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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 560/2024 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MOCCIA MARCEL e dall'avv. MOCCIA ELVIO WALTER, domiciliatari;
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SCHWEIGL PETER, domiciliatario;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
1 di parte ricorrente:
“1) pronunciare, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento
del matrimonio contratto tra il sig. e ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) darsi atto che tutte le condizioni economiche previste in sede di separazione
sono state adempiute e che i coniugi hanno redditi adeguati per il loro autonomo
mantenimento;
3) spese legali interamente rifuse”;
di parte convenuta:
“I. In der Hauptsache:
- möge das Landesgericht von Bozen die Auflösung der zivilrechtlichen Folgen im
Sinne des Ges. 898/1970 i.g.F. aussprechen und dem zuständigen Standesamt der
Gemeinde Terlan die vom Gesetz vorgesehenen Anmerkungen, anordnen;
- sämtliche weiteren Anträge der Gegenpartei sind abzuweisen;
- dies alles unter vollständiger Kompensation der Gerichts- und Anwaltskosten unter
den Parteien.
II. In beweisrechtlicher Hinsicht:
Nur für jenen Fall, dass sich der Antragsgegner den obenstehenden Anträgen in der
Hauptsache widersetzen sollte, behält man sich im Sinne des Art. 473 bis ZPO
weitere Legungen und Anträge vor“;
del Pubblico Ministero:
2 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate dal ricorso“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti per la chiesta pronuncia, risultando provati e non contestati la pronuncia della separazione, rimasta ininterrotta per il termine di legge.
II.
La domanda di natura ricognitiva proposta da parte ricorrente è
inammissibile in questa sede, non potendosi pronunciare null'altro che domande strettamente attinenti al procedimento di divorzio.
III.
In ordine alle spese di lite, va osservato che, come documentato (docc. 6
e 7 di parte ricorrente), sussisteva accordo tra le parti nel procedere a divorzio tramite il Comune di competenza, a seguito del pagamento da parte del ricorrente di quanto dovuto a controparte, da effettuarsi in due rate.
Risulta, inoltre, che a seguito del pagamento della prima rata e con abbondante anticipo sulla scadenza della seconda, parte convenuta veniva meno all'accordo – senza addurre particolari ragioni e suscitando anche l'incredulità del proprio difensore, avv. Herbst - rendendo necessaria l'instaurazione del presente procedimento, soggetto a maggiori spese.
Le spese di lite – che in considerazione della semplicità delle questioni trattate, vengono ridotte del 50% considerando la fascia di valore da €
3 26.000,00 a € 52.000,00 - vanno poste pertanto a carico della convenuta.
Non è chiesta rifusione delle spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Terlano (BZ) il 27/03/2009 da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] Controparte_1
(BZ) il 24/07/1959;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terlano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 3, Parte I, Serie /, dell'anno 2009
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dichiara
inammissibile la domanda di sub n. 2) delle conclusioni Parte_1
di cui in epigrafe;
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive Controparte_1
in € 0,00 e per onorari in € 3.561,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
4 Così deciso in Bolzano, 21/02/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
Si trasmetta all'Ufficio traduzioni per la traduzione verso la lingua tedesca.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 560/2024 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MOCCIA MARCEL e dall'avv. MOCCIA ELVIO WALTER, domiciliatari;
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SCHWEIGL PETER, domiciliatario;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
1 di parte ricorrente:
“1) pronunciare, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento
del matrimonio contratto tra il sig. e ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) darsi atto che tutte le condizioni economiche previste in sede di separazione
sono state adempiute e che i coniugi hanno redditi adeguati per il loro autonomo
mantenimento;
3) spese legali interamente rifuse”;
di parte convenuta:
“I. In der Hauptsache:
- möge das Landesgericht von Bozen die Auflösung der zivilrechtlichen Folgen im
Sinne des Ges. 898/1970 i.g.F. aussprechen und dem zuständigen Standesamt der
Gemeinde Terlan die vom Gesetz vorgesehenen Anmerkungen, anordnen;
- sämtliche weiteren Anträge der Gegenpartei sind abzuweisen;
- dies alles unter vollständiger Kompensation der Gerichts- und Anwaltskosten unter
den Parteien.
II. In beweisrechtlicher Hinsicht:
Nur für jenen Fall, dass sich der Antragsgegner den obenstehenden Anträgen in der
Hauptsache widersetzen sollte, behält man sich im Sinne des Art. 473 bis ZPO
weitere Legungen und Anträge vor“;
del Pubblico Ministero:
2 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate dal ricorso“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti per la chiesta pronuncia, risultando provati e non contestati la pronuncia della separazione, rimasta ininterrotta per il termine di legge.
II.
La domanda di natura ricognitiva proposta da parte ricorrente è
inammissibile in questa sede, non potendosi pronunciare null'altro che domande strettamente attinenti al procedimento di divorzio.
III.
In ordine alle spese di lite, va osservato che, come documentato (docc. 6
e 7 di parte ricorrente), sussisteva accordo tra le parti nel procedere a divorzio tramite il Comune di competenza, a seguito del pagamento da parte del ricorrente di quanto dovuto a controparte, da effettuarsi in due rate.
Risulta, inoltre, che a seguito del pagamento della prima rata e con abbondante anticipo sulla scadenza della seconda, parte convenuta veniva meno all'accordo – senza addurre particolari ragioni e suscitando anche l'incredulità del proprio difensore, avv. Herbst - rendendo necessaria l'instaurazione del presente procedimento, soggetto a maggiori spese.
Le spese di lite – che in considerazione della semplicità delle questioni trattate, vengono ridotte del 50% considerando la fascia di valore da €
3 26.000,00 a € 52.000,00 - vanno poste pertanto a carico della convenuta.
Non è chiesta rifusione delle spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Terlano (BZ) il 27/03/2009 da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] Controparte_1
(BZ) il 24/07/1959;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terlano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 3, Parte I, Serie /, dell'anno 2009
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dichiara
inammissibile la domanda di sub n. 2) delle conclusioni Parte_1
di cui in epigrafe;
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive Controparte_1
in € 0,00 e per onorari in € 3.561,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
4 Così deciso in Bolzano, 21/02/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
Si trasmetta all'Ufficio traduzioni per la traduzione verso la lingua tedesca.
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