Articolo 577 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 38Articolo 473 bis 40
Versione
21 aprile 1942
Art. 577.
(Indivisibilita' dei fondi).

La divisione in lotti non puo' essere disposta se l'immobile costituisce un'unita' colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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