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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14890 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 14ma Civile RG2674/ 2023 Il Tribunale ordinario di Roma in persona del giudice dott.ssa Angela Coluccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, trattenuta per la decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente TRA Il C.F. Parte_1
, in persona del Curatore avv. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE E
[c.f. ], nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
03.10.1949 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Domenico Barone n.31 presso lo studio dell'Avv. Liselotte Tocci [c.f.
], che lo rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 procura alle liti del 05.04.2023 allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.1.2023 il
[...]
, conveniva in giudizio l'avv. Parte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione:
-revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, comma 1 n. 2) e comma 2, legge fallimentare tutti i pagamenti indicati in premessa come identificati al punto 09 della narrativa in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in bonis, a favore dell'Avv. c.f. Pt_1 Controparte_1
, nei sei mesi antecedenti la data di C.F._3 presentazione della domanda di concordato e nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento;
-conseguentemente e per l'effetto, condannare l'Avv. CP_1
a restituire e quindi pagare al
[...] CodiceFiscale_4 Parte_1 attore, la complessiva somma di euro 73.583,77, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in
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premessa;
-condannare altresì l'Avv. c.f. , Controparte_1 C.F._3 alla integrale rifusione delle spese processuali con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis.)”. A sostegno delle proprie richieste l'attore deduceva che:
1. La è stata dichiarata Controparte_2 fallita dal Tribunale di Roma in data 8 gennaio 2020 .
2. Il fallimento è giunto dopo una serie di velleitari tentativi di gestione dello stato di insolvenza in cui la società versava almeno dalla fine del 2017, anche se un segnale più che concreto dell'incapacità della Pt_1 di far fronte nei modi usuali agli obblighi in scadenza risale già al settembre 2016, allorquando la società subiva un primo significativo pignoramento, per quasi quattrocentomila euro.
3. Nel luglio del 2018 la dopo aver subito altri pignoramenti Pt_1 da parte di alcuni dipendenti ed essere ricorsa alla C.I.G., ormai al culmine di una irreversibile crisi finanziaria ed economica, decideva innanzitutto di affittare il principale ramo di azienda (gestione di servizi di pulizia e manutenzione affidati da vari enti pubblici), peraltro ad una società collegata e a un prezzo irrisorio.
4. In tale contesto la Banca Ifis, dopo inutili solleciti otteneva il 21.05.2018 decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di Pt_1 Euro 981.000,00 con provvisoria esecutorietà sulla minore somma di Euro 445.342,85, sulla base del quale provvedeva a trascrivere ipoteca giudiziale .
5.Dopo aver ricevuto un'istanza di fallimento il 5 marzo del 2019, la società depositava, avvalendosi dell'opera professionale dell'Avv. CP_1 una prima domanda di concordato “in bianco” il 22 maggio 2019 . La domanda veniva ritenuta inammissibile dal Tribunale di Roma in data 2 agosto 2019 e, a quel punto, i soci della dopo aver deliberato la Pt_1 messa in liquidazione della società, davano mandato all'amministratore di depositare una seconda domanda di concordato, unitamente al piano e alla proposta.
6. Il deposito della domanda ex art. 161 l.f. avveniva il 4 novembre 2019, ma l'iniziativa, anche in questo caso, non andava a buon fine, in quanto la stessa veniva dichiarata inammissibile l'8 gennaio 2020 e in pari data la veniva dichiarata fallita. Pt_1
7. In questo contesto di conclamata decozione la ha Pt_1 effettuato numerosi pagamenti ai fornitori che vantavano crediti già da tempo scaduti, per importi significativi, in particolare i pagamenti de quibus sono avvenuti sia nel semestre antecedente il deposito della prima domanda di concordato del 22.05.2019, e sono quindi revocabili ai sensi degli artt. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., sia successivamente, anche a ridosso della dichiarazione di fallimento e sono quindi revocabili ai sensi dell'art. 67.
Si costituiva ritualmente il convenuto ed eccepiva la infondatezza della domanda di revocatoria per carenza del requisito oggettivo del
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compimento dell'atto nel periodo sospetto e per carenza del requisito soggettivo della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare la domanda di condanna, nei confronti dell'odierno convenuto, alla restituzione delle somme effettivamente versate da e ritenere validi ed efficaci tutti i contestati Pt_1 pagamenti effettuati nei confronti dell'Avv. a titolo di Controparte_1 compensi professionali per l'attività legale dal medesimo espletata a favore della stessa Pt_1
- in via gradata e di merito: ritenere validi ed efficaci i pagamenti effettuati da parte attrice nei confronti dell'Avv. a Controparte_1 titolo di compensi professionali per l'attività legale dal medesimo espletata a favore della avente ad oggetto l'attività Pt_1 preliminare, connessa e conseguente al deposito dei ricorsi per concordato preventivo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di inefficacia dei pagamenti Unilabor, proposta dalla curatela, rideterminare tale somma agli importi effettivamente pagati e documentati;
- in via ultima e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di inefficacia dei pagamenti proposta dalla curatela, ammettersi ex art. 70 L.F. nel passivo del fallimento il credito conseguente alla eventuale dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti per l'importo corrispondente, in via di privilegio;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
All'udienza del 18.03.25 la causa, documentalmente istruita ed escussi i testi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento. Il convenuto in via preliminare ha chiesto dichiararsi l'intervenuta decadenza della curatela dall'azione revocatoria fallimentare ex art. 69 bis L.F. per essere stata l'azione promossa oltre il termine triennale e per l'effetto dichiarare la inammissibilità/improcedibilità delle domande svolte con conseguente pronuncia in rito. In sostanza, parte convenuta ritiene che non solo il c.d. periodo sospetto, ma anche il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 69 bis, comma 2, l. fall. decorrerebbe dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e non dalla data di fallimento. Sul punto è intervenuta recente giurisprudenza della S.C. con le pronunce nr.11224/2025 e nr.12148/2025.
La sentenza nr.11224/2025 esprime il seguente principio: La decorrenza del termine triennale ex art. 69 bis, comma 1, L. fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile,
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in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.
Inoltre la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12148/2025, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di azione revocatoria fallimentare. In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, il 'periodo sospetto' per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori decorre dalla data di deposito della domanda di concordato e non dalla data del successivo decreto di ammissione. La Suprema Corte ha riaffermato il principio della 'consecuzione delle procedure' per tutelare la par condicio creditorum sin dal primo momento di emersione della crisi. La motivazione centrale della Corte si fonda sul principio della
“consecuzione delle procedure”. Questo principio considera il concordato preventivo e il successivo fallimento come fasi di un unico percorso di gestione dell'insolvenza. L'obiettivo è “congelare” il patrimonio del debitore al momento della prima emersione della crisi, che si manifesta con il deposito della domanda di concordato. Pertanto la decorrenza del termine triennale ex art. 69 bis, comma 1, L. fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo. Nel caso di specie la società ha proposto due domande di Pt_1 concordato preventivo, e precisamente: una prima domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, è stata depositata in data 22 maggio 2019, in pendenza del ricorso di fallimento nr. R.G. 544/2019. In pendenza sempre della procedura nr rg 544/2019 è stata depositata la seconda domanda di concordato preventivo in data 4 novembre 2019, anch'essa dichiarata inammissibile con provvedimento dell'8 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma, che, però, in pari data ha dichiarato il fallimento della società accogliendo la istanza di fallimento Pt_1 nr.544/2019. Occorre rendere chiarezza sulla tempistica e modalità dei provvedimenti richiesti e richiamati.
A seguito della presentazione della istanza di fallimento del 5 marzo 2019 n.R.G.544/2019, la ha depositato, in data 22 maggio Pt_1 2019, la prima domanda di concordato “in bianco” dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma con provvedimento del 2 agosto 2019. Sempre in pendenza della procedura n.R.G. 544/2019, la cui decisione nel merito il Tribunale rinviava solo per incombenze processuali, è stata depositata la seconda domanda di concordato preventivo in data 4 novembre 2019, anch'essa dichiarata inammissibile con provvedimento dell'8 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma, che, però,
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in pari data ha dichiarato il fallimento della società Pt_1 accogliendo la istanza di fallimento nr. R.G.544/2019. Quanto esposto chiarisce e dimostra “per tabulas” che lo stato di decozione in cui versava la che ha condotto alla sua Pt_1 dichiarazione di fallimento l'8.1.2020, è lo stesso posto alla base delle due domande di concordato preventivo. I procedimenti, le due domande di concordato e la dichiarazione di fallimento , pur formalmente distinti sul piano funzionale sono strettamente collegati, poiché le procedure hanno a presupposto un analogo fenomeno economico ,intervenuto nello stesso lasso di tempo, costituito dallo stato di insolvenza e da un'unica crisi d'impresa. Pertanto, in applicazione della normativa invocata, cosi come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria è stata legittimamente introdotta entro il termine triennale che decorre dalla data del fallimento, mentre il termine iniziale del periodo sospetto va retrodatato e decorre dal 22.11.2018, vale a dire da sei mesi prima della presentazione della prima domanda di concordato. Per l'effetto, i pagamenti effettuati dalla al Pt_1 convenuto , oggetto di causa, ricadono nel periodo sospetto. La ratio della normativa esaminata è chiara e rigorosa , anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che è stata richiamata.
Nel merito parte convenuta eccepisce la carenza del requisito soggettivo, poiché afferma di non aver avuto effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della Pt_1
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. E' circostanza pacifica in atti che l'Avv. è stato il legale della CP_1 fino a ridosso della dichiarazione di e che quindi Pt_1 Parte_1 era perfettamente a conoscenza delle condizioni della società quando riceveva i pagamenti. Quanto alla prova dell'elemento soggettivo, occorre ricordare che
“L'onere di fornire la relativa prova incombe al curatore, il quale può assolverlo anche in via presuntiva, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile (quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive e altro), tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/09/2022, n. 27074; nello stesso senso Cass. Civ., sez. I, 31.08.2021, n. 23650) Le qualità personali, l'attività svolta dal convenuto e l'opera dallo stesso prestata in favore della società in bonis sono assolutamente rilevanti e devono essere considerati nella valutazione della
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conoscenza da parte del convenuto dell'effettiva situazione economica in cui versava la società poi fallita. Inoltre i pagamenti oggetto di causa coprono un periodo che va da dicembre 2018 a settembre 2019 e deve ribadirsi la valenza probatoria degli elementi indiziari allegati e provati dal fallimento. L'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in particolare, in questo caso è un elemento significativo, perché conoscibile dall'avvocato convenuto con una semplice consultazione dei registri immobiliari, Vi è pertanto la prova della effettiva conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza della essendo il convenuto Pt_1 un operatore qualificato ed il legale della che ha predisposto le Pt_1 domande di concordato dichiarate inammissibili. Per tutto quanto dichiarato, sussistendo nella fattispecie il requisito soggettivo richiesto dalla normativa vigente, si respinge la eccezione resa da parte convenuta. L'attore ha chiesto la revoca, relativamente a pagamenti, rilevati da mastrino e libro giornale nonché, solo per due importi, da estratti conto bancari, per un totale di euro 73.583,77, somma comprensiva anche delle ritenute d'acconto, effettuati, secondo la prospettazione della curatela, sia nel semestre antecedente la presentazione della domanda di concordato (del 21.05.2019), quindi dal 22.11.2018, e sia nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento (dell'08.01.2020).
A tal fine produceva:
le copie degli estratti conto, con l'evidenza dei seguenti bonifici relativi all'anno 2018: (a) del 07.12.2018 per euro 7.612,80=; (b) del 12.12.2018 per euro 3.806,40=;
nonché le seguenti registrazioni contabili dall'08.07.2019: (c) del 09.01.2019 per euro 3.400,77=; (d) del 06.02.2019 per euro 4.371,94=; (e) del 07.03.2019 per euro 6.412,80=; (f) del 25.03.2019 per euro 2.040,86=; (g) del 30.04.2019 per euro 29.926,40; (h) del 30.04.2019 per euro 4.275,20; (i) dell'01.08.2019 per euro 4.809,60; (l) dell'01.08.2019 per euro 4.275,20 (m) dell'01.08.2019 per euro 2.652,00.
e così per totali euro 73.583,97. Non sono però state prodotte in giudizio le fatture emesse nel 2019 né tanto meno alcuna legittima prova documentale degli avvenuti pagamenti, quali ad esempio gli estratti conto che invece sono stati depositati per i pagamenti effettuati nel 2018. Di contro parte convenuta dichiara di avere ricevuto i seguenti bonifici eseguiti da a favore dell'Avv. dal07.12.2018 Pt_1 Controparte_1 all'01.08.2019, e precisamente: (a) Bonifico del 07.12.2018 per euro 7.612,80 (con imputazione pagamento fatture n.ri 85 e 99/2018); (b) Bonifico del 12.12.2018 per euro 3.806,40 (senza imputazione trattandosi di mero rimborso spese vive);
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(c) Bonifico del 10.01.2019 per euro 3.400,77 (con imputazione pagamento acconto fattura n.144); (d) Bonifico del 07.02.2019 per euro 4.371,94 (con imputazione pagamento saldo fattura n.144 e fattura n.159); (e) Bonifico dell'08.03.2019 per euro 6.412,80 (con imputazione pagamento fatture n.ri 160/2018 e 31/2019); (f) Bonifico del 26.03.2019 per euro 3.206,40 (con imputazione pagamento fattura n.32/2019); (g) Bonifico del 02.05.2019 per euro 4.275,20 (con imputazione pagamento fattura n.43/2019); (h) Bonifico dell'01.08.2019 per euro 4.809,60 (con imputazione pagamento fattura n.70/2019); (i) Bonifico dell'01.08.2019 per euro 4.275,20 (con imputazione pagamento fattura n.71/2019); (j) Bonifico dell'01.08.2019 per euro 2.672,00 (con imputazione pagamento fattura n.72/2019); e così per euro 44.843,11, somma comprensiva di rimborsi per spese contributi unificati e bolli per le procedure giudiziali documentate in atti. Data la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal convenuto è legittimamente accertato che l'avv. ha ricevuto pagamenti, nel CP_1 periodo sospetto, per l'importo di euro 44.843,11. In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo. Peraltro, con riferimento al caso di specie, ciò trova conferma nell'art. 67, comma 3, lett. g), l.f., che, nell'esentare da revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti solo in relazione all'accesso alle date procedure concorsuali, implicitamente presuppone la revocabilità dei pagamenti per compensi erogati dall'imprenditore (poi fallito) per servizi diversi, come nella specie . I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti per servizi diversi da quelli volti all'accesso alle procedure concorsuali non possono ad avviso della Suprema Corte altresì risultare esenti d revocatoria ai sensi dell'art 67, comma 3, lettera a) in quanto “il pagamento di cui si tratta non appare poter rientrare nel normale esercizio dell'impresa in relazione all'oggetto sociale perseguito” e, la stessa Corte ha aggiunto, in quanto “in ogni caso la disposizione esaminata non appare applicabile essendo già prevista normativamente un'apposita esenzione per tale tipologia di pagamenti, ovvero quella della lett. g) sopra citata”. (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2024, n.8900). I compensi pagati al convenuto per la prestazione della propria opera professionale sono pertanto revocabili. Le Sezioni Unite, hanno inoltre statuito che la “non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
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intervenuti alla scadenza per opere prestate viene fatta dipendere dall'aver esse agevolato l'accesso alle procedure concorsuali, incluso il concordato preventivo”, in una identità di ratio con la prededuzione ex art. 111, co. 2, L. Fall. che però non si risolve nella piena sovrapponibilità di ogni aspetto (cfr. Cass. 5098/2014, 6031/2014,1217/2018, 27538/2019, 220/2020), con la conseguenza che l'esenzione da revocatoria non può operare «a prescindere dall'apertura del concordato», poiché il concetto di “strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge il credito)” è predicabile a fronte di una «fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale», sottolineandosi sul punto proprio la differenza tra l'esenzione da revocatoria, che «ha riguardo a debiti liquidi e già esigibili pagati alla scadenza», e «l'ampia gamma delle prestazioni» che possono beneficiare della prededuzione, invece «ben compatibile con adempimenti parziali, anticipati, in acconto»(Cass. Sez. U., 42093/2021). Nella fattispecie de quo le procedure per l'apertura dei concordati, per i quali sono stati pagati parte dei compensi oggetto della richiesta revocatoria, non hanno avuto seguito poiché i concordati non sono stati aperti e sono stati dichiarati inammissibili: i relativi compensi pagati in favore del convenuto non rientrano pertanto nella esenzione prevista dalla normativa vigente e sono revocabili. Diversamente deve essere valutato il compenso relativo alla fattura 53/2019 liquidato al convenuto da una terza società (Tebet s.r.l.), non socia di né legata da altro vincolo, per l'importo lordo di € Pt_1
21.960,00, con bonifico del 17.05.2019. Tale pagamento non è stato documentalmente eseguito da e Pt_1 la somma non è neppure uscita da disponibilità finanziarie della Pt_1 pertanto non può essere oggetto della proposta azione. Dovendo analizzare la fattispecie alla luce della giurisprudenza della S.C., innanzitutto può accadere che il terzo paghi il debito utilizzando denaro del fallito: in questo caso l'atto è senz'altro revocabile e ciò, si badi bene, anche a prescindere dal fatto che al momento del pagamento il creditore ritenesse in buona fede che il denaro provenisse dal terzo, giacché l'atto viene a incidere direttamente sul patrimonio del fallito in violazione della regola della par condicio, la quale non subisce limitazioni o eccezioni per gli stati soggettivi di buona fede diversi da quelli attinenti alla situazione di insolvenza del debitore (Cass. Civ. 15691/2011). Qualora invece il terzo utilizzi denaro proprio, bisogna distinguere. Se il terzo si è “utilmente rivalso” nei confronti del debitore prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, il pagamento sarà revocabile (e quindi il creditore, quale accipiens, dovrà restituire il denaro alla procedura), dal momento che in questo caso, per effetto della rivalsa, il patrimonio del fallito ha subito un depauperamento in danno alla massa a e favore di un solo creditore (cfr. ex multis Cass. Civ. 142/2003). Se invece il terzo non ha recuperato dal debitore alcuna somma a titolo di rivalsa prima della dichiarazione di insolvenza, il pagamento che egli abbia effettuato a favore del creditore del fallito non è revocabile, dal momento che, in assenza di rivalsa, detto pagamento assume veste di
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atto del tutto “neutro” rispetto agli altri creditori, non comportando né una riduzione dell'attivo né un incremento del passivo (il quale, anche in caso di esercizio della rivalsa in sede di accertamento dello stato passivo, sarà tuttalpiù pari all'ammontare che esso avrebbe comunque avuto per effetto dell'insinuazione del creditore): ne deriva che in questi casi il pagamento del terzo è inidoneo ad incidere sulla par condicio (Cass. Civ. 570/1999). La S.C. inoltre ritiene che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo qualora quest'ultimo, pur non esercitando la rivalsa, sia debitore del fallito ed abbia eseguito il pagamento “con denaro a questi dovuto” in esecuzione di una delegazione, valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (quello del fallito verso il creditore e quello del terzo verso il fallito): anche in questo caso, infatti, il creditore viene pagato in via preferenziale con denaro che sarebbe spettato alla massa (Cass. Civ. 25928/2015). Nella fattispecie de quo è stato provato, sia per quanto ammesso e riconosciuto in atti dallo stesso attore sia con l'escussione del test Cirillo- il quale testualmente ha dichiarato ““Sono stato amministratore della dal 2014 fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta Pt_1 nel 2020. Confermo il capo 3 di parte convenuta. So che la fattura è stata pagata da una società terza e la prestazione è proseguita per consentire la presentazione del concordato” ed è inoltre documentato in atti che: il pagamento è stato eseguito dal terzo con danaro proprio, il terzo non ha fatto mai rivalsa, il terzo non ha mai ricevuto la somma in restituzione, il terzo non l'ha mai richiesta e non ha neppure chiesto l'ammissione al passivo, pertanto il pagamento della fattura nr.53 del 2019 per euro 21.960,00, non è revocabile. Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno parzialmente compensate nella misura della metà e per il resto seguono la soccombenza seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dal e così dispone: Parte_1
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto:
- revoca e dichiara inefficaci agli effetti della procedura concorsuale , ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, comma 1 n. 2) e comma 2, legge fallimentare i pagamenti indicati in motivazione per la complessiva somma di euro 44.843,11, in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in Pt_1 bonis, a favore dell' Avv. c.f. , Controparte_1 C.F._3 nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di concordato e nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento;
- conseguentemente condanna l'Avv. c.f. Controparte_1
a restituire e quindi pagare al Fallimento C.F._3 attore, la complessiva somma di Euro 44.843,11, oltre interessi legali dal dovuto al saldo , a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in motivazione;
- condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate, in virtù della parziale soccombenza, in complessivi €
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5000,00, per compensi oltre a spese generali, Iva e Cap come per legge. Roma, 27/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Coluccio
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 14ma Civile RG2674/ 2023 Il Tribunale ordinario di Roma in persona del giudice dott.ssa Angela Coluccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, trattenuta per la decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente TRA Il C.F. Parte_1
, in persona del Curatore avv. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE E
[c.f. ], nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
03.10.1949 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Domenico Barone n.31 presso lo studio dell'Avv. Liselotte Tocci [c.f.
], che lo rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 procura alle liti del 05.04.2023 allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.1.2023 il
[...]
, conveniva in giudizio l'avv. Parte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione:
-revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, comma 1 n. 2) e comma 2, legge fallimentare tutti i pagamenti indicati in premessa come identificati al punto 09 della narrativa in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in bonis, a favore dell'Avv. c.f. Pt_1 Controparte_1
, nei sei mesi antecedenti la data di C.F._3 presentazione della domanda di concordato e nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento;
-conseguentemente e per l'effetto, condannare l'Avv. CP_1
a restituire e quindi pagare al
[...] CodiceFiscale_4 Parte_1 attore, la complessiva somma di euro 73.583,77, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in
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premessa;
-condannare altresì l'Avv. c.f. , Controparte_1 C.F._3 alla integrale rifusione delle spese processuali con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis.)”. A sostegno delle proprie richieste l'attore deduceva che:
1. La è stata dichiarata Controparte_2 fallita dal Tribunale di Roma in data 8 gennaio 2020 .
2. Il fallimento è giunto dopo una serie di velleitari tentativi di gestione dello stato di insolvenza in cui la società versava almeno dalla fine del 2017, anche se un segnale più che concreto dell'incapacità della Pt_1 di far fronte nei modi usuali agli obblighi in scadenza risale già al settembre 2016, allorquando la società subiva un primo significativo pignoramento, per quasi quattrocentomila euro.
3. Nel luglio del 2018 la dopo aver subito altri pignoramenti Pt_1 da parte di alcuni dipendenti ed essere ricorsa alla C.I.G., ormai al culmine di una irreversibile crisi finanziaria ed economica, decideva innanzitutto di affittare il principale ramo di azienda (gestione di servizi di pulizia e manutenzione affidati da vari enti pubblici), peraltro ad una società collegata e a un prezzo irrisorio.
4. In tale contesto la Banca Ifis, dopo inutili solleciti otteneva il 21.05.2018 decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di Pt_1 Euro 981.000,00 con provvisoria esecutorietà sulla minore somma di Euro 445.342,85, sulla base del quale provvedeva a trascrivere ipoteca giudiziale .
5.Dopo aver ricevuto un'istanza di fallimento il 5 marzo del 2019, la società depositava, avvalendosi dell'opera professionale dell'Avv. CP_1 una prima domanda di concordato “in bianco” il 22 maggio 2019 . La domanda veniva ritenuta inammissibile dal Tribunale di Roma in data 2 agosto 2019 e, a quel punto, i soci della dopo aver deliberato la Pt_1 messa in liquidazione della società, davano mandato all'amministratore di depositare una seconda domanda di concordato, unitamente al piano e alla proposta.
6. Il deposito della domanda ex art. 161 l.f. avveniva il 4 novembre 2019, ma l'iniziativa, anche in questo caso, non andava a buon fine, in quanto la stessa veniva dichiarata inammissibile l'8 gennaio 2020 e in pari data la veniva dichiarata fallita. Pt_1
7. In questo contesto di conclamata decozione la ha Pt_1 effettuato numerosi pagamenti ai fornitori che vantavano crediti già da tempo scaduti, per importi significativi, in particolare i pagamenti de quibus sono avvenuti sia nel semestre antecedente il deposito della prima domanda di concordato del 22.05.2019, e sono quindi revocabili ai sensi degli artt. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., sia successivamente, anche a ridosso della dichiarazione di fallimento e sono quindi revocabili ai sensi dell'art. 67.
Si costituiva ritualmente il convenuto ed eccepiva la infondatezza della domanda di revocatoria per carenza del requisito oggettivo del
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compimento dell'atto nel periodo sospetto e per carenza del requisito soggettivo della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare la domanda di condanna, nei confronti dell'odierno convenuto, alla restituzione delle somme effettivamente versate da e ritenere validi ed efficaci tutti i contestati Pt_1 pagamenti effettuati nei confronti dell'Avv. a titolo di Controparte_1 compensi professionali per l'attività legale dal medesimo espletata a favore della stessa Pt_1
- in via gradata e di merito: ritenere validi ed efficaci i pagamenti effettuati da parte attrice nei confronti dell'Avv. a Controparte_1 titolo di compensi professionali per l'attività legale dal medesimo espletata a favore della avente ad oggetto l'attività Pt_1 preliminare, connessa e conseguente al deposito dei ricorsi per concordato preventivo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di inefficacia dei pagamenti Unilabor, proposta dalla curatela, rideterminare tale somma agli importi effettivamente pagati e documentati;
- in via ultima e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di inefficacia dei pagamenti proposta dalla curatela, ammettersi ex art. 70 L.F. nel passivo del fallimento il credito conseguente alla eventuale dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti per l'importo corrispondente, in via di privilegio;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
All'udienza del 18.03.25 la causa, documentalmente istruita ed escussi i testi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento. Il convenuto in via preliminare ha chiesto dichiararsi l'intervenuta decadenza della curatela dall'azione revocatoria fallimentare ex art. 69 bis L.F. per essere stata l'azione promossa oltre il termine triennale e per l'effetto dichiarare la inammissibilità/improcedibilità delle domande svolte con conseguente pronuncia in rito. In sostanza, parte convenuta ritiene che non solo il c.d. periodo sospetto, ma anche il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 69 bis, comma 2, l. fall. decorrerebbe dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e non dalla data di fallimento. Sul punto è intervenuta recente giurisprudenza della S.C. con le pronunce nr.11224/2025 e nr.12148/2025.
La sentenza nr.11224/2025 esprime il seguente principio: La decorrenza del termine triennale ex art. 69 bis, comma 1, L. fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile,
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in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.
Inoltre la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12148/2025, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di azione revocatoria fallimentare. In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, il 'periodo sospetto' per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori decorre dalla data di deposito della domanda di concordato e non dalla data del successivo decreto di ammissione. La Suprema Corte ha riaffermato il principio della 'consecuzione delle procedure' per tutelare la par condicio creditorum sin dal primo momento di emersione della crisi. La motivazione centrale della Corte si fonda sul principio della
“consecuzione delle procedure”. Questo principio considera il concordato preventivo e il successivo fallimento come fasi di un unico percorso di gestione dell'insolvenza. L'obiettivo è “congelare” il patrimonio del debitore al momento della prima emersione della crisi, che si manifesta con il deposito della domanda di concordato. Pertanto la decorrenza del termine triennale ex art. 69 bis, comma 1, L. fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo. Nel caso di specie la società ha proposto due domande di Pt_1 concordato preventivo, e precisamente: una prima domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, è stata depositata in data 22 maggio 2019, in pendenza del ricorso di fallimento nr. R.G. 544/2019. In pendenza sempre della procedura nr rg 544/2019 è stata depositata la seconda domanda di concordato preventivo in data 4 novembre 2019, anch'essa dichiarata inammissibile con provvedimento dell'8 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma, che, però, in pari data ha dichiarato il fallimento della società accogliendo la istanza di fallimento Pt_1 nr.544/2019. Occorre rendere chiarezza sulla tempistica e modalità dei provvedimenti richiesti e richiamati.
A seguito della presentazione della istanza di fallimento del 5 marzo 2019 n.R.G.544/2019, la ha depositato, in data 22 maggio Pt_1 2019, la prima domanda di concordato “in bianco” dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma con provvedimento del 2 agosto 2019. Sempre in pendenza della procedura n.R.G. 544/2019, la cui decisione nel merito il Tribunale rinviava solo per incombenze processuali, è stata depositata la seconda domanda di concordato preventivo in data 4 novembre 2019, anch'essa dichiarata inammissibile con provvedimento dell'8 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma, che, però,
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in pari data ha dichiarato il fallimento della società Pt_1 accogliendo la istanza di fallimento nr. R.G.544/2019. Quanto esposto chiarisce e dimostra “per tabulas” che lo stato di decozione in cui versava la che ha condotto alla sua Pt_1 dichiarazione di fallimento l'8.1.2020, è lo stesso posto alla base delle due domande di concordato preventivo. I procedimenti, le due domande di concordato e la dichiarazione di fallimento , pur formalmente distinti sul piano funzionale sono strettamente collegati, poiché le procedure hanno a presupposto un analogo fenomeno economico ,intervenuto nello stesso lasso di tempo, costituito dallo stato di insolvenza e da un'unica crisi d'impresa. Pertanto, in applicazione della normativa invocata, cosi come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria è stata legittimamente introdotta entro il termine triennale che decorre dalla data del fallimento, mentre il termine iniziale del periodo sospetto va retrodatato e decorre dal 22.11.2018, vale a dire da sei mesi prima della presentazione della prima domanda di concordato. Per l'effetto, i pagamenti effettuati dalla al Pt_1 convenuto , oggetto di causa, ricadono nel periodo sospetto. La ratio della normativa esaminata è chiara e rigorosa , anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che è stata richiamata.
Nel merito parte convenuta eccepisce la carenza del requisito soggettivo, poiché afferma di non aver avuto effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della Pt_1
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. E' circostanza pacifica in atti che l'Avv. è stato il legale della CP_1 fino a ridosso della dichiarazione di e che quindi Pt_1 Parte_1 era perfettamente a conoscenza delle condizioni della società quando riceveva i pagamenti. Quanto alla prova dell'elemento soggettivo, occorre ricordare che
“L'onere di fornire la relativa prova incombe al curatore, il quale può assolverlo anche in via presuntiva, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile (quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive e altro), tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/09/2022, n. 27074; nello stesso senso Cass. Civ., sez. I, 31.08.2021, n. 23650) Le qualità personali, l'attività svolta dal convenuto e l'opera dallo stesso prestata in favore della società in bonis sono assolutamente rilevanti e devono essere considerati nella valutazione della
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conoscenza da parte del convenuto dell'effettiva situazione economica in cui versava la società poi fallita. Inoltre i pagamenti oggetto di causa coprono un periodo che va da dicembre 2018 a settembre 2019 e deve ribadirsi la valenza probatoria degli elementi indiziari allegati e provati dal fallimento. L'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in particolare, in questo caso è un elemento significativo, perché conoscibile dall'avvocato convenuto con una semplice consultazione dei registri immobiliari, Vi è pertanto la prova della effettiva conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza della essendo il convenuto Pt_1 un operatore qualificato ed il legale della che ha predisposto le Pt_1 domande di concordato dichiarate inammissibili. Per tutto quanto dichiarato, sussistendo nella fattispecie il requisito soggettivo richiesto dalla normativa vigente, si respinge la eccezione resa da parte convenuta. L'attore ha chiesto la revoca, relativamente a pagamenti, rilevati da mastrino e libro giornale nonché, solo per due importi, da estratti conto bancari, per un totale di euro 73.583,77, somma comprensiva anche delle ritenute d'acconto, effettuati, secondo la prospettazione della curatela, sia nel semestre antecedente la presentazione della domanda di concordato (del 21.05.2019), quindi dal 22.11.2018, e sia nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento (dell'08.01.2020).
A tal fine produceva:
le copie degli estratti conto, con l'evidenza dei seguenti bonifici relativi all'anno 2018: (a) del 07.12.2018 per euro 7.612,80=; (b) del 12.12.2018 per euro 3.806,40=;
nonché le seguenti registrazioni contabili dall'08.07.2019: (c) del 09.01.2019 per euro 3.400,77=; (d) del 06.02.2019 per euro 4.371,94=; (e) del 07.03.2019 per euro 6.412,80=; (f) del 25.03.2019 per euro 2.040,86=; (g) del 30.04.2019 per euro 29.926,40; (h) del 30.04.2019 per euro 4.275,20; (i) dell'01.08.2019 per euro 4.809,60; (l) dell'01.08.2019 per euro 4.275,20 (m) dell'01.08.2019 per euro 2.652,00.
e così per totali euro 73.583,97. Non sono però state prodotte in giudizio le fatture emesse nel 2019 né tanto meno alcuna legittima prova documentale degli avvenuti pagamenti, quali ad esempio gli estratti conto che invece sono stati depositati per i pagamenti effettuati nel 2018. Di contro parte convenuta dichiara di avere ricevuto i seguenti bonifici eseguiti da a favore dell'Avv. dal07.12.2018 Pt_1 Controparte_1 all'01.08.2019, e precisamente: (a) Bonifico del 07.12.2018 per euro 7.612,80 (con imputazione pagamento fatture n.ri 85 e 99/2018); (b) Bonifico del 12.12.2018 per euro 3.806,40 (senza imputazione trattandosi di mero rimborso spese vive);
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(c) Bonifico del 10.01.2019 per euro 3.400,77 (con imputazione pagamento acconto fattura n.144); (d) Bonifico del 07.02.2019 per euro 4.371,94 (con imputazione pagamento saldo fattura n.144 e fattura n.159); (e) Bonifico dell'08.03.2019 per euro 6.412,80 (con imputazione pagamento fatture n.ri 160/2018 e 31/2019); (f) Bonifico del 26.03.2019 per euro 3.206,40 (con imputazione pagamento fattura n.32/2019); (g) Bonifico del 02.05.2019 per euro 4.275,20 (con imputazione pagamento fattura n.43/2019); (h) Bonifico dell'01.08.2019 per euro 4.809,60 (con imputazione pagamento fattura n.70/2019); (i) Bonifico dell'01.08.2019 per euro 4.275,20 (con imputazione pagamento fattura n.71/2019); (j) Bonifico dell'01.08.2019 per euro 2.672,00 (con imputazione pagamento fattura n.72/2019); e così per euro 44.843,11, somma comprensiva di rimborsi per spese contributi unificati e bolli per le procedure giudiziali documentate in atti. Data la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal convenuto è legittimamente accertato che l'avv. ha ricevuto pagamenti, nel CP_1 periodo sospetto, per l'importo di euro 44.843,11. In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo. Peraltro, con riferimento al caso di specie, ciò trova conferma nell'art. 67, comma 3, lett. g), l.f., che, nell'esentare da revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti solo in relazione all'accesso alle date procedure concorsuali, implicitamente presuppone la revocabilità dei pagamenti per compensi erogati dall'imprenditore (poi fallito) per servizi diversi, come nella specie . I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti per servizi diversi da quelli volti all'accesso alle procedure concorsuali non possono ad avviso della Suprema Corte altresì risultare esenti d revocatoria ai sensi dell'art 67, comma 3, lettera a) in quanto “il pagamento di cui si tratta non appare poter rientrare nel normale esercizio dell'impresa in relazione all'oggetto sociale perseguito” e, la stessa Corte ha aggiunto, in quanto “in ogni caso la disposizione esaminata non appare applicabile essendo già prevista normativamente un'apposita esenzione per tale tipologia di pagamenti, ovvero quella della lett. g) sopra citata”. (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2024, n.8900). I compensi pagati al convenuto per la prestazione della propria opera professionale sono pertanto revocabili. Le Sezioni Unite, hanno inoltre statuito che la “non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
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intervenuti alla scadenza per opere prestate viene fatta dipendere dall'aver esse agevolato l'accesso alle procedure concorsuali, incluso il concordato preventivo”, in una identità di ratio con la prededuzione ex art. 111, co. 2, L. Fall. che però non si risolve nella piena sovrapponibilità di ogni aspetto (cfr. Cass. 5098/2014, 6031/2014,1217/2018, 27538/2019, 220/2020), con la conseguenza che l'esenzione da revocatoria non può operare «a prescindere dall'apertura del concordato», poiché il concetto di “strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge il credito)” è predicabile a fronte di una «fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale», sottolineandosi sul punto proprio la differenza tra l'esenzione da revocatoria, che «ha riguardo a debiti liquidi e già esigibili pagati alla scadenza», e «l'ampia gamma delle prestazioni» che possono beneficiare della prededuzione, invece «ben compatibile con adempimenti parziali, anticipati, in acconto»(Cass. Sez. U., 42093/2021). Nella fattispecie de quo le procedure per l'apertura dei concordati, per i quali sono stati pagati parte dei compensi oggetto della richiesta revocatoria, non hanno avuto seguito poiché i concordati non sono stati aperti e sono stati dichiarati inammissibili: i relativi compensi pagati in favore del convenuto non rientrano pertanto nella esenzione prevista dalla normativa vigente e sono revocabili. Diversamente deve essere valutato il compenso relativo alla fattura 53/2019 liquidato al convenuto da una terza società (Tebet s.r.l.), non socia di né legata da altro vincolo, per l'importo lordo di € Pt_1
21.960,00, con bonifico del 17.05.2019. Tale pagamento non è stato documentalmente eseguito da e Pt_1 la somma non è neppure uscita da disponibilità finanziarie della Pt_1 pertanto non può essere oggetto della proposta azione. Dovendo analizzare la fattispecie alla luce della giurisprudenza della S.C., innanzitutto può accadere che il terzo paghi il debito utilizzando denaro del fallito: in questo caso l'atto è senz'altro revocabile e ciò, si badi bene, anche a prescindere dal fatto che al momento del pagamento il creditore ritenesse in buona fede che il denaro provenisse dal terzo, giacché l'atto viene a incidere direttamente sul patrimonio del fallito in violazione della regola della par condicio, la quale non subisce limitazioni o eccezioni per gli stati soggettivi di buona fede diversi da quelli attinenti alla situazione di insolvenza del debitore (Cass. Civ. 15691/2011). Qualora invece il terzo utilizzi denaro proprio, bisogna distinguere. Se il terzo si è “utilmente rivalso” nei confronti del debitore prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, il pagamento sarà revocabile (e quindi il creditore, quale accipiens, dovrà restituire il denaro alla procedura), dal momento che in questo caso, per effetto della rivalsa, il patrimonio del fallito ha subito un depauperamento in danno alla massa a e favore di un solo creditore (cfr. ex multis Cass. Civ. 142/2003). Se invece il terzo non ha recuperato dal debitore alcuna somma a titolo di rivalsa prima della dichiarazione di insolvenza, il pagamento che egli abbia effettuato a favore del creditore del fallito non è revocabile, dal momento che, in assenza di rivalsa, detto pagamento assume veste di
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atto del tutto “neutro” rispetto agli altri creditori, non comportando né una riduzione dell'attivo né un incremento del passivo (il quale, anche in caso di esercizio della rivalsa in sede di accertamento dello stato passivo, sarà tuttalpiù pari all'ammontare che esso avrebbe comunque avuto per effetto dell'insinuazione del creditore): ne deriva che in questi casi il pagamento del terzo è inidoneo ad incidere sulla par condicio (Cass. Civ. 570/1999). La S.C. inoltre ritiene che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo qualora quest'ultimo, pur non esercitando la rivalsa, sia debitore del fallito ed abbia eseguito il pagamento “con denaro a questi dovuto” in esecuzione di una delegazione, valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (quello del fallito verso il creditore e quello del terzo verso il fallito): anche in questo caso, infatti, il creditore viene pagato in via preferenziale con denaro che sarebbe spettato alla massa (Cass. Civ. 25928/2015). Nella fattispecie de quo è stato provato, sia per quanto ammesso e riconosciuto in atti dallo stesso attore sia con l'escussione del test Cirillo- il quale testualmente ha dichiarato ““Sono stato amministratore della dal 2014 fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta Pt_1 nel 2020. Confermo il capo 3 di parte convenuta. So che la fattura è stata pagata da una società terza e la prestazione è proseguita per consentire la presentazione del concordato” ed è inoltre documentato in atti che: il pagamento è stato eseguito dal terzo con danaro proprio, il terzo non ha fatto mai rivalsa, il terzo non ha mai ricevuto la somma in restituzione, il terzo non l'ha mai richiesta e non ha neppure chiesto l'ammissione al passivo, pertanto il pagamento della fattura nr.53 del 2019 per euro 21.960,00, non è revocabile. Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno parzialmente compensate nella misura della metà e per il resto seguono la soccombenza seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dal e così dispone: Parte_1
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto:
- revoca e dichiara inefficaci agli effetti della procedura concorsuale , ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, comma 1 n. 2) e comma 2, legge fallimentare i pagamenti indicati in motivazione per la complessiva somma di euro 44.843,11, in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in Pt_1 bonis, a favore dell' Avv. c.f. , Controparte_1 C.F._3 nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di concordato e nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento;
- conseguentemente condanna l'Avv. c.f. Controparte_1
a restituire e quindi pagare al Fallimento C.F._3 attore, la complessiva somma di Euro 44.843,11, oltre interessi legali dal dovuto al saldo , a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in motivazione;
- condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate, in virtù della parziale soccombenza, in complessivi €
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5000,00, per compensi oltre a spese generali, Iva e Cap come per legge. Roma, 27/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Coluccio
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