Articolo 2 della Legge 24 marzo 1958, n. 359
Articolo 1
Versione
6 maggio 1958
Art. 2.

Per la installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili con scafo in legno di nuova costruzione destinate alla navigazione marittima si applicano le disposizioni contenute nell' art. 7 della legge 17 luglio 1954, n. 522 .

Entrata in vigore il 6 maggio 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente