/2017, ha sottoscritto un contratto di soccida con una del gruppo (cfr. DOC. 08 e fatto non contestato) che Controparte_2 CP_3
prevedeva la realizzazione di cicli di allevamento della durata 84 giorni ciascuno, per complessivi 3,9
pagina 3 di 5 cicli annui, considerando i tempi di fermo dell'attività tra un ciclo e l'altro, per un numero di 8.800 animali per ciascun ciclo.
Poichè la struttura fu completata nel mese di novembre del 2018, ha potuto iniziare il primo ciclo di allevamento soltanto nel mese di aprile 2019, tenendo conto dei necessari tempi tecnici e burocratici.
Ciò significa che, se la società avesse rispettato i tempi di consegna contrattualmente previsti CP_1
(30/11/2017), l'attività economica dell'esponente sarebbe potuta iniziare quantomeno già dall'aprile
2018.
Il ritardo di un anno intero nell'inizio della propria attività di allevatore ha comportato quindi per il medesimo una perdita economica pari ad oltre tre cicli di allevamento.
Dalla documentazione prodotta, mai contestata, risulta che da ciascun ciclo di allevamento il Pt_1
avrebbe ricavato un introito medio di circa 19.000 Euro.
Pertanto, sostiene l'appellante, il mancato incasso per l'intero periodo di un anno risulta superiore ad
Euro 60.000 che al netto delle spese di produzione determina una perdita economica netta di almeno
Euro 52.000
La Corte prende atto dei dati economici documentati che sono piena prova dei fatti dedotti e della mancata contestazione di tali dati da parte dell'appellato, onde ritiene di dover considerare dimostrato il danno come esposto.
Infine l'appellante lamenta l'errata declaratoria di decadenza dall'azione per vizi della merce consegnata.
Questo motivo è inammissibile per difetto di interesse: infatti il non deduce alcun elemento a Pt_1
riprova dei danni che sarebbero conseguiti ai vizi, limitandosi a chiedere una Consulenza tecnica sul punto, che non può essere ammessa a causa del carattere chiaramente esplorativo dell'istanza.
Occorre a questo punto osservare che l'appellante conclude per la revoca del decreto opposto (che è già stato revocato dal primo giudice) “per infondatezza della pretesa creditoria azionata con lo stesso”; tuttavia la debenza da parte del a saldo della fornitura, della somma di euro 26.856,61 non solo Pt_1
non è contestata, ma addirittura ammessa (avendo il primo giudice revocato il decreto opposto perché ingiungeva il pagamento della maggior somma di euro 30.133,76).
Pertanto il relativo capo della sentenza dev'essere confermato e la decisione emendata pronunciando condanna al risarcimento dei danni per euro 52.000,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, dalla domanda al saldo.
In ragione della prevalente soccombenza di questa deve sostenere i 2\3 delle spese di entrambi i Contr
gradi di giudizio, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 52.000,00 oltre rivalutazione ed interessi Parte_1
sulla somma rivalutata, dalla domanda al saldo.
Condanna al pagamento delle spese di causa, che liquida, già frazionate nei 2\3, in euro CP_1
5.000,00 per il primo grado ed in euro 6.000,00 per l'appello, oltre, per entrambi i gradi, spese vive
15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 747 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. PAOLETTI LUCA VIA Parte_1 C.F._1
ORESTE BORGHESI, 43 01027 MONTEFIASCONE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. TOBALDI GIORGIO MARIA VIALE ZONGHI 62 CP_1 P.IVA_1
AN .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 918/2023 del 18/07/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha opposto il decreto ingiuntivo mossogli da deducendo non dovuta la somma ingiunta Pt_1 Contr
in conseguenza dei danni conseguiti all'inadempimento dell'opposta per ritardo nell'adempimento pagina 1 di 5 dell'obbligazione e vizi nella progettazione e realizzazione della medesima struttura prefabbricata oggetto del contratto intercorso tra le parti, spiegando conseguentemente domanda riconvenzionale. si è costituita resistendo. Contr
Il Tribunale ha così deciso:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1007/2020;
-condanna al pagamento in favore della società della somma di €. Parte_1 CP_1
26.856,61 oltre interessi moratori al tasso ex d. lgs. n. 231 del 2002, decorrenti da ciascun termine di scadenza delle fatture;
-condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Parte_1
€. 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ha appellato la sentenza il si è costituita resistendo. Pt_1 Contr
Primo motivo: Errore in giudicando del giudice di primo grado e vizio di ultra petizione della decisione gravata nella parte della motivazione relativa all'essenzialità del termine di consegna.
Secondo motivo: Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che l'attore in primo grado abbia fornito prova del danno sofferto. Errore in giudicando nel richiamo alla disciplina dell'art. 1460 Cod. civ..
Terzo motivo: Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui nega all'odierno appellante il diritto al risarcimento del danno connesso ai vizi e difetti del manufatto fornito.
I motivi debbono delibarsi congiuntamente siccome strettamente connessi.
Deduce l'appellante che la sentenza gravata risulta viziata laddove il giudicante, pur riconoscendo il ritardo nella consegna della struttura prefabbricata da parte del creditore opposto, ha ritenuto di non poter accogliere le domande di parte attrice sul presupposto che il termine di consegna contrattualmente previsto non potesse definirsi essenziale.
Tuttavia, evidenzia il egli in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha lamentato il grave Pt_1
ritardo nella consegna del manufatto, da cui ha fatto però discendere unicamente una domanda risarcitoria e non risolutoria.
Se avesse voluto invocare il carattere essenziale del termine di consegna avrebbe domandato in giudizio l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, ciò che non fu.
Il motivo è fondato: il non ha chiesto la risoluzione del contratto ma solo i danni conseguenti al Pt_1
ritardo.
Il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento è disciplinato dagli articoli 1218-1223 c.c. per l'applicazione dei quali si prescinde dall'indagine sulla natura, essenziale o meno, del termine, o quella sull'importanza dell'inadempimento, che rilevano soltanto ai fini della risoluzione del contratto, essendo pagina 2 di 5 invece sufficiente l'accertamento dell'inadempimento nel termine stabilito per dare fondatezza, in astratto, alla domanda di danni, salva la verifica in concreto se il ritardo abbia causato danni diretti e immediati.
Quest'ultima considerazione introduce la delibazione del secondo motivo, concernente l'accertamento del ritardo e del conseguente danno.
E' pacifico tra le parti e condiviso dalla Corte che il contratto stipulato dalle stessi configuri una vendita a consegne ripartite: si è obbligata a consegnare beni mobili (merci e disegni tecnici) Contr
relativi alla costruzione di un tunnel avicolo della superficie di 1.680 mq. ed il termine per la consegna della merce era di «90 gg. dall'ordine».
E' nei fatti pacifico che il termine non sia stato rispettato, essendo la consegna terminata nel novembre
2018, anziché nei 90 giorni dal contratto di fornitura del 1.9.2017, sostenendo al riguardo l'appellato che essendo il montaggio a carico dell'acquirente e che per l'assemblaggio sono necessarie diverse maestranze che lavorino congiuntamente e disgiuntamente nel rispetto delle varie fasi di montaggio, era impossibile la consegna in un'unica soluzione perché altrimenti si sarebbe rischiato di provocare un danno all'acquirente, il quale ordina via via la merce in base alle tempistiche dettate dalle proprie necessità di costruzione.
Poiché, argomenta ancora l'appellato, il non ha dimostrato quando ha effettuato i diversi ordini Pt_1
di consegna, difetta la prova del ritardo, non potendosi identificare il relativo termine.
L'argomento non convince questa Corte.
Innanzitutto tale ricostruzione confligge con la volontà delle parti espressa nel contratto, di consegnare entro 90 giorni dall'ordine, da intendersi con tale termine la sottoscrizione del contratto, poiché la stessa volizione prevede il pagamento del prezzo in tre tranches: un acconto pari al 30% dell'importo complessivo al momento dell'ordine, un ulteriore acconto del 35% alla consegna ed il saldo, pari all'ulteriore 35%, entro 60 giorni dall'avvenuta consegna.
L'acconto fu pagato alla firma del contratto, così chiarendo inconfutabilmente che tale era il momento iniziale a decorrere dal quale si doveva effettuare la consegna.
Oltretutto, l'onere di dimostrare che il avrebbe chiesto di frazionare le consegne, grava su Pt_1
che non lo ha assolto. Contr
Si tratta quindi di indagare se sia stata fornita prova dei danni conseguiti al ritardo di undici mesi.
Sul punto l'appellante deduce che, in data 05/09/2017, ha sottoscritto un contratto di soccida con una del gruppo (cfr. DOC. 08 e fatto non contestato) che Controparte_2 CP_3
prevedeva la realizzazione di cicli di allevamento della durata 84 giorni ciascuno, per complessivi 3,9
pagina 3 di 5 cicli annui, considerando i tempi di fermo dell'attività tra un ciclo e l'altro, per un numero di 8.800 animali per ciascun ciclo.
Poichè la struttura fu completata nel mese di novembre del 2018, ha potuto iniziare il primo ciclo di allevamento soltanto nel mese di aprile 2019, tenendo conto dei necessari tempi tecnici e burocratici.
Ciò significa che, se la società avesse rispettato i tempi di consegna contrattualmente previsti CP_1
(30/11/2017), l'attività economica dell'esponente sarebbe potuta iniziare quantomeno già dall'aprile
2018.
Il ritardo di un anno intero nell'inizio della propria attività di allevatore ha comportato quindi per il medesimo una perdita economica pari ad oltre tre cicli di allevamento.
Dalla documentazione prodotta, mai contestata, risulta che da ciascun ciclo di allevamento il Pt_1
avrebbe ricavato un introito medio di circa 19.000 Euro.
Pertanto, sostiene l'appellante, il mancato incasso per l'intero periodo di un anno risulta superiore ad
Euro 60.000 che al netto delle spese di produzione determina una perdita economica netta di almeno
Euro 52.000
La Corte prende atto dei dati economici documentati che sono piena prova dei fatti dedotti e della mancata contestazione di tali dati da parte dell'appellato, onde ritiene di dover considerare dimostrato il danno come esposto.
Infine l'appellante lamenta l'errata declaratoria di decadenza dall'azione per vizi della merce consegnata.
Questo motivo è inammissibile per difetto di interesse: infatti il non deduce alcun elemento a Pt_1
riprova dei danni che sarebbero conseguiti ai vizi, limitandosi a chiedere una Consulenza tecnica sul punto, che non può essere ammessa a causa del carattere chiaramente esplorativo dell'istanza.
Occorre a questo punto osservare che l'appellante conclude per la revoca del decreto opposto (che è già stato revocato dal primo giudice) “per infondatezza della pretesa creditoria azionata con lo stesso”; tuttavia la debenza da parte del a saldo della fornitura, della somma di euro 26.856,61 non solo Pt_1
non è contestata, ma addirittura ammessa (avendo il primo giudice revocato il decreto opposto perché ingiungeva il pagamento della maggior somma di euro 30.133,76).
Pertanto il relativo capo della sentenza dev'essere confermato e la decisione emendata pronunciando condanna al risarcimento dei danni per euro 52.000,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, dalla domanda al saldo.
In ragione della prevalente soccombenza di questa deve sostenere i 2\3 delle spese di entrambi i Contr
gradi di giudizio, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 52.000,00 oltre rivalutazione ed interessi Parte_1
sulla somma rivalutata, dalla domanda al saldo.
Condanna al pagamento delle spese di causa, che liquida, già frazionate nei 2\3, in euro CP_1
5.000,00 per il primo grado ed in euro 6.000,00 per l'appello, oltre, per entrambi i gradi, spese vive
15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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