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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 816/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 816/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PONTE VECCHIO DI MAGENTA, VIA ISONZO, 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MACCHIARELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 18 elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELA ANTONIETTA MARIA SCHIENA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Per : “Previa declaratoria di ammissibilità Parte_1
del presente appello, Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano, 1^ Sezione Civile, n. 377/2023, pubblicata in data 19.01.2023, così provvedere: in via
principale: - accertare che il ha adempiuto esattamente agli Parte_1
obblighi propedeutici alla erogazione del finanziamento e, per l'effetto, ordinare la erogazione della
prima quota del contributo nella misura pari al 30 % della somma originariamente ammessa e pari ad
€ 1.193.804,29; - accertare la illegittimità, e per l'effetto, disporre l'annullamento del Decreto n.
12480 del 21.10.2020 con cui ha ridotto la spesa totale ammessa ad € Controparte_1
1.550.688,06 (in luogo di € 1.705.434,70 originariamente accordati), rideterminando la quota di
contributo in € 1.085.481,64 (in luogo di € 1.193.804,29), stralciando le somme impegnate dal Pt_1
per gli affidamenti in favore della (pari ad € 97.482,32, oltre IVA di € Controparte_2
21.446,11), dell'arch. (euro 5.000,00), del dott. (euro 4.790,00), nonché agli appalti Per_1 Per_2
per le perizie di stima delle aree da espropriare affidate al geom. (pari ad un totale di € CP_3
123.458,98, oltre un totale di IVA pari ad € 27.160,98); - condannare a pagare al Controparte_1
la restante parte della prima quota del contributo dovuto per il Parte_1
finanziamento di cui in narrativa pari ad euro 123.458,98, oltre un totale di IVA pari ad € 27.160,98,
oltre agli interessi di legge dalla data della di ammissione al finanziamento fino all'integrale soddisfo,
nonché rivalutazione monetaria;
in via subordinata: - accertare la illegittimità, e per l'effetto, disporre
pagina 2 di 18 l'annullamento del Decreto n. 12480 del 21.10.2020, nella parte in cui ha escluso Controparte_1
dal contributo le somme relative all'affidamento in favore della (pari ad € Controparte_2
97.482,32, oltre IVA di € 21.446,11) e, per l'effetto, ordinarne il pagamento;
con vittoria di spese e
compensi di lite del doppio grado di giudizio, oltre refusione precisando che, nella specie, sono dovuti
gli oneri riflessi in luogo di I.V.A. e C.P.A. in quanto il sottoscritto difensore è iscritto all'albo speciale
degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare: In via Controparte_1
preliminare, accertata la violazione degli artt. 121 e 342 c.p.c.. dichiarare l'inammissibilità
dell'impugnazione e/o non considerare le pagine eccedenti il limite dimensionale previsto e/o tener
conto di tale violazione nella decisione sulle spese di giudizio;
In via principale nel Merito, per tutto
quanto esposto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente
giudizio, e rinviando a tutte le difese in fatto ed in diritto svolte anche nel giudizio di primo grado,
confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza e la legittimità
della rideterminazione operata dall' e, in particolare, ed in parte qua, del Parte_2
decreto n. 12480 del 21 ottobre 2020 opposto in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese,
compensi del presente grado di giudizio e relativi accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il agiva in giudizio Parte_1
davanti al tribunale di Milano nei confronti della chiedendo che fosse accertato Controparte_1
l'esatto adempimento da parte del agli obblighi propedeutici alla erogazione del finanziamento e, Pt_1
pertanto, l'illegittimità del Decreto n. 12480 del 21.10.2020, con cui parte convenuta aveva disposto la rideterminazione del contributo relativo al progetto “Traccia Azzura - collegamento ciclabile tra
l'Abbiatense e Vigevano - CUP c46g17000170002 – POR FESR 2014-2020 della , Controparte_1
asse IV – Azione iv.
4.E.1.1. – misura mobilità ciclistica – ”; chiedeva, Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 18 inoltre, che fosse ordinata l'erogazione della prima quota del contributo nella misura pari al 30% della somma originariamente ammessa e, in via subordinata, fosse accertata l'illegittimità del Decreto n.
12480 del 21.10.2020 nella parte in cui Regione aveva escluso dal contributo le somme CP_1
relative all'affidamento in favore della pari a € 97.482,32, oltre IVA Controparte_2
quantificata in € 21.446,11. A sostegno delle proprie domande, l'attore affermava: 1) che il progetto,
volto alla realizzazione di una pista ciclabile, era stato ricompreso, con Decreto della Regione
n. 6985 del 15 luglio 2016, tra i progetti ammessi alla fase di concertazione;
2) che, in data CP_1
22.12.2016, era stato sottoscritto l'accordo relativo al progetto, nel quale era stata prevista la spesa totale di € 1.705.434,70, di cui € 1.193.804,29 a titolo di contributo regionale pari alla misura del 70%;
3) che nell'accordo erano state disciplinate le ipotesi di decadenza o di rideterminazione delle somme assegnate al progetto;
4) di avere indetto, in esecuzione dell'accordo, le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e degli incarichi di progettazione, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; 5) che, con nota del 06.08.2020 (prot. n. S1.2020.0019567), la aveva richiesto la trasmissione Controparte_1
dei “verbali di gara, nomina della commissione, report per gara su piattaforma elettronica, pubblicità
eseguite, contratto sottoscritto” relativi all'appalto con procedura aperta affidata alla CP_2
con determina n. 312/2017 (pari a € 97.482,32, oltre IVA quantificata in € 21.446,11),
[...]
nonché il report SINTEL della procedura, ovvero di motivare l'eventuale mancato ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, con riguardo all'affidamento degli incarichi all'arch. (appalto di progettazione - integrazioni tecnica e documentale: € 5.200,00, oltre IVA Per_1
pari a € 1.144,00), al dott. (indagini geologiche: € 4.885,00, oltre a IVA pari a € 1.074,88), Per_2
nonché degli appalti per le perizie di stima delle aree da espropriare affidate al geom. (€ CP_3
7.334,25, oltre IVA pari a € 1.613,54 + € 2.444,75, oltre IVA pari a € 537,84 + € 4.889,49, oltre IVA
pari a € 1.075,69), dell'incarico di frazionamento mappali in favore del medesimo geometra (€
16.052,50, oltre IVA pari a € 3.522,75) e di quello di collaudo statico affidato all'ing. (€ Per_3
3.933,47, oltre IVA pari a € 865,36); 6) di avere fornito i chiarimenti richiesti;
7) che, nonostante i pagina 4 di 18 chiarimenti, con Decreto n. 12480 del 21.10.2020, la aveva ridotto la spesa totale Controparte_1
ammessa a € 1.550.688,06 in luogo di € 1.705.434,70, originariamente accordati, rideterminando la quota di contributo in € 1.085.481,64 in luogo di € 1.193.804,29, stralciando le somme destinate agli affidamenti in favore della dell'arch. del dott. e del geom. Controparte_2 Per_1 Per_2
per gli appalti e per le perizie di stima delle aree da espropriare, pari a € 123.458,98, oltre a CP_3
IVA quantificata in € 27.160,98, in ragione del mancato ricorso al mercato elettronico, nonché in violazione dell'allora vigente art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 8) che tale decreto era illegittimo in quanto né il bando della procedura, né la legge, né l'accordo sottoscritto in data 22.12.2016
contemplavano l'ipotesi di riduzione del contributo a causa di irregolarità relative alle procedure di affidamento degli appalti;
9) di avere fatto corretta applicazione della normativa vigente all'epoca degli affidamenti giacché non sussisteva l'obbligo di ricorrere a strumenti informatici, né, tanto meno, al mercato elettronico in considerazione della natura tecnica degli affidamenti, obbligo introdotto solo in data 18 ottobre 2018, a seguito della novella all'art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 10) che,
comunque, in ogni caso, per l'affidamento dell'incarico di progettazione in favore della CP_2
pari a € 97.482,32, oltre IVA quantificata in € 21.446,11, era stata espletata una procedura
[...]
aperta ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.lgs. n. 50/2016, non sussistendo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico trattandosi di contratto privo di rilevanza comunitaria;
11) che erano stati violati i principi del giusto procedimento sanciti dalla L. 241/1990, in quanto il decreto di rideterminazione era stato adottato senza previa instaurazione del contraddittorio.
La si era costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In particolare, a fondamento delle sue contestazioni, parte convenuta deduceva che: 1) nell'avviso/legge speciale volto/a a ricevere manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per mobilità ciclistica era stato specificato che il soggetto beneficiario avrebbe dovuto rispettare la normativa europea in materia di appalti pubblici;
2) che nel Decreto n. 12198 del 24 pagina 5 di 18 novembre 2016 erano stati specificati gli obblighi e i doveri dei soggetti beneficiari, tra cui vi era il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, le quali contemplavano l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli appalti e gli affidamenti c.d. sotto – soglia comunitaria;
3) che dalle osservazioni presentate dall' erano emerse inadempienze e irregolarità con riguardo a CP_4
quattro affidamenti atteso il mancato ricorso al mercato elettronico, con conseguente necessità di rideterminare il contributo e di adottare il decreto censurato;
4) che era dovere dell' , in CP_4
adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e dagli artt. 36, 37, 38
del D.lgs. n. 50/2016, fare ricorso ai mercati elettronici di acquisto e di negoziazione nelle procedure di affidamento come evidenziato nel decreto impugnato, mediante il quale era stata disposta la rideterminazione del beneficio.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 377/2023, depositata il 19 gennaio 2023, ha rigettato le domande svolte da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma Parte_1
della pronuncia sulla base di sei distinti motivi che saranno analizzati nel prosieguo.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
La Corte d'appello di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione CP_2
della causa al collegio l'udienza del 25.09.2024, poi, rinviata, a seguito della modifica del consigliere istruttore, a quella del 12.03.2025. A tale udienza, previa discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l' abbia violato l'art. 1, comma 450, d.lgs. 296/2006, affidando appalti di servizi CP_4
pagina 6 di 18 di importo inferiore alla soglia comunitaria senza fare ricorso al mercato elettronico MEPA o ad analogo mercato elettronico.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare il primo periodo dell'art. 1, comma 450, L. 296/2007, con conseguente piena correttezza e legittimità degli affidamenti degli incarichi contestati senza procedere al ricorso a una procedura elettronica.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, infatti, che la disposizione di cui all'art. 1, comma 450, L. 296/2007, applicabile
ratione temporis, prevedeva che: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. […]”.
Alla luce di tale chiara previsione normativa, la Corte ritiene che non trovi riscontro quanto affermato da parte appellante, secondo cui tale disposizione prevedeva esclusivamente che il ricorso al mercato pagina 7 di 18 elettronico fosse circoscritto alla sussistenza di determinate condizioni, limitandosi a stabilire per le amministrazioni non statali l'alternatività tra il ricorso al MEPA e ad altri mercati elettronici.
Si rileva, peraltro, che a medesime conclusioni si giunge anche alla luce della previsione di cui all'art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016, nella sua versione applicabile ratione temporis, la quale dispone per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere “attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP Spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni”, ovvero il MEPA. In tal modo anche tale norma prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni nel caso di affidamenti di incarichi di valore inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiori a € 1.000,00, soglia innalzata solo a seguito della introduzione della legge finanziaria n. 145/2018 a € 5.000,00.
Si osserva, alla luce della giurisprudenza contabile e amministrativa e della normativa emanata anche a seguito del codice degli appalti, peraltro, che la lettura di tali norme è conforme alla ratio delle norme citate, in quanto esse sono volte a garantire una amministrazione quanto più digitale e informatica, in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative di acquisto di beni e servizi, essendo lo strumento MEPA concepito proprio al fine di assicurare la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità, consentendo di ampliare la platea dei fornitori e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale (cfr. Cons. di Stato 68/2023).
Al riguardo non è dirimente quanto asserito da parte appellante, secondo la quale, a riprova della correttezza della sua interpretazione, rileverebbero una circolare dell'Ordine degli Ingegneri, nonché
l'atto di segnalazione n. 7 del 19.12.2018 dell'ANAC.
pagina 8 di 18 La Corte osserva, infatti, che, alla luce della chiarezza delle disposizioni normative sopra richiamate,
non possa assumere rilevanza una circolare interna dell'ordine degli ingegneri, la quale non può avere alcun valore di interpretazione autentica. Inoltre, per quanto concerne l'atto di segnalazione dell'ANAC, è del tutto condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che tale atto, confermando l'esclusione dell'obbligo del mercato elettronico per gli affidamenti di incarichi e servizi di importo inferiore a € 1.000,00, ha implicitamente confermato l'obbligo qualora tale importo fosse stato superato, come nel caso di specie con riferimento a tutti e quattro gli incarichi oggetto di contestazione. È, infatti, pacifico che l' abbia affidato i seguenti incarichi senza CP_4
fare ricorso ad alcuna procedura elettronica: appalto di progettazione in favore dell'arch. (€ Per_1
5.200,00, oltre IVA € 1.144,00), incarico di indagini geologiche dott. (€ 4.885,00, oltre IVA € Per_2
1.074,88), nonché gli appalti per le perizie di stima delle aree da espropriare affidate al geom. CP_3
(€ 7.334,25, oltre IVA € 1.613,54 + € 2444,75, oltre IVA € 537,84 + € 4.889,49, oltre IVA € 1.075,69),
incarico di frazionamento mappali in favore del medesimo geometra (€ 16.052,50, oltre IVA €
3.522,75) e quello di collaudo statico affidato all' ing. (€ 3.933,47, oltre IVA € 865,36), nonché Per_3
incarico alla con determina n. 312/2017 (€ 97.482,32, oltre IVA € Controparte_2
21.446,11).
Si ritiene, inoltre, irrilevante il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 40, comma 2, d.lgs.
50/2016, il quale si riferisce chiaramente al solo obbligo di utilizzare strumenti informatici idonei per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, come già evidenziato dal giudice di primo grado, avendo confuso il mercato elettronico, MEPA o altro assimilato, con i mezzi di comunicazione elettronica, che rappresentano esclusivamente dei mezzi per comunicare, quali internet, computer, fax,
etc.. Rilevante al riguardo è quanto previsto dal Codice degli appalti, il quale, all'art. 3, comma 1,
definisce, alla lett. pppp), come mezzo di comunicazione elettronica quello “che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione
dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi pagina 9 di 18 ottici o altri mezzi elettromagnetici”, alla lett. qqqq), come rete pubblica di comunicazione elettronica quella “utilizzata interamente e prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti” e, alla lett. rrrr), come servizi di comunicazione elettronica quelli “forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti utilizzando reti di servizi di
comunicazioni elettronica che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti […]”. Diverso dai mezzi di comunicazione elettronica è il concetto di “mercato elettronico”, disciplinato dall'art. 3,
comma 1, lett. bbbb), definito come “strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via telematica”.
In considerazione di tale distinzione, la Corte ritiene che non rilevi nemmeno l'invocata applicazione dell'art. 52 d.lgs. 50/2016, il quale prevede la possibilità di una deroga all'obbligo di richiedere mezzi di comunicazione nella procedura di presentazione dell'offerta, quando, a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti,
dispositivi o formati file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti da programmi comunemente a disposizione. Tale norma, infatti, fa evidente riferimento ai mezzi di comunicazione elettronica e non al mercato elettronico in ordine all'affidamento degli appalti. Si osserva, peraltro,
come rilevato anche dal giudice di primo grado, che parte appellante non ha, comunque, dedotto alcun elemento, come era suo onere, ai fini della prova della natura specialistica degli affidamenti, idoneo a giustificare una deroga alla disciplina generale, come nel caso, a esempio, in cui tale procedura avesse garantito un risparmio di spesa.
pagina 10 di 18 2. Oggetto del secondo motivo di appello è l'asserita omessa valutazione da parte del giudice di primo grado del fatto che sussisteva, nel caso di specie, una oggettiva impossibilità di ricorrere al MEPA per l'assenza di operatori a cui affidare tali incarichi, tenuto conto della natura squisitamente tecnica degli affidamenti. Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile alla luce della Circolare n.
133 del 2017 del Consiglio nazionale degli ingegneri, dell'atto di segnalazione n. 7 del 2018
dell'ANAC e del Parere rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che a fondamento del suo assunto parte appellante si è limitata a richiamare atti e pareri, i quali non sono vincolanti e non possono avere alcuna rilevanza specifica, anche ai soli fini interpretativi, alla luce del chiaro dettato normativo di cui all'art. 1, comma 450, L. 296/2016, sopra richiamato, il quale non fa alcuna distinzione in riferimento alla natura intellettuale o meno dell'opera oggetto di affidamento. Si rileva, peraltro, che, in sede di contradditorio amministrativo, parte appellante non ha mai contestato tale impossibilità, essendosi pacificamente limitata ad affermare di non avere fatto ricorso ai mercati elettronici per i quattro affidamenti di cui trattasi, atteso che nel 2017
non sussisteva alcun obbligo in ordine a essi, circostanza che, però, non trova alcuna conferma, atteso che la soglia minima è stata elevata da € 1.000,00 a € 5.000,00 solo nel 2018.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante quanto asserito dall' in ordine al fatto che, al tempo degli affidamenti CP_4
contestati, non vi fosse la possibilità di avvalersi del mercato elettronico perché sia sul MEPA, che sulle piattaforme regionali non vi era la possibilità di selezionare le categorie merceologiche relative ai servizi architettonici e di ingegneria, possibilità poi conferita solo in data 11.03.2019 sulla piattaforma
CONSIP, a seguito di aggiornamento.
Tale motivo è infondato.
pagina 11 di 18 La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado, laddove ha evidenziato che, sebbene risulti che la piattaforma COSIP nazionale sia stata aggiornata solo nel 2019, sulla piattaforma regionale le categorie merceologiche relative ai servizi di cui trattasi erano già presenti,
avendo, peraltro, altre amministrazioni fatto ricorso al SINTEL, ossia la piattaforma regionale gestita da società in house dalla stessa per l'affidamento di lavori e servizi della stessa CP_5 CP_1
categoria (progettazione, direzione lavori, coordinamento, etc. per piste ciclabili, doc. 23 del fascicolo di parte appellata del giudizio di primo grado). Si rileva, peraltro, che è documentalmente provato che già nel 2017 anche la COSIP aveva individuato i servizi professionali-architettonici, quelli di
Co costruzione, di ingegneria, di ispezione e di catasto stradale come presenti nel ME. (doc. 24 pagg.
10-13 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Alla luce di ciò è evidente la irrilevanza di un eventuale aggiornamento nel 2019, il quale non avrebbe impedito a parte appellante di fare ricorso al mercato elettronico per i servizi in contestazione già nel
2017.
4. Oggetto del quarto motivo è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto irrilevante quanto affermato dall' in ordine alla illegittimità della revoca del beneficio, in quanto la lex CP_4
specialis della procedura non contemplerebbe la possibilità di rideterminare il contributo in fase di erogazione a causa di irregolarità relative alle procedure seguite per l'affidamento degli appalti.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che risulta per tabulas che nell'“Avviso a presentare manifestazioni d'interesse
riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica” (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata) era stato espressamente previsto, quale condizione di ammissibilità delle spese, il generale rispetto della normativa in materia di appalti, compresa, quindi, la disciplina sul ricorso al mercato elettronico (ex doc. 3, doc. 4, ex art. 12, e doc. 5 del fascicolo di parte appellata).
pagina 12 di 18 Nelle Linee Guida per la rendicontazione e ammissibilità della spesa (docc. 5 e 21 del fascicolo di parte appellata) risulta, inoltre, precisato che “Per essere ammissibile la spesa deve corrispondere ai
seguenti requisiti: […] legittima deve essere conforme […] alle norme comunitarie, nazionali e
regionali pertinenti in particolare a quelle relative alla disciplina degli appalti pubblici”.
È documentalmente provato che anche nell'accordo sottoscritto dall'appellante e dalla (doc. 6 CP_1
del fascicolo di parte appellata) tra gli impegni della prima vi era quello proprio di “rispettare le linee
guida e gli eventuali regolamenti e disposizioni che verranno emanati dall'Autorità di gestione del
POR FESR 2014-2020 e degli ulteriori uffici regionali coinvolti”, nonché quelli di “rimborsare
eventuali somme versate ad anticipazioni eccedenti la somma ammissibile a consuntivo”, mentre tra gli impegni della seconda vi era quello di verificare la rendicontazione delle spese e le richieste di erogazione del contributo, nonché la regolarità delle procedure seguite.
Risulta, poi, dalla documentazione in atti che il legale rappresentante del si era vincolato con una Pt_1
specifica ed espressa dichiarazione, in data 21.12.2015, a rispettare tutta la normativa in materia di appalti, avendo espressamente affermato che l'Ente avrebbe operato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza e appalti pubblici (doc. 19 del fascicolo di parte appellata), di cui le norme sul ricorso obbligatorio ai mercati elettronici costituiscono parte integrante.
È, dunque, evidente che una volta che erano state confermate, in sede di verifica e di controllo, le irregolarità e le violazioni della normativa in materia di appalti per il mancato ricorso al mercato elettronico negli affidamenti in favore dell'arch. del dott. del geom. e della Per_1 Per_2 CP_3
l'Amministrazione non poteva ammettere le spese relative e ha dovuto Controparte_2
procedere a rideterminare il contributo, come previsto dall'art.
3.5 della legge speciale (doc. 5 pag. 12
del fascicolo di parte appellata), a seguito della verifica della documentazione allegata alla richiesta della prima quota.
pagina 13 di 18 La Corte ritiene che sia irrilevante quanto affermato da parte appellante in ordine al fatto che gli affidamenti, poi, censurati, non sarebbero stati tempestivamente contestati dalla facendo CP_1
sorgere un legittimo affidamento in capo all'Ente in ordine alla correttezza della procedura seguita.
Si osserva, infatti, che l'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti della legge speciale (doc. 5, ex art.
3.3 pagg. 10-11 del fascicolo di parte appellata), tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori realizzati con ritardo, ha potuto procedere alle verifiche solo a seguito della presentazione della documentazione depositata a fondamento della richiesta di rimborso della prima quota del contributo,
atteso che solo in quel momento ha potuto verificare l'ammissibilità o meno della spesa esposta in ordine ai quattro affidamenti oggetto di contestazione. Si rileva, peraltro, che, alla luce della disciplina speciale, gli uffici possono comunque effettuare controlli in qualsiasi momento per un periodo di dieci anni, finalizzati proprio ad accertare la regolarità delle procedure seguite (doc. 4, ex art. 24, pag. 31 e doc. 5, ex art. 1.6, pag. 7 del fascicolo di parte appellata).
5. Oggetto del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato, in primo luogo, che il fatto che l'incarico fosse stato affidato all'esito di una procedura aperta non spiegherebbe alcuna rilevanza ai fini del rispetto dell'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico, in quanto la tipologia di procedura non deve essere confusa con gli strumenti di acquisto e di negoziazione di natura elettronica utilizzabili per gli affidamenti c.d. sottosoglia. Inoltre, alla luce dell'importo a base d'asta dell'incarico affidato alla società e di quanto prescritto Controparte_2
dagli artt. 36 e 157 del codice appalti, il giudice di prime cure ha affermato che il contratto stipulato tra l' e la società non potesse essere incluso nel novero dei contratti di CP_4 Controparte_2
rilevanza comunitaria e, in quanto tale, doveva rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 1, comma
450, sopra citato.
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata, avendo il giudice di primo grado fatto una non corretta applicazione delle disposizioni in materia degli appalti e, in particolare, della disposizione di pagina 14 di 18 cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, in relazione all'incarico affidato alla
[...]
del valore di € 97.482,32, oltre IVA, pari a € 21.446,11. A fondamento della Controparte_2
propria tesi, l'Ente ritiene che l'art. 157, comma 2, individuerebbe una disciplina particolare per gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 per i quali troverebbe applicazione esclusivamente la disciplina prevista nei titoli II e IV della parte II del d.lgs. 50/2016, restando così esclusi gli artt. 35 e 36.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006 sopra citato, sin dal
2012 e fino alla modifica del 2018, l'unico importo rilevante è quella sottosoglia, la cui definizione viene offerta esclusivamente dall'art. 35 ed è pari a € 209.000,00, al netto IVA, per gli appalti pubblici di fornitura e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali. L'art. 157, pertanto, non determina la sottosoglia, ma fa riferimento esclusivamente alle soglie per individuare la tipologia di procedura (es. procedura ampia, procedura ristretta, procedura competitiva, etc.) di affidamento dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione. Solo l'art. 35 individua la soglia di rilevanza eurocomunitaria per i mercati elettronici di acquisizione di beni e servizi, prevedendo l'obbligo di fare ricorso ai mercati elettronici messi a disposizione della CONSIP nell'ambito del
ME.PA., ovvero delle Centrali acquisti regionali, SINTEL.
Il Collegio rileva, peraltro, che l'interpretazione offerta da parte appellante è contraria alla stessa ratio
dell'obbligo, che è quella di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che caratterizzano la disciplina degli appalti pubblici, prevedendo l'istituzione di piattaforme elettroniche per gli appalti sottosoglia.
6. Oggetto del sesto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che,
nel caso di specie, non è configurabile alcuna violazione dei principi del giusto procedimento di cui alla pagina 15 di 18 L. n. 241/1990, ritenendo che la revoca del finanziamento, a fronte della mancanza dei requisiti di legge, è un provvedimento vincolato e, quindi, in virtù dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo,
della legge n. 241/1990, non è annullabile per vizi procedimentali e formali.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto della violazione dei principi del giusto procedimento di cui agli artt. 10 e 10 bis della L. 241/1990,
nonché la violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di un avviso avviato su istanza di parte.
Tale motivo è infondato.
La Corte osserva che tale accertamento risulta essere stato effettuato in forza del potere riconosciuto alla di controllo e di verifica, con l'utilizzo di un procedimento vincolato a ciò, come si può CP_1
evincere dalle disposizioni previste dalla legge speciale (doc. 4, ex art. 18, doc. 5 e doc. 21, ex artt. 4.1,
1.6, e 3.5, del fascicolo di parte appellata), alla luce della quale gli Uffici, ai fini dell'erogazione della prima quota, sono tenuti a effettuare le verifiche di ammissibilità della spesa, tra cui quella relativa alla legittimità del costo e a rideterminare il contributo a seguito della verifica della documentazione da allegare alla richiesta della prima quota di finanziamento. Diverso è, invece, il procedimento su istanza di parte di ammissione al contributo, conclusosi con il provvedimento regionale di ammissione alla concertazione e alla sottoscrizione dell'Accordo, che sostanziava l'atto di concessione e di accettazione del contributo.
Il Collegio ritiene che, dalla documentazione in atti, sia evidente che non siano stati violati i principi del contraddittorio e del giusto processo, ex art. 10 della L. 241/1990 (il quale prevede che: “I soggetti
di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto […] b) di presentare memorie
scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del
procedimento”). Nel caso di specie, è documentalmente provato che, a seguito della mancata presentazione della documentazione, nell'esercizio del potere di controllo, cui l'Amministrazione è
pagina 16 di 18 vincolata ai sensi e per gli effetti della legge speciale, è stato aperto un contraddittorio con parte appellante (doc. 8 del fascicolo di parte appellata), che ha, pertanto, fatto pervenire documenti e osservazioni (doc. 9 del fascicolo di parte appellata), ammettendo espressamente di non avere fatto ricorso per i quattro affidamenti oggetto del contendere al mercato elettronico.
Nessuna rilevanza assume quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che la motivazione posta a fondamento della rideterminazione censurata non sarebbe stata preannunciata per l'affidamento alla Si rileva, infatti che con la nota di riscontro alla richiesta regionale di Controparte_2
integrazione documentale e di osservazioni (doc. 9 del fascicolo di parte appellata) è la stessa parte appellante ad ammettere che anche l'affidamento a tale società era stato effettuato senza il ricorso all'utilizzo di un mercato elettronico per l'espletamento delle gare, non avendo, peraltro, indicato le ragioni che la potevano legittimare a una deroga alla normativa in materia, come invece parte appellante ha fatto in ordine agli altri tre incarichi.
È, dunque, evidente la correttezza della sentenza laddove ha ritenuto che la doglianza avversaria sia priva di rilievo anche alla luce dell'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, tenuto conto che, a fronte delle disposizioni che regolano la concessione del contributo in esame, con espressa previsione della relativa sanzione in caso di inadempimento e/o di inosservanza, la determinazione dell'Amministrazione consiste in un'azione vincolata, volta alla valutazione in concreto dei presupposti delle previsioni di legge ai fini della ammissibilità della spesa, della liquidazione del contributo e della rideterminazione dello stesso.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , quale parte soccombente, avuto riguardo Parte_1
della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 150.619,95),
applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello pagina 17 di 18 scaglione di riferimento “da 52.001 a € 260.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
8. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre CP_1
al rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia,
[...]
all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 816/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PONTE VECCHIO DI MAGENTA, VIA ISONZO, 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MACCHIARELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 18 elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELA ANTONIETTA MARIA SCHIENA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello,
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Per : “Previa declaratoria di ammissibilità Parte_1
del presente appello, Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano, 1^ Sezione Civile, n. 377/2023, pubblicata in data 19.01.2023, così provvedere: in via
principale: - accertare che il ha adempiuto esattamente agli Parte_1
obblighi propedeutici alla erogazione del finanziamento e, per l'effetto, ordinare la erogazione della
prima quota del contributo nella misura pari al 30 % della somma originariamente ammessa e pari ad
€ 1.193.804,29; - accertare la illegittimità, e per l'effetto, disporre l'annullamento del Decreto n.
12480 del 21.10.2020 con cui ha ridotto la spesa totale ammessa ad € Controparte_1
1.550.688,06 (in luogo di € 1.705.434,70 originariamente accordati), rideterminando la quota di
contributo in € 1.085.481,64 (in luogo di € 1.193.804,29), stralciando le somme impegnate dal Pt_1
per gli affidamenti in favore della (pari ad € 97.482,32, oltre IVA di € Controparte_2
21.446,11), dell'arch. (euro 5.000,00), del dott. (euro 4.790,00), nonché agli appalti Per_1 Per_2
per le perizie di stima delle aree da espropriare affidate al geom. (pari ad un totale di € CP_3
123.458,98, oltre un totale di IVA pari ad € 27.160,98); - condannare a pagare al Controparte_1
la restante parte della prima quota del contributo dovuto per il Parte_1
finanziamento di cui in narrativa pari ad euro 123.458,98, oltre un totale di IVA pari ad € 27.160,98,
oltre agli interessi di legge dalla data della di ammissione al finanziamento fino all'integrale soddisfo,
nonché rivalutazione monetaria;
in via subordinata: - accertare la illegittimità, e per l'effetto, disporre
pagina 2 di 18 l'annullamento del Decreto n. 12480 del 21.10.2020, nella parte in cui ha escluso Controparte_1
dal contributo le somme relative all'affidamento in favore della (pari ad € Controparte_2
97.482,32, oltre IVA di € 21.446,11) e, per l'effetto, ordinarne il pagamento;
con vittoria di spese e
compensi di lite del doppio grado di giudizio, oltre refusione precisando che, nella specie, sono dovuti
gli oneri riflessi in luogo di I.V.A. e C.P.A. in quanto il sottoscritto difensore è iscritto all'albo speciale
degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare: In via Controparte_1
preliminare, accertata la violazione degli artt. 121 e 342 c.p.c.. dichiarare l'inammissibilità
dell'impugnazione e/o non considerare le pagine eccedenti il limite dimensionale previsto e/o tener
conto di tale violazione nella decisione sulle spese di giudizio;
In via principale nel Merito, per tutto
quanto esposto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente
giudizio, e rinviando a tutte le difese in fatto ed in diritto svolte anche nel giudizio di primo grado,
confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza e la legittimità
della rideterminazione operata dall' e, in particolare, ed in parte qua, del Parte_2
decreto n. 12480 del 21 ottobre 2020 opposto in primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese,
compensi del presente grado di giudizio e relativi accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il agiva in giudizio Parte_1
davanti al tribunale di Milano nei confronti della chiedendo che fosse accertato Controparte_1
l'esatto adempimento da parte del agli obblighi propedeutici alla erogazione del finanziamento e, Pt_1
pertanto, l'illegittimità del Decreto n. 12480 del 21.10.2020, con cui parte convenuta aveva disposto la rideterminazione del contributo relativo al progetto “Traccia Azzura - collegamento ciclabile tra
l'Abbiatense e Vigevano - CUP c46g17000170002 – POR FESR 2014-2020 della , Controparte_1
asse IV – Azione iv.
4.E.1.1. – misura mobilità ciclistica – ”; chiedeva, Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 18 inoltre, che fosse ordinata l'erogazione della prima quota del contributo nella misura pari al 30% della somma originariamente ammessa e, in via subordinata, fosse accertata l'illegittimità del Decreto n.
12480 del 21.10.2020 nella parte in cui Regione aveva escluso dal contributo le somme CP_1
relative all'affidamento in favore della pari a € 97.482,32, oltre IVA Controparte_2
quantificata in € 21.446,11. A sostegno delle proprie domande, l'attore affermava: 1) che il progetto,
volto alla realizzazione di una pista ciclabile, era stato ricompreso, con Decreto della Regione
n. 6985 del 15 luglio 2016, tra i progetti ammessi alla fase di concertazione;
2) che, in data CP_1
22.12.2016, era stato sottoscritto l'accordo relativo al progetto, nel quale era stata prevista la spesa totale di € 1.705.434,70, di cui € 1.193.804,29 a titolo di contributo regionale pari alla misura del 70%;
3) che nell'accordo erano state disciplinate le ipotesi di decadenza o di rideterminazione delle somme assegnate al progetto;
4) di avere indetto, in esecuzione dell'accordo, le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e degli incarichi di progettazione, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; 5) che, con nota del 06.08.2020 (prot. n. S1.2020.0019567), la aveva richiesto la trasmissione Controparte_1
dei “verbali di gara, nomina della commissione, report per gara su piattaforma elettronica, pubblicità
eseguite, contratto sottoscritto” relativi all'appalto con procedura aperta affidata alla CP_2
con determina n. 312/2017 (pari a € 97.482,32, oltre IVA quantificata in € 21.446,11),
[...]
nonché il report SINTEL della procedura, ovvero di motivare l'eventuale mancato ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, con riguardo all'affidamento degli incarichi all'arch. (appalto di progettazione - integrazioni tecnica e documentale: € 5.200,00, oltre IVA Per_1
pari a € 1.144,00), al dott. (indagini geologiche: € 4.885,00, oltre a IVA pari a € 1.074,88), Per_2
nonché degli appalti per le perizie di stima delle aree da espropriare affidate al geom. (€ CP_3
7.334,25, oltre IVA pari a € 1.613,54 + € 2.444,75, oltre IVA pari a € 537,84 + € 4.889,49, oltre IVA
pari a € 1.075,69), dell'incarico di frazionamento mappali in favore del medesimo geometra (€
16.052,50, oltre IVA pari a € 3.522,75) e di quello di collaudo statico affidato all'ing. (€ Per_3
3.933,47, oltre IVA pari a € 865,36); 6) di avere fornito i chiarimenti richiesti;
7) che, nonostante i pagina 4 di 18 chiarimenti, con Decreto n. 12480 del 21.10.2020, la aveva ridotto la spesa totale Controparte_1
ammessa a € 1.550.688,06 in luogo di € 1.705.434,70, originariamente accordati, rideterminando la quota di contributo in € 1.085.481,64 in luogo di € 1.193.804,29, stralciando le somme destinate agli affidamenti in favore della dell'arch. del dott. e del geom. Controparte_2 Per_1 Per_2
per gli appalti e per le perizie di stima delle aree da espropriare, pari a € 123.458,98, oltre a CP_3
IVA quantificata in € 27.160,98, in ragione del mancato ricorso al mercato elettronico, nonché in violazione dell'allora vigente art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 8) che tale decreto era illegittimo in quanto né il bando della procedura, né la legge, né l'accordo sottoscritto in data 22.12.2016
contemplavano l'ipotesi di riduzione del contributo a causa di irregolarità relative alle procedure di affidamento degli appalti;
9) di avere fatto corretta applicazione della normativa vigente all'epoca degli affidamenti giacché non sussisteva l'obbligo di ricorrere a strumenti informatici, né, tanto meno, al mercato elettronico in considerazione della natura tecnica degli affidamenti, obbligo introdotto solo in data 18 ottobre 2018, a seguito della novella all'art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 10) che,
comunque, in ogni caso, per l'affidamento dell'incarico di progettazione in favore della CP_2
pari a € 97.482,32, oltre IVA quantificata in € 21.446,11, era stata espletata una procedura
[...]
aperta ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.lgs. n. 50/2016, non sussistendo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico trattandosi di contratto privo di rilevanza comunitaria;
11) che erano stati violati i principi del giusto procedimento sanciti dalla L. 241/1990, in quanto il decreto di rideterminazione era stato adottato senza previa instaurazione del contraddittorio.
La si era costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In particolare, a fondamento delle sue contestazioni, parte convenuta deduceva che: 1) nell'avviso/legge speciale volto/a a ricevere manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per mobilità ciclistica era stato specificato che il soggetto beneficiario avrebbe dovuto rispettare la normativa europea in materia di appalti pubblici;
2) che nel Decreto n. 12198 del 24 pagina 5 di 18 novembre 2016 erano stati specificati gli obblighi e i doveri dei soggetti beneficiari, tra cui vi era il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, le quali contemplavano l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli appalti e gli affidamenti c.d. sotto – soglia comunitaria;
3) che dalle osservazioni presentate dall' erano emerse inadempienze e irregolarità con riguardo a CP_4
quattro affidamenti atteso il mancato ricorso al mercato elettronico, con conseguente necessità di rideterminare il contributo e di adottare il decreto censurato;
4) che era dovere dell' , in CP_4
adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e dagli artt. 36, 37, 38
del D.lgs. n. 50/2016, fare ricorso ai mercati elettronici di acquisto e di negoziazione nelle procedure di affidamento come evidenziato nel decreto impugnato, mediante il quale era stata disposta la rideterminazione del beneficio.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 377/2023, depositata il 19 gennaio 2023, ha rigettato le domande svolte da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma Parte_1
della pronuncia sulla base di sei distinti motivi che saranno analizzati nel prosieguo.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
La Corte d'appello di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione CP_2
della causa al collegio l'udienza del 25.09.2024, poi, rinviata, a seguito della modifica del consigliere istruttore, a quella del 12.03.2025. A tale udienza, previa discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l' abbia violato l'art. 1, comma 450, d.lgs. 296/2006, affidando appalti di servizi CP_4
pagina 6 di 18 di importo inferiore alla soglia comunitaria senza fare ricorso al mercato elettronico MEPA o ad analogo mercato elettronico.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare il primo periodo dell'art. 1, comma 450, L. 296/2007, con conseguente piena correttezza e legittimità degli affidamenti degli incarichi contestati senza procedere al ricorso a una procedura elettronica.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, infatti, che la disposizione di cui all'art. 1, comma 450, L. 296/2007, applicabile
ratione temporis, prevedeva che: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. […]”.
Alla luce di tale chiara previsione normativa, la Corte ritiene che non trovi riscontro quanto affermato da parte appellante, secondo cui tale disposizione prevedeva esclusivamente che il ricorso al mercato pagina 7 di 18 elettronico fosse circoscritto alla sussistenza di determinate condizioni, limitandosi a stabilire per le amministrazioni non statali l'alternatività tra il ricorso al MEPA e ad altri mercati elettronici.
Si rileva, peraltro, che a medesime conclusioni si giunge anche alla luce della previsione di cui all'art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016, nella sua versione applicabile ratione temporis, la quale dispone per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere “attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP Spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni”, ovvero il MEPA. In tal modo anche tale norma prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni nel caso di affidamenti di incarichi di valore inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiori a € 1.000,00, soglia innalzata solo a seguito della introduzione della legge finanziaria n. 145/2018 a € 5.000,00.
Si osserva, alla luce della giurisprudenza contabile e amministrativa e della normativa emanata anche a seguito del codice degli appalti, peraltro, che la lettura di tali norme è conforme alla ratio delle norme citate, in quanto esse sono volte a garantire una amministrazione quanto più digitale e informatica, in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative di acquisto di beni e servizi, essendo lo strumento MEPA concepito proprio al fine di assicurare la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità, consentendo di ampliare la platea dei fornitori e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale (cfr. Cons. di Stato 68/2023).
Al riguardo non è dirimente quanto asserito da parte appellante, secondo la quale, a riprova della correttezza della sua interpretazione, rileverebbero una circolare dell'Ordine degli Ingegneri, nonché
l'atto di segnalazione n. 7 del 19.12.2018 dell'ANAC.
pagina 8 di 18 La Corte osserva, infatti, che, alla luce della chiarezza delle disposizioni normative sopra richiamate,
non possa assumere rilevanza una circolare interna dell'ordine degli ingegneri, la quale non può avere alcun valore di interpretazione autentica. Inoltre, per quanto concerne l'atto di segnalazione dell'ANAC, è del tutto condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che tale atto, confermando l'esclusione dell'obbligo del mercato elettronico per gli affidamenti di incarichi e servizi di importo inferiore a € 1.000,00, ha implicitamente confermato l'obbligo qualora tale importo fosse stato superato, come nel caso di specie con riferimento a tutti e quattro gli incarichi oggetto di contestazione. È, infatti, pacifico che l' abbia affidato i seguenti incarichi senza CP_4
fare ricorso ad alcuna procedura elettronica: appalto di progettazione in favore dell'arch. (€ Per_1
5.200,00, oltre IVA € 1.144,00), incarico di indagini geologiche dott. (€ 4.885,00, oltre IVA € Per_2
1.074,88), nonché gli appalti per le perizie di stima delle aree da espropriare affidate al geom. CP_3
(€ 7.334,25, oltre IVA € 1.613,54 + € 2444,75, oltre IVA € 537,84 + € 4.889,49, oltre IVA € 1.075,69),
incarico di frazionamento mappali in favore del medesimo geometra (€ 16.052,50, oltre IVA €
3.522,75) e quello di collaudo statico affidato all' ing. (€ 3.933,47, oltre IVA € 865,36), nonché Per_3
incarico alla con determina n. 312/2017 (€ 97.482,32, oltre IVA € Controparte_2
21.446,11).
Si ritiene, inoltre, irrilevante il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 40, comma 2, d.lgs.
50/2016, il quale si riferisce chiaramente al solo obbligo di utilizzare strumenti informatici idonei per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, come già evidenziato dal giudice di primo grado, avendo confuso il mercato elettronico, MEPA o altro assimilato, con i mezzi di comunicazione elettronica, che rappresentano esclusivamente dei mezzi per comunicare, quali internet, computer, fax,
etc.. Rilevante al riguardo è quanto previsto dal Codice degli appalti, il quale, all'art. 3, comma 1,
definisce, alla lett. pppp), come mezzo di comunicazione elettronica quello “che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione
dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi pagina 9 di 18 ottici o altri mezzi elettromagnetici”, alla lett. qqqq), come rete pubblica di comunicazione elettronica quella “utilizzata interamente e prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti” e, alla lett. rrrr), come servizi di comunicazione elettronica quelli “forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti utilizzando reti di servizi di
comunicazioni elettronica che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti […]”. Diverso dai mezzi di comunicazione elettronica è il concetto di “mercato elettronico”, disciplinato dall'art. 3,
comma 1, lett. bbbb), definito come “strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via telematica”.
In considerazione di tale distinzione, la Corte ritiene che non rilevi nemmeno l'invocata applicazione dell'art. 52 d.lgs. 50/2016, il quale prevede la possibilità di una deroga all'obbligo di richiedere mezzi di comunicazione nella procedura di presentazione dell'offerta, quando, a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti,
dispositivi o formati file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti da programmi comunemente a disposizione. Tale norma, infatti, fa evidente riferimento ai mezzi di comunicazione elettronica e non al mercato elettronico in ordine all'affidamento degli appalti. Si osserva, peraltro,
come rilevato anche dal giudice di primo grado, che parte appellante non ha, comunque, dedotto alcun elemento, come era suo onere, ai fini della prova della natura specialistica degli affidamenti, idoneo a giustificare una deroga alla disciplina generale, come nel caso, a esempio, in cui tale procedura avesse garantito un risparmio di spesa.
pagina 10 di 18 2. Oggetto del secondo motivo di appello è l'asserita omessa valutazione da parte del giudice di primo grado del fatto che sussisteva, nel caso di specie, una oggettiva impossibilità di ricorrere al MEPA per l'assenza di operatori a cui affidare tali incarichi, tenuto conto della natura squisitamente tecnica degli affidamenti. Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile alla luce della Circolare n.
133 del 2017 del Consiglio nazionale degli ingegneri, dell'atto di segnalazione n. 7 del 2018
dell'ANAC e del Parere rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che a fondamento del suo assunto parte appellante si è limitata a richiamare atti e pareri, i quali non sono vincolanti e non possono avere alcuna rilevanza specifica, anche ai soli fini interpretativi, alla luce del chiaro dettato normativo di cui all'art. 1, comma 450, L. 296/2016, sopra richiamato, il quale non fa alcuna distinzione in riferimento alla natura intellettuale o meno dell'opera oggetto di affidamento. Si rileva, peraltro, che, in sede di contradditorio amministrativo, parte appellante non ha mai contestato tale impossibilità, essendosi pacificamente limitata ad affermare di non avere fatto ricorso ai mercati elettronici per i quattro affidamenti di cui trattasi, atteso che nel 2017
non sussisteva alcun obbligo in ordine a essi, circostanza che, però, non trova alcuna conferma, atteso che la soglia minima è stata elevata da € 1.000,00 a € 5.000,00 solo nel 2018.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante quanto asserito dall' in ordine al fatto che, al tempo degli affidamenti CP_4
contestati, non vi fosse la possibilità di avvalersi del mercato elettronico perché sia sul MEPA, che sulle piattaforme regionali non vi era la possibilità di selezionare le categorie merceologiche relative ai servizi architettonici e di ingegneria, possibilità poi conferita solo in data 11.03.2019 sulla piattaforma
CONSIP, a seguito di aggiornamento.
Tale motivo è infondato.
pagina 11 di 18 La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado, laddove ha evidenziato che, sebbene risulti che la piattaforma COSIP nazionale sia stata aggiornata solo nel 2019, sulla piattaforma regionale le categorie merceologiche relative ai servizi di cui trattasi erano già presenti,
avendo, peraltro, altre amministrazioni fatto ricorso al SINTEL, ossia la piattaforma regionale gestita da società in house dalla stessa per l'affidamento di lavori e servizi della stessa CP_5 CP_1
categoria (progettazione, direzione lavori, coordinamento, etc. per piste ciclabili, doc. 23 del fascicolo di parte appellata del giudizio di primo grado). Si rileva, peraltro, che è documentalmente provato che già nel 2017 anche la COSIP aveva individuato i servizi professionali-architettonici, quelli di
Co costruzione, di ingegneria, di ispezione e di catasto stradale come presenti nel ME. (doc. 24 pagg.
10-13 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Alla luce di ciò è evidente la irrilevanza di un eventuale aggiornamento nel 2019, il quale non avrebbe impedito a parte appellante di fare ricorso al mercato elettronico per i servizi in contestazione già nel
2017.
4. Oggetto del quarto motivo è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto irrilevante quanto affermato dall' in ordine alla illegittimità della revoca del beneficio, in quanto la lex CP_4
specialis della procedura non contemplerebbe la possibilità di rideterminare il contributo in fase di erogazione a causa di irregolarità relative alle procedure seguite per l'affidamento degli appalti.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che risulta per tabulas che nell'“Avviso a presentare manifestazioni d'interesse
riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica” (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata) era stato espressamente previsto, quale condizione di ammissibilità delle spese, il generale rispetto della normativa in materia di appalti, compresa, quindi, la disciplina sul ricorso al mercato elettronico (ex doc. 3, doc. 4, ex art. 12, e doc. 5 del fascicolo di parte appellata).
pagina 12 di 18 Nelle Linee Guida per la rendicontazione e ammissibilità della spesa (docc. 5 e 21 del fascicolo di parte appellata) risulta, inoltre, precisato che “Per essere ammissibile la spesa deve corrispondere ai
seguenti requisiti: […] legittima deve essere conforme […] alle norme comunitarie, nazionali e
regionali pertinenti in particolare a quelle relative alla disciplina degli appalti pubblici”.
È documentalmente provato che anche nell'accordo sottoscritto dall'appellante e dalla (doc. 6 CP_1
del fascicolo di parte appellata) tra gli impegni della prima vi era quello proprio di “rispettare le linee
guida e gli eventuali regolamenti e disposizioni che verranno emanati dall'Autorità di gestione del
POR FESR 2014-2020 e degli ulteriori uffici regionali coinvolti”, nonché quelli di “rimborsare
eventuali somme versate ad anticipazioni eccedenti la somma ammissibile a consuntivo”, mentre tra gli impegni della seconda vi era quello di verificare la rendicontazione delle spese e le richieste di erogazione del contributo, nonché la regolarità delle procedure seguite.
Risulta, poi, dalla documentazione in atti che il legale rappresentante del si era vincolato con una Pt_1
specifica ed espressa dichiarazione, in data 21.12.2015, a rispettare tutta la normativa in materia di appalti, avendo espressamente affermato che l'Ente avrebbe operato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza e appalti pubblici (doc. 19 del fascicolo di parte appellata), di cui le norme sul ricorso obbligatorio ai mercati elettronici costituiscono parte integrante.
È, dunque, evidente che una volta che erano state confermate, in sede di verifica e di controllo, le irregolarità e le violazioni della normativa in materia di appalti per il mancato ricorso al mercato elettronico negli affidamenti in favore dell'arch. del dott. del geom. e della Per_1 Per_2 CP_3
l'Amministrazione non poteva ammettere le spese relative e ha dovuto Controparte_2
procedere a rideterminare il contributo, come previsto dall'art.
3.5 della legge speciale (doc. 5 pag. 12
del fascicolo di parte appellata), a seguito della verifica della documentazione allegata alla richiesta della prima quota.
pagina 13 di 18 La Corte ritiene che sia irrilevante quanto affermato da parte appellante in ordine al fatto che gli affidamenti, poi, censurati, non sarebbero stati tempestivamente contestati dalla facendo CP_1
sorgere un legittimo affidamento in capo all'Ente in ordine alla correttezza della procedura seguita.
Si osserva, infatti, che l'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti della legge speciale (doc. 5, ex art.
3.3 pagg. 10-11 del fascicolo di parte appellata), tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori realizzati con ritardo, ha potuto procedere alle verifiche solo a seguito della presentazione della documentazione depositata a fondamento della richiesta di rimborso della prima quota del contributo,
atteso che solo in quel momento ha potuto verificare l'ammissibilità o meno della spesa esposta in ordine ai quattro affidamenti oggetto di contestazione. Si rileva, peraltro, che, alla luce della disciplina speciale, gli uffici possono comunque effettuare controlli in qualsiasi momento per un periodo di dieci anni, finalizzati proprio ad accertare la regolarità delle procedure seguite (doc. 4, ex art. 24, pag. 31 e doc. 5, ex art. 1.6, pag. 7 del fascicolo di parte appellata).
5. Oggetto del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato, in primo luogo, che il fatto che l'incarico fosse stato affidato all'esito di una procedura aperta non spiegherebbe alcuna rilevanza ai fini del rispetto dell'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico, in quanto la tipologia di procedura non deve essere confusa con gli strumenti di acquisto e di negoziazione di natura elettronica utilizzabili per gli affidamenti c.d. sottosoglia. Inoltre, alla luce dell'importo a base d'asta dell'incarico affidato alla società e di quanto prescritto Controparte_2
dagli artt. 36 e 157 del codice appalti, il giudice di prime cure ha affermato che il contratto stipulato tra l' e la società non potesse essere incluso nel novero dei contratti di CP_4 Controparte_2
rilevanza comunitaria e, in quanto tale, doveva rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 1, comma
450, sopra citato.
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata, avendo il giudice di primo grado fatto una non corretta applicazione delle disposizioni in materia degli appalti e, in particolare, della disposizione di pagina 14 di 18 cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, in relazione all'incarico affidato alla
[...]
del valore di € 97.482,32, oltre IVA, pari a € 21.446,11. A fondamento della Controparte_2
propria tesi, l'Ente ritiene che l'art. 157, comma 2, individuerebbe una disciplina particolare per gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 per i quali troverebbe applicazione esclusivamente la disciplina prevista nei titoli II e IV della parte II del d.lgs. 50/2016, restando così esclusi gli artt. 35 e 36.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006 sopra citato, sin dal
2012 e fino alla modifica del 2018, l'unico importo rilevante è quella sottosoglia, la cui definizione viene offerta esclusivamente dall'art. 35 ed è pari a € 209.000,00, al netto IVA, per gli appalti pubblici di fornitura e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali. L'art. 157, pertanto, non determina la sottosoglia, ma fa riferimento esclusivamente alle soglie per individuare la tipologia di procedura (es. procedura ampia, procedura ristretta, procedura competitiva, etc.) di affidamento dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione. Solo l'art. 35 individua la soglia di rilevanza eurocomunitaria per i mercati elettronici di acquisizione di beni e servizi, prevedendo l'obbligo di fare ricorso ai mercati elettronici messi a disposizione della CONSIP nell'ambito del
ME.PA., ovvero delle Centrali acquisti regionali, SINTEL.
Il Collegio rileva, peraltro, che l'interpretazione offerta da parte appellante è contraria alla stessa ratio
dell'obbligo, che è quella di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che caratterizzano la disciplina degli appalti pubblici, prevedendo l'istituzione di piattaforme elettroniche per gli appalti sottosoglia.
6. Oggetto del sesto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha affermato che,
nel caso di specie, non è configurabile alcuna violazione dei principi del giusto procedimento di cui alla pagina 15 di 18 L. n. 241/1990, ritenendo che la revoca del finanziamento, a fronte della mancanza dei requisiti di legge, è un provvedimento vincolato e, quindi, in virtù dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo,
della legge n. 241/1990, non è annullabile per vizi procedimentali e formali.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto della violazione dei principi del giusto procedimento di cui agli artt. 10 e 10 bis della L. 241/1990,
nonché la violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di un avviso avviato su istanza di parte.
Tale motivo è infondato.
La Corte osserva che tale accertamento risulta essere stato effettuato in forza del potere riconosciuto alla di controllo e di verifica, con l'utilizzo di un procedimento vincolato a ciò, come si può CP_1
evincere dalle disposizioni previste dalla legge speciale (doc. 4, ex art. 18, doc. 5 e doc. 21, ex artt. 4.1,
1.6, e 3.5, del fascicolo di parte appellata), alla luce della quale gli Uffici, ai fini dell'erogazione della prima quota, sono tenuti a effettuare le verifiche di ammissibilità della spesa, tra cui quella relativa alla legittimità del costo e a rideterminare il contributo a seguito della verifica della documentazione da allegare alla richiesta della prima quota di finanziamento. Diverso è, invece, il procedimento su istanza di parte di ammissione al contributo, conclusosi con il provvedimento regionale di ammissione alla concertazione e alla sottoscrizione dell'Accordo, che sostanziava l'atto di concessione e di accettazione del contributo.
Il Collegio ritiene che, dalla documentazione in atti, sia evidente che non siano stati violati i principi del contraddittorio e del giusto processo, ex art. 10 della L. 241/1990 (il quale prevede che: “I soggetti
di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto […] b) di presentare memorie
scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del
procedimento”). Nel caso di specie, è documentalmente provato che, a seguito della mancata presentazione della documentazione, nell'esercizio del potere di controllo, cui l'Amministrazione è
pagina 16 di 18 vincolata ai sensi e per gli effetti della legge speciale, è stato aperto un contraddittorio con parte appellante (doc. 8 del fascicolo di parte appellata), che ha, pertanto, fatto pervenire documenti e osservazioni (doc. 9 del fascicolo di parte appellata), ammettendo espressamente di non avere fatto ricorso per i quattro affidamenti oggetto del contendere al mercato elettronico.
Nessuna rilevanza assume quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che la motivazione posta a fondamento della rideterminazione censurata non sarebbe stata preannunciata per l'affidamento alla Si rileva, infatti che con la nota di riscontro alla richiesta regionale di Controparte_2
integrazione documentale e di osservazioni (doc. 9 del fascicolo di parte appellata) è la stessa parte appellante ad ammettere che anche l'affidamento a tale società era stato effettuato senza il ricorso all'utilizzo di un mercato elettronico per l'espletamento delle gare, non avendo, peraltro, indicato le ragioni che la potevano legittimare a una deroga alla normativa in materia, come invece parte appellante ha fatto in ordine agli altri tre incarichi.
È, dunque, evidente la correttezza della sentenza laddove ha ritenuto che la doglianza avversaria sia priva di rilievo anche alla luce dell'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, tenuto conto che, a fronte delle disposizioni che regolano la concessione del contributo in esame, con espressa previsione della relativa sanzione in caso di inadempimento e/o di inosservanza, la determinazione dell'Amministrazione consiste in un'azione vincolata, volta alla valutazione in concreto dei presupposti delle previsioni di legge ai fini della ammissibilità della spesa, della liquidazione del contributo e della rideterminazione dello stesso.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , quale parte soccombente, avuto riguardo Parte_1
della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 150.619,95),
applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello pagina 17 di 18 scaglione di riferimento “da 52.001 a € 260.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
8. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre CP_1
al rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia,
[...]
all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
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