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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1217 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
( ), elettivamente domiciliato in Cosenza Parte_1 C.F._1
, dell'Avv. Ennio Claudio Tocci, che lo rappresenta e difende, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 in Roma, Via Po n.24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ceci, che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo Contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattese e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni che tutte si impugnano, accogliere il presente appello e in totale riforma e annullamento della sentenza impugnata così provvedere e statuire:1) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per violazione degli artt. 429 e ss, 415 cpc e, comunque, delle norme che disciplinano il rito del lavoro nonché per violazione del diritto di difesa. 2) In via gradata, dichiarare la nullità dell'intimazione per i motivi indicati nel secondo motivo di appello constatata la mancanza dei requisiti di legge;
3) Condannare l'appellata alle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
4) Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge…>>;
1 per l'appellato: <<… Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di parte di primo grado, accogliere le difese illustrate con il presente atto e di conseguenza, -in via principale e nel merito respingere l'appello proposto dal Sig. in toto et in singulis in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la sentenza n. 1032/2023 emessa Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Fedora Cavalcanti, pubblicata in data 14.06.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. …>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
grava d'appello la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice Parte_1
a dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto il sollecito di pagamento di contributi previdenziali oggetto di iscrizione a ruolo – opposizione fondata su vizi formali e sull'eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha disatteso per tardività del ricorso sotto il primo profilo rispetto al termine di decadenza dell'art. 617 cpc e, quanto al secondo, per mancata avocazione in giudizio del creditore/ente previdenziale.
§3 Con il proposto gravame, si limita a denunciare la nullità della sentenza perché pronunciata ai sensi di art. 127 ter cpc, non applicabile, a suo dire, al rito lavoro, avendogli la decisione del Tribunale di definire la lite con trattazione scritta, impedito di esercitare il compiuto diritto di difesa rispetto all'articolata difesa di;
in subordine, deduce che il Tribunale avrebbe Controparte_2 dell'intimazione opposta per violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni Controparte_1 sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/4 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'impugnazione è inammissibile. Orbene, non è contestata dall'appellante la qualificazione giuridica della domanda, fatta da Tribunale, quale opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc. Ciò posto, osserva la Corte che il mezzo di impugnazione segue la qualificazione giuridica della domanda fatta dal giudicante del provvedimento gravato (Cass. 4617/2011 e 13381/17); ed allora, siccome, a mente dell'art. 618 cpc, le opposizioni ex art. 617 cpc sono decise con sentenza non impugnabile, l'appello proposto da è inammissibile. Parte_1
2 Nessuna censura viene inoltre proposta avverso il capo di sentenza che ha reputato inammissibile il ricorso con riferimento all'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva – per non essere stato convenuto in giudizio l'ente previdenziale titolare del credito -, su cui, pertanto, si è formato il giudicato. Le dirimenti considerazioni che precedono rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni agitate dall'appellante. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 14 dicembre 2023, avverso la sente Parte_1
Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, n. 1032/2023, resa in data 14 giugno 2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4996,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 FEBBRAIO 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1217 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
( ), elettivamente domiciliato in Cosenza Parte_1 C.F._1
, dell'Avv. Ennio Claudio Tocci, che lo rappresenta e difende, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 in Roma, Via Po n.24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ceci, che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo Contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattese e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni che tutte si impugnano, accogliere il presente appello e in totale riforma e annullamento della sentenza impugnata così provvedere e statuire:1) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per violazione degli artt. 429 e ss, 415 cpc e, comunque, delle norme che disciplinano il rito del lavoro nonché per violazione del diritto di difesa. 2) In via gradata, dichiarare la nullità dell'intimazione per i motivi indicati nel secondo motivo di appello constatata la mancanza dei requisiti di legge;
3) Condannare l'appellata alle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
4) Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge…>>;
1 per l'appellato: <<… Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di parte di primo grado, accogliere le difese illustrate con il presente atto e di conseguenza, -in via principale e nel merito respingere l'appello proposto dal Sig. in toto et in singulis in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la sentenza n. 1032/2023 emessa Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Fedora Cavalcanti, pubblicata in data 14.06.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. …>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
grava d'appello la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice Parte_1
a dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto il sollecito di pagamento di contributi previdenziali oggetto di iscrizione a ruolo – opposizione fondata su vizi formali e sull'eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha disatteso per tardività del ricorso sotto il primo profilo rispetto al termine di decadenza dell'art. 617 cpc e, quanto al secondo, per mancata avocazione in giudizio del creditore/ente previdenziale.
§3 Con il proposto gravame, si limita a denunciare la nullità della sentenza perché pronunciata ai sensi di art. 127 ter cpc, non applicabile, a suo dire, al rito lavoro, avendogli la decisione del Tribunale di definire la lite con trattazione scritta, impedito di esercitare il compiuto diritto di difesa rispetto all'articolata difesa di;
in subordine, deduce che il Tribunale avrebbe Controparte_2 dell'intimazione opposta per violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni Controparte_1 sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/4 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'impugnazione è inammissibile. Orbene, non è contestata dall'appellante la qualificazione giuridica della domanda, fatta da Tribunale, quale opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc. Ciò posto, osserva la Corte che il mezzo di impugnazione segue la qualificazione giuridica della domanda fatta dal giudicante del provvedimento gravato (Cass. 4617/2011 e 13381/17); ed allora, siccome, a mente dell'art. 618 cpc, le opposizioni ex art. 617 cpc sono decise con sentenza non impugnabile, l'appello proposto da è inammissibile. Parte_1
2 Nessuna censura viene inoltre proposta avverso il capo di sentenza che ha reputato inammissibile il ricorso con riferimento all'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva – per non essere stato convenuto in giudizio l'ente previdenziale titolare del credito -, su cui, pertanto, si è formato il giudicato. Le dirimenti considerazioni che precedono rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni agitate dall'appellante. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 14 dicembre 2023, avverso la sente Parte_1
Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, n. 1032/2023, resa in data 14 giugno 2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4996,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 FEBBRAIO 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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