Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.6587/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6587/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Tramonti (SA) alla Via Cas studio dell'avv. Luigi D'Uva che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Napoli alla Via Pergolesi n. . Tommaso Fusco che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
2002 nel Comune di Tramonti (SA) e che, dall' , era nato un figlio,
(12.11.2008), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. Per_1 olare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa dei comportamenti aggressivi del marito che aveva violato altresì gli obblighi di assistenza morale e materiale, non essendosi mai preoccupato delle esigenze della famiglia;
pertanto, allegata l'intollerabilita della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell' affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso di se , con assegnazione della casa familiare e con la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, nonche con l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma di € 700,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, contestando quanto d alla moglie, precisando al riguardo di avere sostenuto la famiglia sia moralmente che economicamente;
inoltre, precisava di avere subito un peggioramento della propria condizione economica, avendo dato in locazione la propria licenza di tassista, e si opponeva, pertanto, alle richieste a contenuto economico avanzate dalla moglie e all'assegnazione della casa familiare.
2. In data 21 gennaio 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, all'udienza del 25 febbraio 2025, riservava la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dalle contrapposte domande avanzate da entrambe le parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dall'insistenza nelle pretese attinenti alle statuizioni accessorie emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente risultano confermate dal resistente ed attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni accessorie. Affidamento del figlio minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi piu gravi, super esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione piu intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilita genitoriale dando atto della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformita alle suddette richieste e in mancanza di criticita , il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, , con residenza Per_1 prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Assegnazione della casa familiare Tenuto conto di quanto in precedenza disposto, il Tribunale dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Tramonti (SA) alla Via S. Sebastiano n. 23 ad per ivi convivere in maniera prevalente con il figlio minore, Parte_1 conce ente termine di giorni 15 per il rilascio dell'immobile; Al riguardo, deve rigettarsi la domanda avanzata in via subordinata dal resistente dell'assegnazione della tavernetta di pertinenza della suddetta abitazione atteso che, in quanto tale, rientra nella disposta assegnazione in favore della ricorrente in quanto non suscettibile di divisione e considerato che l'elevata conflittualità manifestata dai coniugi è di ostacolo al protrarsi di una convivenza tra i coniugi. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, tenuto conto dell'eta di , si anni 16, il Tribunale ritiene Per_1 opportuno lasciare al libero accordo tr e e il figlio minore la decisione in merito ai tempi e alle modalita di frequentazione. Mantenimento del figlio minore In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che parte ricorrente chiede la previsione di una somma pari a € 700,00 per il mantenimento del figlio, mentre il resistente ha dichiarato di essere disposto a versare al massimo € 150,00 deducendo attuali difficolta economiche. Al riguardo, all'udienza di prima comparizione, la ricorrente ha dichiarato di essere infermiera, di guadagnare circa € 1.600,00 al mese e di avere contratto un finanziamento per il quale corrisponde € 320,00 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di non svolgere attivita lavorativa e di avere dato in affitto la licenza di tassista per € 250,00 mensili, circostanza contestata dalla ricorrente che ha precisato di avere saputo dal marito che l'importo complessivo per il suddetto affitto e pari a € 20.000,00 annui (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione depositata, e emerso che il ha in effetti CP_1 concesso in affitto la propria licenza per € 3.000,00 all'anno con contratto del 07.02.2023 ma, dagli estratti conto depositati, si riscontrano, oltre ad elevati guadagni e movimentazioni fino all'anno 2023, un'entrata di € 3.000,00 sul conto corrente nell'anno 2024, il cui saldo al 12.2024 e pari a € 9.700,00, e di € 14.000,00 sul libretto postale nel mese di gennaio 2024 e di € 9.000,00 nel mese di marzo 2023 (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, del rilascio della casa familiare da parte del resistente, che dovra trovarsi una sistemazione abitativa, e considerato che, dall'esame della suddetta documentazione, e verosimile che la concessione della licenza sia avvenuta per un importo maggiore rispetto a quello indicato nel contratto, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di
[...]
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, ad la CP_1 Parte_1
i € 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indi lo di mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
(mediche, non coperte dal SSN, sc /universitarie, ludiche, sportive etc…) per il figlio, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_1 [...]
contratto matrimonio concordatario in C.F._1
l Comune di Tramonti (SA); b. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le Per_1
i di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
c. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Tramonti (SA) alla Via S. Sebastiano n. 23 ad per ivi convivere in maniera prevalente Parte_1 con il figlio minore, al resistente termine di giorni 15 per il rilascio dell'immobile; d. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, ad ma di € 350,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale second AT, a titolo di mantenimento del figlio minore;
Per_1
e. arico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
f. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tramonti (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 26, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002; g. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi