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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/09/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1255/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.
Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1255/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
e vertente
TRA
IG.ra (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.11.1971, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Sotira, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siderno
(RC), via Amendola n. 55; - ATTRICE -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Filiberto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
E
IG. (C.F. ), residente in [...]; CP_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: Risarcimento danni, sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento della causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio Parte_1
il IG. e la per sentirli condannare in solido al CP_2 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 23.10.2018. A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva quanto segue.
In data 23.10.2018, intorno alle ore 08:23, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poste sul Lungomare delle Palme del Comune di Siderno (RC), veniva investita dall'autovettura Alfa Romeo
159 targata EA140RV, di proprietà e condotta dal IG. e assicurata per la con CP_2 CP_3
la A causa dell'urto, l'attrice rovinò a terra riportando lesioni Controparte_1
personali per le quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri. Le lesioni subite le avrebbero cagionato un danno biologico permanente, un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, nonché un danno odontoiatrico.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_4
contestando in via preliminare l'effettiva verificazione del sinistro per presunte discrasie nelle dichiarazioni rese in fase stragiudiziale e per l'assenza di intervento delle Autorità nell'immediatezza. Nel merito, contestava il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni lamentate, in particolare il danno odontoiatrico, e l'entità del danno biologico richiesto, evidenziando pregressi sinistri a carico dell'attrice. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in subordine, la limitazione del risarcimento a quanto provato in corso di causa.
Il IG. , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 14 CP_2
marzo 2025, veniva dichiarata e ribadita la relativa contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni di parte attrice, IG. e Testimone_1
IG. , all'udienza del 20 ottobre 2023, e tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio medico- Tes_2
legale, affidata alla Dott.ssa la quale depositava il proprio elaborato peritale in data Persona_1
12.07.2024. All'udienza del 14 marzo 2025, le parti presenti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel Merito, in Fatto e Diritto
1. SULLA RESPONSABILITÀ ( ) CP_5
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto IG. , il quale, pur CP_2
essendo stato regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi. Tale contumacia, tuttavia, non esime questo giudice dal compiere un'approfondita valutazione nel merito della domanda, in quanto non equivale ad un'ammissione dei fatti dedotti dall'attrice [Tribunale di Milano, sez. 11, sentenza n. 2443/2020 - Tribunale di Torino, sentenza n. 1908/2023].
L'onere della prova circa la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale dei danni all'evento grava sulla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi pienamente assolto.
La ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice ha trovato pieno e convincente riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa. Il teste sig. , titolare del bar Testimone_1
antistante il luogo del sinistro, ha confermato di aver assistito all'investimento, dichiarando:
“confermo la circostanza, mi trovavo presso il mio bar, stavo uscendo, la signora era in compagnia
Tes_ del sig. con la moglie [...] la signora attraversava la strada per raggiungere il lato opposto, precisamente il lato mare, in quel momento è sopraggiunta un'auto, Alfa 159 grigia, che l'ha investita [...] preciso che l'urto è avvenuto sulle strisce pedonali, la signora nell'attraversamento ha compiuto due o tre passi prima dell'impatto” .
Analogamente, il teste IG. ha dichiarato: “Eravamo tutti sulle strisce pedonali, quando Tes_2
è sopraggiunta un'auto, mi pare un'Alfa 159 grigia, che, nonostante il mio tentativo di acchiapparla per tirarla indietro, investiva la sig.ra [...] la signora è stata colpita, dalla parte anteriore Parte_1
dell'auto, all'altezza dell'omero, alla sua sinistra e cadde in terra”. Le testimonianze, pur con le contestazioni sollevate dalla difesa della convenuta in merito al
Tes_ Tes_ rapporto di parentela del teste e alla tardiva indicazione del teste , appaiono precise, coerenti e prive di contraddizioni sugli elementi essenziali della dinamica. Entrambi i testi hanno concordemente riferito che la IG.ra si trovava sulle strisce pedonali al momento Parte_1
dell'investimento da parte dell'autovettura Alfa Romeo 159. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la prova testimoniale, se attendibile, è pienamente idonea a fondare il convincimento del giudice [Cass. Civ., Sez. 3, N. 6411 del 08-03-2024]. Le lievi discrasie rispetto alle dichiarazioni stragiudiziali, peraltro non asseverate in giudizio, non inficiano la credibilità complessiva del narrato processuale.
Accertata la dinamica, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo investitore, IG. , ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. Tale CP_2
norma pone a carico del conducente una presunzione di colpa, superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di investimento di un pedone che attraversi la carreggiata sulle apposite strisce, la giurisprudenza richiede una prova liberatoria particolarmente rigorosa, non essendo sufficiente la dimostrazione di un comportamento anomalo del pedone, ma occorrendo la prova che la condotta di quest'ultimo sia stata talmente imprevedibile e anormale da configurare una causa esclusiva dell'evento. Nel caso di specie, nessuna prova liberatoria è stata fornita dal conducente, rimasto contumace, né sono emersi elementi che possano far ritenere un concorso di colpa della danneggiata.
Pertanto, va dichiarata la responsabilità esclusiva del IG. nella causazione del sinistro CP_2
e, per l'effetto, la responsabilità solidale della convenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni.
2. SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ( Controparte_6
Passando alla liquidazione dei danni, questo giudice ritiene di doversi avvalere delle conclusioni rassegnate dalla Consulente Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa il cui elaborato appare Persona_1
immune da vizi logici e metodologici e fondato su un'accurata analisi della documentazione medica e su un approfondito esame obiettivo della periziata. La CTU ha accertato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro del 23.10.2018 e le lesioni patite dall'attrice, diagnosticando postumi invalidanti a carattere permanente riassumibili in: [“Disturbo da stress post traumatico. Forma grave complicata con disturbo d'ansia generalizzata. Trauma contusivo spalla destra (pregressa sub lussazione acromion claveare), distorsione collo piede destro, contusione ginocchio destro e colonna LS. Microfratture smalto dentinali delle corone degli elementi dentari 12.11.21.22.23. Sindrome algico disfunzionale dell'ATM”] .
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, si fa riferimento alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, le quali, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, costituiscono il parametro di conformità dell'equità su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire una parità di trattamento [Tribunale di
Locri, Sentenza n.200 del 28 Marzo 2025 - Tribunale di Locri, sentenza n. 542/2021- Tribunale di
Lecce, sentenza n. 2673/2018 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 14765 del 30-05-2019].
A) Danno Biologico Permanente:
La CTU ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 18%. Al momento del sinistro
(23.10.2018), la IG.ra aveva 46 anni (essendo nata il [...]). Applicando le Tabelle Parte_1
del Tribunale di Milano 2024, il risarcimento per il danno biologico permanente, comprensivo della sofferenza soggettiva (danno morale), ammonta a € 51.198,00.
La questione centrale non è se il danno morale vada "aggiunto" al danno biologico, ma se la componente di sofferenza soggettiva, già inclusa nel valore tabellare, sia effettivamente sussistente e provata nel caso concreto.
La liquidazione del danno morale non avviene tramite un'addizione automatica di una somma ulteriore rispetto a quella indicata dalle tabelle. Al contrario, il valore "standard" proposto dalle
Tabelle di Milano è già comprensivo di una quota media di sofferenza soggettiva che si presume accompagni una lesione di una data entità.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 3, N. 1870 del 20-01-2023) ha chiarito che: ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il quantum risarcitorio dev'essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno). Pertanto, la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale attraverso l'applicazione integrale dei valori tabellari è la regola. Aggiungere un'ulteriore somma a titolo di danno morale costituirebbe un'indebita duplicazione risarcitoria (Cass. Civ., Sez. 3, N. 5119 del 17-02-2023).
La richiesta di parte attrice di applicare la massima personalizzazione del danno non può essere accolta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la personalizzazione del risarcimento è ammessa solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che eccedano la normale proiettabilità del pregiudizio per lesioni di analoga entità [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9261 del 08-04-2025]. Quanto alla quantificazione del danno biologico, la personalizzazione del risarcimento richiede un accertamento obiettivo e documentato delle conseguenze peculiari e anomale subite dal danneggiato, che superino le tabelle di riferimento;
in assenza di tali prove, il giudice deve attenersi alle tabelle ufficiali. Nel caso di specie,
l'attrice non ha fornito la prova di siffatte eccezionali circostanze e la valutazione del CTU, che ha già tenuto conto del "disturbo da stress post traumatico" nella sua quantificazione complessiva, appare esaustiva del danno non patrimoniale subito.
B) Danno Biologico Temporaneo
La CTU ha accertato un periodo di inabilità temporanea così articolato:
Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.) per 10 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 75% per 50 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50% per 30 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25% per 10 giorni.
Utilizzando il valore giornaliero di € 115,00 per l'inabilità totale, come indicato dalle tabelle milanesi per le macrolesioni, il danno temporaneo viene così liquidato:
I.T.T.: 10 gg x € 115,00 = € 1.150,00
I.T.P. al 75%: 50 gg x (€ 115,00 x 75%) = € 4.312,50
I.T.P. al 50%: 30 gg x (€ 115,00 x 50%) = € 1.725,00 I.T.P. al 25%: 10 gg x (€ 115,00 x 25%) = € 287,50
Il totale per danno biologico temporaneo è pari a € 7.475,00.
C) Danno Patrimoniale (Spese Mediche):
La CTU ha ritenuto congrue le spese mediche e sanitarie sostenute e documentate in atti. Tali spese, come quantificate da parte attrice e non specificamente contestate, ammontano a € 5.977,00 e devono essere integralmente rimborsate.
D) Riepilogo del Danno complessivo risarcibile e calcolo degli Accessori:
Danno Biologico Permanente: € 51.198,00
Danno Biologico Temporaneo: € 7.475,00
Spese Mediche: € 5.977,00
TOTALE: € 64.650,00
Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale (€
58.673,00) deve essere devalutata alla data del sinistro (23.10.2018) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sulle somme via via rivalutate devono essere calcolati gli interessi legali fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma relativa alle spese mediche, gli interessi legali decorrono dalla data del relativo esborso. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, sull'intero importo liquidato (€ 64.650,00) decorreranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 1282
c.c. [Tribunale di Bari, sentenza n. 1134/2023].
3. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite sono poste a carico della società convenuta sulla base del principio della soccombenza. Per la liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia determinato sulla base del 'decisum' (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00). Considerata la natura della causa, che ha richiesto attività istruttoria (prova per testi e
CTU) ma non ha presentato questioni giuridiche di particolare complessità, si ritiene equo applicare valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, istruttoria, e fase decisionale e medi per la sola fase introduttiva, come segue: Fase di studio: € 1.276,00 - Fase introduttiva: € 1.628,00 - Fase istruttoria/trattazione: € 2.835,00 - Fase decisionale: € 2.127,00. Il compenso totale è liquidato in €
7.866,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali somme vanno distratte in favore dell'avv. Antonio Sotira, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate e determinate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della società convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1255/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del convenuto IG. ; CP_2
2. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva del IG. nella causazione del CP_2
sinistro per cui è causa e, per l'effetto, CONDANNA il IG. e la CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della IG.ra della somma
[...] Parte_1
complessiva di € 64.650,00, di cui € 58.673,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5.977,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche), oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato e disciplinato in parte motiva;
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_4
attrice, che si liquidano in € 7.866,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Sotira, procuratore antistatario;
4. PONE le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate e determinate in atti (si veda verbale d'udienza del 9 febbraio 2024), definitivamente a carico di Controparte_4
Così deciso in Locri, in data 1° settembre 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.
Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1255/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
e vertente
TRA
IG.ra (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.11.1971, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Sotira, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siderno
(RC), via Amendola n. 55; - ATTRICE -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Filiberto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
E
IG. (C.F. ), residente in [...]; CP_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: Risarcimento danni, sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento della causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio Parte_1
il IG. e la per sentirli condannare in solido al CP_2 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 23.10.2018. A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva quanto segue.
In data 23.10.2018, intorno alle ore 08:23, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poste sul Lungomare delle Palme del Comune di Siderno (RC), veniva investita dall'autovettura Alfa Romeo
159 targata EA140RV, di proprietà e condotta dal IG. e assicurata per la con CP_2 CP_3
la A causa dell'urto, l'attrice rovinò a terra riportando lesioni Controparte_1
personali per le quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri. Le lesioni subite le avrebbero cagionato un danno biologico permanente, un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, nonché un danno odontoiatrico.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_4
contestando in via preliminare l'effettiva verificazione del sinistro per presunte discrasie nelle dichiarazioni rese in fase stragiudiziale e per l'assenza di intervento delle Autorità nell'immediatezza. Nel merito, contestava il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni lamentate, in particolare il danno odontoiatrico, e l'entità del danno biologico richiesto, evidenziando pregressi sinistri a carico dell'attrice. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in subordine, la limitazione del risarcimento a quanto provato in corso di causa.
Il IG. , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 14 CP_2
marzo 2025, veniva dichiarata e ribadita la relativa contumacia.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni di parte attrice, IG. e Testimone_1
IG. , all'udienza del 20 ottobre 2023, e tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio medico- Tes_2
legale, affidata alla Dott.ssa la quale depositava il proprio elaborato peritale in data Persona_1
12.07.2024. All'udienza del 14 marzo 2025, le parti presenti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel Merito, in Fatto e Diritto
1. SULLA RESPONSABILITÀ ( ) CP_5
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto IG. , il quale, pur CP_2
essendo stato regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi. Tale contumacia, tuttavia, non esime questo giudice dal compiere un'approfondita valutazione nel merito della domanda, in quanto non equivale ad un'ammissione dei fatti dedotti dall'attrice [Tribunale di Milano, sez. 11, sentenza n. 2443/2020 - Tribunale di Torino, sentenza n. 1908/2023].
L'onere della prova circa la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale dei danni all'evento grava sulla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi pienamente assolto.
La ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice ha trovato pieno e convincente riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa. Il teste sig. , titolare del bar Testimone_1
antistante il luogo del sinistro, ha confermato di aver assistito all'investimento, dichiarando:
“confermo la circostanza, mi trovavo presso il mio bar, stavo uscendo, la signora era in compagnia
Tes_ del sig. con la moglie [...] la signora attraversava la strada per raggiungere il lato opposto, precisamente il lato mare, in quel momento è sopraggiunta un'auto, Alfa 159 grigia, che l'ha investita [...] preciso che l'urto è avvenuto sulle strisce pedonali, la signora nell'attraversamento ha compiuto due o tre passi prima dell'impatto” .
Analogamente, il teste IG. ha dichiarato: “Eravamo tutti sulle strisce pedonali, quando Tes_2
è sopraggiunta un'auto, mi pare un'Alfa 159 grigia, che, nonostante il mio tentativo di acchiapparla per tirarla indietro, investiva la sig.ra [...] la signora è stata colpita, dalla parte anteriore Parte_1
dell'auto, all'altezza dell'omero, alla sua sinistra e cadde in terra”. Le testimonianze, pur con le contestazioni sollevate dalla difesa della convenuta in merito al
Tes_ Tes_ rapporto di parentela del teste e alla tardiva indicazione del teste , appaiono precise, coerenti e prive di contraddizioni sugli elementi essenziali della dinamica. Entrambi i testi hanno concordemente riferito che la IG.ra si trovava sulle strisce pedonali al momento Parte_1
dell'investimento da parte dell'autovettura Alfa Romeo 159. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la prova testimoniale, se attendibile, è pienamente idonea a fondare il convincimento del giudice [Cass. Civ., Sez. 3, N. 6411 del 08-03-2024]. Le lievi discrasie rispetto alle dichiarazioni stragiudiziali, peraltro non asseverate in giudizio, non inficiano la credibilità complessiva del narrato processuale.
Accertata la dinamica, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo investitore, IG. , ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. Tale CP_2
norma pone a carico del conducente una presunzione di colpa, superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di investimento di un pedone che attraversi la carreggiata sulle apposite strisce, la giurisprudenza richiede una prova liberatoria particolarmente rigorosa, non essendo sufficiente la dimostrazione di un comportamento anomalo del pedone, ma occorrendo la prova che la condotta di quest'ultimo sia stata talmente imprevedibile e anormale da configurare una causa esclusiva dell'evento. Nel caso di specie, nessuna prova liberatoria è stata fornita dal conducente, rimasto contumace, né sono emersi elementi che possano far ritenere un concorso di colpa della danneggiata.
Pertanto, va dichiarata la responsabilità esclusiva del IG. nella causazione del sinistro CP_2
e, per l'effetto, la responsabilità solidale della convenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni.
2. SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ( Controparte_6
Passando alla liquidazione dei danni, questo giudice ritiene di doversi avvalere delle conclusioni rassegnate dalla Consulente Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa il cui elaborato appare Persona_1
immune da vizi logici e metodologici e fondato su un'accurata analisi della documentazione medica e su un approfondito esame obiettivo della periziata. La CTU ha accertato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro del 23.10.2018 e le lesioni patite dall'attrice, diagnosticando postumi invalidanti a carattere permanente riassumibili in: [“Disturbo da stress post traumatico. Forma grave complicata con disturbo d'ansia generalizzata. Trauma contusivo spalla destra (pregressa sub lussazione acromion claveare), distorsione collo piede destro, contusione ginocchio destro e colonna LS. Microfratture smalto dentinali delle corone degli elementi dentari 12.11.21.22.23. Sindrome algico disfunzionale dell'ATM”] .
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, si fa riferimento alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, le quali, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, costituiscono il parametro di conformità dell'equità su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire una parità di trattamento [Tribunale di
Locri, Sentenza n.200 del 28 Marzo 2025 - Tribunale di Locri, sentenza n. 542/2021- Tribunale di
Lecce, sentenza n. 2673/2018 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 14765 del 30-05-2019].
A) Danno Biologico Permanente:
La CTU ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 18%. Al momento del sinistro
(23.10.2018), la IG.ra aveva 46 anni (essendo nata il [...]). Applicando le Tabelle Parte_1
del Tribunale di Milano 2024, il risarcimento per il danno biologico permanente, comprensivo della sofferenza soggettiva (danno morale), ammonta a € 51.198,00.
La questione centrale non è se il danno morale vada "aggiunto" al danno biologico, ma se la componente di sofferenza soggettiva, già inclusa nel valore tabellare, sia effettivamente sussistente e provata nel caso concreto.
La liquidazione del danno morale non avviene tramite un'addizione automatica di una somma ulteriore rispetto a quella indicata dalle tabelle. Al contrario, il valore "standard" proposto dalle
Tabelle di Milano è già comprensivo di una quota media di sofferenza soggettiva che si presume accompagni una lesione di una data entità.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 3, N. 1870 del 20-01-2023) ha chiarito che: ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il quantum risarcitorio dev'essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno). Pertanto, la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale attraverso l'applicazione integrale dei valori tabellari è la regola. Aggiungere un'ulteriore somma a titolo di danno morale costituirebbe un'indebita duplicazione risarcitoria (Cass. Civ., Sez. 3, N. 5119 del 17-02-2023).
La richiesta di parte attrice di applicare la massima personalizzazione del danno non può essere accolta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la personalizzazione del risarcimento è ammessa solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che eccedano la normale proiettabilità del pregiudizio per lesioni di analoga entità [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9261 del 08-04-2025]. Quanto alla quantificazione del danno biologico, la personalizzazione del risarcimento richiede un accertamento obiettivo e documentato delle conseguenze peculiari e anomale subite dal danneggiato, che superino le tabelle di riferimento;
in assenza di tali prove, il giudice deve attenersi alle tabelle ufficiali. Nel caso di specie,
l'attrice non ha fornito la prova di siffatte eccezionali circostanze e la valutazione del CTU, che ha già tenuto conto del "disturbo da stress post traumatico" nella sua quantificazione complessiva, appare esaustiva del danno non patrimoniale subito.
B) Danno Biologico Temporaneo
La CTU ha accertato un periodo di inabilità temporanea così articolato:
Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.) per 10 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 75% per 50 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50% per 30 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25% per 10 giorni.
Utilizzando il valore giornaliero di € 115,00 per l'inabilità totale, come indicato dalle tabelle milanesi per le macrolesioni, il danno temporaneo viene così liquidato:
I.T.T.: 10 gg x € 115,00 = € 1.150,00
I.T.P. al 75%: 50 gg x (€ 115,00 x 75%) = € 4.312,50
I.T.P. al 50%: 30 gg x (€ 115,00 x 50%) = € 1.725,00 I.T.P. al 25%: 10 gg x (€ 115,00 x 25%) = € 287,50
Il totale per danno biologico temporaneo è pari a € 7.475,00.
C) Danno Patrimoniale (Spese Mediche):
La CTU ha ritenuto congrue le spese mediche e sanitarie sostenute e documentate in atti. Tali spese, come quantificate da parte attrice e non specificamente contestate, ammontano a € 5.977,00 e devono essere integralmente rimborsate.
D) Riepilogo del Danno complessivo risarcibile e calcolo degli Accessori:
Danno Biologico Permanente: € 51.198,00
Danno Biologico Temporaneo: € 7.475,00
Spese Mediche: € 5.977,00
TOTALE: € 64.650,00
Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale (€
58.673,00) deve essere devalutata alla data del sinistro (23.10.2018) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sulle somme via via rivalutate devono essere calcolati gli interessi legali fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma relativa alle spese mediche, gli interessi legali decorrono dalla data del relativo esborso. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, sull'intero importo liquidato (€ 64.650,00) decorreranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 1282
c.c. [Tribunale di Bari, sentenza n. 1134/2023].
3. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite sono poste a carico della società convenuta sulla base del principio della soccombenza. Per la liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia determinato sulla base del 'decisum' (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00). Considerata la natura della causa, che ha richiesto attività istruttoria (prova per testi e
CTU) ma non ha presentato questioni giuridiche di particolare complessità, si ritiene equo applicare valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, istruttoria, e fase decisionale e medi per la sola fase introduttiva, come segue: Fase di studio: € 1.276,00 - Fase introduttiva: € 1.628,00 - Fase istruttoria/trattazione: € 2.835,00 - Fase decisionale: € 2.127,00. Il compenso totale è liquidato in €
7.866,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali somme vanno distratte in favore dell'avv. Antonio Sotira, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate e determinate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della società convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1255/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del convenuto IG. ; CP_2
2. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva del IG. nella causazione del CP_2
sinistro per cui è causa e, per l'effetto, CONDANNA il IG. e la CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della IG.ra della somma
[...] Parte_1
complessiva di € 64.650,00, di cui € 58.673,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5.977,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche), oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato e disciplinato in parte motiva;
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_4
attrice, che si liquidano in € 7.866,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Sotira, procuratore antistatario;
4. PONE le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già liquidate e determinate in atti (si veda verbale d'udienza del 9 febbraio 2024), definitivamente a carico di Controparte_4
Così deciso in Locri, in data 1° settembre 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda