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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 7.5.2025 la difesa della ricorrente, nel chiedere sentenza parziale sullo status, ha concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi, con rinunzia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Chiedeva inoltre rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
Il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, nella contumacia del resistente regolarmente citato e non costituito, chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status, ed a tal fine concludeva come indicato in epigrafe, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario, in data 26.09.2007, nel
Comune di Cerignola, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cerignola, Atto N.
189 parte II serie A - anno 2007 - Ufficio 1, in regime di separazione dei beni e che dalla unione coniugale era nato in data [...] in [...] il figlio , il quale frequenta in Persona_1 Cerignola, il 4° anno della scuola Agraria, sez. A, e a Foggia la scuola “Calcio Foggia 1920” giovanile, categoria under 17, con il ruolo di portiere.
La domanda di separazione è invero fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 1 di 3 A norma dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale può essere chiesta e pronunziata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ora, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto attesta l'impossibilità di ripristinare una serena e pacifica convivenza coniugale mediante la ripresa dei rapporti tipici del vincolo matrimoniale.
Va pertanto pronunziata sentenza non definitiva relativa alla separazione personale.
Dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande, la regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza il Cancelliere dovrà trasmettere una copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 26.09.2007, CP_1 nel Comune di Cerignola, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Cerignola, Atto N. 189 parte II serie A - anno 2007 - Ufficio 1, in regime di separazione dei beni;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERIGNOLA (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
- Spese al definitivo;
- Dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Foggia in camera di consiglio il 12/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 3
N. R.G. 403/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
Letti gli atti del procedimento e vista la propria sentenza non definitiva emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alle ulteriori domande accessorie;
considerato che
va fissata udienza in prosieguo per la delibazione della documentazione richiesta con il verbale di udienza del 7.5.2025, come richiesto dalla ricorrente;
P.Q.M.
- Rimette la causa sul ruolo dinanzi a se stesso per il prosieguo della trattazione;
- Rinvia all'udienza del 4.6.2025 ore 9,30 ordinando la comparizione personale delle parti. Si comunichi.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 12.5.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 7.5.2025 la difesa della ricorrente, nel chiedere sentenza parziale sullo status, ha concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi, con rinunzia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Chiedeva inoltre rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
Il Pubblico Ministero ha concluso con parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, nella contumacia del resistente regolarmente citato e non costituito, chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status, ed a tal fine concludeva come indicato in epigrafe, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario, in data 26.09.2007, nel
Comune di Cerignola, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cerignola, Atto N.
189 parte II serie A - anno 2007 - Ufficio 1, in regime di separazione dei beni e che dalla unione coniugale era nato in data [...] in [...] il figlio , il quale frequenta in Persona_1 Cerignola, il 4° anno della scuola Agraria, sez. A, e a Foggia la scuola “Calcio Foggia 1920” giovanile, categoria under 17, con il ruolo di portiere.
La domanda di separazione è invero fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 1 di 3 A norma dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale può essere chiesta e pronunziata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ora, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto attesta l'impossibilità di ripristinare una serena e pacifica convivenza coniugale mediante la ripresa dei rapporti tipici del vincolo matrimoniale.
Va pertanto pronunziata sentenza non definitiva relativa alla separazione personale.
Dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande, la regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza il Cancelliere dovrà trasmettere una copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 26.09.2007, CP_1 nel Comune di Cerignola, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Cerignola, Atto N. 189 parte II serie A - anno 2007 - Ufficio 1, in regime di separazione dei beni;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERIGNOLA (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
- Spese al definitivo;
- Dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Foggia in camera di consiglio il 12/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 3
N. R.G. 403/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
Letti gli atti del procedimento e vista la propria sentenza non definitiva emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alle ulteriori domande accessorie;
considerato che
va fissata udienza in prosieguo per la delibazione della documentazione richiesta con il verbale di udienza del 7.5.2025, come richiesto dalla ricorrente;
P.Q.M.
- Rimette la causa sul ruolo dinanzi a se stesso per il prosieguo della trattazione;
- Rinvia all'udienza del 4.6.2025 ore 9,30 ordinando la comparizione personale delle parti. Si comunichi.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 12.5.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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