Articolo 36 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 28Articolo 37
Versione
31 dicembre 2019
Art. 36.


Eredita' giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
1. Nel caso previsto dall' articolo 528 del codice civile , la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall' articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.
Note all'art. 36:

- Si riporta il testo degli articoli 528, 641e 642 del codice civile
"Art. 528. Nomina del curatore.
Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni."
"Art. 641. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Art. 642. Persone a cui spetta l'amministrazione.
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore e' stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi e' il diritto di accrescimento.
Se non e' prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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