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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 634/2025 R.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente a Parte_1 C.F._1
SS (CL) in Via S. Margherita n. 42, elettivamente domiciliata in SS (CL) al Viale
Europa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Dario Bullaro, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in via telematica al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a Controparte_1 C.F._2
Sommatino (CL) in Piazza Rives n. 2, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ruggero Mancino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Caltanissetta, Piazza Trento n. 19.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformata in domanda congiunta.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025, svoltasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori, con le note scritte depositate, concludevano insistendo nell'accoglimento delle condizioni di
1 cui all'istanza di conversione del giudizio da ricorso per cessazione degli effetti civile giudiziale a ricorso congiunto, depositata in data 17.7.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta, dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio, e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio, atteso che dagli atti risulta che il matrimonio è stato trascritto in parte I) celebrato in
Sommatino il 4.6.1997, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione giudiziale poi trasformata in separazione consensuale e definita con la sentenza resa da questo Tribunale il 25.10.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che, da allora, i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza svoltasi con la modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. in relazione alla quale le parti, con l'accordo di divorzio depositato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, così da intendersi dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio.
Per quanto attiene alle altre condizioni di divorzio, attinenti essenzialmente a questioni riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi (i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti), le stesse attengono a diritti disponibili delle parti, appaiono conformi alla legge e di queste il Tribunale può prenderne atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo di conversione del giudizio da contenzioso a congiunto intervenuta tra le parti il 15.7.2025 e depositata in data 17.7.2025.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo di cui sopra, le spese possono essere compensate interamente tra le parti.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Sommatino il 4 giugno 1997 da e , come sopra generalizzati, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sommatino, anno 1997, atto n. 1, parte I, ufficio 1 alle condizioni di cui all'accordo di conversione del giudizio intervenuta tra le parti il
15.7.2025 e depositata in data 17.7.2025, da intendersi come interamente richiamato nel presente provvedimento.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sommatino di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 3 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 634/2025 R.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente a Parte_1 C.F._1
SS (CL) in Via S. Margherita n. 42, elettivamente domiciliata in SS (CL) al Viale
Europa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Dario Bullaro, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in via telematica al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a Controparte_1 C.F._2
Sommatino (CL) in Piazza Rives n. 2, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ruggero Mancino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Caltanissetta, Piazza Trento n. 19.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformata in domanda congiunta.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025, svoltasi con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori, con le note scritte depositate, concludevano insistendo nell'accoglimento delle condizioni di
1 cui all'istanza di conversione del giudizio da ricorso per cessazione degli effetti civile giudiziale a ricorso congiunto, depositata in data 17.7.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta, dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio, e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio, atteso che dagli atti risulta che il matrimonio è stato trascritto in parte I) celebrato in
Sommatino il 4.6.1997, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione giudiziale poi trasformata in separazione consensuale e definita con la sentenza resa da questo Tribunale il 25.10.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che, da allora, i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza svoltasi con la modalità scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. in relazione alla quale le parti, con l'accordo di divorzio depositato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, così da intendersi dopo l'intervenuto accordo sulle condizioni del divorzio.
Per quanto attiene alle altre condizioni di divorzio, attinenti essenzialmente a questioni riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi (i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti), le stesse attengono a diritti disponibili delle parti, appaiono conformi alla legge e di queste il Tribunale può prenderne atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo di conversione del giudizio da contenzioso a congiunto intervenuta tra le parti il 15.7.2025 e depositata in data 17.7.2025.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo di cui sopra, le spese possono essere compensate interamente tra le parti.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Sommatino il 4 giugno 1997 da e , come sopra generalizzati, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sommatino, anno 1997, atto n. 1, parte I, ufficio 1 alle condizioni di cui all'accordo di conversione del giudizio intervenuta tra le parti il
15.7.2025 e depositata in data 17.7.2025, da intendersi come interamente richiamato nel presente provvedimento.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sommatino di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 3 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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