Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03489/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3489 del 2022, proposto da:
DO Di RD ed EL Di MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Finaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carlo III n. 42;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 08 del 20.05.2022 emessa dal Comune di Giugliano in Campania e notificata ai ricorrenti in data 30 maggio 2022, nonché di tutti gli altri atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti deducono di essere comproprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, e che, a seguito di verbale di sopralluogo redatto dal Comando di Polizia Municipale di Giugliano, veniva loro notificato il provvedimento in questa sede impugnato.
Nell’ordinanza di demolizione de qua viene contestata la realizzazione di opere abusive consistenti in struttura prefabbricata dotata di cappotto impermeabile e pilastri in legno, arredata ed abitata, essendo dotata dei relativi impianti idrici ed elettrici ultimati; viene, altresì, rilevata la presenza, antistanti allo stesso fabbricato, di 2 strutture patio di circa 6 mq., una coperta e l’altra scoperta, nonché di una piscina.
Tale ordinanza, a parere di parte ricorrente, sarebbe illegittima, in quanto non darebbe contezza del contrasto delle opere eseguite con la normativa urbanistica vigente, per cui sarebbe ravvisabile un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione (censura 1: Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare dell’art. 3 L. 241/90 - Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria, per omessa e/o insufficiente motivazione, per omessa ponderazione della situazione contemplata, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per disparità di trattamento, per omessa comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato, per manifesta ingiustizia).
In tali termini, viene richiamato un risalente arresto giurisprudenziale, circa l’obbligo, in capo alla P.A. procedente, di fornire una analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 17 dicembre 2007, n. 16311).
Viene, altresì, denunciato (censura 2: Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto d’istruttoria – Contraddittorietà – Illogicità e carenza della motivazione – Violazione del giusto procedimento) che l’ordinanza impugnata non terrebbe conto della natura delle opere e dell’epoca della loro realizzazione e, in tali termini, risulterebbe violato l’obbligo di adeguata motivazione, in ordine all’interesse pubblico da tutelare, nel giusto contemperamento e bilanciamento degli interessi in gioco, poiché per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sarebbe ingenerata una posizione di affidamento nel privato.
Ne discenderebbe che gli aspetti fattuali e giuridici della vicenda avrebbero dovuto formare oggetto di un ponderato apprezzamento da parte dell’Amministrazione, laddove, nella motivazione dell'ordinanza gravata, non vi sarebbe alcuna traccia dell'intervenuta ponderazione dell'interesse pubblico concreto alla rimozione dell'opera ritenuta abusiva, da apprezzare congiuntamente al contrapposto interesse privato, nel frattempo consolidatosi a cagione dell'affidamento riposto nel decorso del tempo e nella prolungata inerzia dell'amministrazione vigilante.
Su tale ultima questione, la difesa di parte ricorrente fa rilevare che al decorso del tempo non va accordata una valenza del tutto neutra: piuttosto, in siffatte evenienze, caratterizzate dalla tardiva attivazione dei rimedi sanzionatori apprestati dall’ordinamento, non è possibile non considerare l’emersione di aspettative di conservazione allo status quo, proprio in virtù del lungo lasso temporale trascorso.
Viene infine contestata (censura 3: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5, 7, 8 e 10 commi 1 e 2 della Legge 241/90 – Violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo - Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al pubblico interesse alla demolizione ed al presunto contrasto dell’intervento con la normativa urbanistica vigente) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, culminato con l’irrogazione della sanzione demolitoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano, con memoria in cui ha replicato alle superiori censure.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 settembre 2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
La prima censura, con cui s’è denunziato il vizio di omessa motivazione, circa presupposti fattuali e giuridici dell’irrogata demolizione, in carenza di una analitica descrizione degli abusi accertati, è infondata.
L’ordinanza gravata appare infatti sufficientemente motivata laddove la stessa riporta sia la descrizione e qualificazione dell’assetto urbanistico/territoriale su cui insiste il fabbricato oggetto dell’ordinanza de qua, sia delle opere di cui trattasi.
Viene, infatti, contestato che le opere realizzate consistono in un prefabbricato dotato di specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile e che, pertanto, si configura come nuova costruzione di manufatti fuori terra e interrato, composto da un complesso di elementi che assolvono ad una funzione statica, eseguito in assenza di permesso di costruire e con inosservanza degli adempimenti previsti dalla Parte II del DPR 380/2001.
Del resto, per la giurisprudenza: “In tema di costruzioni abusive, la pubblica amministrazione è esonerata dall'obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell'analitica descrizione delle opere da demolire nonché nell'indicazione della normativa violata” (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 1/08/2023, n. 1877; conforme T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 23/01/2023, n. 1117); cfr. anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 5/01/2022, n. 93: “In presenza di un abuso edilizio, l'esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta un atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti ex lege delineati negli artt. 27 e ss., d.P.R. n. 380/2001, essendo prioritario e in re ipsa, a prescindere dal tempo intercorso, l'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico - edilizio violato, a fronte del quale non può dirsi sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo e incolpevole, meritevole di considerazione. Ne consegue l'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva, come nel caso di specie è avvenuto, nella descrizione delle opere da demolire nonché nell'indicazione della normativa violata - art. 31, d.P.R. n. 380/2001 - da cui è evincibile il regime autorizzatorio disatteso, nella specie, il permesso di costruire”.
La seconda censura, in cui si pretenderebbe una motivazione rafforzata, in ragione del confronto (in tesi, mancato) tra l’interesse pubblico alla legalità e l’interesse privato alla conservazione dell’opera, atteso il decorso di un lasso temporale rilevante e l’affidamento maturato circa la legittimità delle opere abusive, è del pari priva di pregio.
In giurisprudenza: “L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti” (Consiglio di Stato, Sez. III, 30/04/2025, n. 3695); cfr. anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 16/09/2024, n. 4974: “Non può avere rilievo, ai fini della validità dell'ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e la conclusione dell'iter sanzionatorio. La mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere «legittimo» in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata”; nonché T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 11/10/2023, n. 15018: “La natura rigidamente vincolata dell'ordine di demolizione comporta, sul piano del quantum di motivazione richiesta, che l'Amministrazione non debba esplicitare le ragioni di pubblico interesse sottese all'intervento repressivo, né compiere alcuna comparazione con l'interesse privato sacrificato e ciò anche qualora sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso. A fronte di un'attività edilizia posta in essere sine titulo, infatti, la prolungata inerzia dell'Amministrazione non può certo determinare il radicarsi in capo al privato, il quale non è stato destinatario di alcun provvedimento favorevole, di una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela”.
Anche la terza doglianza, imperniata sulla dedotta violazione dell’art. 7 della l. 241/90 e sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, volto all’adozione della censurata sanzione demolitoria, va infine disattesa, conformemente anche in tal caso a pacifica giurisprudenza, per la quale si legga, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 7/07/2025, n. 5827: “L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso”; ed anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 2/01/2025, n. 40: “La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell'adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l'apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990”.
Il ricorso va, quindi, respinto.
La condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di lite, nella misura specificata in dispositivo, segue la loro soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Comune di Giugliano in Campania, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO