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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1228/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. F. G. Sapone C.F._2 in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ivrea, Via Baratono 3, PEC:
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APPELLANTI/APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(C.F. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._3 procuratrice generale di (C.F. ), in CP_2 C.F._4 virtù di procura generale del 26.03.2018, rappresentata e difesa dall'avv. R.
Verdino in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea, Corso C. Nigra 1/A;
PEC: Email_2
APPELLATE/APPELLANTINCIDENTALI
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 06.03.2024
PER PARTE APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, In via istruttoria
- disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi di cui all'atto di appello;
Nel merito
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi in narrativa;
- accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente o parzialmente la Sentenza n. 274/2022 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, R.G. 864/18 nella persona della dr.ssa Paola Cavarero, in data 21.2.2022 e non notificata, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto accogliere le domande attoree:
In principalità
- accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù gravante sulla proprietà attorea ex art. 949 c.c.;
- accertare e dichiarare realizzate in violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti le opere – cappotto termico, condotte di acqua e finestra come dettagliate in narrativa – relative all'immobile di proprietà delle IG.re
e ; CP_2 Controparte_1
- per l'effetto, ordinare alle IG.re e la CP_2 Controparte_1 rimessione in pristino per quanto riguarda il cappotto termico e le condotte di acqua e la chiusura della finestra illecitamente aperta;
- condannare le IG.re e a risarcire i CP_2 Controparte_1 danni patiti dai ricorrenti, per i titoli di cui in atto, che si quantificano in €
20.000,00 o quelle veriori somme che risulteranno accertate in corso di causa per i titoli dedotti con liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. per i danni non suscettibili di precisa prova.
In subordine
- nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere legittima la violazione delle distanze nella realizzazione delle precitate opere di cappotto termico e condotta d'acqua ovvero dell'apertura di cui è lite, posta a distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa codicistica, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni in relazione ai pregiudizi patiti e
pag. 2/23 patendi, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto non suscettibili di precisa prova nel loro ammontare.
In ogni caso
Oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva, Cpa, rimborso forfettario e successive occorrende. disporre conseguentemente che le convenute provvedano alla restituzione integrale o parziale in favore degli attori delle somme da questi versate loro per € 16.520,53 in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile l'appello principale proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
IN VIA PRINCIPALE nel merito:
- Rigettare integralmente l'appello principale proposto avverso la sentenza
n. 274/2022, resa dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate nei suesposti motivi;
IN VIA INCIDENTALE
- In parziale riforma della sentenza n. 274/2022, resa dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022, condannare i Sig.ri e al Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno per l'ingiusta limitazione e la grave lesione del diritto di proprietà subite dalle Sig.re e per il Controparte_1 CP_2 fatto illecito accertato e dichiarato del posizionamento di inferriate e di pannelli di plexiglass davanti a due aperture presenti sul muro dell'immobile convenuto, danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pag. 3/23 - In parziale riforma della sentenza n. 274/2022, resa dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022, accertare e dichiarare l'illegittimità del posizionamento sul fondo attoreo di alcuni alberi di alto fusto e di grandi dimensioni le cui ramificazioni e il cui fogliame ostruiscono la vista dalle aperture dell'immobile di proprietà convenuta, sfregano sul muro e sulla facciata convenute ammalorandole e comportano, altresì, una continua ombreggiature dell'immobile che non ricevendo luce e calore dai raggi del sole risulta in tal modo affetto da notevole umidità che genera pericolose ed insalubri muffe, e per l'effetto condannare i Sig.ri e Parte_1 Pt_2
a mantenere tali piante ad un'altezza inferiore rispetto alle aperture
[...] presenti sulla facciata di proprietà convenuta e in ogni caso a mantenere i rami e le foglie distanti dal muro e dalla facciata di proprietà convenuta, nonché condannare i Sig.ri e al risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 per l'ingiusta lesione del diritto di proprietà e della servitù di veduta subita dalle Sig.re e danno da liquidarsi in via Controparte_1 CP_2 equitativa ex art. 1226 c.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IG.ri e convenivano avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ivrea, le IG.re e al fine di sentir Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù gravante sull'immobile di loro proprietà, sito in Settimo Vittone, Frazione Torre
Daniele, distinto al Catasto al foglio 12, mappali nn. 766 e 715 nonchè la realizzazione in violazione del loro diritto di proprietà di varie opere
(cappotto termico, gronda, pluviale) e di veduta.
Chiedevano quindi la condanna delle convenute alla rimessione in pristino ed al risarcimento del danno, quantificato in € 20.000,00 o in diversa somma accertanda con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. per i danni non suscettibili di precisa prova.
pag. 4/23 Gli attori deducevano che, nel corso di interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile nel 2016, i convenuti avessero realizzato:
a) un cappotto termico eccedente per circa 10 cm la linea di confine della proprietà degli attori;
b) una condotta dell'acqua, a sostituzione della precedente, insieme a una nuova gronda a ridosso del cappotto termico, posizionate entrambe oltre il confine;
c) una finestra con veduta sulla proprietà a distanza inferiore a quella legale con il relativo davanzale sconfinante nella loro proprietà.
Gli attori lamentavano, inoltre, anche l'utilizzo improprio -quali vedute- di luci poste sul confine sulle pareti esterne.
Per tali ragioni, chiedevano al Tribunale -accertato lo sconfinamento delle opere realizzate dai convenuti- di dichiarare l'insussistenza di alcuna servitù gravante sul fondo di loro proprietà ex art. 949 c.c. e, per l'effetto, di condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni subiti ex art. 872 c.c..
Si costituiva in giudizio la IG.ra , in proprio e quale Controparte_1 procuratrice generale della IG.ra insistendo per il rigetto di CP_2 tali domande.
In via riconvenzionale -stante l'impossibilità di ultimare i lavori a causa della mancata autorizzazione da parte degli attori all'accesso al loro fondo- chiedevano che il Tribunale accertasse tale diritto ed ordinasse loro di permettere l'accesso.
Sempre in via riconvenzionale, le convenute chiedevano altresì:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità del posizionamento, in violazione del loro diritto di proprietà, di inferriate e di pannelli di plexiglass davanti a due aperture del muro di loro proprietà a una distanza di circa 1 cm, e, per l'effetto, chiedevano la condanna degli attori alla loro immediata rimozione e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonchè la condanna degli stessi al risarcimento del danno subito per l'ingiusta limitazione e grave lesione del diritto di proprietà da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pag. 5/23 - di accertare e dichiarare l'illegittimità del posizionamento sul fondo attoreo di alcuni alberi d'alto fusto e di grandi dimensioni, in quanto piantati a una distanza di circa 1.10 metri, inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 892 c.c. e, per l'effetto, di condannare gli attori ad estirpare dette piante nonchè al risarcimento dei danni per l'ingiusta lesione del loro diritto di proprietà e della servitù di veduta subita, a causa delle ramificazioni e fogliame che ostruivano la vista alle aperture dell'immobile dei convenuti, il quale, non ricevendo luce e calore solare, avrebbe potuto generare pericolose e insalubri muffe.
Disposta CTU e depositata la relazione seguita da relazione integrativa con sentenza n. 274/2022, il Tribunale di Ivrea così statuiva:
“… ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna e a consentire a Parte_1 Parte_2 CP_1
e l'accesso al fondo di proprietà attorea al fine di
[...] CP_2 eseguire i lavori necessari a completare la realizzazione del cappotto termico;
condanna e a rimuovere i pannelli ubicati Parte_1 Parte_2 ad oscuramento delle finestre individuate quali 'tipo 6' e 'tipo 7' nell'elaborato peritale in atti;
rigetta le ulteriori domande formulate dai convenuti;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1
e le spese di lite, che liquida in complessivi €
[...] CP_2
7.254,00 per compensi professionali, € 5.147,00 per spese di consulenza peritale di parte, € 518,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e successive occorrende;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di e Parte_1 Pt_2
.”
[...]
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i IG.ri e Parte_1
chiedendone l'integrale riforma, per i motivi di cui nel Parte_2 prosieguo.
pag. 6/23 Si è costituita la IG.ra , in proprio e quale procuratrice Controparte_1 generale della IG.ra insistendo per il rigetto del proposto CP_2 gravame e, con appello incidentale, ha chiesto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellanti principali al risarcimento dei danni subiti a causa dell'accertata condotta illecita per l'ingiusta limitazione e grave lesione al loro diritto di proprietà in seguito all'illegittima installazione da parte degli stessi di inferriate e di pannelli di plexiglass davanti a due aperture dell'immobile di loro proprietà.
Le appellanti in via incidentale, hanno chiesto, altresì, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellanti principali a mantenere le piante presenti sul loro fondo a un'altezza inferiore rispetto alle aperture presenti sulla facciata di loro proprietà e, in ogni caso, la condanna degli stessi al mantenimento dei rami e delle foglie a distanza dal muro e dalla facciata del loro immobile nonchè al risarcimento dei danni subiti per l'ingiusta limitazione al godimento della loro proprietà e per la servitù di veduta imposta.
Precisate le conclusioni all'udienza del 06.03.2024, la Corte assumeva la causa in decisione e concedeva i termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il Tribunale abbia omesso di pronunciare e/o motivare in relazione alla loro domanda principale avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi servitù gravante sul proprio fondo ex art. 949 c.c.
Avendo essi chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle opere realizzate dagli allora convenuti, fra cui le finestre, e non avendo questi formulato nelle proprie conclusioni la richiesta di accertamento e dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione, neanche della servitù di veduta ex artt.
1061 c.c. e 1158 c.c. unica violazione delle distanze legali accertate, il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea accertando e pag. 7/23 dichiarando l'inesistenza di qualsivoglia servitù con riferimento, quantomeno, alle finestre realizzate sul muro confinante con la loro proprietà.
Il motivo di appello è infondato.
Osserva questa Corte come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, si ravvisa una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, anche senza una specifica argomentazione al riguardo (cfr. Cass. n. 20311/2011; n. 24155/2017; n. 20718/2018; n.
15255/2019; n. 2151/2021).
Nel caso qui in disamina, in ossequio ai principi di diritto summenzionati, non risulta che il Tribunale abbia omesso alcuna pronuncia né motivazione, in relazione alla richiesta declaratoria di insussistenza di servitù gravante sul fondo degli attori ex art. 949 c.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, avendo il giudicante accertato che nessuna delle opere realizzate da parte dei convenuti risultasse aver sconfinato nella proprietà degli attori, ha implicitamente rigettato la domanda proposta ex art. 949 c.c. per essere venuto meno l'interesse degli attori ad ottenere una dichiarazione di insussistenza di una qualsiasi servitù gravante sul proprio fondo, non configurandosi nel caso di specie, alcun sconfinamento e quindi alcuna lesione né tantomeno alcun rischio di pregiudizio, presupposti per l'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c.
Parimenti infondato è quanto dedotto dagli appellanti a proposito dell'omessa pronuncia di accoglimento della domanda sulla declaratoria di insussistenza di una servitù di veduta, per non aver i convenuti richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto pag. 8/23 acquisto per usucapione della servitù di veduta, con riferimento alla finestra n. 3.
Secondo l'ipotesi prospettata dagli appellanti, vista la mancata domanda atta ad ottenere la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda azionata ex art. 949 c.c., dovendola invece espressamente accogliere dichiarando l'insussistenza della relativa servitù.
Trattasi, però, anche qui di statuizione implicita di rigetto, in quanto, come precisamente motivato dal primo giudice in relazione alle vedute, stante quanto emerso all'esito dell'istruttoria circa il preesistente stato dei luoghi nonché, tenuto conto anche dell'eccezione sollevata dai convenuti in relazione all'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta ex artt. 1061 e 158 c.c., con riferimento alla “finestra tipo 3”, non potendo ritenersi sussistente alcuna attuale lesione ovvero violazione del diritto di proprietà degli attori, stante in ogni caso l'accertata presenza ultraventennale delle aperture stesse.
Diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, la mancata richiesta di declaratoria da parte degli allora convenuti non determina la conseguente insussistenza di una servitù di veduta acquistata per usucapione. Difatti, la domanda eventualmente azionata in via riconvenzionale dai convenuti avrebbe definitivamente costituito la servitù acquistata per usucapione, ma avendo i convenuti eccepito la presenza di dette vedute da oltre il ventennio, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inesistenza della relativa servitù, implicitamente rigettando la domanda.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia acriticamente aderito alle conclusioni del CTU nonostante quest'ultimo avesse errato nel ricostruire l'esatta ubicazione del confine sulla base dei titoli edilizi in atti, censurando la parte della sentenza che non ha accertato la violazione delle distanze legali del cappotto termico, della nuova condotta d'acqua e delle grondaie realizzate dalle convenute.
A fondamento del motivo, deducono gli appellanti l'assurdità del ragionamento del CTU in relazione alla ricostruzione del confine nonché la pag. 9/23 sua erroneità per incompatibilità con la normativa: il perito non sarebbe stato in grado di risalire alla data esatta di costruzione dell'immobile attoreo e ne avrebbe dedotto, ingiustificatamente, che fosse stato edificato per primo il fabbricato di parte convenuta, avendo utilizzato, ai fini della determinazione del confine fra i due fondi, soltanto il titolo edilizio dei convenuti risalente al 1958, così implicitamente accertando l'antecedente costruzione dell'immobile dei convenuti.
In particolare, secondo gli appellanti:
a) l'immobile attoreo sarebbe stato edificato in epoca antecedente, come confermato dagli stessi convenuti in sede di comparsa di costituzione a pag. 7;
b) le fotografie prodotte in giudizio, di cui a pag. 8 dell'atto di appello, confermerebbero indiscutibilmente la presenza dell'immobile degli attori in epoca antecedente rispetto alla “costruzione del mastodontico immobile delle convenute” presente nella seconda fotografia, successiva alla prima, essendo stato costruito per intero con la licenza edilizia del 1958;
c) prima dell'entrata in vigore della L. 765/1967, il 01.09.1967, non vi era la necessità di ottenere alcuna licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato e, anteriormente alla L.
1150/1942, neanche per il centro abitato vi era la necessità di alcuna licenza edilizia;
pertanto, essendo l'immobile di proprietà degli appellanti ubicata all'interno del centro abitato, come dimostrato anche dalle fotografie allegate alla CTU, ed essendo l'immobile privo di licenza edilizia, lo stesso non poteva che essere stato costruito prima del 1942 e, quindi, in data antecedente all'immobile di proprietà convenuta.
Il primo giudice avrebbe quindi dovuto accertare lo sconfinamento delle opere realizzate dalle convenute sulla base dell'effettivo confine fra i due fondi, correttamente determinato sulla base dell'effettiva data di realizzazione del loro immobile e per l'effetto avrebbe dovuto dichiarare pag. 10/23 l'inesistenza di qualsiasi servitù ex art. 949 c.c. e condannare i convenuti al risarcimento dei danni nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
Il motivo di appello è inammissibile oltre che infondato per essere lo stesso del tutto sprovvisto dell'attitudine a scardinare la ratio decidendi posta a fondamento dell'impugnata sentenza né specificatamente e adeguatamente censurata dagli appellanti, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, osserva questa Corte, come anche recentemente ribadito dalla
S.C., che ai fini della specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. nn. 13565 e 9727 del
2024; anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024;
Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedano pure Cass.,
SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017).
In sintesi, il motivo di appello si ritiene specifico quando, esaminato ex ante
e quindi prima ancora di verificarne la fondatezza, lo stesso sia idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Dunque, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata (cfr. in motivazione Cass. n. 1356 del 2024; Cass. 9727 del 2024; Cass. n.
30858 del 2023).
Il motivo di appello qui in disamina, quindi, alla luce dei principi di diritto summenzionati, risulta essere inammissibile per non essere sufficientemente specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., stante l'assoluta carenza dell'attitudine del gravame a scardinare la ratio decidendi che sorregge l'impugnata sentenza, per avere lo stesso ad oggetto pag. 11/23 argomentazioni in fatto e in diritto sprovviste di alcun fondamento giuridico all'interno del nostro ordinamento.
Difatti, esaminato ex ante il motivo di appello risulta assolutamente inidoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica, fondata sull'accertamento dello sconfinamento delle opere realizzate sull'immobile di proprietà delle convenute, in quanto, soltanto in caso di esito positivo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'eventuale sussistenza di servitù gravanti sul fondo attoreo, rilevando soltanto in quella sede l'effettiva data di realizzazione degli immobili e delle relative opere denunciate nonché di un eventuale aggravamento delle limitazioni sul fondo di proprietà attorea, ai fini dell'attuale e concreto esercizio di una illegittima servitù gravante sul fondo degli attori per poterne accertare e dichiarare l'insussistenza ex art. 949 c.c., con conseguente condanna dei convenuti alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.
Difatti, correttamente il primo giudice ha statuito che “… non assume ai fini che ci occupano valore dirimente l'individuazione della data di edificazione degli immobili per cui è causa, se non con riguardo alla data di realizzazione dell'apertura contestata …” (cfr. pag. 5 sentenza), unica opera quest'ultima che, all'esito della CTU, era risultata realizzata in violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c. e per la quale correttamente il Tribunale ha tenuto debito conto dell'effettiva data di realizzazione, al fine di poter valutare l'eventuale decorso temporale ex art. 1158 c.c. della servitù di veduta, alla luce anche dell'eccezione sollevata dai convenuti, al fine, in caso contrario, di dichiararne l'insussistenza ex art. 949 c.c. come domandato dagli attori.
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del proposto motivo di gravame, gli appellanti avrebbero dovuto sufficientemente e specificatamente argomentare le ragioni in fatto e in diritto ai sensi delle quali il Tribunale avrebbe dovuto tenere debita considerazione dell'effettiva data di edificazione degli immobili per cui è causa, che avrebbe determinato una diversa ubicazione del confine fra le due proprietà, tale da determinare un'effettiva lesione al diritto di proprietà degli appellanti.
pag. 12/23 Tuttavia, essendo il motivo di appello fondato sull'assunto principio, sprovvisto di alcun fondamento giuridico, secondo cui “… chi determina il confine è chi ha costruito prima, chi edifica per primo impone la distanza da rispettare …” (cfr. pag. 11 appello), proibisce a questa Corte di entrare nel merito del motivo, essendo impossibile percepire con certezza il contenuto della censura per non avere la parte sufficientemente e specificatamente argomentato le ragioni per le quali l'effettiva data di realizzazione degli immobili avrebbe portato a determinare un diverso confine, tale da scardinare la ratio decidendi posta alla base dell'impugnata sentenza, la quale non risulta essere fondata sull'effettiva data di realizzazione degli immobili oggetto di causa, come correttamente statuito dal primo giudice, se non con solo riferimento all'unica opera realizzata in violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., quale la “finestra tipo n. 3”.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il primo giudice, non avendo debitamente considerato il diverso uso che i convenuti facevano della finestra, in seguito ai lavori di ristrutturazione, si era limitato a rilevare “… la presenza di analoga 'apertura' in epoca risalente nel tempo”, erratamente ponendo a fondamento le risultanze testimoniali dell'unico teste che ricordava la presenza della finestra nella forma attuale.
Secondo l'ipotesi prospettata dagli appellanti, la presenza di detta finestra da diverso tempo non era mai stata contestata se non con riferimento al diverso uso che ne facevano i convenuti in seguito ai lavori di ristrutturazione, in quanto, in seguito all'installazione di un'asse di legno agganciato al muro che permetteva l'affaccio, era stata trasformata da mera luce a veduta.
Circostanza quest'ultima che avrebbe confermato il teste (figlia Tes_1 degli odierni appellanti) all'udienza del 07.06.2021, la quale ha dichiarato:
“Non ricordo una possibilità di apertura del vetro … dopo la ristrutturazione
è stato possibile aprire la finestra. Ho visto persone affacciarsi verso il cortiletto interno” (cfr. pag. 15 appello).
Il motivo di appello è inammissibile per essere totalmente inidoneo ad aggredire la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, sorretta su due pag. 13/23 presupposti, da un lato l'accertamento della violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c. nonché la valutazione, dall'altro lato, dell'eventuale decorso temporale di cui all'art. 1158 c.c. ai fini dell'eventuale sussistenza di una servitù di veduta acquistata per usucapione, anche alla luce dell'eccezione ex artt. 1061 e 1158 c.c. sollevata dagli allora convenuti e valutare, quindi, la fondatezza della domanda ex art. 949 c.c. azionata dagli attori.
Difatti, gli appellanti nel lamentare il mancato accoglimento della domanda ex art. 949 c.c. in relazione alla finestra n. 3 per essere stata, di fatto, trasformata l'apertura da luce a veduta, con conseguente omessa condanna dei convenuti al suo ripristino, non argomenta né le ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere detta finestra quale veduta da oltre più un ventennio, né tantomeno le ragioni per le quali il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inattendibile la testimonianza fornita dal teste per aver la stessa “… in un primo momento dichiarato che “La Tes_1 struttura è cambiata, inizialmente la finestra era più piccola, era una finestra a due ante normale. Per quel che ricordo io era una finestra di larghezza pari ad una finestra a due ante ma non vi erano le ante. Il vetro era unico. Non ricordo una possibilità di apertura del vetro”, per poi contraddirsi a seguito di esibizione delle fotografie nn. 16 e 17 – pag. 44 dell'elaborato peritale (il teste ha infine confermato che le dimensioni dell'infisso sono rimaste inalterate nel tempo)” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano il mancato risarcimento dei danni subiti dagli stessi a causa dello sconfinamento delle opere realizzate dai convenuti, danno che il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente, trattandosi di danno in re ipsa, e liquidarlo ex art. 1226 c.c. stante l'obiettiva e palese difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio subito “… costituito dall'asservimento di fatto dell'edificio, rispetto al quale la distanza non è stata osservata, ad una situazione di temporanea soggezione limitante la fruibilità ed il valore del bene, destinata
a cessare soltanto con l'esecuzione della condanna al ripristino …” (cfr. pag.
16 appello).
pag. 14/23 Il motivo di appello è inammissibile, in quanto diretto a censurare la parte della sentenza relativo al rigetto delle pretese risarcitorie azionate dagli attori in primo grado sorretta, in ogni caso, dall'accertato omesso sconfinamento di tutte le opere contestate dagli attori in primo grado e, di fatto, non censurato dagli appellanti alla luce dell'inammissibilità anche dei motivi nn. 2 e 3, aventi ad oggetto la dedotta erronea determinazione del confine come accertato dal CTU e condiviso dal primo giudice. Accertamento quest'ultimo necessariamente prodromico all'eventuale accertamento del danno, tale da determinare la conseguente inammissibilità del motivo per carenza di interesse, avendo il primo giudice accertato la violazione delle distanze soltanto della citata finestra n. 3, e sulla quale il motivo qui in disamina nulla specificatamente censura.
Difatti, correttamente il primo giudice così statuiva: “Il rigetto delle domande attoree – assenti le lesioni paventate e dunque il fatto illecito censurato – determina il rigetto delle correlate pretese risarcitorie…” (cfr. pag. 8 sentenza).
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano, da un lato,
l'omessa pronuncia del primo giudice in relazione alle domande azionate in via riconvenzionale dalle convenute di: a) accedere all'immobile di proprietà attorea al fine di poter ultimare le opere di ristrutturazione;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità del posizionamento da parte degli attori di inferriate e di pannelli di plexiglas davanti a due aperture del muro di loro proprietà in violazione delle distanze legali;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità del posizionamento degli alberi di alto fusto e di grandi dimensioni piantati dagli attori a una distanza inferiore rispetto a quella di cui all'art. 862 c.c..
Dall'altro lato, con il motivo in disamina, gli appellanti lamentano anche un vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza per avere il Tribunale accertato e dichiarato il diritto delle convenute di accedere nella proprietà attorea al fine di completare le opere di ristrutturazione, nonostante le convenute avessero “… formulato una domanda diversa, avendo solo
pag. 15/23 richiesto di permettere loro l'accesso alla proprietà per completare il cappotto …” (cfr. pag. 17 appello).
Il motivo di appello è inammissibile per essere inidoneo ad attingere la ratio decidendi dell'impugnata sentenza fondata, da un lato, sull'accertato diritto degli allora convenuti ad accedere all'interno del fondo di proprietà attorea al fine di poter completare le opere di ristrutturazione, oggetto di domanda, stante l'accertato rifiuto degli attori di concedere l'accesso; nonché accertata la violazione delle distanze delle inferriate e dei pannelli di plexiglass come posizionati da parte attrice, il Tribunale li condannava alla rimozione;
dall'altro lato, sulla valutazione comparativa dei contrapposti interessi, al fine di poter considerare una seria alternativa all'accesso nel cortile per contenere entro limiti ragionevoli il sacrifico imposto ai vicini.
Nessuna delle quali risulta essere stata debitamente censurata dagli appellanti, tale da proibire a questa Corte di entrare nel merito della doglianza.
Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. per aver il Tribunale erratamente condannato gli allora attori al pagamento integrale delle spese legali dei convenuti, dei loro consulenti di parte nonché dell'espletata CTU, nonostante il rigetto ovvero l'accoglimento parziale o per contenuto diverso di tutte le domande riconvenzionali azionate dalle convenute.
La parte lamenta inoltre la violazione dell'art. 15 c.p.c. per l'errata quantificazione delle spese di lite, avendo il Tribunale applicato lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, nonostante gli attori avessero indicato che il valore della causa rientrasse nello scaglione inferiore da 5.200,01 a €
26.000,00.
Il motivo di appello è inammissibile.
La parte nel lamentare l'errata quantificazione delle spese di lite da parte del primo giudice nulla argomenta circa il corretto scaglione che avrebbe dovuto applicare il Tribunale, né tantomeno coglie la ratio sottesa all'applicazione del lamentato scaglione, in quanto, trattandosi di domanda avente ad oggetto l'accertamento dello sconfinamento delle opere pag. 16/23 censurate, la conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno, quantificata dagli allora attori in € 20.000,00 non era sufficiente a determinarne il valore, che, in ogni caso, rimaneva indeterminabile alla luce dei diversi accertamenti prodromici all'eventuale condanna al risarcimento del danno.
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'omessa rinnovazione dell'espletata CTU, nonostante l'istanza ex art. 196 c.p.c. fosse fondata su diversi gravi motivi che ne avrebbero legittimato la sostituzione, quali:
a) omesso rispetto dei termini stabiliti dal Giudice per la trasmissione della bozza tecnica alle parti, nonostante la già concessa proroga del termine in esame, e per il deposito dell'elaborato finale;
b) omesso svolgimento di un effettivo tentativo di conciliazione;
c) formulazione nella perizia di giudizi errati, discrezionali e ultronei rispetto al quesito posto dal Giudice.
A fondamento del motivo, deducono gli appellanti come la disposta CTU sarebbe dovuta essere rinnovata anche perché la relazione tecnica risulta essere fondata su errati presupposti fattuali in ordine alla datazione degli immobili, nonché per non aver il perito sufficientemente chiarito il percorso logico che lo avrebbe indotto “… a smentire i rilievi topografici, di cui il CTU medesimo ha inteso giovarsi …”; oltre che essere fondata su osservazioni giuridiche non oggetto del quesito formulato dal primo giudice e mero frutto di opinioni personali e non tecniche.
Il motivo di appello è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto, non avendo la parte impugnato la ratio decidendi fondata sull'accertata assenza delle lesioni paventate dagli attori stante il mancato sconfinamento delle opere realizzate dai convenuti, alla luce della dichiarata inammissibilità dei motivi di appello aventi ad oggetto la determinazione del confine fra i due fondi oggetto di giudizio, quest'ultima divenuta definitiva determina la carenza d'interesse della parte ad ottenere una rinnovazione dell'istruttoria che avrebbe ad oggetto accertamenti ormai definitivi.
Appello incidentale
pag. 17/23 Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'ultrapetizione da parte del
Tribunale per non aver chiesto alcun risarcimento danni “con riferimento al mancato completamento del cappotto termico”. Lamentano altresì gli appellanti incidentali l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda relativa al risarcimento del danno subito in seguito all'accertata illiceità del posizionamento dei pannelli ubicati nel fondo attoreo.
A fondamento delle censure, rileva la parte come il vizio di ultrapetizione sussiste per aver il primo giudice ritenuto infondata la richiesta di risarcimento danni per il mancato completamento del cappotto termico, allorquando le convenute in primo grado avevano chiesto la condanna al risarcimento danni per l'illegittimo e/o illecito posizionamento di inferriate e pannelli di plexiglas nonché per i danni subiti a causa di alti fusti piantati oltre le distanze legali. Per tale ragione, le appellanti incidentali lamentano anche un vizio di omessa pronuncia per non aver il Tribunale statuito alcunché circa il risarcimento dei danni subiti dalle convenute in seguito all'accertata violazione delle distanze legali dei pannelli presenti nel fondo attoreo, dovendo il Tribunale accogliere la domanda trattandosi di danno in re ipsa.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo l'ipotesi prospettata dalla parte, “il risarcimento del danno richiesto dalle convenute discende direttamente ed automaticamente ex art 2043 c.c. dal fatto illecito di controparte come accertato e dichiarato dal Giudice di prime cure e può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto non suscettibile di prova precisa nel suo ammontare”.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittima, richiamando sul punto la sentenza delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, in tema di danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: “… esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa,
pag. 18/23 integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza …” (cfr. Cass. del 13.11.2024 n. 29314).
Difatti, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni,
l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo della illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, la parte di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio (Cass. civ. n° 32459/23).
Medesimo principio vale anche per il danno derivante dalla violazione delle distanze legali. Difatti, in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Cass. Ordinanza n. 17758 del
27/06/2024).
Questa Corte ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo dei principi di diritto summenzionati, difatti, diversamente da quanto lamentato dagli appellanti in via incidentale, il Tribunale, in seguito al rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, fondata sui medesimi presupposti di quella di parte convenuta, violazione delle distanze legali e conseguente pag. 19/23 risarcimento danni per le limitazioni e gravi lesioni al diritto di proprietà, chiedendone la liquidazione anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., correttamente così statuiva: “…la discrezionalità riconosciuta dagli artt.
1226 e 2056 c.c. non esime il danneggiato dall'onere di dimostrare non solo
l'an debeatur, ma anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno di cui possa ragionevolmente disporre, pena il rigetto della pretesa … risulta parimenti infondata, per le medesime ragioni, la domanda risarcitoria di parte convenuta, avendo la parte omesso di allegare specificatamente e provare il danno asseritamente subito e l'imputabilità dello stesso alla condotta censurata (riferito in sede di costituzione a difetti strutturali dell'immobile per ovviare ai quali si è realizzato il cappotto termico) …” (cfr. pag. 9 sentenza).
Erratamente gli appellanti in via incidentale hanno ritenuto che il Tribunale si fosse pronunciato oltre i confini della domanda, non considerando però che l'osservazione del primo giudice ai difetti strutturali dell'immobile lamentati dagli allora convenuti era riferita all'unica allegazione che gli stessi avevano fornito circa l'assunto danno subito per le violazioni oggetto di causa, non avendo la parte specificatamente e precisamente allegato i pregiudizi subiti a causa delle condotte degli allora attori di cui se ne chiedeva il risarcimento, con liquidazione anche ex art. 1226 c.c..
Con il secondo motivo la parte lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il Tribunale erratamente valutato le prove che avrebbero determinato l'accoglimento della domanda di rimozione degli alti fusti posizionati a una distanza inferiore rispetto a quella di cui all'art. 892 c.c. e alla conseguente condanna degli allora attori al risarcimento dei danni subiti per le suddette violazioni.
A fondamento del gravame, deducono le appellanti in via incidentale, come l'ingombro degli alberi qui in disamina risultasse chiaro ed evidente non solo dalle produzioni documentali e dalle numerose fotografie in atti che mostravano “… in maniera palese e pacifica, che i rami e le foglie degli alberi in questione raggiungono un'altezza tale da ostruire addirittura la vista dalla finestra tipo 3 ed, inoltre, vanno a toccare il muro e la facciata
pag. 20/23 dell'immobile convenuto …”; ma anche dalla testimonianza del IG.
[...]
, il quale aveva dichiarato di ricordare che l'albero dei vicini, Tes_2 all'epoca in cui avevano iniziato i lavori di ristrutturazione, “… era abbastanza alto, con rami che toccavano il muro oggetto di intervento. Il IG. ha però tagliato a richiesta della proprietà i rami che impedivano lo Pt_1 svolgimento dei lavori … L'albero era alto quasi come la finestra di cui si discute …” (cfr. pag. 33 comparsa . CP_2
Il motivo di appello è inammissibile per non aver idoneamente censurato la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, in quanto la parte, nel lamentare l'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, nulla deduce circa l'erroneo accertamento del posizionamento di detti alberi né tantomeno nulla deduce circa l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare le prove a sostegno del risarcimento danni richiesto per la lamentata violazione, partendo dall'errato presupposto che trattandosi di danno in re ipsa lo stesso non necessiti di alcuna allegazione, essendo lo stesso automaticamente e direttamente dovuto in seguito all'accertamento della violazione del diritto di proprietà.
Difatti, conformemente alle conclusioni della CTU, il Tribunale, avendo accertato che nessuno degli alti fusti, di cui i convenuti lamentavano la violazione delle distanze legali, risultava posizionato oltre le distanze e tantomeno risultavano sviluppare un'altezza superiore rispetto a quella prevista dall'art. 892 c.c., vista la domanda di risarcimento danni azionata in via riconvenzionale, nel valutare l'an debeatur correttamente rigettava la domanda, stante la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 07.06.2021, non essendo dirimenti ai fini della prova del danno neanche le produzioni documentali in atti.
Osserva, inoltre, questa Corte, come le appellanti incidentali nel lamentare l'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, nulla censurano circa la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, limitandosi a riportare quanto dichiarato dall' nulla deducendo sulle ragioni Parte_1 per le quali il Tribunale avrebbe errato e come le avrebbe dovute valutare diversamente, tale da determinare l'inammissibilità del motivo.
pag. 21/23 Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente, pertanto, considerato il rigetto dei sette motivi di appello principale a fronte del rigetto di 2 motivi di appello incidentale sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%.
Spese che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (€ 26.00,00 - €52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, e così:
- € 2.058,00= per la fase di studio,
- € 1.418,00= per la fase introduttiva,
- € 3.470,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 6.946,00=
Parte appellante principale va quindi condannata a rifondere agli appellati/ appellanti in via incidentale le spese del presente grado pari ad € 3.473,00
(già operata la disposta compensazione), il tutto oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge.
Tenuto conto del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge di Stabilità 2013) del versamento dell'ulteriore contributo unificato sia a carico di parte appellante principale sia a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO PRINCIPALE proposto da e Parte_1
avverso la sentenza impugnata n. 274/22 emessa dal Parte_2
Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 864/2018;
pag. 22/23 - RIGETTA L'APPELLO INCIDENTALE proposto da CP_1
e avverso la sentenza impugnata n. 274/22 emessa
[...] CP_2 dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 864/2018;
- CONDANNA e – in solido fra di loro -, a Parte_1 Parte_2 rifondere a e le spese del presente Controparte_1 CP_2 grado liquidate in € 3.473,00= (già operata la disposta compensazione), il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 23 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato sia a carico di parte appellante principale sia a carico di parte appellante incidentale
Così deciso in camera di conIGlio tenuta il giorno 05.06.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1228/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. F. G. Sapone C.F._2 in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ivrea, Via Baratono 3, PEC:
Email_1
APPELLANTI/APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(C.F. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._3 procuratrice generale di (C.F. ), in CP_2 C.F._4 virtù di procura generale del 26.03.2018, rappresentata e difesa dall'avv. R.
Verdino in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea, Corso C. Nigra 1/A;
PEC: Email_2
APPELLATE/APPELLANTINCIDENTALI
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 06.03.2024
PER PARTE APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, In via istruttoria
- disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi di cui all'atto di appello;
Nel merito
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi in narrativa;
- accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente o parzialmente la Sentenza n. 274/2022 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, R.G. 864/18 nella persona della dr.ssa Paola Cavarero, in data 21.2.2022 e non notificata, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto accogliere le domande attoree:
In principalità
- accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù gravante sulla proprietà attorea ex art. 949 c.c.;
- accertare e dichiarare realizzate in violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti le opere – cappotto termico, condotte di acqua e finestra come dettagliate in narrativa – relative all'immobile di proprietà delle IG.re
e ; CP_2 Controparte_1
- per l'effetto, ordinare alle IG.re e la CP_2 Controparte_1 rimessione in pristino per quanto riguarda il cappotto termico e le condotte di acqua e la chiusura della finestra illecitamente aperta;
- condannare le IG.re e a risarcire i CP_2 Controparte_1 danni patiti dai ricorrenti, per i titoli di cui in atto, che si quantificano in €
20.000,00 o quelle veriori somme che risulteranno accertate in corso di causa per i titoli dedotti con liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. per i danni non suscettibili di precisa prova.
In subordine
- nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere legittima la violazione delle distanze nella realizzazione delle precitate opere di cappotto termico e condotta d'acqua ovvero dell'apertura di cui è lite, posta a distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa codicistica, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni in relazione ai pregiudizi patiti e
pag. 2/23 patendi, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto non suscettibili di precisa prova nel loro ammontare.
In ogni caso
Oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva, Cpa, rimborso forfettario e successive occorrende. disporre conseguentemente che le convenute provvedano alla restituzione integrale o parziale in favore degli attori delle somme da questi versate loro per € 16.520,53 in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile l'appello principale proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
IN VIA PRINCIPALE nel merito:
- Rigettare integralmente l'appello principale proposto avverso la sentenza
n. 274/2022, resa dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni indicate nei suesposti motivi;
IN VIA INCIDENTALE
- In parziale riforma della sentenza n. 274/2022, resa dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022, condannare i Sig.ri e al Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno per l'ingiusta limitazione e la grave lesione del diritto di proprietà subite dalle Sig.re e per il Controparte_1 CP_2 fatto illecito accertato e dichiarato del posizionamento di inferriate e di pannelli di plexiglass davanti a due aperture presenti sul muro dell'immobile convenuto, danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pag. 3/23 - In parziale riforma della sentenza n. 274/2022, resa dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022, accertare e dichiarare l'illegittimità del posizionamento sul fondo attoreo di alcuni alberi di alto fusto e di grandi dimensioni le cui ramificazioni e il cui fogliame ostruiscono la vista dalle aperture dell'immobile di proprietà convenuta, sfregano sul muro e sulla facciata convenute ammalorandole e comportano, altresì, una continua ombreggiature dell'immobile che non ricevendo luce e calore dai raggi del sole risulta in tal modo affetto da notevole umidità che genera pericolose ed insalubri muffe, e per l'effetto condannare i Sig.ri e Parte_1 Pt_2
a mantenere tali piante ad un'altezza inferiore rispetto alle aperture
[...] presenti sulla facciata di proprietà convenuta e in ogni caso a mantenere i rami e le foglie distanti dal muro e dalla facciata di proprietà convenuta, nonché condannare i Sig.ri e al risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 per l'ingiusta lesione del diritto di proprietà e della servitù di veduta subita dalle Sig.re e danno da liquidarsi in via Controparte_1 CP_2 equitativa ex art. 1226 c.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IG.ri e convenivano avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ivrea, le IG.re e al fine di sentir Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù gravante sull'immobile di loro proprietà, sito in Settimo Vittone, Frazione Torre
Daniele, distinto al Catasto al foglio 12, mappali nn. 766 e 715 nonchè la realizzazione in violazione del loro diritto di proprietà di varie opere
(cappotto termico, gronda, pluviale) e di veduta.
Chiedevano quindi la condanna delle convenute alla rimessione in pristino ed al risarcimento del danno, quantificato in € 20.000,00 o in diversa somma accertanda con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. per i danni non suscettibili di precisa prova.
pag. 4/23 Gli attori deducevano che, nel corso di interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile nel 2016, i convenuti avessero realizzato:
a) un cappotto termico eccedente per circa 10 cm la linea di confine della proprietà degli attori;
b) una condotta dell'acqua, a sostituzione della precedente, insieme a una nuova gronda a ridosso del cappotto termico, posizionate entrambe oltre il confine;
c) una finestra con veduta sulla proprietà a distanza inferiore a quella legale con il relativo davanzale sconfinante nella loro proprietà.
Gli attori lamentavano, inoltre, anche l'utilizzo improprio -quali vedute- di luci poste sul confine sulle pareti esterne.
Per tali ragioni, chiedevano al Tribunale -accertato lo sconfinamento delle opere realizzate dai convenuti- di dichiarare l'insussistenza di alcuna servitù gravante sul fondo di loro proprietà ex art. 949 c.c. e, per l'effetto, di condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni subiti ex art. 872 c.c..
Si costituiva in giudizio la IG.ra , in proprio e quale Controparte_1 procuratrice generale della IG.ra insistendo per il rigetto di CP_2 tali domande.
In via riconvenzionale -stante l'impossibilità di ultimare i lavori a causa della mancata autorizzazione da parte degli attori all'accesso al loro fondo- chiedevano che il Tribunale accertasse tale diritto ed ordinasse loro di permettere l'accesso.
Sempre in via riconvenzionale, le convenute chiedevano altresì:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità del posizionamento, in violazione del loro diritto di proprietà, di inferriate e di pannelli di plexiglass davanti a due aperture del muro di loro proprietà a una distanza di circa 1 cm, e, per l'effetto, chiedevano la condanna degli attori alla loro immediata rimozione e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonchè la condanna degli stessi al risarcimento del danno subito per l'ingiusta limitazione e grave lesione del diritto di proprietà da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pag. 5/23 - di accertare e dichiarare l'illegittimità del posizionamento sul fondo attoreo di alcuni alberi d'alto fusto e di grandi dimensioni, in quanto piantati a una distanza di circa 1.10 metri, inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 892 c.c. e, per l'effetto, di condannare gli attori ad estirpare dette piante nonchè al risarcimento dei danni per l'ingiusta lesione del loro diritto di proprietà e della servitù di veduta subita, a causa delle ramificazioni e fogliame che ostruivano la vista alle aperture dell'immobile dei convenuti, il quale, non ricevendo luce e calore solare, avrebbe potuto generare pericolose e insalubri muffe.
Disposta CTU e depositata la relazione seguita da relazione integrativa con sentenza n. 274/2022, il Tribunale di Ivrea così statuiva:
“… ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna e a consentire a Parte_1 Parte_2 CP_1
e l'accesso al fondo di proprietà attorea al fine di
[...] CP_2 eseguire i lavori necessari a completare la realizzazione del cappotto termico;
condanna e a rimuovere i pannelli ubicati Parte_1 Parte_2 ad oscuramento delle finestre individuate quali 'tipo 6' e 'tipo 7' nell'elaborato peritale in atti;
rigetta le ulteriori domande formulate dai convenuti;
condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1
e le spese di lite, che liquida in complessivi €
[...] CP_2
7.254,00 per compensi professionali, € 5.147,00 per spese di consulenza peritale di parte, € 518,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e successive occorrende;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di e Parte_1 Pt_2
.”
[...]
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i IG.ri e Parte_1
chiedendone l'integrale riforma, per i motivi di cui nel Parte_2 prosieguo.
pag. 6/23 Si è costituita la IG.ra , in proprio e quale procuratrice Controparte_1 generale della IG.ra insistendo per il rigetto del proposto CP_2 gravame e, con appello incidentale, ha chiesto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellanti principali al risarcimento dei danni subiti a causa dell'accertata condotta illecita per l'ingiusta limitazione e grave lesione al loro diritto di proprietà in seguito all'illegittima installazione da parte degli stessi di inferriate e di pannelli di plexiglass davanti a due aperture dell'immobile di loro proprietà.
Le appellanti in via incidentale, hanno chiesto, altresì, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellanti principali a mantenere le piante presenti sul loro fondo a un'altezza inferiore rispetto alle aperture presenti sulla facciata di loro proprietà e, in ogni caso, la condanna degli stessi al mantenimento dei rami e delle foglie a distanza dal muro e dalla facciata del loro immobile nonchè al risarcimento dei danni subiti per l'ingiusta limitazione al godimento della loro proprietà e per la servitù di veduta imposta.
Precisate le conclusioni all'udienza del 06.03.2024, la Corte assumeva la causa in decisione e concedeva i termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il Tribunale abbia omesso di pronunciare e/o motivare in relazione alla loro domanda principale avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi servitù gravante sul proprio fondo ex art. 949 c.c.
Avendo essi chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle opere realizzate dagli allora convenuti, fra cui le finestre, e non avendo questi formulato nelle proprie conclusioni la richiesta di accertamento e dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione, neanche della servitù di veduta ex artt.
1061 c.c. e 1158 c.c. unica violazione delle distanze legali accertate, il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea accertando e pag. 7/23 dichiarando l'inesistenza di qualsivoglia servitù con riferimento, quantomeno, alle finestre realizzate sul muro confinante con la loro proprietà.
Il motivo di appello è infondato.
Osserva questa Corte come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, si ravvisa una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, anche senza una specifica argomentazione al riguardo (cfr. Cass. n. 20311/2011; n. 24155/2017; n. 20718/2018; n.
15255/2019; n. 2151/2021).
Nel caso qui in disamina, in ossequio ai principi di diritto summenzionati, non risulta che il Tribunale abbia omesso alcuna pronuncia né motivazione, in relazione alla richiesta declaratoria di insussistenza di servitù gravante sul fondo degli attori ex art. 949 c.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, avendo il giudicante accertato che nessuna delle opere realizzate da parte dei convenuti risultasse aver sconfinato nella proprietà degli attori, ha implicitamente rigettato la domanda proposta ex art. 949 c.c. per essere venuto meno l'interesse degli attori ad ottenere una dichiarazione di insussistenza di una qualsiasi servitù gravante sul proprio fondo, non configurandosi nel caso di specie, alcun sconfinamento e quindi alcuna lesione né tantomeno alcun rischio di pregiudizio, presupposti per l'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c.
Parimenti infondato è quanto dedotto dagli appellanti a proposito dell'omessa pronuncia di accoglimento della domanda sulla declaratoria di insussistenza di una servitù di veduta, per non aver i convenuti richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto pag. 8/23 acquisto per usucapione della servitù di veduta, con riferimento alla finestra n. 3.
Secondo l'ipotesi prospettata dagli appellanti, vista la mancata domanda atta ad ottenere la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda azionata ex art. 949 c.c., dovendola invece espressamente accogliere dichiarando l'insussistenza della relativa servitù.
Trattasi, però, anche qui di statuizione implicita di rigetto, in quanto, come precisamente motivato dal primo giudice in relazione alle vedute, stante quanto emerso all'esito dell'istruttoria circa il preesistente stato dei luoghi nonché, tenuto conto anche dell'eccezione sollevata dai convenuti in relazione all'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta ex artt. 1061 e 158 c.c., con riferimento alla “finestra tipo 3”, non potendo ritenersi sussistente alcuna attuale lesione ovvero violazione del diritto di proprietà degli attori, stante in ogni caso l'accertata presenza ultraventennale delle aperture stesse.
Diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, la mancata richiesta di declaratoria da parte degli allora convenuti non determina la conseguente insussistenza di una servitù di veduta acquistata per usucapione. Difatti, la domanda eventualmente azionata in via riconvenzionale dai convenuti avrebbe definitivamente costituito la servitù acquistata per usucapione, ma avendo i convenuti eccepito la presenza di dette vedute da oltre il ventennio, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inesistenza della relativa servitù, implicitamente rigettando la domanda.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia acriticamente aderito alle conclusioni del CTU nonostante quest'ultimo avesse errato nel ricostruire l'esatta ubicazione del confine sulla base dei titoli edilizi in atti, censurando la parte della sentenza che non ha accertato la violazione delle distanze legali del cappotto termico, della nuova condotta d'acqua e delle grondaie realizzate dalle convenute.
A fondamento del motivo, deducono gli appellanti l'assurdità del ragionamento del CTU in relazione alla ricostruzione del confine nonché la pag. 9/23 sua erroneità per incompatibilità con la normativa: il perito non sarebbe stato in grado di risalire alla data esatta di costruzione dell'immobile attoreo e ne avrebbe dedotto, ingiustificatamente, che fosse stato edificato per primo il fabbricato di parte convenuta, avendo utilizzato, ai fini della determinazione del confine fra i due fondi, soltanto il titolo edilizio dei convenuti risalente al 1958, così implicitamente accertando l'antecedente costruzione dell'immobile dei convenuti.
In particolare, secondo gli appellanti:
a) l'immobile attoreo sarebbe stato edificato in epoca antecedente, come confermato dagli stessi convenuti in sede di comparsa di costituzione a pag. 7;
b) le fotografie prodotte in giudizio, di cui a pag. 8 dell'atto di appello, confermerebbero indiscutibilmente la presenza dell'immobile degli attori in epoca antecedente rispetto alla “costruzione del mastodontico immobile delle convenute” presente nella seconda fotografia, successiva alla prima, essendo stato costruito per intero con la licenza edilizia del 1958;
c) prima dell'entrata in vigore della L. 765/1967, il 01.09.1967, non vi era la necessità di ottenere alcuna licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato e, anteriormente alla L.
1150/1942, neanche per il centro abitato vi era la necessità di alcuna licenza edilizia;
pertanto, essendo l'immobile di proprietà degli appellanti ubicata all'interno del centro abitato, come dimostrato anche dalle fotografie allegate alla CTU, ed essendo l'immobile privo di licenza edilizia, lo stesso non poteva che essere stato costruito prima del 1942 e, quindi, in data antecedente all'immobile di proprietà convenuta.
Il primo giudice avrebbe quindi dovuto accertare lo sconfinamento delle opere realizzate dalle convenute sulla base dell'effettivo confine fra i due fondi, correttamente determinato sulla base dell'effettiva data di realizzazione del loro immobile e per l'effetto avrebbe dovuto dichiarare pag. 10/23 l'inesistenza di qualsiasi servitù ex art. 949 c.c. e condannare i convenuti al risarcimento dei danni nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
Il motivo di appello è inammissibile oltre che infondato per essere lo stesso del tutto sprovvisto dell'attitudine a scardinare la ratio decidendi posta a fondamento dell'impugnata sentenza né specificatamente e adeguatamente censurata dagli appellanti, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, osserva questa Corte, come anche recentemente ribadito dalla
S.C., che ai fini della specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. nn. 13565 e 9727 del
2024; anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024;
Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedano pure Cass.,
SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017).
In sintesi, il motivo di appello si ritiene specifico quando, esaminato ex ante
e quindi prima ancora di verificarne la fondatezza, lo stesso sia idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Dunque, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata (cfr. in motivazione Cass. n. 1356 del 2024; Cass. 9727 del 2024; Cass. n.
30858 del 2023).
Il motivo di appello qui in disamina, quindi, alla luce dei principi di diritto summenzionati, risulta essere inammissibile per non essere sufficientemente specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., stante l'assoluta carenza dell'attitudine del gravame a scardinare la ratio decidendi che sorregge l'impugnata sentenza, per avere lo stesso ad oggetto pag. 11/23 argomentazioni in fatto e in diritto sprovviste di alcun fondamento giuridico all'interno del nostro ordinamento.
Difatti, esaminato ex ante il motivo di appello risulta assolutamente inidoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica, fondata sull'accertamento dello sconfinamento delle opere realizzate sull'immobile di proprietà delle convenute, in quanto, soltanto in caso di esito positivo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'eventuale sussistenza di servitù gravanti sul fondo attoreo, rilevando soltanto in quella sede l'effettiva data di realizzazione degli immobili e delle relative opere denunciate nonché di un eventuale aggravamento delle limitazioni sul fondo di proprietà attorea, ai fini dell'attuale e concreto esercizio di una illegittima servitù gravante sul fondo degli attori per poterne accertare e dichiarare l'insussistenza ex art. 949 c.c., con conseguente condanna dei convenuti alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.
Difatti, correttamente il primo giudice ha statuito che “… non assume ai fini che ci occupano valore dirimente l'individuazione della data di edificazione degli immobili per cui è causa, se non con riguardo alla data di realizzazione dell'apertura contestata …” (cfr. pag. 5 sentenza), unica opera quest'ultima che, all'esito della CTU, era risultata realizzata in violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c. e per la quale correttamente il Tribunale ha tenuto debito conto dell'effettiva data di realizzazione, al fine di poter valutare l'eventuale decorso temporale ex art. 1158 c.c. della servitù di veduta, alla luce anche dell'eccezione sollevata dai convenuti, al fine, in caso contrario, di dichiararne l'insussistenza ex art. 949 c.c. come domandato dagli attori.
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del proposto motivo di gravame, gli appellanti avrebbero dovuto sufficientemente e specificatamente argomentare le ragioni in fatto e in diritto ai sensi delle quali il Tribunale avrebbe dovuto tenere debita considerazione dell'effettiva data di edificazione degli immobili per cui è causa, che avrebbe determinato una diversa ubicazione del confine fra le due proprietà, tale da determinare un'effettiva lesione al diritto di proprietà degli appellanti.
pag. 12/23 Tuttavia, essendo il motivo di appello fondato sull'assunto principio, sprovvisto di alcun fondamento giuridico, secondo cui “… chi determina il confine è chi ha costruito prima, chi edifica per primo impone la distanza da rispettare …” (cfr. pag. 11 appello), proibisce a questa Corte di entrare nel merito del motivo, essendo impossibile percepire con certezza il contenuto della censura per non avere la parte sufficientemente e specificatamente argomentato le ragioni per le quali l'effettiva data di realizzazione degli immobili avrebbe portato a determinare un diverso confine, tale da scardinare la ratio decidendi posta alla base dell'impugnata sentenza, la quale non risulta essere fondata sull'effettiva data di realizzazione degli immobili oggetto di causa, come correttamente statuito dal primo giudice, se non con solo riferimento all'unica opera realizzata in violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., quale la “finestra tipo n. 3”.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il primo giudice, non avendo debitamente considerato il diverso uso che i convenuti facevano della finestra, in seguito ai lavori di ristrutturazione, si era limitato a rilevare “… la presenza di analoga 'apertura' in epoca risalente nel tempo”, erratamente ponendo a fondamento le risultanze testimoniali dell'unico teste che ricordava la presenza della finestra nella forma attuale.
Secondo l'ipotesi prospettata dagli appellanti, la presenza di detta finestra da diverso tempo non era mai stata contestata se non con riferimento al diverso uso che ne facevano i convenuti in seguito ai lavori di ristrutturazione, in quanto, in seguito all'installazione di un'asse di legno agganciato al muro che permetteva l'affaccio, era stata trasformata da mera luce a veduta.
Circostanza quest'ultima che avrebbe confermato il teste (figlia Tes_1 degli odierni appellanti) all'udienza del 07.06.2021, la quale ha dichiarato:
“Non ricordo una possibilità di apertura del vetro … dopo la ristrutturazione
è stato possibile aprire la finestra. Ho visto persone affacciarsi verso il cortiletto interno” (cfr. pag. 15 appello).
Il motivo di appello è inammissibile per essere totalmente inidoneo ad aggredire la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, sorretta su due pag. 13/23 presupposti, da un lato l'accertamento della violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c. nonché la valutazione, dall'altro lato, dell'eventuale decorso temporale di cui all'art. 1158 c.c. ai fini dell'eventuale sussistenza di una servitù di veduta acquistata per usucapione, anche alla luce dell'eccezione ex artt. 1061 e 1158 c.c. sollevata dagli allora convenuti e valutare, quindi, la fondatezza della domanda ex art. 949 c.c. azionata dagli attori.
Difatti, gli appellanti nel lamentare il mancato accoglimento della domanda ex art. 949 c.c. in relazione alla finestra n. 3 per essere stata, di fatto, trasformata l'apertura da luce a veduta, con conseguente omessa condanna dei convenuti al suo ripristino, non argomenta né le ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere detta finestra quale veduta da oltre più un ventennio, né tantomeno le ragioni per le quali il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inattendibile la testimonianza fornita dal teste per aver la stessa “… in un primo momento dichiarato che “La Tes_1 struttura è cambiata, inizialmente la finestra era più piccola, era una finestra a due ante normale. Per quel che ricordo io era una finestra di larghezza pari ad una finestra a due ante ma non vi erano le ante. Il vetro era unico. Non ricordo una possibilità di apertura del vetro”, per poi contraddirsi a seguito di esibizione delle fotografie nn. 16 e 17 – pag. 44 dell'elaborato peritale (il teste ha infine confermato che le dimensioni dell'infisso sono rimaste inalterate nel tempo)” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano il mancato risarcimento dei danni subiti dagli stessi a causa dello sconfinamento delle opere realizzate dai convenuti, danno che il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente, trattandosi di danno in re ipsa, e liquidarlo ex art. 1226 c.c. stante l'obiettiva e palese difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio subito “… costituito dall'asservimento di fatto dell'edificio, rispetto al quale la distanza non è stata osservata, ad una situazione di temporanea soggezione limitante la fruibilità ed il valore del bene, destinata
a cessare soltanto con l'esecuzione della condanna al ripristino …” (cfr. pag.
16 appello).
pag. 14/23 Il motivo di appello è inammissibile, in quanto diretto a censurare la parte della sentenza relativo al rigetto delle pretese risarcitorie azionate dagli attori in primo grado sorretta, in ogni caso, dall'accertato omesso sconfinamento di tutte le opere contestate dagli attori in primo grado e, di fatto, non censurato dagli appellanti alla luce dell'inammissibilità anche dei motivi nn. 2 e 3, aventi ad oggetto la dedotta erronea determinazione del confine come accertato dal CTU e condiviso dal primo giudice. Accertamento quest'ultimo necessariamente prodromico all'eventuale accertamento del danno, tale da determinare la conseguente inammissibilità del motivo per carenza di interesse, avendo il primo giudice accertato la violazione delle distanze soltanto della citata finestra n. 3, e sulla quale il motivo qui in disamina nulla specificatamente censura.
Difatti, correttamente il primo giudice così statuiva: “Il rigetto delle domande attoree – assenti le lesioni paventate e dunque il fatto illecito censurato – determina il rigetto delle correlate pretese risarcitorie…” (cfr. pag. 8 sentenza).
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano, da un lato,
l'omessa pronuncia del primo giudice in relazione alle domande azionate in via riconvenzionale dalle convenute di: a) accedere all'immobile di proprietà attorea al fine di poter ultimare le opere di ristrutturazione;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità del posizionamento da parte degli attori di inferriate e di pannelli di plexiglas davanti a due aperture del muro di loro proprietà in violazione delle distanze legali;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità del posizionamento degli alberi di alto fusto e di grandi dimensioni piantati dagli attori a una distanza inferiore rispetto a quella di cui all'art. 862 c.c..
Dall'altro lato, con il motivo in disamina, gli appellanti lamentano anche un vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza per avere il Tribunale accertato e dichiarato il diritto delle convenute di accedere nella proprietà attorea al fine di completare le opere di ristrutturazione, nonostante le convenute avessero “… formulato una domanda diversa, avendo solo
pag. 15/23 richiesto di permettere loro l'accesso alla proprietà per completare il cappotto …” (cfr. pag. 17 appello).
Il motivo di appello è inammissibile per essere inidoneo ad attingere la ratio decidendi dell'impugnata sentenza fondata, da un lato, sull'accertato diritto degli allora convenuti ad accedere all'interno del fondo di proprietà attorea al fine di poter completare le opere di ristrutturazione, oggetto di domanda, stante l'accertato rifiuto degli attori di concedere l'accesso; nonché accertata la violazione delle distanze delle inferriate e dei pannelli di plexiglass come posizionati da parte attrice, il Tribunale li condannava alla rimozione;
dall'altro lato, sulla valutazione comparativa dei contrapposti interessi, al fine di poter considerare una seria alternativa all'accesso nel cortile per contenere entro limiti ragionevoli il sacrifico imposto ai vicini.
Nessuna delle quali risulta essere stata debitamente censurata dagli appellanti, tale da proibire a questa Corte di entrare nel merito della doglianza.
Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. per aver il Tribunale erratamente condannato gli allora attori al pagamento integrale delle spese legali dei convenuti, dei loro consulenti di parte nonché dell'espletata CTU, nonostante il rigetto ovvero l'accoglimento parziale o per contenuto diverso di tutte le domande riconvenzionali azionate dalle convenute.
La parte lamenta inoltre la violazione dell'art. 15 c.p.c. per l'errata quantificazione delle spese di lite, avendo il Tribunale applicato lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, nonostante gli attori avessero indicato che il valore della causa rientrasse nello scaglione inferiore da 5.200,01 a €
26.000,00.
Il motivo di appello è inammissibile.
La parte nel lamentare l'errata quantificazione delle spese di lite da parte del primo giudice nulla argomenta circa il corretto scaglione che avrebbe dovuto applicare il Tribunale, né tantomeno coglie la ratio sottesa all'applicazione del lamentato scaglione, in quanto, trattandosi di domanda avente ad oggetto l'accertamento dello sconfinamento delle opere pag. 16/23 censurate, la conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno, quantificata dagli allora attori in € 20.000,00 non era sufficiente a determinarne il valore, che, in ogni caso, rimaneva indeterminabile alla luce dei diversi accertamenti prodromici all'eventuale condanna al risarcimento del danno.
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'omessa rinnovazione dell'espletata CTU, nonostante l'istanza ex art. 196 c.p.c. fosse fondata su diversi gravi motivi che ne avrebbero legittimato la sostituzione, quali:
a) omesso rispetto dei termini stabiliti dal Giudice per la trasmissione della bozza tecnica alle parti, nonostante la già concessa proroga del termine in esame, e per il deposito dell'elaborato finale;
b) omesso svolgimento di un effettivo tentativo di conciliazione;
c) formulazione nella perizia di giudizi errati, discrezionali e ultronei rispetto al quesito posto dal Giudice.
A fondamento del motivo, deducono gli appellanti come la disposta CTU sarebbe dovuta essere rinnovata anche perché la relazione tecnica risulta essere fondata su errati presupposti fattuali in ordine alla datazione degli immobili, nonché per non aver il perito sufficientemente chiarito il percorso logico che lo avrebbe indotto “… a smentire i rilievi topografici, di cui il CTU medesimo ha inteso giovarsi …”; oltre che essere fondata su osservazioni giuridiche non oggetto del quesito formulato dal primo giudice e mero frutto di opinioni personali e non tecniche.
Il motivo di appello è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto, non avendo la parte impugnato la ratio decidendi fondata sull'accertata assenza delle lesioni paventate dagli attori stante il mancato sconfinamento delle opere realizzate dai convenuti, alla luce della dichiarata inammissibilità dei motivi di appello aventi ad oggetto la determinazione del confine fra i due fondi oggetto di giudizio, quest'ultima divenuta definitiva determina la carenza d'interesse della parte ad ottenere una rinnovazione dell'istruttoria che avrebbe ad oggetto accertamenti ormai definitivi.
Appello incidentale
pag. 17/23 Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'ultrapetizione da parte del
Tribunale per non aver chiesto alcun risarcimento danni “con riferimento al mancato completamento del cappotto termico”. Lamentano altresì gli appellanti incidentali l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda relativa al risarcimento del danno subito in seguito all'accertata illiceità del posizionamento dei pannelli ubicati nel fondo attoreo.
A fondamento delle censure, rileva la parte come il vizio di ultrapetizione sussiste per aver il primo giudice ritenuto infondata la richiesta di risarcimento danni per il mancato completamento del cappotto termico, allorquando le convenute in primo grado avevano chiesto la condanna al risarcimento danni per l'illegittimo e/o illecito posizionamento di inferriate e pannelli di plexiglas nonché per i danni subiti a causa di alti fusti piantati oltre le distanze legali. Per tale ragione, le appellanti incidentali lamentano anche un vizio di omessa pronuncia per non aver il Tribunale statuito alcunché circa il risarcimento dei danni subiti dalle convenute in seguito all'accertata violazione delle distanze legali dei pannelli presenti nel fondo attoreo, dovendo il Tribunale accogliere la domanda trattandosi di danno in re ipsa.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo l'ipotesi prospettata dalla parte, “il risarcimento del danno richiesto dalle convenute discende direttamente ed automaticamente ex art 2043 c.c. dal fatto illecito di controparte come accertato e dichiarato dal Giudice di prime cure e può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto non suscettibile di prova precisa nel suo ammontare”.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittima, richiamando sul punto la sentenza delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, in tema di danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: “… esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa,
pag. 18/23 integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza …” (cfr. Cass. del 13.11.2024 n. 29314).
Difatti, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni,
l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo della illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, la parte di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio (Cass. civ. n° 32459/23).
Medesimo principio vale anche per il danno derivante dalla violazione delle distanze legali. Difatti, in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Cass. Ordinanza n. 17758 del
27/06/2024).
Questa Corte ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo dei principi di diritto summenzionati, difatti, diversamente da quanto lamentato dagli appellanti in via incidentale, il Tribunale, in seguito al rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, fondata sui medesimi presupposti di quella di parte convenuta, violazione delle distanze legali e conseguente pag. 19/23 risarcimento danni per le limitazioni e gravi lesioni al diritto di proprietà, chiedendone la liquidazione anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., correttamente così statuiva: “…la discrezionalità riconosciuta dagli artt.
1226 e 2056 c.c. non esime il danneggiato dall'onere di dimostrare non solo
l'an debeatur, ma anche ogni elemento utile alla quantificazione del danno di cui possa ragionevolmente disporre, pena il rigetto della pretesa … risulta parimenti infondata, per le medesime ragioni, la domanda risarcitoria di parte convenuta, avendo la parte omesso di allegare specificatamente e provare il danno asseritamente subito e l'imputabilità dello stesso alla condotta censurata (riferito in sede di costituzione a difetti strutturali dell'immobile per ovviare ai quali si è realizzato il cappotto termico) …” (cfr. pag. 9 sentenza).
Erratamente gli appellanti in via incidentale hanno ritenuto che il Tribunale si fosse pronunciato oltre i confini della domanda, non considerando però che l'osservazione del primo giudice ai difetti strutturali dell'immobile lamentati dagli allora convenuti era riferita all'unica allegazione che gli stessi avevano fornito circa l'assunto danno subito per le violazioni oggetto di causa, non avendo la parte specificatamente e precisamente allegato i pregiudizi subiti a causa delle condotte degli allora attori di cui se ne chiedeva il risarcimento, con liquidazione anche ex art. 1226 c.c..
Con il secondo motivo la parte lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il Tribunale erratamente valutato le prove che avrebbero determinato l'accoglimento della domanda di rimozione degli alti fusti posizionati a una distanza inferiore rispetto a quella di cui all'art. 892 c.c. e alla conseguente condanna degli allora attori al risarcimento dei danni subiti per le suddette violazioni.
A fondamento del gravame, deducono le appellanti in via incidentale, come l'ingombro degli alberi qui in disamina risultasse chiaro ed evidente non solo dalle produzioni documentali e dalle numerose fotografie in atti che mostravano “… in maniera palese e pacifica, che i rami e le foglie degli alberi in questione raggiungono un'altezza tale da ostruire addirittura la vista dalla finestra tipo 3 ed, inoltre, vanno a toccare il muro e la facciata
pag. 20/23 dell'immobile convenuto …”; ma anche dalla testimonianza del IG.
[...]
, il quale aveva dichiarato di ricordare che l'albero dei vicini, Tes_2 all'epoca in cui avevano iniziato i lavori di ristrutturazione, “… era abbastanza alto, con rami che toccavano il muro oggetto di intervento. Il IG. ha però tagliato a richiesta della proprietà i rami che impedivano lo Pt_1 svolgimento dei lavori … L'albero era alto quasi come la finestra di cui si discute …” (cfr. pag. 33 comparsa . CP_2
Il motivo di appello è inammissibile per non aver idoneamente censurato la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, in quanto la parte, nel lamentare l'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, nulla deduce circa l'erroneo accertamento del posizionamento di detti alberi né tantomeno nulla deduce circa l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare le prove a sostegno del risarcimento danni richiesto per la lamentata violazione, partendo dall'errato presupposto che trattandosi di danno in re ipsa lo stesso non necessiti di alcuna allegazione, essendo lo stesso automaticamente e direttamente dovuto in seguito all'accertamento della violazione del diritto di proprietà.
Difatti, conformemente alle conclusioni della CTU, il Tribunale, avendo accertato che nessuno degli alti fusti, di cui i convenuti lamentavano la violazione delle distanze legali, risultava posizionato oltre le distanze e tantomeno risultavano sviluppare un'altezza superiore rispetto a quella prevista dall'art. 892 c.c., vista la domanda di risarcimento danni azionata in via riconvenzionale, nel valutare l'an debeatur correttamente rigettava la domanda, stante la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 07.06.2021, non essendo dirimenti ai fini della prova del danno neanche le produzioni documentali in atti.
Osserva, inoltre, questa Corte, come le appellanti incidentali nel lamentare l'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, nulla censurano circa la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, limitandosi a riportare quanto dichiarato dall' nulla deducendo sulle ragioni Parte_1 per le quali il Tribunale avrebbe errato e come le avrebbe dovute valutare diversamente, tale da determinare l'inammissibilità del motivo.
pag. 21/23 Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente, pertanto, considerato il rigetto dei sette motivi di appello principale a fronte del rigetto di 2 motivi di appello incidentale sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%.
Spese che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (€ 26.00,00 - €52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, e così:
- € 2.058,00= per la fase di studio,
- € 1.418,00= per la fase introduttiva,
- € 3.470,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 6.946,00=
Parte appellante principale va quindi condannata a rifondere agli appellati/ appellanti in via incidentale le spese del presente grado pari ad € 3.473,00
(già operata la disposta compensazione), il tutto oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge.
Tenuto conto del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge di Stabilità 2013) del versamento dell'ulteriore contributo unificato sia a carico di parte appellante principale sia a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO PRINCIPALE proposto da e Parte_1
avverso la sentenza impugnata n. 274/22 emessa dal Parte_2
Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 864/2018;
pag. 22/23 - RIGETTA L'APPELLO INCIDENTALE proposto da CP_1
e avverso la sentenza impugnata n. 274/22 emessa
[...] CP_2 dal Tribunale di Ivrea in data 21.02.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 864/2018;
- CONDANNA e – in solido fra di loro -, a Parte_1 Parte_2 rifondere a e le spese del presente Controparte_1 CP_2 grado liquidate in € 3.473,00= (già operata la disposta compensazione), il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 23 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato sia a carico di parte appellante principale sia a carico di parte appellante incidentale
Così deciso in camera di conIGlio tenuta il giorno 05.06.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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