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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 72/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Arianna Mazzone giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a P.IVA_2
rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/01/2023 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
629/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente è affetta da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in attività confacenti a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (05.03.2020), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”; 2) “Condannare la parte resistente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità sempre dalla data della proposizione della domanda (05.03.2020), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. all'odierna Persona_3
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
15/11/2024 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Insufficienza respiratoria cronica da severa sindrome delle apnee ostruttive del sonno con ipersonnia diurna in trattamento con CPAP;
Cardiopatia ipertensiva II classe
Nyha. Artrosi polidistrettuale con discopatie multiple del rachide ed importante impegno funzionale;
piede piatto bilaterale. Disturbo distimico di personalità.
Obesità di grado medio”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente la riduzione della capacità di lavoro della parte attrice in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo a far data dal maggio 2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno d'invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 4 detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la chiesta provvidenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come quelle relative alla CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2
così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
nato il [...] a [...]], si trova Parte_1
a decorrere dal MAGGIO 2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 72/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Arianna Mazzone giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a P.IVA_2
rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/01/2023 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
629/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente è affetta da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in attività confacenti a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (05.03.2020), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”; 2) “Condannare la parte resistente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità sempre dalla data della proposizione della domanda (05.03.2020), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. all'odierna Persona_3
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
15/11/2024 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Insufficienza respiratoria cronica da severa sindrome delle apnee ostruttive del sonno con ipersonnia diurna in trattamento con CPAP;
Cardiopatia ipertensiva II classe
Nyha. Artrosi polidistrettuale con discopatie multiple del rachide ed importante impegno funzionale;
piede piatto bilaterale. Disturbo distimico di personalità.
Obesità di grado medio”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente la riduzione della capacità di lavoro della parte attrice in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo a far data dal maggio 2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno d'invalidità).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 4 detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la chiesta provvidenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come quelle relative alla CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2
così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
nato il [...] a [...]], si trova Parte_1
a decorrere dal MAGGIO 2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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