Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
Qualora sia stata tempestivamente formulata richiesta di rito abbreviato, sia pure in relazione a titolo di reato ostativo al suo accoglimento, ma non siano stati proposti motivi di appello per censurare il suo diniego, a causa delle regole processuali all'epoca vigenti dopo l'intervento della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale, non può essere dedotta in Cassazione, alla stregua del diritto sopravvenuto, alcuna violazione di legge, data la legittimità del diniego secondo la "lex temporis" e la conseguente impossibilità di annullamento di una sentenza resa sulla base di norme che il giudice del merito era tenuto ad osservare nel momento in cui essa veniva deliberata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 8878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8878 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 6/7/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere N. 753
3. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere N. 12555/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LE CO nato a [...] [...];
avverso sentenza del 9/12/1999 Corte di Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gemelli Torquato;
NI AP, ritenuto responsabile di detenzione e porto illegali di armi, di furto di un camion, di omicidio aggravato in persona di IZ IT e di tentato omicidio di TO SI, PP TO, IZ PI e GI IZ, reati unificati col vincolo della continuazione, è stato condannato alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per quattro mesi dalla Corte di Assise di Messina, con sentenza del 14/6/99, confermata in appello. I giudici del merito hanno dato ragione della ritenuta responsabilità sulla base della sua partecipazione al clan Galli e delle concordanti dichiarazioni, tra gli altri, dei collaboranti posti in posizioni di preminenza EO, IN e AR, con ulteriori riscontri ricavati dal contenuto della sentenza emessa il 10/7/89 dal Tribunale di Messina, ormai definitiva, in riferimento a detta appartenenza all'associazione mafiosa. Inoltre, IO IZ ha riferito che il SI, uno dei feriti nell'agguato in cui fu ucciso il IT, ebbe a dirgli di aver riconosciuto il AP fra gli attentatori. Avverso la sentenza emessa il 9/12/99 dalla Corte di Assise di Appello di Messina, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova, per non avere il giudice di appello tenuto conto delle incongruenze e contraddizioni dei propalanti, indice di mendacio;
ne' è stata data ragione di talune collusioni dei collaboranti che hanno comportato la convergenza di versioni perché concordate.
Censura, inoltre, la ritenuta aggravante della premeditazione, fondata su elementi non di sicuro valore sintomatico, senza tener conto che, nelle mire dei "Killer" non era il IT ma IO IZ, con la conseguente inapplicabilità dell'aggravante, tra l'altro soggettiva, ai sensi dell'art. 60 c.p.. Ed è stata presa in considerazione la partecipazione del tutto occasionale del AP all'agguato, del quale ebbe conoscenza non più di qualche ora prima - sicché difetta anche l'elemento cronologico della premeditazione-. Lamenta, poi, che non risulta l'iter logico seguito per il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena e che non poteva essere contestata ed applicata l'aggravante di cui all'art. 7 L. n.203/91, essendo l'omicidio punibile con l'ergastolo.
Chiede che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 16/12/99 n.479, sia riconosciuta la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p..
Eccepisce, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 223 della medesima Legge n. 479 nella parte in cui non prevede la possibilità di chiedere la suddetta diminuzione di pena, nei processi in corso, a coloro che furono impediti dallo sbarramento frapposto dalla sentenza n. 176/91 della Corte Costituzionale: la discriminazione, atteso che anche il profilo sostanziale della diminuente in questione, viola l'art. 3 della Costituzione, per la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato solo nei procedimenti che non hanno superato la fase d'inizio del dibattimento. Osserva la Corte che censura attinente alla violazione dell'art. 192 c.p.p. è manifestamente infondata, avendo la Corte del merito con dovizia di argomentazioni dato corretta e logica ragione delle dichiarazioni incrociate dei collaboranti in funzione di reciproco riscontro ed avendo dato logiche spiegazioni delle discrasie fra RA e OR. Sicché sussiste un'imponente massa di accuse, sulle quali è stata dimostrata l'attendibilità dei numerosi propalanti ed evidenziato il complesso di elementi esterni di riscontro;
sicché, le censure su dette punti finiscono anche col costituire una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito che non può avere ingresso in sede di legittimità.
In ordine alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, il problema della sua estensibilità a norma del combinato disposto degli artt. 118 e 59 co. 2 c.p.p. e superato nella specie dalla dimostrata presenza del AP nei tre agguati succedutisi nel tempo, sicché è un fuor luogo dubitare anche solo dell'elemento cronologico che integra l'aggravante. Nè, vertendosi in un'"aberratio ictus", può conseguirne l'esclusione. A parte la considerazione che la premeditazione non richiede che sia preventivamente individuata la vittima della0'ttività criminosa, essendo sufficiente che la condotta illecita sia deliberata con congruo anticipo e persista nel tempo senza l'intervento di ripensamenti, il richiamo all'art. 60 operato dall'art. 82 c.p. tronca ogni questione, non venendo poste a carico dell'agente che si è reso responsabile di errore sulla persona dell'offeso solo le circostanzi aggravanti che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa o i rapporti fra offeso e colpevole - con le eccezioni di cui all'ultimo comma del citato art. 60 che qui non rilevano -.
La censura mossa al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche è del tutto generica, mentre al riguardo è congrua e logica la motivazione che figura nella sentenza impugnata. Di nessun pregio è la dedotta inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, attesa l'evidente riferibilità nella specie ai tentati omicidi per i quali non è prevista la pena dell'ergastolo - anche sul punto è stato correttamente argomentato dal giudice di appello -.
Resta da esaminare la questione dell'applicabilità della diminuente del rito abbreviato in sede di legittimità, con la connessa questione di legittimità costituzionale proposta, che peraltro, essendo intervenuta la norma intertemporale per i giudizi in corso (art. 4 ter della L. 5/6/2000 n. 144 che ha convertito con modificazioni il D.L. 7/4/2000 n. 82), deve ritenersi ora riferita alla disciplina transitoria.
Detta norma al secondo comma (è la disposizione che interessa) stabilisce che nei processi penali per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 82/2000 e nei quali prima dell'entrata in vigore della L. n. 479/99 era scaduto il termine per richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa può chiedere che il processo ai fini del secondo comma dell'art. 442 c.p.p. sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 co.
2. E il terzo comma aggiunge che la richiesta è ammessa se è presentata:
a) nel giudizio di primo grado, prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;
c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).
La formulazione non lascia dubbi circa l'inapplicabilità della disciplina transitoria del giudizio di cassazione: la volontà del legislatore - facendo un parallelismo - è in linea con l'art. 1 co. 4 D.L. 7/1/2000 n. 2 nel testo modificato dalla L. di convers. 25/2/2000 n. 35 dove si stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini della decisione si applicano nel giudizio di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa - disciplina che è in netto contrasto con la sentenza "Gerina" 7/4/98 delle Sezioni Unite e si allinea alla decisione di questa I Sezione sent. 29/9/97 Cascino;
decisioni relative alla disciplina transitoria dettata dall'art. 6 L. n. 267/97 in riferimento all'art. 513 c.p.p. -. Si è in presenza di un orientamento inequivocabile, che chiaramente presuppone il principio "tempus regit actum" ogni qual volta non vi sia espressa deroga;
e dà ragione della mancata previsione della possibilità di applicazione della nuova normativa nel giudizio di cassazione, per sua natura funzionalmente diretto solo alla verifica di legittimità della decisione del giudice del merito, verifica quindi che può essere effettuata solo con riferimento alla normativa vigente all'epoca di detta decisione, alla quale detto giudice era obbligato ad attenersi. In conseguenza, ove la verifica dia esito positivo, la decisione impugnata non può essere annullata, in difetto appunto di un vizio di legittimità. Detta regola, salvo specifico intervento normativo, subisce eccezione solo se ricorrano le ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p. ovvero in caso di successione di "leggi penali" (art. 2 co. 2 e 3 c.p.); e tali situazioni non ricorrono nella specie, in particolare non si è in presenza di successione di legge penale "sostanziale". È ben vero che la disciplina del rito abbreviato ha "riflessi" di natura sostanziale in virtù della diminuzione di un terzo della pena da infliggere in concreto (e alla pena dell'ergastolo si sostituisce quella della reclusione di anni trenta); ma il sistema normativo che connota tale rito speciale in funzione deflativa del dibattimento e le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali conclamano il carattere processuale di esso, con modalità e tempi fissati con rigida scansione di regole soggette al principio d'irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi cod. civ..
Nè può essere sottaciuto che il parametro costituzionale della disparità di trattamento e della non ragionevolezza trova un limite in materia di norme processuali intertemporali, regolando queste situazioni particolari in casi limitati ed essendo destinate ad esaurirsi in breve tempo;
sicché, per esse detto confronto non può avere lo stesso spessore che si richiede per le altre norme ordinarie.
Infine, non ha rilievo l'assunto del difensore secondo il quale il ricorrente, nonostante il titolo del reato prevedesse la pena edittale dell'ergastolo, abbia fatto a suo tempo tempestiva richiesta di essere giudicato col, rito abbreviato, non ripetendola con i motivi di appello a causa delle regole processuali all'epoca vigenti dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 176/91). Non è posta in discussione la legittimità del diniego alla stregua della normativa dell'epoca; ma la richiesta non può, comunque, rivivere ora per allora e dar luogo ad un annullamento della sentenza impugnata, non ricorrendo un vizio di violazione di legge addebitabile al giudice del merito in relazione a norme ch'era tenuto ad osservare. Tanto che l'art. 4 ter co. 2 e 4 prevede una nuova richiesta che s'innesta in specifiche situazioni processuali (che sono al di fuori del giudizio di cassazione).
È, pertanto, manifestamente infondata la proposta eccezione d'illegittimità costituzionale.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e il AP è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000