Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5 cod.proc.pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere, in espiazione di altro titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2014, n. 52197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52197 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3083
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 15567/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO VA N. IL 22/11/1976;
avverso l'ordinanza n. 1898/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. AN Giulio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22.11.2013 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta del Procuratore generale di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a AN SA con le sentenze di condanna indicate ai nn. 3) 4) e 2) del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore generale di Napoli il 30.9.2013; rigettava la richiesta di AN SA di annullamento del predetto ordine di esecuzione pene concorrenti. Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo quanto segue: alla data di emissione del provvedimento di esecuzione pene concorrenti il condannato aveva già terminato l'espiazione della pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione inflitta con la sentenza n. 1 compresa nel cumulo, la cui scadenza naturale era intervenuta alla data del 28.9.2013; poiché il condannato doveva considerarsi formalmente libero, ai fini dell'esecuzione della pena inflitte con le sentenze 2), 3) e 4), pari complessivamente ad anni 2 mesi 11 e gg. 3 di reclusione, doveva trovare applicazione l'art. 656 c.p.p. che prevede l'automatica sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi.
Con memoria depositata il 22.10.2014 il ricorrente replica alle conclusioni del Procuratore generale ed insiste nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il ricorrente si limita a reiterare l'apodittica affermazione che l'esecuzione della pena di anni 7 e mesi 8 inflitta con la sentenza n. 1 era stata interamante espiata alla data del 28.9.2013, quindi prima della emissione del provvedimento di cumulo pene concorrenti del 30.9.2008, senza addurre alcun elemento a confutazione del computo della pena espiata e della liberazione anticipata contenuto nel provvedimento impugnato, che indica un data di scadenza successiva a quella della emissione del citato provvedimento di cumulo. Dai dati riportati nel provvedimento di cumulo pene concorrenti, non contestati, risulta che dal 28.7.2007 al 28.7.2013 il condannato aveva espiato 6 anni di reclusione + 540 giorni di liberazione anticipata (equivalenti ad 1 anno 5 mesi e 15 gg.) pari a 7 a. 5 m. e 15 gg;
alla data di emissione dell'ordine di esecuzione del 30.9.2013 aveva espiato altri 2 mesi e 3 gg. pari complessivamente a 7 a. 7 m. e 18 gg., e pertanto la pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione non era a quella data completamente espiata.
2. Questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 5 non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione della pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione per altro titolo;
depone in tal senso, sia la ratio dell'istituto volto ad impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione, esigenza insussistente nei riguardi di condannato che già si trovi ristretto in carcere, sia la considerazione della materiale impossibilità di applicare una eventuale misura alternativa extracarceraria sino a che il soggetto permanga in stato di detenzione per altra causa, con il corollario della ineseguibilità dei prodromici accertamenti prescritti dall'ordinamento penitenziario ai fini della verifica della attuale sussistenza delle condizioni necessarie per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione. (conformi Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010, Gjura, Rv. 246949 Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, Rv. 244652; Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2008, Mrhimrhi, Rv. 239218).
A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014