Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1702/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data 27.09.23
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1
Bertelle del foro di Vicenza, (c.f.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._2
studio di questi a Malo (VI) in Piazza De Gasperi n. 6, giusta procura ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado.
Appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, per procura depositata nel fascicolo telematico, C.F._4
dall'avv. Diego Gianesini (C.F. ), con studio in Vicenza, corso Palladio n. C.F._5
134, ed elettivamente domiciliati presso il di lui domicilio digitale.
Oggetto: Vendita di cose immobili-appello avverso sentenza n. 1337/2023 del 11-12/07/2023 del
Tribunale di Vicenza
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 09.12.24 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Il sott.to difensore del sig. chiede che la Corte d'Appello di Venezia – ogni Parte_1
contraria domanda ed eccezione respinta e disattesa – accolga le seguenti conclusioni:
1) respinga le domande e le eccezioni tutte avanzate dai sigg.ri e Controparte_1 CP_2
nella causa di primo grado e nella causa d'appello per essere infondate in fatto ed in
[...]
diritto, nell'an e nel quantum, per i motivi espressi nei due gradi di giudizio e per l'effetto - in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1337/2023, pronunciata l'11.07.2023 e pubblicata il 12.07.2023 - ordini ai sigg.ri e di Controparte_1 Controparte_2
rimborsare al sig. quanto da questi versato a seguito della gravata sentenza e pari Parte_1
ad € 9.805,22, di cui € 9.605,22 bonificate in data 26/07/2023 agli appellati per capitale e spese ed € 200.00 pagati in data 12/09/2023 per la registrazione dell'appellata sentenza;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e di CTU”
Per gli appellati:
“Rigettarsi i motivi di appello perché infondati in fatto e in diritto e conseguentemente confermarsi la impugnata sentenza.
Spese di causa rifuse”.
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione del 22.7.2018, i sig.ri e convenivano in giudizio CP_1 CP_2
pagina 2 di 14 avanti il Tribunale di Vicenza il sig. chiedendo il risarcimento dei danni Parte_1
conseguenti alla perdita del 50% di un manufatto accessorio (che pervenne al venditore, in comproprietà indivisa con , per successione testamentaria di ) che Persona_1 Persona_2
avevano acquistato dallo stesso il 29.07.2004 (unitamente ad un appartamento di cui rispettivamente avevano acquistato la nuda proprietà e l'usufrutto) e definito in sede di rogito
“aggregata legnaia esterna al piano terra”; danni che quantificavano in € 20.000 per la perdita del manufatto e per il deprezzamento dell'abitazione cui esso accedeva e in € 1.654,69 per la rifusione degli oneri e relative spese di demolizione;
richiesta che poi, in seguito all'espletata
CTU, veniva precisata in sede di precisazione delle conclusioni in € 2.688,00 per la legnaia ed €
1.472,00 per costi di smaltimento, oltre ad € 7.000,00 per il deprezzamento dell'abitazione stante la mancanza della stessa, per complessivi € 11.160,00.
Gli attori deducevano l'inadempimento del venditore, poiché detto bene accessorio veniva dichiarato abusivo dal Comune di Monticello Conte Otto che, con ordinanza n. 22.17 (notificata in data 28/3/2017), ne aveva imposto la demolizione in quanto privo del permesso di costruire ex art. 10 D.P.R. 380.2001, sebbene in sede di rogito il ne avesse dichiarato la piena Pt_1
regolarità edilizia.
Rappresentavano inoltre che con raccomandata del 16.6.2014 avevano già provveduto a denunciare detto vizio al venditore e che con successive raccomandate del 18.4.2017 e del
14.12.2017 avevano altresì trasmesso la relativa richiesta risarcitoria in ragione dei danni subiti,
costituiti dal mancato godimento del manufatto, adibito a deporto di veicoli e di materiali prima dell'intervento demolitorio.
2. Si costituiva in primo grado il sig. eccependo preliminarmente l'intervenuta Pt_1
prescrizione del diritto, assumendo che il dies a quo sarebbe dovuto coincidere con la data del pagina 3 di 14 rogito, ossia il 2004, e la diffida inviata con lettera raccomandata a.r. del 16/6/2014 dal legale degli attori non era idonea ad interrompere la prescrizione, perché “con la medesima non venne contestato che la legnaia era abusiva”, nonché che la seconda diffida risultava inviata in data
18.04.17, 13 anni dopo il rogito;
da ciò facendone discendere che le successive contestazioni svolte nell'interesse della parte attrice erano state tardive rispetto al termine prescrizionale.
Rilevava nel merito: l'infondatezza della domanda attorea per l'illegittimità dell'ordinanza di abbattimento che, come tale, doveva essere impugnata dagli acquirenti davanti al TAR, in quanto la legnaia non necessitava di titolo edilizio perché costruita ante 1967 (anno di entrata in vigore della Legge n. 765/1967) ed aveva un volume inferiore al 20 % rispetto a quello dell'edificio principale;
nonché nel quantum l'eccessività delle somme richieste a titolo risarcitorio (rispetto al corrispettivo di € 50.000,00 stabiliti in sede di compravendita).
3.La causa era istruita documentalmente ed era anche disposta CTU sul seguente quesito: “Sulla
base della documentazione prodotta e gli atti di causa e delle ispezioni che riterrà necessario
effettuare, assunti gli opportuni chiarimenti dalle parti e dai loro eventuali consulenti, nonché
informazioni da terzi (di cui darà atto nella relazione), svolta ogni opportuna indagine, eseguiti
gli accessi e le rilevazioni e tutti gli altri esami del caso, avvalendosi se necessario di
collaboratori specialisti di sua fiducia che comunque agiranno sotto la sua supervisione e
responsabilità; valuti attraverso accesso agli atti presso il comune competente le eventuali
pratiche e documentazione riferite al bene di cui è causa;
valuti eventualmente attraverso
l'aspetto tecnico la documentazione riferita all'ordinanza di demolizione. Stimi eventualmente il
manufatto in comproprietà degli attori e i costi di demolizione. Tenti la conciliazione della
vertenza.”
Depositata la consulenza tecnica, il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., che pagina 4 di 14 prevedeva il pagamento da parte del convenuto in favore degli attori della somma di € 7.000,00 e spese di lite compensate;
proposta che veniva accettata dagli attori e rifiutata dal convenuto.
4.La causa era dunque decisa con sentenza n. 1337/2023, con la quale il Tribunale di Vicenza
accoglieva in parte le domande formulate dagli attori, accertando l'inadempimento contrattuale del alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita immobiliare concluso con Pt_1
il e la e condannando il convenuto al pagamento di € 4.554,65 in favore degli CP_1 CP_2
attori a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e al pagamento delle spese di lite;
le spese della consulenza tecnica di ufficio erano poste a carico del
. Pt_1
4.1.Il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal venditore,
sussumendo preliminarmente la fattispecie de quo nell'art. 1489 c.c. poiché l'immobile, privo di titolo edilizio, era da considerarsi “gravato da oneri”. Rilevava che con ordinanza di demolizione e riduzione in pristino per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo n. 22/2017 prot.
2016/005/AB il comune di Monticello Conte Otto aveva accertato “che le opere in argomento
sono subordinate al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i. e del Regolamento edilizio comunale” di talché, essendo detto permesso di costruire assente in relazione alla legnaia, ne aveva ordinato la demolizione. Statuiva che la prescrizione andava fatta decorrere dal giorno della notifica di detta ordinanza (28.02.17), in cui il danno si era verificato.
Rilevava, inoltre, di non poter sindacare la legittimità dell'ordine di demolizione, in quanto frutto di attività amministrativa di discrezionalità tecnica che avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione davanti al Giudice Amministrativo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, accertava l'inadempimento contrattuale del pagina 5 di 14 rispetto all'obbligo assunto con il contratto di compravendita in relazione alla garanzia Pt_1
prestata circa la piena regolarità urbanistica ed edilizia dei beni immobili venduti.
Evidenziava sul punto che era emerso sia documentalmente e per il tramite dell'ordine di demolizione n. 22/2017 del Comune di Monticello Conte Otto, sia in fase istruttoria per il tramite della consulenza tecnica di ufficio espletata, che la legnaia altresì oggetto di compravendita era priva del necessario permesso di costruire.
In relazione al quantum risarcitorio di danno emergente, statuiva in aderenza alla CTU espletata in primo grado.
Quanto al mancato godimento della legnaia e al deprezzamento dell'immobile complessivamente compravenduto, precisava che andava altresì tenuta in considerazione la stima di cui alla relazione peritale di € 2.688,00 relativamente al valore del manufatto demolito (pro quota degli attori), somma poi aumentata in via equitativa fino ad € 3.000,00 al fine di includervi anche il ristoro del danno relativo al mancato godimento della legnaia, danno da mancato godimento che,
pur in assenza di elementi di prova ed allegazioni specifiche sul punto della parte, era da ritenersi provato per presunzioni, considerato che la demolizione dell'opera in muratura aveva impedito alla parte di farne qualsiasi utilizzo, seppur minimo, anche quale ricovero per le automobili.
5.Avverso tale sentenza, il sig. proponeva appello con atto di citazione notificato in data Pt_1
27.09.23, sulla base dei seguenti motivi:
5.1. Con il primo motivo di gravame censura il rigetto della sollevata eccezione di prescrizione,
evidenziando che il relativo termine non può decorrere dall'ordinanza comunale di demolizione poiché illegittima, in quanto la legnaia per la data di costruzione (antecedente la L. 765/1967) e per le dimensioni non era soggetta al permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
380/2001 e del Regolamento edilizio comunale, e non faceva riferimento alla concessione edilizia pagina 6 di 14 n. 73/84 conc. 84/85;
5.2. Con il secondo motivo censura l'erroneità della sentenza perché afferma che la legnaia doveva essere demolita in forza della concessione edilizia n. 73/84 conc. 84/85, adducendo che non rileva che la demolizione del manufatto fosse prevista in tale pratica, in quanto presentata dai sig.ri e da considerarsi terzi proprietari di un fondo Parte_2 Controparte_3
confinante con la proprietà oggetto di causa;
da ciò facendone discendere che nessun impegno da parte del alla relativa demolizione era stato mai indicato né provato: Pt_1
5.3. Con il terzo motivo censura l'erroneità della sentenza ove il giudice di prime cure ha statuito l'impossibilità di sindacare la legittimità dell'ordinanza di demolizione, rilevando che questa può
essere accertata incidenter tantum dal giudice civile;
5.4. Con il quarto motivo censura l'erroneità della sentenza per essere stato dichiarato inadempiente alle proprie obbligazioni e condannato a risarcire i danni ai sigg.ri ribadendo di non esser stato inadempiente alle proprie obbligazioni e che la Parte_3
legnaia era legittima e non doveva essere demolita né in forza della concessione edilizia n. 73/84
conc. 84/85, né dell'ordinanza di demolizione;
5.5. Con il quinto motivo censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato alle spese di lite, anziché compensarle, rilevando che il Tribunale ha liquidato ai sigg.ri una somma pari ad 1/5 rispetto a quella da essi chiesta in citazione ed Parte_3
inferiore ad 1/2 rispetto a quella chiesta in sede di precisazione delle conclusioni, domande entrambe ai limiti della temerarietà che avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a compensare le spese di giudizio, comprese quelle di CTU.
6. Si costituivano nel giudizio di appello i sig.ri e contrastando i motivi di CP_1 CP_2
gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondati.
pagina 7 di 14 Rilevavano in particolare nel merito che il manufatto per cui è causa era stato oggetto di cessione di cubatura e doveva essere demolito in forza della pratica edilizia 73/84 conc. 84/85 ed era irrilevante che tale pratica non fosse stata presentata dal , atteso che costui nel rogito ne Pt_1
aveva dichiarato la piena regolarità edilizia. Precisavano inoltre che il fatto che tale pratica non fosse stata citata nell'ordinanza di demolizione non costituiva valido motivo per dedurne l'illegittimità.
7. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza dell'11.11.24
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
8. L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Con riguardo al primo motivo di appello va rilevato che il non censura la parte della Pt_1
sentenza laddove il termine prescrizionale è fatto decorrere dall'avvenuta conoscenza di parte attrice della non conformità urbanistica ed edilizia del manufatto e ciò in forza del principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno, pur derivante da responsabilità contrattuale, va da sé che nessuna pretesa può compiutamente essere avanzata in via giurisdizionale dalla parte asseritamente danneggiata, prima che la stessa patisca effettivamente il danno del quale chiede ristoro, ovvero comunque ne comprenda le cause, secondo quanto prescritto dall'art. 2935 c.c. in relazione al “giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (cfr. ex multis, per quanto d'interesse,
Cass. Civ. sez. II, 25/01/2018, n.1889)”.
Invero, a prescindere dalla correttezza o meno di detto assunto, che, per l'appunto, non è oggetto di impugnazione, la doglianza dell'appellante si appunta sul fatto che il giudice di primo grado abbia collocato l'iniziale decorrenza del termine prescrizionale nel momento in cui CP_1
pagina 8 di 14 hanno appreso la non conformità urbanistica ed edilizia del manufatto “quantomeno, CP_2
al 28.3.2017, giorno della notifica dell'ordine di abbattimento (rectius, demolizione) irrogato dal
comune di Monticello Conte Otto, con tutto ciò che ne consegue al fine di mandare respinta
l'eccezione di parte convenuta per mancato decorso del tempo atto a prescrivere dal 2017 alla
notificazione dell'atto di citazione di questo giudizio”.
Tale dies a quo è contestato dal atteso che, siccome “la legnaia non doveva essere Pt_1
demolita in forza della concessione edilizia n. 73/84 conc. 84/85 in quanto questa venne
presentata da terzi estranei al sig. , che non avevano titolo per disporre della legnaia e Pt_1
nessun impegno/obbligazione ad abbatterla era mai stata in tal senso assunta da col Pt_1
e “l'ordinanza di demolizione a) era illegittima in quanto la legnaia per la data di CP_4
costruzione (antecedente la L. 765/1967) e per le dimensioni non era soggetta al permesso di
costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e del Regolamento edilizio comunale, b) non
fa riferimento alla predetta concessione edilizia n. 73/84 conc. 84/85, né a qualsiasi
impegno/obbligazione di ad abbatterla”, non potrebbe trovare “applicazione l'art. 1489 Pt_1
c.c. e la relativa giurisprudenza citata dal Tribunale, né può essere ritenuto che la prescrizione
possa essere stata interrotta o comunque può decorrere dalla notifica di un'ordinanza
demolitoria illegittima”.
Precisato che la domanda attorea va qualificata ai sensi dell'art. 1489 cc e in relazione a tale prospettazione va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, va rilevato che la legittimità o meno dell'ordinanza demolitoria è irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, in quanto ciò che rileva non è la legittimità o meno della stessa, ma la conoscenza che del “preteso” abuso edilizio è derivata al dal ricevimento della notifica dell'ordinanza Pt_1
demolitoria.
pagina 9 di 14 Pertanto il motivo di appello è infondato.
Va aggiunto che assorbita è ogni doglianza relativa all'idoneità ai fini interruttivi della prescrizione delle due raccomandate a.r. del 16.06.2014 e 18.04.17, poiché, dal momento che il giudice di primo grado ha ritenuto decorrere la prescrizione dal 2017, alla data della notificazione dell'atto di citazione non è maturato il termine prescrizionale decennale.
9. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.
Il ha censurato le conclusioni del CTU – e la sentenza di primo grado che le ha fatte Pt_1
proprie - in quanto errate per i motivi già esposti in primo grado dal suo CTP nelle proprie osservazioni.
Va rilevato che il CTU ha accertato, sulla base della documentazione offerta dal Comune di
Monticello Conte Otto, compresi i disegni tecnici, relativi alla pratica edilizia 73/84 conc. 84/85
(v. allegato C alla Consulenza), che l'ordinanza di demolizione era legittima perché la legnaia doveva essere abbattuta in forza della pratica edilizia n. 73/1984 presentata da Parte_2
e (il cui sopracitato allegato C si riferisce alla “legnaia” quale
[...] Controparte_3
“accessorio che era da demolire all'atto dell'abitabilità del fabbricato in progetto ossia il 4 agosto
1989) e perché successivamente a tale pratica edilizia non venne presentata richiesta di permesso di costruire.
In altri termini, dunque, il bene venduto (c.d. “aggregata legnaia”) è risultato essere “abusivo”,
perché oggetto di un obbligo di demolizione (mai adempiuto) contenuto nella pratica edilizia
73/84 conc. 84/85, come valutato dal CTU sulla base della documentazione acquisita presso il
Comune competente.
L'appellante ha per contro osservato che la pratica edilizia 73/84 “non venne presentata da
, né dalla sua dante causa presentata da e , Parte_1 Parte_2 Controparte_3
pagina 10 di 14 non proprietari della legnaia e, quindi, terzi estranei alla stessa, che conseguentemente non ne
potevano disporre”, di talché irrilevante per il è l'impegno assunto da terzi verso il Pt_4
Comune, il quale, infatti, nell'ordinanza non fa riferimento alla citata pratica edilizia, ma all'assenza di permesso a costruire.
9.1.Ritiene questa Corte che le argomentazioni di parte appellante non meritino accoglimento.
Va in primo luogo osservato che sono da considerarsi tardive, ed in ogni caso contrastate dagli acquirenti sin dalla memoria di replica all'avversa conclusionale di primo grado, le contestazioni formulate dal venditore in ordine alla asserita mancanza di legittimazione dei sig.ri CP_3
e “a disporre della legnaia in quanto sulla stessa non godevano di
[...] Parte_2
alcun diritto, essendo essi proprietari solamente del nuovo fabbricato “confinante con la
proprietà oggetto di causa”, che è oggettivamente e soggettivamente estranea alla detta pratica
edilizia”; da ciò facendo discendere che l'impegno di questi alla relativa demolizione non era opponibile al , sicché “nessun impegno alla demolizione da parte di è Pt_1 Parte_1
stato mai indicato e tanto meno provato”.
Invero, la circostanza secondo cui i sig.ri e non avrebbero Controparte_3 Parte_2
avuto titolo per assumere con il l'impegno alla demolizione della legnaia è stata per la CP_4
prima volta sollevata dal CTP dei convenuti in sede di osservazioni alla CTU e ripresa dal convenuto in comparsa conclusionale di primo grado, mentre si tratta di circostanze di fatto,
contestate dagli appellati, che avrebbero dovuto essere tempestivamente allegate e dimostrate.
Né può essere valorizzato – come pretende l'appellante – che la questione sarebbe sorta solo nel corso della CTU. Va, invero, per contro, osservato che a verbale di udienza del 9.12.2021,
successivo al deposito della CTU, il si è limitato a chiedere la chiamata a chiarimenti del Pt_1
CTU anche sul punto, senza però offrire in giudizio – come era suo onere – la prova dell'assenza pagina 11 di 14 di titolarità in capo a e del diritto di impegnarsi con il Controparte_3 Parte_2
per l'abbattimento nell'ambito della richiesta di rilascio della licenza edilizia succitata. CP_4
Al riguardo si precisa che non spettava agli acquirenti dare prova dei gradi di parentela, ma era onere di parte venditrice dimostrare il proprio assunto, vale a dire la terzietà della posizione della sig.ra (e . Controparte_3 Parte_2
9.1.1.Quanto, poi, all'osservazione dell'appellante secondo cui l'ordinanza di demolizione non fa riferimento alla pratica edilizia 73.84, ma al fatto che “le predette opere sono state eseguite senza
il prescritto titolo abitativo e pertanto in contrasto con l'art. 10 del D.P.R. 380/2001” e che“le
opere in argomento sono subordinate al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e del vigente Regolamento edilizio comunale”, va osservato che, per quanto sopra esposto e per quanto contenuto nella pratica edilizia 73/84 conc. 84/85, il manufatto era da demolire entro la data dell'abitabilità ovvero il 4 Agosto 1989 e da quella data fino alla data della compravendita non è stato presentato all'ufficio tecnico del Comune di Monticello
Conte Otto nessun permesso di costruire riferito al manufatto accessorio oggetto di causa.
Il che giustifica l'assenza di alcun riferimento nell'ordinanza demolitoria alla succitata pratica edilizia.
10.Da quanto da ultimo esposto consegue l'infondatezza anche del terzo motivo di appello.
Invero, anche esaminando incidenter tantum l'ordinanza di demolizione, si deve ritenere la sua legittimità, atteso che la legnaia avrebbe dovuto essere demolita entro il 4 agosto 1989 e invece è
rimasta in loco in assenza di successivo a tale data permesso di costruire riferito al ridetto manufatto accessorio.
11. Con riguardo all'infondatezza anche del quarto motivo di appello, circa l'inadempimento del va richiamato quanto esposto ai punti precedenti e va altresì evidenziato che in sede di CP_5
pagina 12 di 14 rogito di compravendita il venditore aveva dichiarato: “la parte venditrice dichiara e garantisce
pertanto la piena regolarità dell'immobile sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie”.
12. Anche il motivo di gravame relativo alle spese di lite non è condivisibile.
Infatti, correttamente il tribunale ha condannato l'originario convenuto a rimborsare le spese di lite, comprese quelle di CTU (anziché compensarle), risultando egli di fatto soccombente rispetto alla domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori;
considerando altresì che la proposta transattiva ormulata dal giudice di primo grado è stata rifiutata dal solo e non Pt_1
sussistendo peraltro alcuna abnormità della somma richiesta dagli attori rispetto a quella liquidata.
In ogni caso, la riduzione del quantum riconosciuto rispetto al chiesto non giustifica la compensazione delle spese, ma la liquidazione del compenso tenuto conto quale valore della causa di quanto riconosciuto.
13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento secondo il valore del disputatum (quanto liquidato a titolo risarcitorio e per spese di lite, come anche da valore della controversia dichiarato in sede di iscrizione a ruolo), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1- rigetta l'appello e per l'effetto conferma, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza n. 1337
del 11-12/07/2023 del Tribunale di Vicenza.
pagina 13 di 14 2- condanna la parte appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado,
liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ex lege, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'atto di citazione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 dicembre 2024
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 14 di 14