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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Pastore e Scarano
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno
- Convenuto –
OGGETTO: “ INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 settembre 2023 parte ricorrente – esposto che a causa della situazione ambientale-lavorativa di perdurante mancata assegnazione di mansioni con forzata inattività, svuotamento di mansioni, demansionamento, emarginazione, angherie, minacce e discriminazioni, aveva subito una compromissione della sua salute psico-fisica avanzando istanza amministrativa all' - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai CP_1 sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento dei postumi conseguenti alla patologia (“disturbo da adattamento cronico con ansia e depressione”) ritenuta di origine professionale.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, previo espletamento della prova testimoniale, è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti
1
processuali ritualmente depositati nonché delle risultanze della prova testimoniale espletata, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, la ricorrente deduce di aver contratto una malattia professionale a causa della condotta
“mobbizzante” cui sarebbe stata sottoposta nell'ambiente di lavoro.
Orbene, come è noto, la giurisprudenza ha ormai elaborato una definizione di mobbing, inteso quale illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente - che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ.- condotta che si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata procedendo alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi e considerando l' idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lavoro, sent. n. 4774 del 06-03-2006).
“Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori (in modo inequivoco) di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginazione del dipendente, occorrendo, pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente) all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente” (Cass, Lav. 23 gennaio 2015, n. 1258);
2
“Per potersi parlare di mobbing è necessaria una pluralità di condotte ostili, protrattesi nel tempo, tese ad emarginare il singolo lavoratore. Per l'esattezza, secondo la giurisprudenza di questa S.C. affinché sia configurabile un mobbing devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità e/o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. Lav. 23 gennaio 2015, n. 1262; cfr. anche Cass.
Lav. 27 gennaio 2017 n° 2142 e 24 novembre 2017 n° 28098).
E' altresì pacifico - e ciò in applicazione delle normali regole processuali relative all'onere di allegazione e prova - che il lavoratore che denunci di essere stato vittima di una condotta
“mobbizzante” sul posto di lavoro e denunci di aver contratto una malattia in relazione ai comportamenti datoriali, è tenuto ad un onere di allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n. 19053 del 29-09-2005).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'unica collega di lavoro escussa, la teste è Tes_1 emerso che le pressioni (dovute al mancato raggiungimento degli obiettivi che la titolare preventivava), i toni di rimprovero, le inadempienze (la mancata concessione di ferie o di festività), le frequenti interruzioni durante l'attività lavorativa, l'adibizione a mansioni diverse da quelle previste dal contratto (caricare e scaricare elettrodomestici e altri articoli) erano posti in essere, da parte della datrice di lavoro, anche nei confronti della stessa teste e degli altri dipendenti. È emersa dunque conferma di un ambiente di lavoro certamente non sereno, ma nessun elemento tale da integrare gli estremi di una condotta supportata da uno specifico intento persecutorio nei confronti della ricorrente.
Quanto appena affermato trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei restanti testi escussi, tutti clienti dell'esercizio commerciale nel quale la ricorrente lavorava: gli stessi hanno dichiarato solamente che, nelle sporadiche occasioni in cui si sono recati al negozio per effettuare acquisti, hanno notato i toni insistenti (cfr. dichiarazioni del teste ) ovvero perentori e autoritari della Tes_2 titolare (cfr. dichiarazioni del teste ) ovvero ancora gli “atteggiamenti altezzosi da parte Tes_3 della figlia della titolare nei confronti di chiunque fosse presente” (cfr. dichiarazioni della teste
3
), nonché il fatto che la ricorrente fosse spesso interrotta durante lo svolgimento della propria Tes_4 attività per compiere mansioni diverse.
Ebbene, è evidente come dalla prova testimoniale non siano emersi elementi tali da rappresentare le specifiche circostanze di fatto che configurerebbero una condotta ostile ovvero di prevaricazione o persecuzione psicologica tale da integrare gli elementi costitutivi di una condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Pertanto, deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Pastore e Scarano
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno
- Convenuto –
OGGETTO: “ INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 settembre 2023 parte ricorrente – esposto che a causa della situazione ambientale-lavorativa di perdurante mancata assegnazione di mansioni con forzata inattività, svuotamento di mansioni, demansionamento, emarginazione, angherie, minacce e discriminazioni, aveva subito una compromissione della sua salute psico-fisica avanzando istanza amministrativa all' - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai CP_1 sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento dei postumi conseguenti alla patologia (“disturbo da adattamento cronico con ansia e depressione”) ritenuta di origine professionale.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, previo espletamento della prova testimoniale, è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti
1
processuali ritualmente depositati nonché delle risultanze della prova testimoniale espletata, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, la ricorrente deduce di aver contratto una malattia professionale a causa della condotta
“mobbizzante” cui sarebbe stata sottoposta nell'ambiente di lavoro.
Orbene, come è noto, la giurisprudenza ha ormai elaborato una definizione di mobbing, inteso quale illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente - che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ.- condotta che si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata procedendo alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi e considerando l' idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lavoro, sent. n. 4774 del 06-03-2006).
“Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori (in modo inequivoco) di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginazione del dipendente, occorrendo, pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente) all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente” (Cass, Lav. 23 gennaio 2015, n. 1258);
2
“Per potersi parlare di mobbing è necessaria una pluralità di condotte ostili, protrattesi nel tempo, tese ad emarginare il singolo lavoratore. Per l'esattezza, secondo la giurisprudenza di questa S.C. affinché sia configurabile un mobbing devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità e/o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. Lav. 23 gennaio 2015, n. 1262; cfr. anche Cass.
Lav. 27 gennaio 2017 n° 2142 e 24 novembre 2017 n° 28098).
E' altresì pacifico - e ciò in applicazione delle normali regole processuali relative all'onere di allegazione e prova - che il lavoratore che denunci di essere stato vittima di una condotta
“mobbizzante” sul posto di lavoro e denunci di aver contratto una malattia in relazione ai comportamenti datoriali, è tenuto ad un onere di allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n. 19053 del 29-09-2005).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'unica collega di lavoro escussa, la teste è Tes_1 emerso che le pressioni (dovute al mancato raggiungimento degli obiettivi che la titolare preventivava), i toni di rimprovero, le inadempienze (la mancata concessione di ferie o di festività), le frequenti interruzioni durante l'attività lavorativa, l'adibizione a mansioni diverse da quelle previste dal contratto (caricare e scaricare elettrodomestici e altri articoli) erano posti in essere, da parte della datrice di lavoro, anche nei confronti della stessa teste e degli altri dipendenti. È emersa dunque conferma di un ambiente di lavoro certamente non sereno, ma nessun elemento tale da integrare gli estremi di una condotta supportata da uno specifico intento persecutorio nei confronti della ricorrente.
Quanto appena affermato trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei restanti testi escussi, tutti clienti dell'esercizio commerciale nel quale la ricorrente lavorava: gli stessi hanno dichiarato solamente che, nelle sporadiche occasioni in cui si sono recati al negozio per effettuare acquisti, hanno notato i toni insistenti (cfr. dichiarazioni del teste ) ovvero perentori e autoritari della Tes_2 titolare (cfr. dichiarazioni del teste ) ovvero ancora gli “atteggiamenti altezzosi da parte Tes_3 della figlia della titolare nei confronti di chiunque fosse presente” (cfr. dichiarazioni della teste
3
), nonché il fatto che la ricorrente fosse spesso interrotta durante lo svolgimento della propria Tes_4 attività per compiere mansioni diverse.
Ebbene, è evidente come dalla prova testimoniale non siano emersi elementi tali da rappresentare le specifiche circostanze di fatto che configurerebbero una condotta ostile ovvero di prevaricazione o persecuzione psicologica tale da integrare gli elementi costitutivi di una condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Pertanto, deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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