Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
7 REPUB03 054 /0 1 O L L O B POPOLO ITALIANO 2 I 2 - D 0 1 1 O - 6 2 LA C E SUPREMA DI CASSAZIONE T 4 2 6 S Oggetto O . ESPROPRIAZIOPE P P . M SEZIONE PRIMA CIVILE D I . A l l D a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E b a T t N 2 E R.G. N. 5909/99 2 ☑C. Giovanni OLLA . S Presidente ح t د E r A Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 6363 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. 996 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 22/11/2000 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio COMUNE DI MOGORO, in persona del Sindaco pro tempore, dal Sig. JL SOLE 24 ORE per diritti L. 6 00 elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, IL CANCELLIERE presso l'avvocato DI MEO S., rappresentato e difeso dall'avvocato MURGIA COSTANTINO, giusta procura a LIRE 3000 margine del ricorso;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CG069051 ARDU EMANUELE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso l'avvocato ARLINI DOMENICO, che -52 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAI 2000 FLAVIO, giusta delega a margine del controricorso;
2162 controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva avverso la sentenza n. 358/98 della Corte d'Appello di dal Sig. ARLIM CAGLIARI, depositata il 04/12/98; per diritti 28000 ++3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 121 GIU. 2001 IL CANCEL DIERE udienza del 22/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Meo, che ha LIRE 5000 chiesto l'accoglimento del ricorso;
CANCELLERIA udito per il resistente, l'Avvocato Arlini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
AT965072 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AT965071 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo;
rigetto del terzo AY090810 motivo, in subordine la richiesta di assegnazione alle LIRE 2000 CANCELLERIA Sezioni Unite, in ulteriore subordine la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione (dell'art. 5 bis decreto legge 333/92 convertito con 1. BB175051 359/92 in rapporto agli artt. 24, 97 e 113 Cost.). BB175071 BC685424 Svolgimento del processo BC685423 In data 7.7.1993 il Presidente della Regione Sarde- gna emetteva decreto definitivo di esproprio di due aree di proprietà di UE NG RD la prima di し are 54,95, distinta al catasto del Comune di Mogoro al ゅ f. 8 mappale 117, e la seconda di are 34,55 distinta al が locale catasto al f.9 mapp. 1271 determinando l'inden- nità dovuta al proprietario rispettivamente in comples- 2 sive £ 5.031.000 per il suolo e £ 2.013.000 per il so- prassuolo e in £2.782.000 per il terreno e £. 277.000 per il soprassuolo. Avverso l'indennità di esproprio proponeva opposi- zione alla stima UE RD con atto di citazione notificato in data 5.10.1993 assumendo che i terreni espropriati fin dall'adozione del piano di fabbricazio- ne da parte del Comune di Mogoro erano ricompresi in zona d) per cui l'indennità di esproprio andava calco- lata non in riferimento al valore agricolo del terreno ma secondo i criteri previsti dalla legge per le aree edificabili. Chiedeva pertanto determinarsi l'indennità di esproprio in misura congrua, rispetto all'effettivo va- lore delle aree espropriate. Costituitosi in giudizio avanti alla Corte di Ap- pello di Cagliari il comune di Mogoro resisteva alla domanda attrice, assumendo che i terreni ablati, al mo- mento dell'esproprio, avevano una destinazione esclusi- vamente agricola talchè assolutamente congrua doveva ritenersi l'ammontare dell'indennità di espropriazione offerta ma non accettata dall' espropriato. Con sentenza in data 4.12.1998 la Corte di appello di Cagliari accoglieva l'opposizione alla stima e de- terminava in complessive £ 57.976.440 l'ammontare del- 3 l'indennità di espropriazione dovuta al ricorrente, ol- tre agli interessi nella misura legale fino al deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quattro motivi, illu- strati con memoria il Comune di Mogoro. Resiste con controricorso UE NG RD. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l' Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione de- gli artt.42 della Costituzione, 16 L. n 1150/42, in connessione con l'art. 9 comma 3 L. n 167/62, 16 L.865/71, 5 bis D.L. n 333/92, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motiva- zione su un punto rilevante della controversia, in re- lazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Assume che sia il C.T.U. che il C.T.P. hanno deter- minato il valore dell'area con il metodo del valore di dell'area trasformazione, in base al quale il valore stabilendo il corrispettivo unitario, viene ottenuto o mc di costruzione nell'area edificabi- riferito a mq. in tutte le sue componenti, compreso il valore del le, terreno. Particolare rilevanza assume quindi la determina- dell'indice di fabbricabilità prevista dagli zione 4 strumenti urbanistici in riferimento all'area espro- priata. Indici di edificabilità che concorrono a determina- re l'assetto conformativo del terreno e che possono es- sere derogati, con effetti migliorativi rispetto agli standards generali, dai piani di zona, in occasione della costruzione di opere pubbliche. Nella specie il proprietario dell'area espropriata, se non fosse intervenuta l'espropriazione, avrebbe do- vuto chiedere la concessione, nel rispetto e nei limiti degli standars regionali che prevedono, come assunto dal C.T.P., un indice di edificabilità di 1,80 mc/mq. e erroneamente dal non di 1,88 mc/mq. come ritenuto C.T.U. Con la memoria del 9.11.2000 l'amministrazione ri- corrente rileva altresì che il terreno delle controri- correnti prima dell'approvazione del P.E.P. aveva de- stinazione agricola, per cui а tale destinazione la corte territoriale avrebbe dovuto fare riferimento, po- sto che dei vincoli preordinati all'esproprio non si deve tenere conto. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero l'accertamento degli indici di edificabilità dell'area espropriata attiene al merito della
contro
- versia e non può essere oggetto del giudizio di legit- 5 timità. Invero con il motivo in esame l'Amministrazione ri- corrente tende sostanzialmente ad ottenere l'applica- zione degli indici di edificabilità accertati dal C.T.P., in luogo degli indici accertati dal C.T.U., e posti dalla Corte territoriale a fondamento della pro- pria decisione, con congrua motivazione in ordine alla scelta operata e riferita espressamente alle aree pri- vate. Nè rilevanza alcuna può attribuirsi alla considera- zione contenuta nella memoria attinente alla destina- zione agricola del terreno, prima dell'approvazione del P.E.P., posto che il Comune ricorrente ha omesso di in- serire tale considerazione nel ricorso, omissione que- sta che rende non esaminabile la censura stessa, tardi- vamente indicata solo nella memoria. La prima censura del primo motivo va quindi respin- ta. Con la seconda censura rileva l'Amministrazione che l'impugnata sentenza ha acriticamente recepito le apo- dittiche conclusioni del C.T.U., in ordine all'ammonta- re dei costi di urbanizzazione, con la conseguenza che contraddittorietà della le censure di illogicità e stessa c.t.u. si riflettono nella sentenza che, per al- tri versi, è affetta da insufficienza di motivazione. 6 La censura è inammissibile e va quindi disattesa. Invero 1'Amministrazione ricorrente si limita ad affermare l'esistenza di illogicità e contraddittorietà in ordine alla determinazione dei costi di urbanizza- zione, poi tardivamente indicate nella memoria del 9.11.2000, senza peraltro precisare, nel ricorso, in cosa dette manchevolezze si sarebbero sostanziate. Ne consegue che il Collegio, potendo la memoria so- lo spiegare ma non integrare il ricorso, non è posto nelle condizioni di valutare la rilevanza delle pretese illogicità e manchevolezze. La censura va quindi dichiarata inammissibile. Con l'ultima censura del primo motivo l'Amministra- zione comunale lamenta che contenendo la c.t.p. una se- rie di argomentate contestazioni alle conclusioni del C.T.U. la Corte territoriale non si sarebbe dovuta li- mitare a ritenere non sufficientemente provate le con- testazioni ma avrebbe dovuto, quanto meno, chiamare а chiarimenti il C.T.U. La censura è infondata posto che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito chiamare ○ meno il C.T.U. a chiarimenti, senza che la scelta operata possa essere oggetto di giudizio di legittimità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito del procedimento preordinato alla pronunzia della sentenza. Con il secondo motivo il Comune di Mogoro censura l'impugnata sentenza per violazione o falsa applicazio- ne degli artt. 39 L.n 2359/1865, 5 bis comma 1 D.L. n 333/92, introdotto con la L. 359/92, in relazione al- l'art. 360 n 3 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che la Corte di appello al fine di determi- nare il valore venale dell'area espropriata, ha fatto riferimento ad altra sentenza pronunziata dalla Corte stessa e passata in giudicata dalla quale risultava, in riferimento al 1987, un determinato valore a mq. che, aggiornato in base agli indici Istat all'attualità, ha fornito un dato uguale a quello accertato dal C.T.U. Tale procedura è scorretta posto che gli indici Istat possono essere applicati per determinare le va- riazioni di valore delle obbligazioni pecuniarie ma non degli immobili che seguono l'andamento del mercato, in- fluenzato non solo dalla svalutazione monetaria, ma an- che da altre componenti. Il motivo è inammissibile. Invero la parte di motivazione oggetto della censu- in esame non è fondante la decisione ma costituisce ra solo un'argomentazione di sostegno, di per sè non ido- 8 nea a sostenere la decisione, che trova il suo fonda- mento negli accertamenti effettuati dal C.T.U., che la Corte territoriale ha ritenuto, per maggiore sicurezza, di riscontrare con altri accertamenti effettuati in al- tro giudizio, di analogo contenuto. Il secondo motivo va quindi dichiarato inammissibi- le. Con il terzo motivo il Comune di Mogoro deduce vio- lazione o falsa applicazione dell'art. 5 bis comma 1 e 2 L.n 359/92, come risultante a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale n 283/93. Lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha escluso, nel caso in esame, la riduzione di cui al- l'art. 5 bis comma 1 L. n 359/92 ed ha ammesso lo espropriato al beneficio di cui al comma 2 dello stesso articolo, sul presupposto che non essendo stata effet- tuata alcuna offerta congrua nessuna decurtazione po- teva essere effettuata. Rileva che l'indicata sentenza della Corte Costitu- zionale, non ha inciso sul procedimento regolato dagli artt. 15 e segg. della L. n 865/71 che non prevedono che spetti all'espropriante di stabilire ed offrire l'indennità definitiva di espropriazione ma solo di Co- determinato da apposite commis- municare l'indennizzo, sioni. 9 Nella specie pertanto l'espropriato, al fine di sottrarsi alla decurtazione dell'indennità, avrebbe do- vuto, di sua iniziativa, attivare il meccanismo nego- ziale alternativo, di natura sostanzialmente transatti- va, о rinunziare а contestare l'applicabilità della stima dimidiata, con le conseguenti disponibilità a rinunziare all'eventuale giudizio di opposizione alla stima. Circa la ritenuta insufficienza dell'indennizzo, rileva che la Corte Costituzionale ha ribadito più di una volta che l'indennizzo non deve coincidere con il ristoro integrale del danno patrimoniale conseguente alla perdita del bene, essendo l'indennizzo commisurato "al massimo di contributo e di riparazione che, nel- l'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire nell'interesse privato". Di conseguenza il valore venale costituisce crite- rio e non misura dell'indennizzo per cui una determina- zione in misura anche bassa non viola la garanzia CO- stituzionale della proprietà privata. Con la memoria illustrativa il Comune ricorrente ha inoltre precisato che in relazione alle espropriazioni successive alla data di entrata in vigore della legge 8.8.1992 n 359, come quelle in esame, l'indennità di espropriazione deve essere sempre ridotta del 40% anche 10 nell'ipotesi in cui l'indennità accertata risulti supe- riore a quella offerta dall' Amministrazione, secondo l'insegnamento contenuto nella sentenza 10.5.2000 n 5940 pronunziata da questa Corte Suprema. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero va precisato che questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'indennità di espropriazione deve essere calcolata dall'espropriante sulla base dei cri- teri previsti dall'art. 5 bis comma 1 L. n 359/1992 e quindi offerta all'espropriato il quale ha l'onere di accettare l'indennità stessa procedendo alla cessione volontaria del bene, in base al comma 2 dell'articolo in esame, se vuole evitare la decurtazione del 40% pre- vista dal comma 1. Tale procedura peraltro in tanto può avere regolare attuazione in quanto l'espropriante nel rispetto dei parametri previsti dal comma 1 dell'art. 5 bis proceda alla liquidazione della giusta o, per meglio dire lega- le, indennità di espropriazione, ove per legale si in- tende un'indennità di espropriazione calcolata sulla base della semisomma fra il valore venale del bene, valore prossimo a quello venale, e il reddito dominica- le rivalutato. Qualora ciò non avvenga per avere l'espropriante un'indennità di espropriazione irrisoria о CO- offerto 11 munque molto lontana dal risultato della semisomma in- dicata, l'espropriato non ha l'onere di accettare l'in- dennità, procedendo alla cessione volontaria in cambio di un'indennità di espropriazione che non costituisce un serio ristoro della sua perdita patrimoniale. ( Cass. civ. sez. I 29.9.1999 n 10797 ) Ne consegue che avendo la Corte territoriale accer- tato che l'indennità di espropriazione spettante allo espropriato ammontava a £ 57.976.440, a fronte di un'indennità offerta di ammontare di £ 10.103.000, chiaramente insufficiente e non calcolata secondo i pa- rametri previsti dall'art. 5 bis L. 395/92, rettamente non ha operato la richiesta decurtazione del 40%, posto che se così avesse fatto avrebbe premiato la condotta illegittima del Comune, comprimendo, fino ad eliderlo sostanzialmente , il diritto dell'espropriato ad ottene- re la liquidazione della giusta e legale indennità, di- ritto compromesso dal rischio di vedere comunque decur- 1'Amministrazione avrebbe dovuto tato del 40% quanto così una libera scelta circa offrirgli, consentendo l'opportunità o meno di addivenire ad una cessione vo- lontaria delle aree in questione. Pertanto il motivo va rigettato, mentre inammissi- bile deve ritenersi il richiamo alla sentenza n 5940/2000 ed alle statuizioni in essa contenute, in 12 quanto formulato per la prima volta con la memoria il- lustrativa, non ritualmente idonea ad integrare il ri- corso. Con il quarto motivo l' Amministrazione ricorrente rileva violazione e falsa applicazione degli artt. 1218-1284 c.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Espone che la Corte territoriale ha attribuito sul- le somme dovute all' espropriato e fino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, gli interessi nel- la misura legale del 10% annuo dal 7.7.1993 al 31.12.1996 e del 5% annuo dall'1.1.97 fino al deposito, senza far uso del suo potere discrezionale di fissare gli interessi stessi in misura ridotta, in considera- zione di un comportamento non colpevole dell'Ammini- strazione. In ogni caso a decorrere dal giorno 1.1.1999 l'am- montare degli interessi legali è stato ridotto al 2,5% Il motivo è fondato per quanto di ragione e va per- tanto accolto nei limiti che saranno precisati. Invero riguardo alla prima parte della censura si Osserva che la Corte territoriale rettamente ha liqui- dato, in relazione alle somme dovute, gli interessi compensativi, corrispondenti al godimento delle somme stesse da parte del Comune, nella misura degli interes- si legali, non avendo alcun potere di ridurre la misura 13 degli interessi legali, essendo tale facoltà ricono- sciuta dallo ordi namento solo alla pattuizione privata ma non al giudice. La prima prospettazione va quindi rigettata. Riguardo alla misura degli interessi a partire dal giorno 1.1.1999 si osserva che la sentenza è stata de- positata prima della variazione della misura degli in- teressi legali, disposta con D.M. del Tesoro in data 10.12.1998, e che comunque, nella specie, in assenza di pattuizioni fra le parti, trova applicazione lo ius su- perveniens. Pertanto l'impugnata sentenza va cassata sul punto e giudicando ex art. 384 c.p.c. va dichiarato che sulle somme liquidate dalla Corte di appello sono dovuti gli interessi, nella misura degli interessi legali via via vigente fino al deposito presso la Cassa DD.PP. Le spese del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il quarto moti- VO ricorso cassa sul punto l'impugnata sentenza e giu- dicando ex art. 384 c.p.c., dichiara che sulle somme liquidate dalla Corte di appello sono dovuti gli inte- ressi legali, nella misura via via vigente, fino al 14 deposito presso la Cassa DD.PP.; condanna il Comune ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione di cui £ 180.000 per esborsi e £ 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22.novembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni ollaGigvanni Mario Adamo Mazio Idam Piora Alц CORTE SUPPE Dept. 2 A M O . R 4 E T oria A R 00d T A N L 2 I E M . 0 E G 0 A T L O 2 .0 A L 7 N P - e E i M P 0 0 to O A t z 1 I 5 i - D L IL . a U a 6 v L 6 2 r r S 3 F d Q G O e I i e O L in ll B N S I 1 t D 0 I a A a D I a G C C o i c o c 2 t N r D z i r I I iz O R a e tra A T r 0 H rv T V A e . is G C N U e t T I . S E 3 a n S g C ni le . a e C O C i D a 2 E R 1 b P A 1 M a U . s . R M l a n l I D n . . l a s o p s M a . p e . A . s ir b D r e l D a ( ( t D R ( 2 E 2 T . t N r a E S E 15