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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4651/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , elettivamente domiciliati in Cosenza, Via De Cardona
[...] Parte_15
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che li rappresenta e difende
- ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei
ricorrenti di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa ed allegati al
1 presente atto, la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta Elettronica del
docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015; - Per l'effetto condannare il
[...]
, in p.M.p.t., ad accreditare ai ricorrenti, la somma corrispondente alla Controparte_1
linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa.
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi…”.
Conclusioni di parte resistente: “… si aderisce alla domanda di controparte ad eccezione
di quella proposta dalla docente per l'a.s. 2019/2020 con compensazione Parte_8
delle spese legali…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio (unitamente ad altri, per i quali è stata disposta la separazione delle cause con declaratoria di incompetenza territoriale) assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per gli CP_1
anni scolastici
- 2021/2022 per;
Parte_1
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per Parte_2
- 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_3
- 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_4
- 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_5
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_6
- 2018/2019, 2029/2020, 2020/2021 per Parte_7
- 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_8
- 2018/2019 per;
Parte_9
- 2020/2021 per Parte_10
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_11
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per Parte_12
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_13
2 - 2019/2020 per;
Parte_14
- 2018/2019, 2020/2021 per;
Parte_15
che non avevano usufruito della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che l'art. 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015
nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente, con eccezione della posizione di in riferimento all'anno scolastico 2019/2020, per la quale affermava che non Parte_8
risultava il servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo di Mangone.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
nato a [...] il [...], ha agito in giudizio nel procedimento n. Parte_2
3373/2023 con ricorso depositato il 30.8.2023 e concluso con sentenza n. 1505/2024, con cui è stato riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sicché risulta che ha agito due volte per la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La questione è stata sollevata con ordinanza dell'11.9.2024, senza che sia svolta alcuna argomentazione difensiva da parte del ricorrente.
In tal modo, la domanda di deve dichiararsi inammissibile perché mera Parte_2
duplicazione di altra.
In ordine alla valutazione sulle spese di lite e della responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c. (che richiama la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.) per il ricorrente , Pt_2
occorre considerare che la parte resistente ha rinunciato alla condanna alle spese del giudizio con la richiesta di compensazione delle stesse, dovendosi anche evidenziare che le conclusioni non sono mutate neppure dopo che la questione di ammissibilità della domanda di è stata sollevata d'ufficio, atteso che la parte resistente non ha Parte_2
depositato ulteriori atti in via successiva.
È dunque inibita ogni decisione, sicché per la domanda di non vi deve Parte_2
essere pronuncia sulle spese di lite.
Per la restante parte della domanda, sulla premessa per cui risulta l'incarico alla ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Mangone- Parte_8
Grimaldi, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, 4 che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
5 comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”,
evidenziandosi che non è in contestazione che le parti ricorrenti sono in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite si compensano integralmente, dovendosi dare prevalenza alle valutazioni sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di ed occorrendo anche Parte_2
considerare l'incompetenza territoriale per la posizione di altri ricorrenti, con separazione delle cause nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara inammissibile la domanda di Parte_2
accoglie nel resto la domanda la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore dei ricorrenti per i seguenti anni scolastici
- 2021/2022 per;
Parte_1
- 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_3
- 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_4
- 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_5
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_6
- 2018/2019, 2029/2020, 2020/2021 per Parte_7
- 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_8
- 2018/2019 per;
Parte_9
- 2020/2021 per Parte_10
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_11
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per Parte_12
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_13
6 - 2019/2020 per;
Parte_14
- 2018/2019, 2020/2021 per;
Parte_15
per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
nulla per le spese per la domanda di Parte_2
compensa le spese per la domanda proposta dagli altri ricorrenti.
Si comunichi
Cosenza, 4.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4651/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , elettivamente domiciliati in Cosenza, Via De Cardona
[...] Parte_15
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che li rappresenta e difende
- ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei
ricorrenti di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa ed allegati al
1 presente atto, la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta Elettronica del
docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015; - Per l'effetto condannare il
[...]
, in p.M.p.t., ad accreditare ai ricorrenti, la somma corrispondente alla Controparte_1
linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa.
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi…”.
Conclusioni di parte resistente: “… si aderisce alla domanda di controparte ad eccezione
di quella proposta dalla docente per l'a.s. 2019/2020 con compensazione Parte_8
delle spese legali…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio (unitamente ad altri, per i quali è stata disposta la separazione delle cause con declaratoria di incompetenza territoriale) assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per gli CP_1
anni scolastici
- 2021/2022 per;
Parte_1
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per Parte_2
- 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_3
- 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_4
- 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_5
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_6
- 2018/2019, 2029/2020, 2020/2021 per Parte_7
- 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_8
- 2018/2019 per;
Parte_9
- 2020/2021 per Parte_10
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_11
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per Parte_12
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_13
2 - 2019/2020 per;
Parte_14
- 2018/2019, 2020/2021 per;
Parte_15
che non avevano usufruito della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che l'art. 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015
nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente, con eccezione della posizione di in riferimento all'anno scolastico 2019/2020, per la quale affermava che non Parte_8
risultava il servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo di Mangone.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
nato a [...] il [...], ha agito in giudizio nel procedimento n. Parte_2
3373/2023 con ricorso depositato il 30.8.2023 e concluso con sentenza n. 1505/2024, con cui è stato riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sicché risulta che ha agito due volte per la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La questione è stata sollevata con ordinanza dell'11.9.2024, senza che sia svolta alcuna argomentazione difensiva da parte del ricorrente.
In tal modo, la domanda di deve dichiararsi inammissibile perché mera Parte_2
duplicazione di altra.
In ordine alla valutazione sulle spese di lite e della responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c. (che richiama la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.) per il ricorrente , Pt_2
occorre considerare che la parte resistente ha rinunciato alla condanna alle spese del giudizio con la richiesta di compensazione delle stesse, dovendosi anche evidenziare che le conclusioni non sono mutate neppure dopo che la questione di ammissibilità della domanda di è stata sollevata d'ufficio, atteso che la parte resistente non ha Parte_2
depositato ulteriori atti in via successiva.
È dunque inibita ogni decisione, sicché per la domanda di non vi deve Parte_2
essere pronuncia sulle spese di lite.
Per la restante parte della domanda, sulla premessa per cui risulta l'incarico alla ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Mangone- Parte_8
Grimaldi, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, 4 che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
5 comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”,
evidenziandosi che non è in contestazione che le parti ricorrenti sono in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite si compensano integralmente, dovendosi dare prevalenza alle valutazioni sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di ed occorrendo anche Parte_2
considerare l'incompetenza territoriale per la posizione di altri ricorrenti, con separazione delle cause nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara inammissibile la domanda di Parte_2
accoglie nel resto la domanda la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore dei ricorrenti per i seguenti anni scolastici
- 2021/2022 per;
Parte_1
- 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_3
- 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_4
- 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_5
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_6
- 2018/2019, 2029/2020, 2020/2021 per Parte_7
- 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_8
- 2018/2019 per;
Parte_9
- 2020/2021 per Parte_10
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per;
Parte_11
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per Parte_12
- 2020/2021, 2021/2022 per;
Parte_13
6 - 2019/2020 per;
Parte_14
- 2018/2019, 2020/2021 per;
Parte_15
per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
nulla per le spese per la domanda di Parte_2
compensa le spese per la domanda proposta dagli altri ricorrenti.
Si comunichi
Cosenza, 4.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7