Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 12195/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DALLU' MARINA ELENA e dell'avv. Parte_1
MASTROBERARDINO VERONICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
, contumace Controparte_1
, contumace Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. ARDITO MAURO, dell'avv. DI Controparte_3
LECCE PIERANDREA SERGIO e dell'avv. ARDITO IACOPO, elettivamente domiciliato in
VIA PROCACCINI, 29 20154 MILANO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 22-10-
24, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3
“1) Dare atto, occorrendo, della nullità e illegittimità in via incidentale di qualsiasi clausola dello statuto, del regolamento, delle lettere di assunzione in atti e di ogni altro documento o articolo nelle parti contra legem perché in contrasto con gli artt. 3 e 6 Legge n.142/2001, 36 e
45 Cost., e in 2099, 2103, 2108, 2109, 2110, 2120, 2121 c.c.. della cooperativa CP_1
pagina 1 di 10
dei diritti del RICORRENTE e per violazione e contrasto con gli artt. 3 e 6 L. 142/2001 nonché con l'art. 36 Cost., laddove introducano o prevedano trattamenti peggiorativi rispetto a quelli previsti dal CCNL del settore o della categoria affine per prestazioni analoghe del settore logistica trasporto merci e spedizioni, o di quel diverso ccnl di giustizia;
dare atto del diritto del ricorrente alla corresponsione delle relative integrali differenze di retribuzione per il periodo da gennaio 2019 ad aprile 2019 per i motivi di cui alla narrativa.
2) Accertare e dichiarare l'applicazione ai sensi dei cit. artt. 3 e 6 L 142/2001 al rapporto di lavoro fra il ricorrente e elle condizioni economiche del 5^ Controparte_4
livello del ccnl del settore logistica trasporto merci spedizione sottoscritto dalle OO. SS. Co maggiormente rappresentative cgil cisl e ovvero di quel diverso livello e o ccnl di giustizia e occorrendo costituirlo con sentenza, dando atto della illegittimità dell'applicazione del trattamento economico di cui alle buste-paga di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2019 anche per contrasto e in violazione dell'art. 36 Cost.
3) Accertare e dichiarare la illegittimità e nullità dell'inquadramento nel livello 6J del ccnl di categoria trasporti merci logistica spedizioni o quel diverso ccnl di giustizia nel periodo di lavoro dal 01.05.2019 al 31.8.2020, nonché dell'inquadramento nel livello 6S nel periodo di lavoro dal 01.09.2020 al 30.04.2022 alle dipendenze di Controparte_4 per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5^ livello del suindicato ccnl logistica per l'anzidetto periodo di lavoro ab initio a far Parte_2
data dal 15.01.2019 o da quella diversa data di giustizia e o quel diverso livello e o ccnl di giustizia.
4) Condannare in persona del leg. Rapp. Pro-tempore ex Controparte_4
artt. 2099 cc e segg. e ccnl di categoria suindicato e comunque ex art. 36 Cost. e con essa in solido e in Controparte_3 Controparte_2
persona dei rispettivi lrpt, nonché in via solidale fra di loro, ai sensi degli artt. 29 2^ comma d.lgs. 276/03 e 1676 cc a corrispondere al ricorrente la somma di €.13726,04 ovvero quella diversa somma di giustizia, per i titoli di cui alla narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto da dal 15-1-19 al Controparte_7
31-12-23 con inquadramento iniziale nel 1° livello del c.c.n.l. pulizie e, da maggio 2019, nel pagina 2 di 10 livello 6J, dal settembre 2020 nel livello 6S e dal maggio 2022 nel 5° livello del c.c.n.l. trasporto merci logistica, con mansioni di addetto alla preparazione degli ordini, nonche' al prelievo e movimentazione delle merci mediante l'uso di transpallet elettrico;
ha aggiunto di essere sempre stato adibito presso il polo logistico di in Trezzo sull'Adda, Controparte_3 in forza del contratto di appalto tra tale societa' e e relativo subappalto alla Controparte_2
consorziata Controparte_7
In punto di diritto il ricorrente ha invocato l' art. 29 del D. Lgs. n. 276/03.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_3
delle pretese avversarie, di cui ha il rigetto e ha chiesto la chiamata in garanzia di
[...]
e Controparte_7 Controparte_2
Nessuno si e' costituito per e ed il Controparte_4 Controparte_5
Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Il ricorrente, premesso di essere stato inquadrato nel 1° livello del c.c.n.l. pulizie dall'assunzione (15-1-19) al 31-12-23, nel livello 6J del c.c.n.l. trasporto merci logistica dal maggio 2019, nel livello 6S da settembre 2020 e nel livello 5° dal maggio 2022, senza alcuna modifica delle mansioni in concreto assegnate, chiede l'accertamento del proprio diritto all'applicazione delle condizioni economiche del 5° livello del c.c.n.l. trasporto merci logistica in relazione ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019, nonche' l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel 5° livello sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
La domanda e' fondata.
Innanzi tutto l'inquadramento nel 1° livello del c.c.n.l. multiservizi si pone in contrasto con l'art. 3, comma 1, della l. n. 142/2001, in base al quale “…le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per pagina 3 di 10 prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine …”.
Il socio lavoratore, pertanto, non puo' ricevere una retribuzione inferiore a quella per prestazioni analoghe prevista dalla contrattazione collettiva del settore.
Del resto l'art. 6 della l. n. 142/01, disciplinando il regolamento interno delle cooperative, espressamente statuisce che esso “… non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e' nulla”.
Nel caso di specie la contrattazione collettiva del settore e' appunto il c.c.n.l. trasporto, spedizione e logistica, il quale deve quindi trovare applicazione nella sua integrita'
3. La richiesta di inquadramento superiore e' fondata sul preteso svolgimento, sin dal 15-1- Contr 19, presso il magazzino di Trezzo sull'Adda, di mansioni di addetto alla preparazione degli ordini, nonche' al prelievo e movimentazione delle merci mediante l'uso di transpallet elettrico. In particolare il ricorrente afferma di aver svolto le seguenti attivita': “ricevuto l'ordine, si occupava di prelevare la merce utilizzando il transpallet elettrico (in gergo c.d. paperino), sparava sui colli prelevati mediante l'uso della c.d. pistola in dotazione, e collocava la merce nelle aree addette al carico, infine, dopo aver verificato la coincidenza tra i colli prelevati e i prodotti da prelevare, dava atto di aver completato l'ordine medesimo sempre mediante la pistola in dotazione”.
L'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato tali assunti.
Il teste ha dichiarato: “Non ho mai lavorato per e per il Tes_1 Controparte_4 CP_2
[...]
Contr Ho lavorato per il Consorzio Silver dal 2019 fino al 2023, quando sono passato a , per la quale lavoro tuttora.
Ho promosso una vertenza nei confronti di Silver, che era il mio datore di lavoro. Non so se
Contr hanno messo dentro anche .
Contr Lavoravo al magazzino Frette, Mdis e Hils a Trezzo sull'Adda: il magazzino era di .
Lavoravo come carrellista e coordinatore.
Ho conosciuto il ricorrente sul lavoro. Lavorava nel mio stesso magazzino.
Ogni tanto lavoravamo insieme: quando c'era bisogno nel capannone dove lavoravo io, veniva chiamato.
Il ricorrente faceva il pickerista: preparava gli ordini: utilizzava il , che e' un carrello Per_1 elettrico uomo a bordo, e il biscione, che e' un carrello elettrico lungo che prende due bancali pagina 4 di 10 insieme, sempre uomo a bordo. L'ordine usciva sulla pistola e lui andava a prendere la merce e sparava sui colli prelevati.
Ho visto il ricorrente durante tutto il periodo in cui ho lavorato per Consorzio Silver, come ho detto prima quando capitava che venisse a lavorare nel capannone dove lavoravo io.
A.D.R. Non so cosa sia la reggettatura.
Il teste ha riferito: “Dal 2019 a maggio 2023, quando sono Testimone_2
Contr passato a , ho lavorato per . Controparte_4
Ho promosso una vertenza nei confronti di tali societa': la causa e' in corso. Contr Lavoravo a Trezzo sull'Adda, nel magazzino di .
Lavoravo come carrellista.
Ho conosciuto il ricorrente sul lavoro.
Il ricorrente faceva il picking, cioe' prelevava i colli.
Usava carrelli elevatori elettrici, uomo a bordo. Utilizzava una pistola per sparare la merce che andava a prelevare.
Ho visto il ricorrente per tutto il periodo in cui ho lavorato per : lo vedevo tutti i giorni. CP_4
A.D:R. Non so cosa sia la reggettatura.
Non ho visto il ricorrente montare le gabbie o i bancali. Lo vedevo fare picking”.
Si ritiene corretto l'inquadramento del ricorrente nel 5° livello dall'inizio del rapporto (15-1-19), al maggio 2022, quando tale livello e' stato di fatto riconosciuto: in tale livello rientrano “ i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
Nel 5° livello rientrano in particolare, oltre a attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici, l'addetto al magazzino, e le attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura.
Nella sentenza n. 87 del 19-1-21 la Corte d'Appello di Milano, condivisibilmente ha affermato:
“…in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione pagina 5 di 10 degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 321; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461)…”.
Infatti secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
Nessun rilievo puo' essere attribuito al fatto che in nota alle declaratorie, l'accordo sindacale dell'8/5/2015, stabilisca “il livello 6j e 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori. I
Soci cooperatori, superato il periodo di permanenza previsto dal c.c.n.l. per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”.
Infatti il livello di inquadramento deve essere determinato sulla base delle attivita' effettivamente svolte e i livelli 6J e 6, formalmente riconosciuti al ricorrente, risultano non conformi alle mansioni assegnate e svolte.
Appartengono al livello 6J “i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.
Al livello 6 appartengono invece “(…) i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra i profili esemplificativi sono inseriti:
(…)
“- Attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
pagina 6 di 10 - recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta(…)”.
Il ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivanti dall'inquadramento riconosciuto, per la concreta determinazione delle quali verra' esperita c.t.u. contabile.
4. Il ricorrente ha inoltre diritto ad € 1.388,23 a titolo di differenze per rol, permessi ex festivita', corrisposti in misura inferiore al dovuto, ad € 931,37 a titolo di festivita', riconosciute in misura inferiore al dovuto, e ad € 1.811,46 a titolo di differenze per t.f.r., per un totale di €
4.131,06, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
La societa' datrice di lavoro e' tenuta al pagamento di tali importi e delle differenze retributive per superiore inquadramento.
5. Passando a considerare la domanda di condanna in via solidale di e Controparte_2
l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, al secondo comma, prevede la Controparte_3 responsabilita' solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
In particolare , quale committente, e' quindi solidalmente Controparte_3
responsabile in relazione agli importi dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui il ricorrente ha lavorato nell'appalto.
La continuativa adibizione del ricorrente alle lavorazioni oggetto dell'appalto e' stata confermata dai testi escussi. ha sottolineato l'assenza di un rapporto d'appalto o d'altra natura Controparte_3 con e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui “non può Controparte_4
configurarsi (neppure) un rapporto di subappalto tra la società committente e la consorziata ogniqualvolta il consorzio appaltatore, come nel caso di specie, anziché limitarsi a “veicolare l'appalto” fornisca “una serie di servizi anche radicalmente digerenti (differenti) ed ulteriori rispetto a quelli forniti dalla [consorziata e sia] dotato di una rilevanza autonoma e ben definita”
pagina 7 di 10 Tale tesi non puo' essere condivisa
Nella sentenza n. 40782/21 la Cassazione ha affermato: “va premesso che il contratto di di cui all'art. 2602 c.c., pur non comportando l'assorbimento delle imprese CP_2
consorziate in un organismo unitario, tale da implicare l'immedesimazione organica in esso delle singole contraenti, comporta pur sempre la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, che fa sì che - ancorché ciascuna di esse sia affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna - il stesso, coerentemente coi CP_2
principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2°, c.c., operi quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che ogni obbligazione correlata all'esecuzione dei lavori sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così da ult. Cass. n. 6569 del
2020); che, con specifico riguardo alla ratto della disposizione di cui all'art. 29, d.lgs. n.
276/2003, che - nella versione qui rilevante ratione temporís, anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012) e dalla I. n. 92/2012 - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e tra e consorziate, in virtù del quale il CP_2 CP_2
primo agisce quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro;
che, pertanto, il ricorso principale è fondato…”.
pagina 8 di 10 6. Infine la Cassazione, nella sentenza n. 1757/2016 ha affermato: “L'indennita' sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicche' mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivate dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la piu' ampia tutela applicando il termine ordinatorio decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attivita' lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.”.
Analoghe considerazioni sono svolte nella sentenza n. 3021/2020.
La sentenza della Cassazione n. 26169/2020 ha affermato che l'indennita' sostitutiva delle ferie “essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo…”.
La sentenza n. 7976/2020 ha infine ritenuto: “… dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennita' sostituiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
Anche ferie, permessi e festivita', pertanto, rientrano nei “trattamenti retributivi” a cui fa riferimento l'art. 29 citato.
Si rileva infine che non ha contestato la debenza della somma Controparte_3
indicata a titolo di differenze sul t.f.r.
Ogni statuizione sulle spese e' riservata al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. trasporto merci e logistica dal 15-1-19; accerta il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive;
condanna le convenute, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 4.131,06, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
pagina 9 di 10 spese al definitivo;
fissa termine di quaranta giorni per il deposito della sentenza
Milano, 20/03/20 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 10 di 10