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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1639/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1639 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.4.1965 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'avv.
IA AL del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal
1 n.0942022900038678000, con specifico riferimento agli avvisi di addebito ivi richiamati e a loro volta contrassegnati dai nn. 39420120000896855000 di € 4.637,53, asseritamente notificato il 17/5/2012; 39420120004425292000 di € 2.400,83, asseritamente notificato il
8/2/2013; 39420130001311290000 di € 1.234,58, asseritamente notificato il 18/4/2013;
39420130002805257000 di € 2.445,89, asseritamente notificato il 25/2/2014;
39420140000886309000 di € 2.539,63, asseritamente notificato il 13/6/2014;
39420140002449921000 di € 2.488,51, asseritamente notificato il 13/10/2014;
39420140004355613000 di € 2.514,25, asseritamente notificato il 25/2/2015;
39420150001545372000 di € 2.462,90, asseritamente notificato il 30/11/2015;
39420160001069843000 di € 2.418,20, asseritamente notificato il 13/5/2016;
39420160003584883000 di € 2.366,85, asseritamente notificato il 22/12/2016;
39420160004894062000 di € 55,99, asseritamente notificato il 11/2/2017 e
39420130001696537000 di € 4.672,33, asseritamente notificato il 29/10/2017.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito ritrascritto il contenuto degli atti processuali di parte, ritiene il Tribunale che solo una parte del carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
2.1. Con riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120000896855000,
39420120004425292000, 39420130001311290000, 39420130002805257000,
39420140000886309000, 39420140002449921000, 39420140004355613000 e
39420150001545372000, va subito evidenziato come gli stessi risultino dedotti come notificati tra il 17.5.2012 ed il 30.11.2015.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0942022900038678000
(1.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi.
E questo, anche considerando la normativa speciale determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 di cui si dirà appresso.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto sul punto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione Parte_1
2 di pagamento n. 0942022900038678000 con specifico riferimento agli appena menzionati avvisi di addebito nn. 39420120000896855000, 39420120004425292000,
39420130001311290000, 39420130002805257000, 39420140000886309000,
39420140002449921000, 39420140004355613000 e 39420150001545372000: il tutto con conseguente annullamento della prima in parte qua.
2.2. Quanto al residuo merito, invece, la già menzionata notifica dell'intimazione di pagamento vale ad operare come idoneo atto interruttivo.
Occorre infatti tenere conto, quanto alla verifica della dedotta prescrizione ex L.335/1995 del carico contributivo di cui si discute, anche della già citata sospensione dei termini prevista dalla normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e precismente dall'art.37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.27/2020, e dell'art.11 co.9
D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni dalla L.21/2021.
Tali disposizioni hanno previsto due periodi di sospensione dall'obbligo del pagamento contributivo: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per un totale di 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni), nel corso dei quali il credito ex art.2935 c.c. non era concretamente esigibile dall il tutto, determinando pertanto uno CP_1
slittamento in avanti delle date di maturazione della prescrizione.
Alla data della notifica dell'intimazione opposta (1.3.2022), quindi, non era ancora maturata la prescrizione contributiva ex L.335/1995 invocata dal in merito agli avvisi di Pt_1
addebito contrassegnati dai nn. 39420160001069843000, 39420160003584883000,
39420160004894062000 e 39420130001696537000.
Il ricorso va pertanto respinto sul punto perché, trattandosi di avvisi di addebito regolarmente notificati, nella corrente sede non può procedersi ad alcuna valutazione quanto al merito della pretesa contributiva ivi riportata, stante la decadenza correlata alla mancata opposizione nei termini perentori ex art. 24 co.5 D.Lgs. 46/1999.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
valore della causa: fino ad € 52.000): il tutto previa compensazione per 1/2 attesa la parziale soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento non integrale del ricorso e distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. IA AL, dichiaratosi antistatario.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1 pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n.
0942022900038678000 oggetto di causa con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120000896855000, 39420120004425292000,
39420130001311290000, 39420130002805257000, 39420140000886309000,
39420140002449921000, 39420140004355613000, 39420150001545372000: il tutto con conseguente annullamento della prima in parte qua;
- rigetta il ricorso nel residuo merito;
- previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite di parte CP_1
ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.319,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. IA AL dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1639 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.4.1965 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'avv.
IA AL del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal
1 n.0942022900038678000, con specifico riferimento agli avvisi di addebito ivi richiamati e a loro volta contrassegnati dai nn. 39420120000896855000 di € 4.637,53, asseritamente notificato il 17/5/2012; 39420120004425292000 di € 2.400,83, asseritamente notificato il
8/2/2013; 39420130001311290000 di € 1.234,58, asseritamente notificato il 18/4/2013;
39420130002805257000 di € 2.445,89, asseritamente notificato il 25/2/2014;
39420140000886309000 di € 2.539,63, asseritamente notificato il 13/6/2014;
39420140002449921000 di € 2.488,51, asseritamente notificato il 13/10/2014;
39420140004355613000 di € 2.514,25, asseritamente notificato il 25/2/2015;
39420150001545372000 di € 2.462,90, asseritamente notificato il 30/11/2015;
39420160001069843000 di € 2.418,20, asseritamente notificato il 13/5/2016;
39420160003584883000 di € 2.366,85, asseritamente notificato il 22/12/2016;
39420160004894062000 di € 55,99, asseritamente notificato il 11/2/2017 e
39420130001696537000 di € 4.672,33, asseritamente notificato il 29/10/2017.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito ritrascritto il contenuto degli atti processuali di parte, ritiene il Tribunale che solo una parte del carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
2.1. Con riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120000896855000,
39420120004425292000, 39420130001311290000, 39420130002805257000,
39420140000886309000, 39420140002449921000, 39420140004355613000 e
39420150001545372000, va subito evidenziato come gli stessi risultino dedotti come notificati tra il 17.5.2012 ed il 30.11.2015.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0942022900038678000
(1.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass.,
Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi.
E questo, anche considerando la normativa speciale determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 di cui si dirà appresso.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto sul punto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione Parte_1
2 di pagamento n. 0942022900038678000 con specifico riferimento agli appena menzionati avvisi di addebito nn. 39420120000896855000, 39420120004425292000,
39420130001311290000, 39420130002805257000, 39420140000886309000,
39420140002449921000, 39420140004355613000 e 39420150001545372000: il tutto con conseguente annullamento della prima in parte qua.
2.2. Quanto al residuo merito, invece, la già menzionata notifica dell'intimazione di pagamento vale ad operare come idoneo atto interruttivo.
Occorre infatti tenere conto, quanto alla verifica della dedotta prescrizione ex L.335/1995 del carico contributivo di cui si discute, anche della già citata sospensione dei termini prevista dalla normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e precismente dall'art.37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.27/2020, e dell'art.11 co.9
D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni dalla L.21/2021.
Tali disposizioni hanno previsto due periodi di sospensione dall'obbligo del pagamento contributivo: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per un totale di 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni), nel corso dei quali il credito ex art.2935 c.c. non era concretamente esigibile dall il tutto, determinando pertanto uno CP_1
slittamento in avanti delle date di maturazione della prescrizione.
Alla data della notifica dell'intimazione opposta (1.3.2022), quindi, non era ancora maturata la prescrizione contributiva ex L.335/1995 invocata dal in merito agli avvisi di Pt_1
addebito contrassegnati dai nn. 39420160001069843000, 39420160003584883000,
39420160004894062000 e 39420130001696537000.
Il ricorso va pertanto respinto sul punto perché, trattandosi di avvisi di addebito regolarmente notificati, nella corrente sede non può procedersi ad alcuna valutazione quanto al merito della pretesa contributiva ivi riportata, stante la decadenza correlata alla mancata opposizione nei termini perentori ex art. 24 co.5 D.Lgs. 46/1999.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
valore della causa: fino ad € 52.000): il tutto previa compensazione per 1/2 attesa la parziale soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento non integrale del ricorso e distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. IA AL, dichiaratosi antistatario.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1 pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n.
0942022900038678000 oggetto di causa con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120000896855000, 39420120004425292000,
39420130001311290000, 39420130002805257000, 39420140000886309000,
39420140002449921000, 39420140004355613000, 39420150001545372000: il tutto con conseguente annullamento della prima in parte qua;
- rigetta il ricorso nel residuo merito;
- previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite di parte CP_1
ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.319,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. IA AL dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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