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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2402 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. MERCORELLA RITA con ricorso depositato in data 13/11/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli a Cesena (FC) in data 11 luglio 2011. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) la premessa è parte integrante del presente accordo che qui viene riportata e accettata1;
2) su accordo delle parti, le stesse optano per L'AFFIDAMENTO CONDIVISO del figlio minore. il figlio minore vive e vivrà stabilmente presso la Persona_1 madre nell'abitazione sopra indicata con facoltà del padre di vederlo liberamente compatibilmente con le esigenze di studio e svago dello stesso. Già da tempo i genitori hanno concordemente stabilito che il figlio permarrà Persona_1 con il padre dallo stesso per due giorni la settimana giovedì e sabato dall'uscita di scuola sino a dopo cena e fine settimana alternati dal sabato dopo scuola sino alla domenica sera dopo cena con pernottamento notturno;
3) per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con se il figlio
per gg.15 anche non consecutivi;
per le vacanze natalizie gg.7 Persona_1 anche non consecutivi;
per quelle pasquali gg.3 anche non consecutivi ed in ogni caso previo accordo tra le parti;
4) , in accordo con la ex compagna, versa alla stessa sin dal Parte_1 mese dell'avvenuto scioglimento della convivenza, un contributo di € 300,00= mensili per il mantenimento del figlio . Tale importo verrà mantenuto sino Persona_1 alla completa indipendenza economica del figlio;
5) provvederà alla corresponsione del 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì e che dovranno essere corrisposte dietro esibizione di fattura/ricevuta di pagamento o equipollente;
6) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7) ogni altra questione economica in pendenza della convivenza è stata già risolta dalle parti le quali dichiarano che nulla risulta ancora in comproprietà tra di loro e i rispettivi conti correnti già da tempo suddivisi. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 13/11/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 13/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PREMESSO:
-che le parti hanno convissuto more uxorio dall'anno 2010 sino all'anno 2021 in FR (FC) Via Del Savio n.40;
-dalla loro unione è nato a [...] in data [...]; Persona_1
-come sopra detto dall'anno 2021 le parti hanno interrotto la loro unione e di fatto dal mese ottobre dello stesso anno vivono separati ognuno in abitazioni diverse: in particolare vive in CA EN (FC) Via Controparte_1
Aldo Moro n.97 e in CA EN (FC) Via Fiume n.9 la prima con la madre in abitazione di Parte_1 proprietà della famiglia, il secondo ospite da un amico;
-entrambi sono economicamente autosufficienti lavorando, , presso l'Azienda Agricola VENTURI Controparte_1 in Luogoraro di Cesena (FC) percependo uno stipendio di circa 1.200,00= mensili. Il lavora come Parte_1 autotrasportatore con ditta individuale e percepisce circa € 2.500,00= mensili;
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. MERCORELLA RITA con ricorso depositato in data 13/11/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli a Cesena (FC) in data 11 luglio 2011. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) la premessa è parte integrante del presente accordo che qui viene riportata e accettata1;
2) su accordo delle parti, le stesse optano per L'AFFIDAMENTO CONDIVISO del figlio minore. il figlio minore vive e vivrà stabilmente presso la Persona_1 madre nell'abitazione sopra indicata con facoltà del padre di vederlo liberamente compatibilmente con le esigenze di studio e svago dello stesso. Già da tempo i genitori hanno concordemente stabilito che il figlio permarrà Persona_1 con il padre dallo stesso per due giorni la settimana giovedì e sabato dall'uscita di scuola sino a dopo cena e fine settimana alternati dal sabato dopo scuola sino alla domenica sera dopo cena con pernottamento notturno;
3) per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con se il figlio
per gg.15 anche non consecutivi;
per le vacanze natalizie gg.7 Persona_1 anche non consecutivi;
per quelle pasquali gg.3 anche non consecutivi ed in ogni caso previo accordo tra le parti;
4) , in accordo con la ex compagna, versa alla stessa sin dal Parte_1 mese dell'avvenuto scioglimento della convivenza, un contributo di € 300,00= mensili per il mantenimento del figlio . Tale importo verrà mantenuto sino Persona_1 alla completa indipendenza economica del figlio;
5) provvederà alla corresponsione del 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì e che dovranno essere corrisposte dietro esibizione di fattura/ricevuta di pagamento o equipollente;
6) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7) ogni altra questione economica in pendenza della convivenza è stata già risolta dalle parti le quali dichiarano che nulla risulta ancora in comproprietà tra di loro e i rispettivi conti correnti già da tempo suddivisi. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 13/11/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 13/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PREMESSO:
-che le parti hanno convissuto more uxorio dall'anno 2010 sino all'anno 2021 in FR (FC) Via Del Savio n.40;
-dalla loro unione è nato a [...] in data [...]; Persona_1
-come sopra detto dall'anno 2021 le parti hanno interrotto la loro unione e di fatto dal mese ottobre dello stesso anno vivono separati ognuno in abitazioni diverse: in particolare vive in CA EN (FC) Via Controparte_1
Aldo Moro n.97 e in CA EN (FC) Via Fiume n.9 la prima con la madre in abitazione di Parte_1 proprietà della famiglia, il secondo ospite da un amico;
-entrambi sono economicamente autosufficienti lavorando, , presso l'Azienda Agricola VENTURI Controparte_1 in Luogoraro di Cesena (FC) percependo uno stipendio di circa 1.200,00= mensili. Il lavora come Parte_1 autotrasportatore con ditta individuale e percepisce circa € 2.500,00= mensili;
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