Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
16/05/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2893/2019 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti RGN 2894/2019,
RGN 411/2021, e, RGN 535/2021, promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 elettivamente
domiciliato in Brolo via Ferrara n.99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorsi, RGN 2893/2019 iscritto a ruolo il 12/09/2019, RGN 2894/2019, iscritto a ruolo il
12/09/2019, entrambi avente ad oggetto iscrizione elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2016 e
2017, e, RGN 411/2021, iscritto a ruolo il 12/02/2021, e, RGN 535 iscritto a ruolo il 17/02/2021,
questi ultimi due avente ad oggetto indebito per disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro impugnando i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2016 e 2017, ritenendo tale cancellazione illegittima, avendo lo stesso espletato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Muscarà
Salvatore di Sant'Angelo di Brolo, così come esposto nelle premesse del ricorso, nonché per sentire annullare i provvedimenti di indebito per disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi;
L'CP_1 si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, previo revoca, con questa decisione, del provvedimento ammissivo della prova, emesso all'epoca in attesa della decisione della Suprema Corte veniva discussa e decisa.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso.
L'CP ha prodotto la notifica dell'elenco di variazione pubblicato dal 10/03/2019 al 25/03/2019.
Ha prodotto l'elenco di tutte le persone cancellate, cui si rinviene ai righi 14 e 15, il nome della parte ricorrente con gli anni cancellati.
Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n.
111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' CP_1 nel proprio sito internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato "Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' CP_1) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' CP_1 ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte ricorrente per gli anni 2016, e, 2017, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi
OTD del Comune di residenza con l'elenco di variazione pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, sicché dopo 30 giorni, dal 25/03/2019, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il 25/04/2019, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate necessarie ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Ricorso amministrativo che non è stato proposto entro tale data.
Pertanto, da tale data del 25/04/2019, è cominciato a decorrere il termine di 120 giorni entro cui per la normativa sopra citata, la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario, termine che scadeva il 25/08/2019.
I ricorsi giudiziari per il riconoscimento del rapporto lavorativo per gli anni 2016 e 2017, CP presupposto necessario al fine di ritenere le somme per disoccupazione agricola cui l' chiede la restituzione, sono stati entrambi depositati in data 12/09/2019.
Pertanto, l'azione per l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricola per gli anni 2016 e 2017, risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale "il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso".
Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato (Cass. 19/12/2016, n.26161; Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente i ricorsi per la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2016
e 2017, vanno dichiarati inammissibili per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970,
convertito in L. 83/1970.
Conseguentemente non avendo parte ricorrente i requisiti richiesti (102 giornate nel biennio) per ottenere la disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, anche le domande proposte con i ricorsi RGN 411/2021 e RGN 535/2021, vanno rigettate.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara inammissibile i ricorsi e conseguentemente rigetta tutte le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Il Giudice on.
Antonino Casdia