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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2014 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, genitore del de cuius , nata C.F._1 Persona_1 Parte_2
a Grammichele (CT) il 30.06.1960 (c.f. ), genitore del de cuius C.F._2 Per_1
, , nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] Parte_3 C.F._3 fratello del de cuius , , nata a Persona_1 Parte_4
Grammichele (CT) il 02.04.1978 (c.f. ), sorella del de cuius C.F._4 Per_1
, , nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] Parte_5 C.F._5 sorella del de cuius , tutti elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), Viale Persona_1
Europa n. 4/a presso lo studio professionale dell'Avv. Angelino Alessandro
( che li rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
ATTORI contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Grammichele (CT), via Ruggero Settimo n. C.F._6
147, presso lo studio professionale dell'Avv. Giuseppe Rota
( , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
CONVENUTO
e
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via S. Foti n. 27, presso lo studio professionale dell'Avv. Giovanni Russo, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Giannitto
( , giusta procura in atti. Email_3 Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_6 Parte_2
e , rispettivamente padre, madre, Parte_7 Parte_8 Parte_9 sorelle e fratello del de cuius , hanno convenuto in giudizio e Persona_2 Controparte_1
l' quali conducente e compagnia assicurativa dell'autocarro OM Lupetto Controparte_2
35HP (Tg. CT617519), al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 28.04.2007.
In particolare, gli attori hanno dedotto che: 1) in tale data, verso le ore 16:45 Persona_2 alla guida di una autovettura BMW (Tg. AH318CT), mentre percorreva la S.P. 33 Catania, in direzione Grammichele, “perdendo il controllo del mezzo, andava ad invadere la corsia dell'autocarro OM Lupetto 35HP condotta dal Sig. che in quel momento Controparte_1 sopraggiungeva a velocità sostenuta”; 2) a seguito della collisione, i veicoli si sono incendiati con all'interno i conducenti, i quali poco dopo venivano soccorsi;
3) nonostante l'intervento dei sanitari,
è deceduto a causa del sinistro. Persona_2
Gli attori hanno dunque dedotto che quanto occorso è addebitabile all'eccessiva velocità dell'autocarro poiché “una pronta azione frenante da parte del Sig. CP_3 Controparte_1
, anche se non avrebbe evitato l'impatto tra i due mezzi, ne avrebbe certamente limitato le
[...] disastrose conseguenze e sicuramente non tale da causare il decesso del Sig. ” e che, Persona_2 nonostante la richiesta e i numerosi solleciti, la compagnia assicurativa del mezzo condotto dall'odierno convenuto non aveva provveduto a risarcire il danno da loro patito.
Hanno chiesto, pertanto, previo accertamento della esclusiva responsabilità di Controparte_1 nella causazione del sinistro, condannarsi in solido i convenuti al risarcimento dei danni,
[...] quantificati nella somma totale di € 923.470,00, con vittoria di spese e compensi del giudizio, sollecitando l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa del 16.05.2014, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso allegato, deducendo l'esclusiva responsabilità di Persona_2 nella causazione del sinistro e rilevando che costui “a seguito della perdita del controllo dell'autoveicolo per l'elevata velocità, effettuava una rototraslazione in senso orario che lo portava ad invadere la corsia di marcia opposta percorsa in quell'istante dall'autocarro OM Lupetto 35HP”.
Il convenuto ha precisato, inoltre, che all'esito del procedimento penale R.G.N.R. n. 792/07, incoato al fine di valutare la presenza di eventuali profili responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, il consulente nominato dal Pubblico Ministero – dott. ing. - ha Persona_3 accertato l'esclusiva responsabilità di con conseguente proposizione della richiesta di Persona_2 archiviazione da parte del Pubblico Ministero. In subordine ha contestato il quantum richiesto, e ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 23.05.2014, si è costituita anche la compagnia Controparte_2 assicurativa del mezzo condotto da , contestando quanto eccepito e richiesto da Controparte_1 parte attrice, sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum debeatur.
Sotto il primo profilo, alla luce delle deduzioni della consulenza tecnica resa nel procedimento penale, ha dedotto l'assenza di responsabilità di nella causazione del sinistro, Controparte_1 non potendo essere a lui ascritti nemmeno profili di colpa in concorso, essendo stato accertato che
, azionando il sistema frenante del proprio autocarro e tentando di spostarsi repentinamente a CP_1 destra, fece tutto quanto era nelle proprie possibilità per evitare l'incidente”. In ordine al profilo del quantum debeatur, ha contestato le singole voci di danno, poiché non “personalizzate in ragione del grado di affettività, di parentela e di convivenza della vittima”, precisando, altresì, che l'eventuale risarcimento non potrebbe eccedere il limite del massimale assicurativo fissato in € 800.000,00. Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
In seno alle note di udienza del 15.5.2024, il convenuto ha precisato di Controparte_1 aver ottenuto, da parte della compagnia assicurativa del mezzo condotto da , il Persona_2 risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro di cui si tratta, sì come statuito in seno alla sentenza n. 355/2017 dell'intestato Tribunale, nel corso del procedimento civile dallo stesso incoato.
La causa è stata istruita tramite la sola produzione documentale e, all'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
La domanda promossa dagli attori deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere, in punto di diritto, che il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale definibile come l'insieme delle conseguenze negative, sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale, patite dal soggetto legato da un rapporto di parentela con il deceduto o con il danneggiato, tali da determinare lo stravolgimento in un sistema di vita che si fonda sull'affetto e l'unione delle persone che fanno parte di quel rapporto (cfr. Cass. civ., n. 23469 del 2018; Cass. civ., n. 901 del 2018; Cass. civ., n. 7513 del 2018).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, si osserva che – come confermato dalla giurisprudenza assolutamente consolidata – non è possibile prospettare un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso
(cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023).
Ne consegue che non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. civ., n. 9349 del 2017; Cass. civ., n. 4208 del 2017 e Cass. civ., n. 23426 del 2014), giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto
(cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023, in motiv.).
Ciò posto, nel caso oggetto di scrutinio, deve ritenersi che il sinistro è avvenuto per colpa esclusiva di conducente del veicolo BMW (Tg. AH318CT), sì come accertato dalla Persona_2
consulenza tecnica redatta dal dott. ing. e resa nel procedimento penale n. 794/07 Persona_3
R.G.N.R., svoltosi al fine di accertare le reali responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro.
A tal proposito giova rilevare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio per cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 30298 del 2023, avente ad oggetto proprio una fattispecie in cui “la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti”).
Ed infatti, il giudice chiamato a decidere una controversia in sede civile può porre a fondamento della propria decisione una perizia disposta in un procedimento penale, ferma restando l'identità delle persone coinvolte e la rilevanza della stessa ai fini del decidere.
Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre. È stato in proposito osservato che l'assenza di una norma di chiusura e di una elencazione
“chiusa” delle prove, unitamente ai concetti di produzione documentale e all'affermazione del c.d. diritto alla prova, induce “ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie” (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 5440 del 2010; Cass. civ., n. 7518 del
2001; Cass. civ., n. 12422 del 2000; Cass. civ., n. 2616 del 1995; Cass. civ., n. 12091 del 1990).
Nel caso di specie, dunque – in cui le parti hanno avuto occasione di spiegare compiutamente le rispettive difese nel pieno contraddittorio tra le stesse, sia in sede penalistica sia nella presente sede civilistica, in cui la relazione tecnica è stata allegata alla comparsa di costituzione del convenuto
– la consulenza redatta dal tecnico nominato dal P.M. nell'ambito del Controparte_1
procedimento indicato al n. 794/07 R.G.N.R., deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Tanto precisato, si rileva che il consulente tecnico nominato dal P.M., nel procedimento sopra indicato ha accertato che “soltanto il conducente dell'autovettura [BMW (Tg. AH318CT)] ebbe un ruolo influente nella causalità del sinistro per il mancato rispetto del limite di velocità in quel tratto di SP33 ed in quelle condizioni atmosferiche” (cfr. p. 40 della consulenza in atti).
Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal P.M., in quanto frutto di un iter logico ineccepibile, privo di vizi e condotto in modo accurato.
Egli, infatti, dopo aver offerto una descrizione accurata dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, ha proceduto all'indagine tecnica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riguardo: 1) alla direzione di marcia tenuta dai veicoli durante la fase ante-sinistro, durante e dopo l'urto diretto;
2) alla verifica della tipologia dei danni riportati da entrambi i veicoli;
3) alla velocità rispettivamente tenuta (individuata tramite l'analisi delle deformazioni riportate dai veicoli e tramite analisi dinamica); 4) ad ulteriori fattori che hanno favorito il verificarsi e l'evolversi dell'evento, specificamente enumerati nella relazione tecnica (cfr. pp. 11 ss. e passim della consulenza in atti).
L'analisi condotta ha dunque preso le mosse dal “campo del sinistro”, preso come riferimento la “direttrice di marcia SS3385 in direzione Grammichele la stessa seguita dall'autovettura BMW lungo la SP33 “, ed individuato nella “progressiva distanziometrica 2+100 in cui è presente il tratto rettilineo della stessa SP33 e ricadente nel territorio del Comune di Grammichele” (cfr. pagina 12 della consulenza in atti).
Esso viene analiticamente descritto, come: “piano viabile è asfaltato ed in buono stato di manutenzione”; “nel senso di marcia seguito dall'autovettura è presegnalato l'andamento curvilineo dei vari tratti che si susseguono per tutto il percorso che giunge sino al centro abitato di Grammichele”, con la presenza di un limite di velocità di 50 km/h per la strada extraurbana “come indicato nella segnaletica verticale disposta lungo i tratti della stessa SP33 e nei due sensi di marcia”
(cfr. p. 12 della consulenza in atti).
Il consulente ha, poi evidenziato che – per come accertato dagli Agenti della Polizia
Municipale intervenuti poco dopo il sinistro, e risultante dai rilievi dagli stessi effettuati – “il piano viabile era bagnato ed offerente quindi validi presupposti per avere una scarsa aderenza dei pneumatici alla sede stradale” (cfr. p. 13 della consulenza in atti).
Oltre all'esame dei luoghi, il perito ha analizzato le tracce d'urto dei veicoli coinvolti, che hanno riportato entrambi ingenti danni: l'autocarro OM- Fiat Lupetto “danneggiato nell'intera parte anteriore comprendente la cabina di guida sinistra sino al vano batterie”; e la BMW 32
“completamente distrutto dalle fiamme e risultano evidenziate le gravi introflessioni dei lamierati esterni ed interni” (cfr. p.14 della consulenza in atti).
L'esame dei danni e dello stato di quiete assunto dai veicoli dopo l'urto (la BMW risultava posizionata in modo parallelo a quella dell'autocarro OM – , posto verso il centro della CP_3 carreggiata) hanno condotto alla conclusione che l'urto è avvenuto in modo diretto – obliquo di tipo laterale “in quanto inizialmente concretizzatosi fra il lato anteriore destro dell'autovettura e il lato anteriore sinistro dell'autocarro. Realizzatosi in tal modo, dopo l'urto diretto, l'autovettura non avendo esaurito tutta l'energia cinetica, ha effettuato la rototraslazione in senso antiorario deviando la direzione di marcia che aveva durante la fase antecedente l'urto diretto obliquo, sino alla posizione di quiete rilevata a distanza di qualche metro” (cfr. pp. 17-18 della consulenza in atti).
La posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'urto e l'esame dei danni riportati dagli stessi hanno dunque confermato che “l'autovettura BMW durante la percorrenza lungo il tratto curvilineo
a sinistra ed in salita perdeva la corretta direzionalità e si dirigeva verso la corsia di marcia opposta”
(cfr. pagina 18 della consulenza in atti).
Quanto alla posizione dell'autocarro OM – Lupetto di , il consulente Controparte_1 tecnico ha accertato che questo si trovava “all'interno della corsia di marcia e conduceva il proprio veicolo strettamente a destra, come suggeriscono le norme di comportamento del NDCS” (cfr. p. 19 della consulenza in atti).
Ulteriore elemento dirimente è stata la velocità dei veicoli, quale fattore avente una grande incidenza causale sul sinistro anche al fine di valutare, se e in che misura, i mezzi potevano essere controllati dai conducenti in modo da evitare l'impatto.
Il consulente ha in proposito affermato che l'autovettura condotta da viaggiava Persona_2 alla velocità di circa 90 Km/h ed è giunta all'urto diretto con l'autocarro alla velocità di circa 55
Km/h; laddove l'autocarro procedeva ad una velocità di circa 44 Km/h (cfr. pp. 24 e 35 della consulenza in atti).
Il perito ha dunque accertato che l'autovettura condotta da aveva “una velocità Persona_2 tale ed un'aderenza tra pneumatici e sede stradale che non ha permesso al conducente di effettuare una decelerazione sufficiente ad evitare l'urto diretto con l'autocarro, malgrado lo stesso conducente avesse tentato la manovra di schivaggio verso destra” (cfr. p. 32 della consulenza in atti).
Alla luce dell'indagine tecnica effettuata, il tecnico nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, ha dunque concluso nei termini seguenti: “quando si realizzò
l'urto, la velocità dell'autoveicolo, per effetto della frenata cui venne sottoposta, si era ridotta di circa 25 Km/h, esattamente l'autoveicolo rallentando, passò dalla velocità di 86 Km/h a quella d'urto di 51 Km/h, comunque sufficiente a produrre le conseguenze che si realizzarono” e quindi “il conducente dell'autovettura ebbe un ruolo influente nella causalità del sinistro per il mancato rispetto del limite di velocità in quel tratto di SP33 ed in quelle condizioni atmosferiche. Infatti, tutto ciò non solo non consentì al conducente dell'autocarro di vedere in tempo l'autovettura del Per_2
che stava sopraggiungendo, ma non gli permise di intervenire anzitempo per evitare la stessa autovettura e dunque di intuirne in anticipo la fuoriuscita di corsia”.
Il consulente ha dunque escluso la sussistenza di eventuali profili di concorso di colpa in capo al convenuto e ha concluso per la esclusiva responsabilità di nella causazione del Persona_2
sinistro.
Siffatte conclusioni risultano precise e puntuali su ogni punto del mandato conferito in sede penale, frutto di un procedimento logico e scientifico, legato alla fattualità dell'evento e, in quanto tali, integralmente condivise anche da questo decidente.
Vale appena rilevare, in punto di diritto, che, per unanime giurisprudenza, deve escludersi un addebito di colpa “nell'ipotesi in cui il danneggiato dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno, deve attribuirsi la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia di marcia, il cui conducente è altresì tenuto a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali” (cfr.
Trib. Bari Sez. III 06.09.2012, in motiv.).
Per contro, parte attrice non ha formulato alcuna contestazione circa le conclusioni cui è giunto il tecnico né circa le metodologie dallo stesso utilizzate, e non ha neppure proposto alcuna ricostruzione alternativa del sinistro in esame;
e ha piuttosto ammesso che la BMW condotta da Per_2
“perdendo il controllo del mezzo andava ad invadere la corsia dell'autocarro OM Lupetto
[...]
35HP condotta dal Sig. ” (cfr., p. 2 atto di citazione). Controparte_1
Per tutto quanto sopra esposto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti, la domanda di risarcimento formulata dagli attori deve essere rigettata. ***********
In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. proposta dal convenuto , in quanto nel presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la Controparte_1
colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Né risulta allegata e in alcun modo dimostrata la sussistenza, in capo al convenuto, del lamentato danno (cfr. Cass. civ., n. 3830 del 2021; Cass. civ., n. 20018 del 2020).
***********
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, sì che gli attori vanno condannati alla refusione, in favore di e dell' in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, delle spese rispettivamente sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi e in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande risarcitorie proposte da , Parte_8 Parte_7
, ; Parte_2 Parte_6 Parte_9
- ND , Parte_8 Parte_7 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, a rifondere a Parte_6 Parte_9 Controparte_1 le spese legali del presente giudizio, che liquida in € 7.831,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e che si distraggono in favore dell'avv. Giuseppe Rota, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- ND , Parte_8 Parte_7 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, a rifondere all' Parte_6 Parte_9 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in € 7.831,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, 22.4.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2014 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, genitore del de cuius , nata C.F._1 Persona_1 Parte_2
a Grammichele (CT) il 30.06.1960 (c.f. ), genitore del de cuius C.F._2 Per_1
, , nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] Parte_3 C.F._3 fratello del de cuius , , nata a Persona_1 Parte_4
Grammichele (CT) il 02.04.1978 (c.f. ), sorella del de cuius C.F._4 Per_1
, , nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] Parte_5 C.F._5 sorella del de cuius , tutti elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), Viale Persona_1
Europa n. 4/a presso lo studio professionale dell'Avv. Angelino Alessandro
( che li rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
ATTORI contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Grammichele (CT), via Ruggero Settimo n. C.F._6
147, presso lo studio professionale dell'Avv. Giuseppe Rota
( , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
CONVENUTO
e
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via S. Foti n. 27, presso lo studio professionale dell'Avv. Giovanni Russo, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Giannitto
( , giusta procura in atti. Email_3 Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_6 Parte_2
e , rispettivamente padre, madre, Parte_7 Parte_8 Parte_9 sorelle e fratello del de cuius , hanno convenuto in giudizio e Persona_2 Controparte_1
l' quali conducente e compagnia assicurativa dell'autocarro OM Lupetto Controparte_2
35HP (Tg. CT617519), al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 28.04.2007.
In particolare, gli attori hanno dedotto che: 1) in tale data, verso le ore 16:45 Persona_2 alla guida di una autovettura BMW (Tg. AH318CT), mentre percorreva la S.P. 33 Catania, in direzione Grammichele, “perdendo il controllo del mezzo, andava ad invadere la corsia dell'autocarro OM Lupetto 35HP condotta dal Sig. che in quel momento Controparte_1 sopraggiungeva a velocità sostenuta”; 2) a seguito della collisione, i veicoli si sono incendiati con all'interno i conducenti, i quali poco dopo venivano soccorsi;
3) nonostante l'intervento dei sanitari,
è deceduto a causa del sinistro. Persona_2
Gli attori hanno dunque dedotto che quanto occorso è addebitabile all'eccessiva velocità dell'autocarro poiché “una pronta azione frenante da parte del Sig. CP_3 Controparte_1
, anche se non avrebbe evitato l'impatto tra i due mezzi, ne avrebbe certamente limitato le
[...] disastrose conseguenze e sicuramente non tale da causare il decesso del Sig. ” e che, Persona_2 nonostante la richiesta e i numerosi solleciti, la compagnia assicurativa del mezzo condotto dall'odierno convenuto non aveva provveduto a risarcire il danno da loro patito.
Hanno chiesto, pertanto, previo accertamento della esclusiva responsabilità di Controparte_1 nella causazione del sinistro, condannarsi in solido i convenuti al risarcimento dei danni,
[...] quantificati nella somma totale di € 923.470,00, con vittoria di spese e compensi del giudizio, sollecitando l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa del 16.05.2014, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso allegato, deducendo l'esclusiva responsabilità di Persona_2 nella causazione del sinistro e rilevando che costui “a seguito della perdita del controllo dell'autoveicolo per l'elevata velocità, effettuava una rototraslazione in senso orario che lo portava ad invadere la corsia di marcia opposta percorsa in quell'istante dall'autocarro OM Lupetto 35HP”.
Il convenuto ha precisato, inoltre, che all'esito del procedimento penale R.G.N.R. n. 792/07, incoato al fine di valutare la presenza di eventuali profili responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, il consulente nominato dal Pubblico Ministero – dott. ing. - ha Persona_3 accertato l'esclusiva responsabilità di con conseguente proposizione della richiesta di Persona_2 archiviazione da parte del Pubblico Ministero. In subordine ha contestato il quantum richiesto, e ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 23.05.2014, si è costituita anche la compagnia Controparte_2 assicurativa del mezzo condotto da , contestando quanto eccepito e richiesto da Controparte_1 parte attrice, sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum debeatur.
Sotto il primo profilo, alla luce delle deduzioni della consulenza tecnica resa nel procedimento penale, ha dedotto l'assenza di responsabilità di nella causazione del sinistro, Controparte_1 non potendo essere a lui ascritti nemmeno profili di colpa in concorso, essendo stato accertato che
, azionando il sistema frenante del proprio autocarro e tentando di spostarsi repentinamente a CP_1 destra, fece tutto quanto era nelle proprie possibilità per evitare l'incidente”. In ordine al profilo del quantum debeatur, ha contestato le singole voci di danno, poiché non “personalizzate in ragione del grado di affettività, di parentela e di convivenza della vittima”, precisando, altresì, che l'eventuale risarcimento non potrebbe eccedere il limite del massimale assicurativo fissato in € 800.000,00. Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
In seno alle note di udienza del 15.5.2024, il convenuto ha precisato di Controparte_1 aver ottenuto, da parte della compagnia assicurativa del mezzo condotto da , il Persona_2 risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro di cui si tratta, sì come statuito in seno alla sentenza n. 355/2017 dell'intestato Tribunale, nel corso del procedimento civile dallo stesso incoato.
La causa è stata istruita tramite la sola produzione documentale e, all'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda promossa dagli attori deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere, in punto di diritto, che il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale definibile come l'insieme delle conseguenze negative, sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale, patite dal soggetto legato da un rapporto di parentela con il deceduto o con il danneggiato, tali da determinare lo stravolgimento in un sistema di vita che si fonda sull'affetto e l'unione delle persone che fanno parte di quel rapporto (cfr. Cass. civ., n. 23469 del 2018; Cass. civ., n. 901 del 2018; Cass. civ., n. 7513 del 2018).
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, si osserva che – come confermato dalla giurisprudenza assolutamente consolidata – non è possibile prospettare un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso
(cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023).
Ne consegue che non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. civ., n. 9349 del 2017; Cass. civ., n. 4208 del 2017 e Cass. civ., n. 23426 del 2014), giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto
(cfr. Cass. civ., n. 4054 del 2023, in motiv.).
Ciò posto, nel caso oggetto di scrutinio, deve ritenersi che il sinistro è avvenuto per colpa esclusiva di conducente del veicolo BMW (Tg. AH318CT), sì come accertato dalla Persona_2
consulenza tecnica redatta dal dott. ing. e resa nel procedimento penale n. 794/07 Persona_3
R.G.N.R., svoltosi al fine di accertare le reali responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro.
A tal proposito giova rilevare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio per cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 30298 del 2023, avente ad oggetto proprio una fattispecie in cui “la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti”).
Ed infatti, il giudice chiamato a decidere una controversia in sede civile può porre a fondamento della propria decisione una perizia disposta in un procedimento penale, ferma restando l'identità delle persone coinvolte e la rilevanza della stessa ai fini del decidere.
Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre. È stato in proposito osservato che l'assenza di una norma di chiusura e di una elencazione
“chiusa” delle prove, unitamente ai concetti di produzione documentale e all'affermazione del c.d. diritto alla prova, induce “ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie” (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 5440 del 2010; Cass. civ., n. 7518 del
2001; Cass. civ., n. 12422 del 2000; Cass. civ., n. 2616 del 1995; Cass. civ., n. 12091 del 1990).
Nel caso di specie, dunque – in cui le parti hanno avuto occasione di spiegare compiutamente le rispettive difese nel pieno contraddittorio tra le stesse, sia in sede penalistica sia nella presente sede civilistica, in cui la relazione tecnica è stata allegata alla comparsa di costituzione del convenuto
– la consulenza redatta dal tecnico nominato dal P.M. nell'ambito del Controparte_1
procedimento indicato al n. 794/07 R.G.N.R., deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Tanto precisato, si rileva che il consulente tecnico nominato dal P.M., nel procedimento sopra indicato ha accertato che “soltanto il conducente dell'autovettura [BMW (Tg. AH318CT)] ebbe un ruolo influente nella causalità del sinistro per il mancato rispetto del limite di velocità in quel tratto di SP33 ed in quelle condizioni atmosferiche” (cfr. p. 40 della consulenza in atti).
Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal P.M., in quanto frutto di un iter logico ineccepibile, privo di vizi e condotto in modo accurato.
Egli, infatti, dopo aver offerto una descrizione accurata dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, ha proceduto all'indagine tecnica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riguardo: 1) alla direzione di marcia tenuta dai veicoli durante la fase ante-sinistro, durante e dopo l'urto diretto;
2) alla verifica della tipologia dei danni riportati da entrambi i veicoli;
3) alla velocità rispettivamente tenuta (individuata tramite l'analisi delle deformazioni riportate dai veicoli e tramite analisi dinamica); 4) ad ulteriori fattori che hanno favorito il verificarsi e l'evolversi dell'evento, specificamente enumerati nella relazione tecnica (cfr. pp. 11 ss. e passim della consulenza in atti).
L'analisi condotta ha dunque preso le mosse dal “campo del sinistro”, preso come riferimento la “direttrice di marcia SS3385 in direzione Grammichele la stessa seguita dall'autovettura BMW lungo la SP33 “, ed individuato nella “progressiva distanziometrica 2+100 in cui è presente il tratto rettilineo della stessa SP33 e ricadente nel territorio del Comune di Grammichele” (cfr. pagina 12 della consulenza in atti).
Esso viene analiticamente descritto, come: “piano viabile è asfaltato ed in buono stato di manutenzione”; “nel senso di marcia seguito dall'autovettura è presegnalato l'andamento curvilineo dei vari tratti che si susseguono per tutto il percorso che giunge sino al centro abitato di Grammichele”, con la presenza di un limite di velocità di 50 km/h per la strada extraurbana “come indicato nella segnaletica verticale disposta lungo i tratti della stessa SP33 e nei due sensi di marcia”
(cfr. p. 12 della consulenza in atti).
Il consulente ha, poi evidenziato che – per come accertato dagli Agenti della Polizia
Municipale intervenuti poco dopo il sinistro, e risultante dai rilievi dagli stessi effettuati – “il piano viabile era bagnato ed offerente quindi validi presupposti per avere una scarsa aderenza dei pneumatici alla sede stradale” (cfr. p. 13 della consulenza in atti).
Oltre all'esame dei luoghi, il perito ha analizzato le tracce d'urto dei veicoli coinvolti, che hanno riportato entrambi ingenti danni: l'autocarro OM- Fiat Lupetto “danneggiato nell'intera parte anteriore comprendente la cabina di guida sinistra sino al vano batterie”; e la BMW 32
“completamente distrutto dalle fiamme e risultano evidenziate le gravi introflessioni dei lamierati esterni ed interni” (cfr. p.14 della consulenza in atti).
L'esame dei danni e dello stato di quiete assunto dai veicoli dopo l'urto (la BMW risultava posizionata in modo parallelo a quella dell'autocarro OM – , posto verso il centro della CP_3 carreggiata) hanno condotto alla conclusione che l'urto è avvenuto in modo diretto – obliquo di tipo laterale “in quanto inizialmente concretizzatosi fra il lato anteriore destro dell'autovettura e il lato anteriore sinistro dell'autocarro. Realizzatosi in tal modo, dopo l'urto diretto, l'autovettura non avendo esaurito tutta l'energia cinetica, ha effettuato la rototraslazione in senso antiorario deviando la direzione di marcia che aveva durante la fase antecedente l'urto diretto obliquo, sino alla posizione di quiete rilevata a distanza di qualche metro” (cfr. pp. 17-18 della consulenza in atti).
La posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'urto e l'esame dei danni riportati dagli stessi hanno dunque confermato che “l'autovettura BMW durante la percorrenza lungo il tratto curvilineo
a sinistra ed in salita perdeva la corretta direzionalità e si dirigeva verso la corsia di marcia opposta”
(cfr. pagina 18 della consulenza in atti).
Quanto alla posizione dell'autocarro OM – Lupetto di , il consulente Controparte_1 tecnico ha accertato che questo si trovava “all'interno della corsia di marcia e conduceva il proprio veicolo strettamente a destra, come suggeriscono le norme di comportamento del NDCS” (cfr. p. 19 della consulenza in atti).
Ulteriore elemento dirimente è stata la velocità dei veicoli, quale fattore avente una grande incidenza causale sul sinistro anche al fine di valutare, se e in che misura, i mezzi potevano essere controllati dai conducenti in modo da evitare l'impatto.
Il consulente ha in proposito affermato che l'autovettura condotta da viaggiava Persona_2 alla velocità di circa 90 Km/h ed è giunta all'urto diretto con l'autocarro alla velocità di circa 55
Km/h; laddove l'autocarro procedeva ad una velocità di circa 44 Km/h (cfr. pp. 24 e 35 della consulenza in atti).
Il perito ha dunque accertato che l'autovettura condotta da aveva “una velocità Persona_2 tale ed un'aderenza tra pneumatici e sede stradale che non ha permesso al conducente di effettuare una decelerazione sufficiente ad evitare l'urto diretto con l'autocarro, malgrado lo stesso conducente avesse tentato la manovra di schivaggio verso destra” (cfr. p. 32 della consulenza in atti).
Alla luce dell'indagine tecnica effettuata, il tecnico nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, ha dunque concluso nei termini seguenti: “quando si realizzò
l'urto, la velocità dell'autoveicolo, per effetto della frenata cui venne sottoposta, si era ridotta di circa 25 Km/h, esattamente l'autoveicolo rallentando, passò dalla velocità di 86 Km/h a quella d'urto di 51 Km/h, comunque sufficiente a produrre le conseguenze che si realizzarono” e quindi “il conducente dell'autovettura ebbe un ruolo influente nella causalità del sinistro per il mancato rispetto del limite di velocità in quel tratto di SP33 ed in quelle condizioni atmosferiche. Infatti, tutto ciò non solo non consentì al conducente dell'autocarro di vedere in tempo l'autovettura del Per_2
che stava sopraggiungendo, ma non gli permise di intervenire anzitempo per evitare la stessa autovettura e dunque di intuirne in anticipo la fuoriuscita di corsia”.
Il consulente ha dunque escluso la sussistenza di eventuali profili di concorso di colpa in capo al convenuto e ha concluso per la esclusiva responsabilità di nella causazione del Persona_2
sinistro.
Siffatte conclusioni risultano precise e puntuali su ogni punto del mandato conferito in sede penale, frutto di un procedimento logico e scientifico, legato alla fattualità dell'evento e, in quanto tali, integralmente condivise anche da questo decidente.
Vale appena rilevare, in punto di diritto, che, per unanime giurisprudenza, deve escludersi un addebito di colpa “nell'ipotesi in cui il danneggiato dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno, deve attribuirsi la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia di marcia, il cui conducente è altresì tenuto a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali” (cfr.
Trib. Bari Sez. III 06.09.2012, in motiv.).
Per contro, parte attrice non ha formulato alcuna contestazione circa le conclusioni cui è giunto il tecnico né circa le metodologie dallo stesso utilizzate, e non ha neppure proposto alcuna ricostruzione alternativa del sinistro in esame;
e ha piuttosto ammesso che la BMW condotta da Per_2
“perdendo il controllo del mezzo andava ad invadere la corsia dell'autocarro OM Lupetto
[...]
35HP condotta dal Sig. ” (cfr., p. 2 atto di citazione). Controparte_1
Per tutto quanto sopra esposto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti, la domanda di risarcimento formulata dagli attori deve essere rigettata. ***********
In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. proposta dal convenuto , in quanto nel presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la Controparte_1
colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Né risulta allegata e in alcun modo dimostrata la sussistenza, in capo al convenuto, del lamentato danno (cfr. Cass. civ., n. 3830 del 2021; Cass. civ., n. 20018 del 2020).
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La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, sì che gli attori vanno condannati alla refusione, in favore di e dell' in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, delle spese rispettivamente sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi e in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande risarcitorie proposte da , Parte_8 Parte_7
, ; Parte_2 Parte_6 Parte_9
- ND , Parte_8 Parte_7 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, a rifondere a Parte_6 Parte_9 Controparte_1 le spese legali del presente giudizio, che liquida in € 7.831,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e che si distraggono in favore dell'avv. Giuseppe Rota, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- ND , Parte_8 Parte_7 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, a rifondere all' Parte_6 Parte_9 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in € 7.831,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, 22.4.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore