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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2024, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 6 giugno 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1813/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 202, emessa dal Giudice di Pace di Patti in data 15 settembre 2020 e depositata in data 5 ottobre 2020, promossa da
(C.F: , nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F: A_
), elettivamente domiciliata in Patti, via Fontanelle n. 1, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Giusy Pascale che la rappresenta e difende, attrice in appello – convenuta in appello incidentale, contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Marina Gigante (pec: fax: 0510422546) ed Email_1 elettivamente domiciliato in Patti, via 2 Giugno n. 2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino (pec: , Email_2 convenuto in appello – attore in appello incidentale, avente ad oggetto: obbligazioni di regresso;
sono presenti l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Giusy Pascale e l'avv. Aquino in sostituzione dell'avv. Gigante, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi in atti. L'avv. Aquino, in particolare, si riporta alle note conclusive autorizzate. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 9 dicembre 2020, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 202 emessa dal Giudice di Pace di Patti in data 15 settembre 2020 e depositata in data 5 ottobre 2020, con la quale era stato revocato parzialmente il decreto ingiuntivo n. 114/2019 emesso in favore di CP_1 relativamente al pagamento della somma di euro 1.009,13, a titolo di
[...] rimborso pro quota per l'importo da quest'ultimo corrisposto per gli adempimenti successori della defunta zia paterna, , condannandola parzialmente al CP_2 pagamento della somma riconosciuta come dovuta di euro 715,13, oltre interessi. L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto che il giudice di prime aveva rigettato la domanda riconvenzionale dalla medesima spiegata e fondata su un fatto non specificatamente contestato da e provato da parte attrice, CP_1 inerente al pagamento, da parte di essa appellante della somma di euro 235,54, il cui 50%, pari a euro 117, 67 era da imputare a , quale comproprietario CP_1 dell'immobile con riferimento alla bolletta portante la suddetta somma di euro 235,54. Con il secondo motivo, l'attrice ha lamentato l'erronea compensazione delle spese in violazione del principio di soccombenza, anche tenuto conto “della riduzione della somma ingiunta nella medesima misura di quanto proposto dall'attrice in via transattiva”. In subordine, ha chiesto la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado. Con ultimo motivo, l'appellante ha lamentato di essere stata condannata al pagamento delle spese e dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, attesa la revoca del decreto medesimo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 marzo 2021, si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, in parziale riforma della CP_1 sentenza appellata, accogliersi l'appello incidentale con condanna di
[...]
al rimborso della somma di euro 294,00. Ha dedotto che il giudice di Parte_1 prime cure aveva erroneamente affermato l'avvenuto pagamento da parte della tramite un modello F23 dalla medesima depositata;
tuttavia, il suddetto Parte_1 mod. F23 era differente rispetto a quello depositato dal signor e dunque anche CP_1 la voce di spesa ivi indicata era diversa da quella invocata dalla signora , Parte_1 pur riportando la medesima cifra in euro. Il convenuto ha, inoltre, chiesto la condanna al pagamento delle spese anche della fase monitoria. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale dalla medesima spiegata e fondata su un fatto non specificatamente contestato da e provato da parte attrice, CP_1 inerente al pagamento, da parte di essa appellante della somma di euro 235,54, il cui 50%, pari a euro 117, 67 era da imputare a , quale comproprietario CP_1 dell'immobile con riferimento alla bolletta portante la suddetta somma di euro 235,54. Il motivo di appello appare infondato.
, nella comparsa di risposta, non ha contestato e ha, espressamente, CP_1 riconosciuto l'entità dell'importo delle somme indicate dall'appellante e l'anticipazione da parte della stessa, deducendo, tuttavia, di averle già decurtate dall'importo ingiunto evidenziando che nella diffida precedente al decreto ingiuntivo, era stato indicato un ulteriore importo di euro 120,93 che poi non era stato richiesto in via monitoria in considerazione delle somme domandate in via riconvenzionale dall'opponente. L'entità delle somme anticipate dall'appellante ed il fatto storico del pagamento integrale da parte della stessa, risultano circostanze ammesse. Ciò, tuttavia, vale anche con riferimento a quanto dedotto dall'appellato, il quale nel costituirsi ha dato atto di avere già scomputato l'importo richiesto in via riconvenzionale dalle somme ingiunte, per avere anticipato, a sua volta, spese urgenti per l'importo di euro 120,93 superiore rispetto a quanto richiesto dalla . Parte_1
Su tali ulteriori circostanze allegate da , l'appellante, nel primo CP_1 grado del giudizio nelle prime difese utili, non ha preso posizione né ha mosso una specifica contestazione. Sicché, si devono ritenere fatti ammessi quelli allegati da entrambe le parti, con la conseguenza che la somma richiesta in via riconvenzionale si deve considerare, per il principio della non contestazione, già scomputato dal totale delle spese anticipate dall'appellato per conto dell'eredità. Tali circostanze, non contestate devono essere poste a fondamento della decisione da parte del giudice del merito. Infatti, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., il convenuto ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità pena l'incontestabilità dei fatti dedotti dall'attore (art. 115 cod. proc. civ) e viceversa (Cass., n. 29680/2023). La ''non contestazione'', ex art. 115 c.p.c., corrisponde ad un comportamento processuale omissivo, giuridicamente rilevante, che sorge quando la parte costituita assume un atteggiamento di inerzia rispetto all'onere, su di essa incombente, di prendere posizione sui fatti principali dedotti. In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass., n. 17889/2020 secondo cui “dire che di un fatto manca la prova non equivale di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”). Integra ius receptum in seno alla giurisprudenza della Cassazione (Cass., n. 15527/2014) il fatto che uno dei princìpi generali che disciplinano il processo civile - sia ordinario, che del lavoro – è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai “fatti non contestati”, peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. In conclusione, in assenza di specifica contestazione da parte dell'appellante di quanto dedotto da in ordine all'anticipazione, per conto dell'eredità, CP_1 di un importo superiore a quello richiesto in via riconvenzionale, e già scomputato dalla somma ingiunta, i fatti dedotti dall'appellato vanno ritenuti parimenti provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Peraltro, a fronte delle difese allegate e non contestate specificamente, si deve ritenere che la domanda riconvenzionale è stata correttamente rigettata. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in ordine alla compensazione delle spese di lite. Il motivo di appello appare infondato. Nella specie, il giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la fondatezza parziale della domanda dell'opposto, , CP_1 con condanna dell'appellante al pagamento dell'importo non contestato dalla
. Parte_1
L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non consente di porre le spese processuali a carico del creditore opposto, risultato comunque vittorioso e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). Da ciò, deriva anche il rigetto dell'ulteriore motivo della in ordine alla Parte_1 proposta transattiva, in quanto, in ogni caso, parte appellata, in quanto parzialmente vittoriosa, non poteva essere condannata, neanche in parte, al pagamento delle spese di lite, ammettendosi, semmai, come da sentenza impugnata, la compensazione integrale. In ogni caso, si rileva che la proposta transattiva dell'appellante concerneva il pagamento di una somma ritenuta dovuta, ossia euro 597,46, comunque, inferiore, a quella per la quale è stata emessa la condanna. L'appellante ha dedotto l'erroneità della compensazione integrale delle spese di lite senza tenere conto del rigetto implicito della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta da . CP_1
Il motivo appare infondato.
Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello (Cass., n. 9532/2017, Cass., n. 11792/2018, Cass., n. 5466/2020). Con l'ultimo motivo di appello, l'attrice ha dedotto che il giudice di prime cure ha addossato le spese di lite della fase monitoria a suo carico. Il motivo appare infondato. La sentenza censurata ha revocato espressamente il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'appellante al pagamento di un importo minore rispetto a quello ingiunto. Sicché, la sentenza del giudice di pace si è sostituita, quale titolo, al decreto ingiuntivo, il quale non può essere portato ad esecuzione neanche con riferimento alle spese di lite ivi liquidate. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n. 21432/11; Cass. n. 5754/09).
ha proposto appello incidentale con riferimento al punto della CP_1 sentenza in cui è stato decurtato l'importo di euro 294,00 già pagato dalla
, n.q. di legale rappresentante della minore , per Parte_1 A_
l'accettazione dell'eredità di con beneficio di inventario. CP_2
ha dedotto quanto segue. CP_1
Il ricorso in sede monitoria aveva ad oggetto la somma di euro 1.009,13. Il giudice di prime cure ha ritenuto di liquidare la minor somma di euro 715,13, avendo detratto l'importo di euro 294,00. Il primo giudice, secondo l'appellante in via incidentale, non si è avveduto del fatto che il mod. F23 allegato dalla si riferisce ad una voce di spesa differente Parte_1 da quella invocata dal , pur riportando la medesima cifra. Lo stesso CP_1 CP_1 avrebbe, con modello F23, corrisposto l'ulteriore somma di euro 294,00
[...] quale imposta per le formalità dell'inventario a seguito dell'accettazione di eredità, voce da suddividere con la coerede minore . A_
L'appellante, invece, risulterebbe avere pagato la somma di euro 294,00 ai fini dell'accettazione con beneficio di inventario, incombente a carico della sola minore
, ben diverso da quello di cui sopra, sostenuto economicamente da A_
. CP_1
L'appello incidentale appare infondato. Le spese di euro 294,00 risultano relative all'accettazione con beneficio di inventario da parte di ciascuno dei coeredi. Vi è prova che ha versato direttamente all'Erario le spese di A_ registrazione della propria accettazione. Il modello F23 prodotto da anche se diverso da quello prodotto CP_1 dall'opponente, riguarda pur sempre la quota gravante sullo stesso per la sua accettazione con beneficio di inventario, sicché va detratto dalle spese anticipate per conto dell'eredità, atteso che attiene al proprio acquisto e tenuto conto della dimostrazione da parte della coerede di avere provveduto a versare la quota all'Erario per la sua propria accettazione. Tanto è vero che non ha prodotto altra e diversa documentazione CP_1 dalla quale evincere il pagamento della sua quota per l'accettazione con beneficio di inventario.
ha, altresì, impugnato la sentenza nella parte in cui ha compensato CP_1 le spese di lite. La valutazione della soccombenza va rapportata all'esito finale della lite, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte, anche minima, il credito richiesto con il monitorio, anche se subisce la revoca del detto provvedimento (ed anche l'eventuale condanna alla restituzione di parte di quanto ottenuto), non può tuttavia essere qualificato quale soccombente nella lite, poiché è pur sempre il debitore – opponente che ha lasciato insoddisfatta una pretesa che almeno in parte era fondata, ed il cui comportamento è perciò ingiustificato – ad aver dato causa alla lite senza avere fondate difese, con conseguente onere del pagamento delle spese di lite, sebbene, risultando che la pretesa creditoria è fondata solo in parte, sussiste una situazione di soccombenza reciproca che può indurre il giudice alla compensazione parziale od integrale delle spese (Cass. 17854/2020; Cass. 16431/2019; Cass.
18125/2017, Cass. 9587/2015). Nella specie, la valutazione della soccombenza reciproca è stata dedotta dalla revoca del decreto ingiuntivo e dalla condanna al pagamento di un minore importo rispetto a quello ingiunto considerando altresì le posizioni delle parti anche in ordine alla proposta transattiva svolta dall'opponente nel primo grado del giudizio. Pertanto, la compensazione appare giustificata. Da quanto sopra motivato, deriva il conseguente rigetto dell'appello incidentale. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate. Si dà atto che, nella specie, risulta applicabile l'art. 13, comma 1 quater TUSG con riferimento sia all'appello principale sia all'appello incidentale.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1813/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 202, emessa dal Giudice di Pace di Patti in data 15 settembre 2020 e depositata in data 5 ottobre 2020, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Si dà atto che, nella specie, risulta applicabile l'art. 13, comma 1 quater TUSG con riferimento sia all'appello principale sia con riferimento all'appello incidentale.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F: , nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F: A_
), elettivamente domiciliata in Patti, via Fontanelle n. 1, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Giusy Pascale che la rappresenta e difende, attrice in appello – convenuta in appello incidentale, contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Marina Gigante (pec: fax: 0510422546) ed Email_1 elettivamente domiciliato in Patti, via 2 Giugno n. 2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino (pec: , Email_2 convenuto in appello – attore in appello incidentale, avente ad oggetto: obbligazioni di regresso;
sono presenti l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Giusy Pascale e l'avv. Aquino in sostituzione dell'avv. Gigante, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi in atti. L'avv. Aquino, in particolare, si riporta alle note conclusive autorizzate. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 9 dicembre 2020, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 202 emessa dal Giudice di Pace di Patti in data 15 settembre 2020 e depositata in data 5 ottobre 2020, con la quale era stato revocato parzialmente il decreto ingiuntivo n. 114/2019 emesso in favore di CP_1 relativamente al pagamento della somma di euro 1.009,13, a titolo di
[...] rimborso pro quota per l'importo da quest'ultimo corrisposto per gli adempimenti successori della defunta zia paterna, , condannandola parzialmente al CP_2 pagamento della somma riconosciuta come dovuta di euro 715,13, oltre interessi. L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto che il giudice di prime aveva rigettato la domanda riconvenzionale dalla medesima spiegata e fondata su un fatto non specificatamente contestato da e provato da parte attrice, CP_1 inerente al pagamento, da parte di essa appellante della somma di euro 235,54, il cui 50%, pari a euro 117, 67 era da imputare a , quale comproprietario CP_1 dell'immobile con riferimento alla bolletta portante la suddetta somma di euro 235,54. Con il secondo motivo, l'attrice ha lamentato l'erronea compensazione delle spese in violazione del principio di soccombenza, anche tenuto conto “della riduzione della somma ingiunta nella medesima misura di quanto proposto dall'attrice in via transattiva”. In subordine, ha chiesto la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado. Con ultimo motivo, l'appellante ha lamentato di essere stata condannata al pagamento delle spese e dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, attesa la revoca del decreto medesimo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 marzo 2021, si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, in parziale riforma della CP_1 sentenza appellata, accogliersi l'appello incidentale con condanna di
[...]
al rimborso della somma di euro 294,00. Ha dedotto che il giudice di Parte_1 prime cure aveva erroneamente affermato l'avvenuto pagamento da parte della tramite un modello F23 dalla medesima depositata;
tuttavia, il suddetto Parte_1 mod. F23 era differente rispetto a quello depositato dal signor e dunque anche CP_1 la voce di spesa ivi indicata era diversa da quella invocata dalla signora , Parte_1 pur riportando la medesima cifra in euro. Il convenuto ha, inoltre, chiesto la condanna al pagamento delle spese anche della fase monitoria. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale dalla medesima spiegata e fondata su un fatto non specificatamente contestato da e provato da parte attrice, CP_1 inerente al pagamento, da parte di essa appellante della somma di euro 235,54, il cui 50%, pari a euro 117, 67 era da imputare a , quale comproprietario CP_1 dell'immobile con riferimento alla bolletta portante la suddetta somma di euro 235,54. Il motivo di appello appare infondato.
, nella comparsa di risposta, non ha contestato e ha, espressamente, CP_1 riconosciuto l'entità dell'importo delle somme indicate dall'appellante e l'anticipazione da parte della stessa, deducendo, tuttavia, di averle già decurtate dall'importo ingiunto evidenziando che nella diffida precedente al decreto ingiuntivo, era stato indicato un ulteriore importo di euro 120,93 che poi non era stato richiesto in via monitoria in considerazione delle somme domandate in via riconvenzionale dall'opponente. L'entità delle somme anticipate dall'appellante ed il fatto storico del pagamento integrale da parte della stessa, risultano circostanze ammesse. Ciò, tuttavia, vale anche con riferimento a quanto dedotto dall'appellato, il quale nel costituirsi ha dato atto di avere già scomputato l'importo richiesto in via riconvenzionale dalle somme ingiunte, per avere anticipato, a sua volta, spese urgenti per l'importo di euro 120,93 superiore rispetto a quanto richiesto dalla . Parte_1
Su tali ulteriori circostanze allegate da , l'appellante, nel primo CP_1 grado del giudizio nelle prime difese utili, non ha preso posizione né ha mosso una specifica contestazione. Sicché, si devono ritenere fatti ammessi quelli allegati da entrambe le parti, con la conseguenza che la somma richiesta in via riconvenzionale si deve considerare, per il principio della non contestazione, già scomputato dal totale delle spese anticipate dall'appellato per conto dell'eredità. Tali circostanze, non contestate devono essere poste a fondamento della decisione da parte del giudice del merito. Infatti, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., il convenuto ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità pena l'incontestabilità dei fatti dedotti dall'attore (art. 115 cod. proc. civ) e viceversa (Cass., n. 29680/2023). La ''non contestazione'', ex art. 115 c.p.c., corrisponde ad un comportamento processuale omissivo, giuridicamente rilevante, che sorge quando la parte costituita assume un atteggiamento di inerzia rispetto all'onere, su di essa incombente, di prendere posizione sui fatti principali dedotti. In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass., n. 17889/2020 secondo cui “dire che di un fatto manca la prova non equivale di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”). Integra ius receptum in seno alla giurisprudenza della Cassazione (Cass., n. 15527/2014) il fatto che uno dei princìpi generali che disciplinano il processo civile - sia ordinario, che del lavoro – è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai “fatti non contestati”, peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. In conclusione, in assenza di specifica contestazione da parte dell'appellante di quanto dedotto da in ordine all'anticipazione, per conto dell'eredità, CP_1 di un importo superiore a quello richiesto in via riconvenzionale, e già scomputato dalla somma ingiunta, i fatti dedotti dall'appellato vanno ritenuti parimenti provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Peraltro, a fronte delle difese allegate e non contestate specificamente, si deve ritenere che la domanda riconvenzionale è stata correttamente rigettata. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in ordine alla compensazione delle spese di lite. Il motivo di appello appare infondato. Nella specie, il giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la fondatezza parziale della domanda dell'opposto, , CP_1 con condanna dell'appellante al pagamento dell'importo non contestato dalla
. Parte_1
L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non consente di porre le spese processuali a carico del creditore opposto, risultato comunque vittorioso e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). Da ciò, deriva anche il rigetto dell'ulteriore motivo della in ordine alla Parte_1 proposta transattiva, in quanto, in ogni caso, parte appellata, in quanto parzialmente vittoriosa, non poteva essere condannata, neanche in parte, al pagamento delle spese di lite, ammettendosi, semmai, come da sentenza impugnata, la compensazione integrale. In ogni caso, si rileva che la proposta transattiva dell'appellante concerneva il pagamento di una somma ritenuta dovuta, ossia euro 597,46, comunque, inferiore, a quella per la quale è stata emessa la condanna. L'appellante ha dedotto l'erroneità della compensazione integrale delle spese di lite senza tenere conto del rigetto implicito della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta da . CP_1
Il motivo appare infondato.
Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello (Cass., n. 9532/2017, Cass., n. 11792/2018, Cass., n. 5466/2020). Con l'ultimo motivo di appello, l'attrice ha dedotto che il giudice di prime cure ha addossato le spese di lite della fase monitoria a suo carico. Il motivo appare infondato. La sentenza censurata ha revocato espressamente il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'appellante al pagamento di un importo minore rispetto a quello ingiunto. Sicché, la sentenza del giudice di pace si è sostituita, quale titolo, al decreto ingiuntivo, il quale non può essere portato ad esecuzione neanche con riferimento alle spese di lite ivi liquidate. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n. 21432/11; Cass. n. 5754/09).
ha proposto appello incidentale con riferimento al punto della CP_1 sentenza in cui è stato decurtato l'importo di euro 294,00 già pagato dalla
, n.q. di legale rappresentante della minore , per Parte_1 A_
l'accettazione dell'eredità di con beneficio di inventario. CP_2
ha dedotto quanto segue. CP_1
Il ricorso in sede monitoria aveva ad oggetto la somma di euro 1.009,13. Il giudice di prime cure ha ritenuto di liquidare la minor somma di euro 715,13, avendo detratto l'importo di euro 294,00. Il primo giudice, secondo l'appellante in via incidentale, non si è avveduto del fatto che il mod. F23 allegato dalla si riferisce ad una voce di spesa differente Parte_1 da quella invocata dal , pur riportando la medesima cifra. Lo stesso CP_1 CP_1 avrebbe, con modello F23, corrisposto l'ulteriore somma di euro 294,00
[...] quale imposta per le formalità dell'inventario a seguito dell'accettazione di eredità, voce da suddividere con la coerede minore . A_
L'appellante, invece, risulterebbe avere pagato la somma di euro 294,00 ai fini dell'accettazione con beneficio di inventario, incombente a carico della sola minore
, ben diverso da quello di cui sopra, sostenuto economicamente da A_
. CP_1
L'appello incidentale appare infondato. Le spese di euro 294,00 risultano relative all'accettazione con beneficio di inventario da parte di ciascuno dei coeredi. Vi è prova che ha versato direttamente all'Erario le spese di A_ registrazione della propria accettazione. Il modello F23 prodotto da anche se diverso da quello prodotto CP_1 dall'opponente, riguarda pur sempre la quota gravante sullo stesso per la sua accettazione con beneficio di inventario, sicché va detratto dalle spese anticipate per conto dell'eredità, atteso che attiene al proprio acquisto e tenuto conto della dimostrazione da parte della coerede di avere provveduto a versare la quota all'Erario per la sua propria accettazione. Tanto è vero che non ha prodotto altra e diversa documentazione CP_1 dalla quale evincere il pagamento della sua quota per l'accettazione con beneficio di inventario.
ha, altresì, impugnato la sentenza nella parte in cui ha compensato CP_1 le spese di lite. La valutazione della soccombenza va rapportata all'esito finale della lite, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte, anche minima, il credito richiesto con il monitorio, anche se subisce la revoca del detto provvedimento (ed anche l'eventuale condanna alla restituzione di parte di quanto ottenuto), non può tuttavia essere qualificato quale soccombente nella lite, poiché è pur sempre il debitore – opponente che ha lasciato insoddisfatta una pretesa che almeno in parte era fondata, ed il cui comportamento è perciò ingiustificato – ad aver dato causa alla lite senza avere fondate difese, con conseguente onere del pagamento delle spese di lite, sebbene, risultando che la pretesa creditoria è fondata solo in parte, sussiste una situazione di soccombenza reciproca che può indurre il giudice alla compensazione parziale od integrale delle spese (Cass. 17854/2020; Cass. 16431/2019; Cass.
18125/2017, Cass. 9587/2015). Nella specie, la valutazione della soccombenza reciproca è stata dedotta dalla revoca del decreto ingiuntivo e dalla condanna al pagamento di un minore importo rispetto a quello ingiunto considerando altresì le posizioni delle parti anche in ordine alla proposta transattiva svolta dall'opponente nel primo grado del giudizio. Pertanto, la compensazione appare giustificata. Da quanto sopra motivato, deriva il conseguente rigetto dell'appello incidentale. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate. Si dà atto che, nella specie, risulta applicabile l'art. 13, comma 1 quater TUSG con riferimento sia all'appello principale sia all'appello incidentale.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1813/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 202, emessa dal Giudice di Pace di Patti in data 15 settembre 2020 e depositata in data 5 ottobre 2020, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Si dà atto che, nella specie, risulta applicabile l'art. 13, comma 1 quater TUSG con riferimento sia all'appello principale sia con riferimento all'appello incidentale.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)