Art. 577.
(Indivisibilita' dei fondi).
La divisione in lotti non puo' essere disposta se l'immobile costituisce un'unita' colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
(Indivisibilita' dei fondi).
La divisione in lotti non puo' essere disposta se l'immobile costituisce un'unita' colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.