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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 41/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 41/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Romania) rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Guazzarotti;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN) via T. Mamiani n.16;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Irene Ciani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro (PU), via San Decenzio n.16;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 531/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 19.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza, per tutte le suesposte motivazioni valutati e ammessi i mezzi istruttori sotto richiesti, così provvedere:
A. In via preliminare, sospenda
l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
B) Disponga, le seguenti modifiche relativamente alle condizioni economiche di divorzio con decorrenza comunque dalla data di presentazione del ricorso di primo grado:
1) Escluda qualsiasi contributo al mantenimento e/o assegno divorzile in favore della Sig.ra e a carico del Sig. . Controparte_1 Parte_1
2) In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover ancora riconoscere un contributo al mantenimento nei confronti della ex moglie, si chiede che una adeguata proporzionata riduzione dell'importo, che non superi comunque la somma di € 500,00 mensili. Salva in ogni caso la diversa somma che dovesse essere ritenuta in sede giudiziale.
3) Escluda qualsiasi contributo al mantenimento in favore della figlia . Per_1
4) In mero subordine ridetermini il contributo al mantenimento ordinario del padre in favore della figlia in massimo € 500,00. Oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro. Stabilisca che il versamento di tali somme sia effettuato dal padre direttamente su conto corrente intestato alla figlia. Salva in ogni caso la diversa somma che dovesse essere ritenuta in sede giudiziale.
C) Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
IN VIA ISTRUTTORIA. Si insiste per l'ammissione di tutte le restanti richieste istruttorie, articolate dall'attore nella sua II° e III° memoria ex art. 183 Pt_1
c.p.c., da considerarsi ivi integralmente ritrascritte, nelle parti in cui sono state
pagina 2 di 17 escluse dall'ordinanza di ammissione prove, tra cui anche quella relativa alla consulenza tecnica su effettivi redditi e patrimonio della Sig.ra CP_1
(irragionevolmente non disposta).
Si chiede che il CTU venga richiamato a chiarimenti e/o a integrazione di perizia, non avendo dato nessuna risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. Per_
, a cui si rimanda.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensiva:
- nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in narrativa e da aversi qui per richiamati e trascritti;
- in via di appello incidentale: in parziale riforma della impugnata sentenza n.
531/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata/depositata in data 19.06.2024, per tutto quanto indicato in narrativa e in atti di causa, nonché per tutto quanto prodotto e documentato, ferme restando le statuizioni non fatte oggetto della presente impugnazione, portare l'assegno divorzile riconosciuto in favore della sig.ra alla somma di euro 1.300,00 mensili, somma soggetta a Controparte_1 rivalutazione, con decorrenza a far data dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
- Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insta per il rigetto dell'avversa richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante in primo grado, stante la manifesta infondatezza e l'evidente inammissibilità e irrilevanza, già correttamente rilevata dal G.I. con provvedimento in data 17.02.2023.
Per il denegato e non creduto caso di ammissione delle prove per testi avversarie, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova formulati in sede di II memoria ex art. 183 c.p.c. in data 05.12.2022 dalla scrivente difesa e non ammessi dal
G.I. con provvedimento in data 17.02.2023, tutti reiterati in sede di p.c.”
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
pagina 3 di 17 Con sentenza emessa in data 19.06.2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
poneva a carico del l'obbligo di versare mensilmente Controparte_1 Pt_1 in favore della - a titolo di assegno divorzile - la somma di €.800,00, CP_1 con decorrenza dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
poneva altresì a carico del l'obbligo di versare mensilmente in favore Pt_1 della - a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente - l'importo di €.1.000,00, con decorrenza dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
infine, condannava l'attore alle spese di lite liquidate in
€.13.000,00, oltre alle spese generali, IVA e CAP e alle spese di C.T.U. e C.T.P., se sostenute.
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 il ha proposto Parte_1 appello avverso la richiamata sentenza, chiedendo - previa sospensione della sua efficacia esecutiva - di escludere il riconoscimento di qualsiasi contributo al mantenimento e/o assegno divorzile in favore della e, in via CP_1 subordinata, di ridurne l'importo, nonché di escludere qualsiasi contributo in favore della figlia e, in subordine, di rideterminare il contributo in misura Per_1 inferiore, salva la diversa somma ritenuta equa in sede giudiziale, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo che tale importo sia versato direttamente sul conto corrente intestato alla figlia;
infine, ha chiesto la revisione della regolamentazione delle spese di lite, con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio e con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'avversa Controparte_1 istanza di sospensiva e del gravame - in quanto infondato in fatto e in diritto - e ha proposto appello incidentale limitatamente ai profili relativi alla quantificazione dell'assegno divorzile e alla decorrenza del medesimo, al fine di ottenere il riconoscimento di un importo maggiore rispetto a quello già previsto dal primo
Giudice, in considerazione - da un lato - delle reali capacità economiche e reddituali del e - dall'altro - del sacrificio della realizzazione professionale Pt_1
pagina 4 di 17 della in favore del marito, della figlia e della gestione familiare, della CP_1 sua precaria situazione economica e della sua età avanzata, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto sia dell'istanza di sospensiva che dell'appello.
In data 26.03.2025, preso atto delle note depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, con concessione, all'appellante, del termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, del termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un rilevante squilibrio economico- patrimoniale tra le parti e non avrebbe ritenuto provato l'apprezzabile peggioramento della situazione patrimoniale, personale e di salute successivamente al 2018, rispetto a quella sussistente al tempo della separazione.
Al riguardo, la difesa sostiene l'irrilevanza degli argomenti presuntivi utilizzati dal
Giudice di prime cure per sostenere la perdurante e consistente capacità patrimoniale e reddituale del nessun argomento, infatti, potrebbe Pt_1 desumersi dal “patteggiamento” della pena per il reato p. e. p. dall'art. 570 bis
c.p., dal momento che anche in tale sede veniva rappresentata la sua difficoltà economica.
Analogamente, l'acquisto della casa di Bucarest - nel febbraio 2017 - nulla proverebbe sulla sua capacità di spesa, perché avvenuto prima del tracollo economico e grazie ad un rilevante mutuo.
Il Tribunale avrebbe, poi, omesso di considerare la grave situazione debitoria - che limita il valore reale della sua situazione - nei confronti delle banche, di parenti ed amici, nonché la sua età e stato di salute (tumore del colon, scoperto nel 2015) e delle considerevoli spese per cure ed accertamenti, nonché l'incidenza di tale patologia sulla residua capacità lavorativa.
pagina 5 di 17 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza che ha riconosciuto alla l'assegno di divorzio, determinato nell'importo di CP_1 euro 800,00 mensili, in mancanza degli ulteriori presupposti di legge per la sua attribuzione in funzione compensativa perequativa e/o assistenziale.
Ad avviso della difesa del la non avrebbe dimostrato - come Pt_1 CP_1 era suo onere - che il presunto divario economico fosse dovuto a rinunce di chance lavorative compiute per la famiglia o il marito;
al contrario, l'istruttoria espletata - consistita in prove orali (interpello della esame dei testi CP_1
, e ) e documentali - avrebbe Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dimostrato che la dispone di adeguati titoli di studio e mezzi di CP_1 sostentamento;
che, comunque, non si è mai trovata nell'oggettiva impossibilità di procurarseli;
che non ha sacrificato la propria carriera professionale di psicologa per assicurare il suo ruolo endo-familiare; che, infine, non ha favorito il percorso lavorativo del marito, l'unico - secondo la tesi - ad aver effettivamente sacrificato la propria carriera professionale-personale, accettando anche di lavorare all'estero.
Con il terzo motivo di appello, il lamenta che il Giudice di primo grado Pt_1 avrebbe omesso la pronuncia in merito alla questione del trasferimento della casa coniugale - di proprietà del - secondo gli accordi di separazione Pt_1 omologati, trasferimento che, ad avviso della difesa, avrebbe compensato interamente il (presunto) apporto contributivo della durante la fase CP_1 fisiologica del rapporto matrimoniale.
Nonostante il mancato pagamento delle rate del mutuo, la avrebbe CP_1 beneficiato di un “regalo immobiliare” che ha garantito per decenni un risparmio del costo della locazione di una casa di abitazione, circostanza della quale - ad avviso della difesa - si doveva tener conto per escludere il riconoscimento di ogni assegno divorzile.
L'appellata contesta decisamente le affermazioni del riportandosi Pt_1 sostanzialmente agli scritti difensivi del primo grado.
Inoltre, la - con un unico, articolato, motivo di gravame - impugna la CP_1 sentenza sia nella parte in cui ha quantificato in euro 800,00 mensili l'assegno pagina 6 di 17 divorzile previsto in suo favore, chiedendone la rideterminazione in euro 1.300,00
- in base alle conclusioni già rassegnate in primo grado - sia la statuizione relativa alla decorrenza di tale assegno “a far data dalla domanda”.
Sotto il primo profilo, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato:
- il divario reddituale tra i coniugi: il percepisce dalla sua attività Pt_1 imprenditoriale un reddito pari in media a euro 10.000,00 netti mensili, mentre la sig.ra è titolare di un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 800,00 CP_1 mensili;
- il fatto che la - di anni 66 - proprio a fronte del sacrificio delle CP_1 prospettive professionali per dedicarsi alla cura della famiglia e della figlia, non ha potuto maturare i contributi previdenziali di legge e, giunta in prossimità dell'età pensionabile, resterà priva di una pensione di vecchiaia;
- la perdita della proprietà della casa familiare a causa del comportamento doloso e penalmente rilevante del Pt_1
- il fatto di dover provvedere alle necessità della figlia maggiorenne non autosufficiente, con lei convivente, considerato che i tempi di permanenza con il padre sono da sempre pressoché nulli;
- il fatto che la somma richiesta risulta necessaria per garantirle le basilari esigenze abitative e di vita.
Sotto il secondo profilo, la difesa sottolinea che, secondo l'indirizzo pacifico della
Cassazione, l'assegno divorzile “traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”, salvo che - ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 4 comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto e dietro adeguata motivazione - il giudice anticipi la decorrenza dell'assegno alla data della domanda.
Nel caso concreto, il Tribunale ha disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda senza fornire ragioni plausibili e, di conseguenza, deve trovare applicazione la regola generale della decorrenza dell'assegno divorzile a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo.
pagina 7 di 17 L'appellante principiale ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto nella memoria di costituzione depositata in data
24.03.2025 il giorno stesso del termine ultimo per la trattazione cartolare.
Il primo e il secondo motivo dell'appello principale del e l'appello Pt_1 incidentale della - da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di CP_1 connessione logico-giuridica, essendo tutti afferenti al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile - risultano infondati.
Va, in primis, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, per tardività dello stesso.
Ed invero, in ragione della peculiarità del rito camerale - caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalle semplicità delle forme - a cui è soggetto il presente procedimento, deve escludersi la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato per la relativa proposizione dall'art. 343, primo comma, c.p.c., dal momento che il principio del contradditorio viene rispettato in appello per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della controparte e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (cfr. Cass.
20/1/2006 n. 1179), come avvenuto nella fattispecie al vaglio della Corte.
Venendo al merito del gravame, osserva il Collegio che, secondo il più recente indirizzo della Cassazione, l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) non già in assoluto, ma alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal/la richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del/la richiedente (Cass. SS.UU. n. 18287 del
2018).
La sua attribuzione presuppone, dunque, l'accertamento di uno squilibrio effettivo
- e non di modesta entità - delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti,
pagina 8 di 17 riconducibile in via esclusiva - o prevalente - alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (così, Cass. n. 21926 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, come già correttamente evidenziato dal Tribunale di
Pesaro, emerge per tabulas un rilevante squilibrio tra la situazione economica e patrimoniale delle parti: il ha sempre rivestito incarichi manageriali, quale Pt_1 direttore di importanti imprese - in Italia e all'estero - che gli hanno da sempre assicurato un'elevata redditualità; dal 2019 è socio unico della società di diritto rumeno (da lui costituita) che fornisce prestazioni di consulenza Controparte_2 amministrativo-gestionale nel settore delle infrastrutture.
In particolare, dalla C.T.U. contabile espletata in prime cure sono emersi i seguenti redditi netti:
- €.33.543,13, nell'anno 2019;
- €.9.561,19, nell'anno 2020;
- €.108.342,42, nell'anno 2021;
- €.104.427,97, nell'anno 2022, come dividendi della società , ovvero CP_2 quasi €.
9.000.00 mensili.
Non risultano allegate dichiarazioni fiscali relative agli anni 2023 e 2024, per cui si può presumere che la capacità reddituale relativa all'anno 2022 permanga anche all'attualità.
Come rilevato dalla difesa dell'appellata, si può escludere che la prospettata
“situazione debitoria” incida in maniera rilevante sulla capacità reddituale del
Pt_1
Infatti, il debito “Donext S.p.A. (ex Banca Marche)” di €.231.119,87 - garantito da ipoteca iscritta sulla casa familiare - è stato escusso dalla banca con la vendita all'asta dell'abitazione familiare;
il mutuo “Unicredit Bank” di €.250.000,00 contratto dal per l'acquisto della casa di Bucarest, è stato estinto a fronte Pt_1 dell'intervento dell'Istituto di credito nell'azione esecutiva esperita dalla sig.ra
CP_1
pagina 9 di 17 Gli altri prestiti con RAIFFEISEN - contratti nel 2018 - dovrebbero essere già estinti;
mentre, per quanto riguarda gli asseriti prestiti dal fratello o da privati, se ne può rilevare la strumentalità e, comunque, l'irrilevanza nei confronti della moglie (e della figlia).
In proposito, si rileva che la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che la riduzione del contributo al mantenimento in caso di debiti presuntivamente contratti dal coniuge obbligato debba essere negata soprattutto quando questi non sono certi, non risultano necessari, sono stati assunti in maniera irresponsabile, oppure derivano da scelte personali non indispensabili alla sussistenza, come quelli per investimenti rischiosi (Cass. Civ., sez. I, sentenza n.
19607/2011).
Per quanto riguarda l'onere della prova, la S.C. (Cass. civ.; sez. I, n.
36201/2021) ha affermato che non basta allegare l'esistenza di debiti, ma è necessario provare che essi siano tali da rendere impossibile l'adempimento degli obblighi familiari;
infine, il Supremo Collegio ha stabilito la prevalenza del dovere di mantenimento rispetto ai debiti volontari, affermando che gli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli hanno priorità rispetto a debiti personali, soprattutto se questi sono stati assunti in modo arbitrario (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 11817/2016).
Del resto, l'appellante non ha neppure dimostrato che il proprio stato di salute - per problemi manifestatisi e risolti nel 2015 - abbia inciso o possa incidere, nel futuro, in maniera rilevante sulla sua capacità produttiva, come dimostrano i dati reddituali indicati dal C.T.U. e il fatto che egli continua a gestire la sua società e i suoi affari.
Dal punto di vista patrimoniale, poi, risulta che il - dalla vendita forzata Pt_1 della sua abitazione a Bucarest (per l'inadempimento ai debiti contributivi nei confronti della moglie e della figlia) - ha potuto recuperare euro 29.618,31; il fatto che viva in affitto a Bucarest, pagando un canone di euro 800,00, con un contratto intestato alla sua società, dimostra la sua rilevante capacità di spesa.
Venendo, ora, alla situazione della sig.ra risulta che la stessa dal 2018 CP_1 svolge, in modo precario, l'attività di insegnamento nella scuola pubblica, con pagina 10 di 17 contratti a tempo determinato, senza avere la possibilità di entrare nell'organico di un Istituto come insegnante di ruolo.
Più precisamente, l'istruttoria compiuta in primo grado ha accertato che la per l'attività di docente precaria, ha percepito i seguenti redditi netti: CP_1
- Anno 2019: 6.550,00 euro, pari in media a 545,00 euro mensili;
- Anno 2020: 4.247,00 euro, pari in media a 353,00 euro mensili;
- Anno 2021: 10.362,00 euro, pari in media a 863,00 euro mensili;
- Anno 2022: 9.983,00 euro, pari in media a 831,00 euro mensili.
Inoltre, alla sua età (quasi 66 anni), giunta anagraficamente alla soglia dell'età pensionabile per anzianità (67 anni), non ha ancora maturato gli anni di servizio necessari per usufruire della pensione di anzianità, per cui si troverà a breve senza alcun reddito da lavoro o da pensione.
Dal punto di vista patrimoniale, poi, a causa della vendita all'asta della casa familiare per l'inadempimento del agli accordi di separazione (dei quali il Pt_1 medesimo non si è premurato - fino al 2022 - di richiedere modifica) si troverà anche priva di un'abitazione e dovrà utilizzare i risparmi della figlia (derivanti dall'eredità della nonna materna del 2010 e già utilizzati per affrontare le necessità quotidiane a seguito del mancato sostegno economico del per Pt_1 trovare una nuova sistemazione abitativa.
La difesa dell'appellata ha dimostrato che la non possiede fondi occulti;
CP_1 che l'autovettura data in uso dallo stesso è di fatto inutilizzabile. Pt_1
Quindi, la ha dimostrato di non disporre di mezzi adeguati per far CP_1 fronte alle proprie esigenze e che si trova nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
infine, ha dimostrato che il rilevante divario economico- reddituale tra gli ex-coniugi trova la sua causa nelle scelte matrimoniali e nel sacrificio delle proprie aspettative professionali.
In ordine alla sussistenza dei sacrifici, delle rinunce professionali e sulla condivisione delle scelte, entrambe le parti offrono versioni completamente opposte.
Sulla base dell'istruttoria espletata si può ritenere provato che la - CP_1 dopo la nascita della figlia nel 1999 - non abbia coltivato l'attività Per_1
pagina 11 di 17 professionale di psicologa con la costanza, la continuità e l'impegno necessari per affermarsi nel mondo lavorativo, per dedicarsi alla gestione della casa e alla cura della figlia, essendo il marito impegnato a tempo pieno nella sua attività imprenditoriale che lo portava a frequenti trasferte prima in Italia e poi all'estero; tale circostanza ha certamente favorito l'affermazione professionale del marito, che poteva contare sull'apporto della moglie - anche in termini di risparmio di spesa - e che non poteva essere verosimilmente contrario alla scelta della moglie di seguire l'andamento familiare.
La crisi di coppia nel 2011/2012 e la necessità di seguire la figlia, soprattutto dopo il trasferimento all'estero del marito, hanno pesato sulla moglie che, subito dopo la separazione, pur avendo delle chance sulla base dei suoi titoli, all'età di
54 anni non è riuscita a reinserirsi nell'ambito della libera professione e/o nell'ambito lavorativo, elemento questo che è stato correttamente valorizzato dal
Giudice di prime cure nella determinazione del quantum dell'assegno, che si ritiene pertanto corretto e congruo, con conseguente rigetto anche dell'appello incidentale della CP_1
Ed invero, l'importo stabilito - pari a euro 800,00 - appare del tutto congruo, considerata la durata del matrimonio (16 anni); il contributo offerto dalla alla conduzione familiare e alla cura della figlia, con rinuncia delle sue CP_1 aspirazioni professionali;
la sua tardiva attivazione per cercare un nuovo lavoro idoneo ad assicurarle condizioni di vita dignitosa (dal 2018, in seguito ai costanti inadempimenti del marito).
Passando all'esame della questione relativa alla decorrenza dell'assegno divorzile, il Collegio ritiene corretta la decisione del Tribunale che - accogliendo la richiesta del - ha considerato la diversità della situazione della al tempo Pt_1 CP_1 della separazione nel 2013 (casalinga senza reddito autonomo) e al tempo del ricorso per scioglimento del matrimonio nel 2022 (insegnate precaria, con un reddito mensile, seppur modesto), evitando ingiustificati arricchimenti.
Anche il terzo motivo dell'appello principale risulta infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di divorzio alla stregua dell'art. 5 L. n. 898/1970 (come modificato pagina 12 di 17 dalla L, n. 74/1987) è indipendente dalle statuizioni operanti per accordo delle parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché - data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, della struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate statuizioni e delle rispettive decisioni giudiziali - l'assegno divorzile prescinde dagli accordi operanti in regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
(cfr. Cass. 11/09/2001 n. 11575).
Nella fattispecie concreta, la cessione della casa familiare era diretta a regolare i rapporti di separazione tra il e la senza alcuna incidenza sul Pt_1 CP_1
(futuro) riconoscimento del diritto all'assegno divorzile per la medesima.
La perdita della casa familiare a causa dell'inadempimento del al Pt_1 pagamento delle rate del mutuo e il conseguente mancato rispetto dell'accordo preso in sede di separazione consensuale costituisce, semmai, un evento sopravvenuto che riverbera negativamente sulla condizione economica della e della figlia , rispetto a quella esistente al tempo della CP_1 Per_1 separazione.
Priva di riscontro risulta, poi, l'affermazione del dell'imputabilità della Pt_1 perdita della casa familiare al comportamento della la quale non aveva CP_1 alcun obbligo di aderire alla proposta alternativa/transattiva del Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha condannato il a corrispondere alla un contributo di Pt_1 CP_1 mantenimento per la figlia di Euro 1.000,00, oltre il 70% delle spese Per_1 straordinarie, chiedendone la revoca, lamentando l'erronea valutazione delle circostanze di fatto e la mancata prova - da parte della - dei CP_1 presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
In proposito, l'appellante afferma che la figlia - iscrittasi nel 2017 al corso Per_1 di Laurea Triennale “Lingue e civiltà orientali” presso l'Università di Urbino - non si sarebbe applicata diligentemente nello studio: la stessa avrebbe sostenuto solo pochi esami, andando fuori corso, non conseguendo il titolo di studio ed, anzi,
pagina 13 di 17 abbandonando - di fatto - gli studi universitari, senza peraltro cercare diligentemente un lavoro adeguato per rendersi autonoma economicamente, tenuto conto della sua età (ventisei anni).
Il contesta l'affermazione avversaria che gli imputa sia di non aver Pt_1 provveduto alle esigenze della figlia, sia la sporadicità degli incontri e visite, sottolineando che la frequentazione si sarebbe interrotta solo nel periodo Covid, per riprendere successivamente alla cessazione dell'emergenza sanitaria.
In subordine, alla luce della mutata situazione patrimoniale del ed anche Pt_1 dell'attività lavorativa svolta dalla madre, dell'età della figlia e del contributo già dato dal padre, l'appellante chiede di ridurre e rideterminare il contributo al mantenimento della figlia nella somma massima di €.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro (la modifica al 70% è comunque ingiustificatamente peggiorativa pure rispetto alle condizioni di separazione dove veniva stabilito il 50%).
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia Per_1
è inammissibile, trattandosi di domanda nuova proposta solo in appello, dal momento che le conclusioni rassegnate in primo grado sono state le seguenti:
“Ridetermini il contributo al mantenimento ordinario del padre in favore della figlia nell'importo di € 500,00. Oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_1 da protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro. Stabilisca che il versamento di tale somme sia effettuato dal padre direttamente su conto corrente intestato alla figlia. Salva in ogni caso la diversa somma che dovesse essere ritenuta in sede giudiziale “.
Il fatto sopravvenuto della decisione di di interrompere gli studi, di aver Per_1 perso ogni interesse e di essersi dedicata a fare “qualche lavoretto come baby sitter” è indicato in maniera generica e, soprattutto, sono inammissibili e tardive le richieste istruttorie articolate solo in sede di memoria autorizzata, quando la causa era già stata trattenuta in decisione.
pagina 14 di 17 Risulta, poi, destituita di fondamento l'affermazione secondo cui il Giudice avrebbe disposto il contributo del mantenimento in favore della figlia in Per_1 assenza di prove fornite dalla parte richiedente, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
Come rilevato dall'appellata, dagli atti dell'istruttoria emerge pacificamente che era - ed è - economicamente non autosufficiente;
che frequenta ancora Per_1
l'Università; che è completamente a carico della madre, dato l'inadempimento degli obblighi contributivi da parte del Pt_1
La richiesta di riduzione del contributo economico è infondata, avendo il Giudice di primo grado quantificato in maniera equa e congrua l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne sulla base dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.p.c., tenuto conto dei rispettivi redditi dei genitori;
dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (pressoché nulli presso il;
della valenza economica dei Pt_1 compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (pressoché integrale della
; delle esigenze della figlia, che sono notevolmente accresciute rispetto CP_1 all'epoca della sentenza di separazione, tenuto conto che ha il diritto di Per_1 iniziare e/o continuare a svolgere un percorso formativo.
Infondata è anche la richiesta di adempiere l'obbligo contributivo direttamente nei confronti della figlia;
infatti, è pacifico che “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. Sez. I, ordinanza n.34100 del 12.11.2021, nonché Cass. Sez. I, sentenza n.25300 dell'11.11.2013).
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'ingiusta condanna alle spese legali, censurabile in quanto è stato liquidato un importo eccessivo e sproporzionato, tenuto conto dei vigenti parametri forensi e della parziale soccombenza della - in tema della determinazione dell'assegno CP_1
pagina 15 di 17 divorzile e sulle spese straordinarie per la figlia e dell'accoglimento Per_1 parziale della domanda del (in ordine al quantum dell'assegno di Pt_1 mantenimento della . CP_1
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Ad eccezione della domanda diretta ad ottenere la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - ovvero una decisione sullo status di natura costitutiva e necessaria - considerato l'esito complessivo del processo, l'odierno appellante è risultato prevalentemente soccombente su tutte le altre domande proposte.
In forza del principio di causalità e della prevalente soccombenza, il Giudice ha correttamente posto a carico del il pagamento delle spese processuali e Pt_1 della C.T.U. originata dal suo contegno processuale, nella misura indicata.
In conclusione, non sussistono i presupposti per rinnovare l'istruttoria già svolta nel corso del primo giudizio.
Considerato l'esito del procedimento, è superfluo l'esame dell'istanza di inibitoria.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente grado vanno interamente compensate tra le parti.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza N. 531/2024, emessa in data 19.06.2024 dal CP_1
Tribunale di Pesaro, così dispone:
Rigetta entrambi gli appelli e conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e pagina 16 di 17 dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, il 16.4.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 41/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Romania) rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Guazzarotti;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN) via T. Mamiani n.16;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Irene Ciani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro (PU), via San Decenzio n.16;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 531/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 19.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza, per tutte le suesposte motivazioni valutati e ammessi i mezzi istruttori sotto richiesti, così provvedere:
A. In via preliminare, sospenda
l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
B) Disponga, le seguenti modifiche relativamente alle condizioni economiche di divorzio con decorrenza comunque dalla data di presentazione del ricorso di primo grado:
1) Escluda qualsiasi contributo al mantenimento e/o assegno divorzile in favore della Sig.ra e a carico del Sig. . Controparte_1 Parte_1
2) In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover ancora riconoscere un contributo al mantenimento nei confronti della ex moglie, si chiede che una adeguata proporzionata riduzione dell'importo, che non superi comunque la somma di € 500,00 mensili. Salva in ogni caso la diversa somma che dovesse essere ritenuta in sede giudiziale.
3) Escluda qualsiasi contributo al mantenimento in favore della figlia . Per_1
4) In mero subordine ridetermini il contributo al mantenimento ordinario del padre in favore della figlia in massimo € 500,00. Oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro. Stabilisca che il versamento di tali somme sia effettuato dal padre direttamente su conto corrente intestato alla figlia. Salva in ogni caso la diversa somma che dovesse essere ritenuta in sede giudiziale.
C) Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
IN VIA ISTRUTTORIA. Si insiste per l'ammissione di tutte le restanti richieste istruttorie, articolate dall'attore nella sua II° e III° memoria ex art. 183 Pt_1
c.p.c., da considerarsi ivi integralmente ritrascritte, nelle parti in cui sono state
pagina 2 di 17 escluse dall'ordinanza di ammissione prove, tra cui anche quella relativa alla consulenza tecnica su effettivi redditi e patrimonio della Sig.ra CP_1
(irragionevolmente non disposta).
Si chiede che il CTU venga richiamato a chiarimenti e/o a integrazione di perizia, non avendo dato nessuna risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. Per_
, a cui si rimanda.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensiva:
- nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in narrativa e da aversi qui per richiamati e trascritti;
- in via di appello incidentale: in parziale riforma della impugnata sentenza n.
531/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata/depositata in data 19.06.2024, per tutto quanto indicato in narrativa e in atti di causa, nonché per tutto quanto prodotto e documentato, ferme restando le statuizioni non fatte oggetto della presente impugnazione, portare l'assegno divorzile riconosciuto in favore della sig.ra alla somma di euro 1.300,00 mensili, somma soggetta a Controparte_1 rivalutazione, con decorrenza a far data dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
- Il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insta per il rigetto dell'avversa richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante in primo grado, stante la manifesta infondatezza e l'evidente inammissibilità e irrilevanza, già correttamente rilevata dal G.I. con provvedimento in data 17.02.2023.
Per il denegato e non creduto caso di ammissione delle prove per testi avversarie, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova formulati in sede di II memoria ex art. 183 c.p.c. in data 05.12.2022 dalla scrivente difesa e non ammessi dal
G.I. con provvedimento in data 17.02.2023, tutti reiterati in sede di p.c.”
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
pagina 3 di 17 Con sentenza emessa in data 19.06.2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
poneva a carico del l'obbligo di versare mensilmente Controparte_1 Pt_1 in favore della - a titolo di assegno divorzile - la somma di €.800,00, CP_1 con decorrenza dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
poneva altresì a carico del l'obbligo di versare mensilmente in favore Pt_1 della - a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente - l'importo di €.1.000,00, con decorrenza dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
infine, condannava l'attore alle spese di lite liquidate in
€.13.000,00, oltre alle spese generali, IVA e CAP e alle spese di C.T.U. e C.T.P., se sostenute.
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 il ha proposto Parte_1 appello avverso la richiamata sentenza, chiedendo - previa sospensione della sua efficacia esecutiva - di escludere il riconoscimento di qualsiasi contributo al mantenimento e/o assegno divorzile in favore della e, in via CP_1 subordinata, di ridurne l'importo, nonché di escludere qualsiasi contributo in favore della figlia e, in subordine, di rideterminare il contributo in misura Per_1 inferiore, salva la diversa somma ritenuta equa in sede giudiziale, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo che tale importo sia versato direttamente sul conto corrente intestato alla figlia;
infine, ha chiesto la revisione della regolamentazione delle spese di lite, con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio e con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'avversa Controparte_1 istanza di sospensiva e del gravame - in quanto infondato in fatto e in diritto - e ha proposto appello incidentale limitatamente ai profili relativi alla quantificazione dell'assegno divorzile e alla decorrenza del medesimo, al fine di ottenere il riconoscimento di un importo maggiore rispetto a quello già previsto dal primo
Giudice, in considerazione - da un lato - delle reali capacità economiche e reddituali del e - dall'altro - del sacrificio della realizzazione professionale Pt_1
pagina 4 di 17 della in favore del marito, della figlia e della gestione familiare, della CP_1 sua precaria situazione economica e della sua età avanzata, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto sia dell'istanza di sospensiva che dell'appello.
In data 26.03.2025, preso atto delle note depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, con concessione, all'appellante, del termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, del termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un rilevante squilibrio economico- patrimoniale tra le parti e non avrebbe ritenuto provato l'apprezzabile peggioramento della situazione patrimoniale, personale e di salute successivamente al 2018, rispetto a quella sussistente al tempo della separazione.
Al riguardo, la difesa sostiene l'irrilevanza degli argomenti presuntivi utilizzati dal
Giudice di prime cure per sostenere la perdurante e consistente capacità patrimoniale e reddituale del nessun argomento, infatti, potrebbe Pt_1 desumersi dal “patteggiamento” della pena per il reato p. e. p. dall'art. 570 bis
c.p., dal momento che anche in tale sede veniva rappresentata la sua difficoltà economica.
Analogamente, l'acquisto della casa di Bucarest - nel febbraio 2017 - nulla proverebbe sulla sua capacità di spesa, perché avvenuto prima del tracollo economico e grazie ad un rilevante mutuo.
Il Tribunale avrebbe, poi, omesso di considerare la grave situazione debitoria - che limita il valore reale della sua situazione - nei confronti delle banche, di parenti ed amici, nonché la sua età e stato di salute (tumore del colon, scoperto nel 2015) e delle considerevoli spese per cure ed accertamenti, nonché l'incidenza di tale patologia sulla residua capacità lavorativa.
pagina 5 di 17 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza che ha riconosciuto alla l'assegno di divorzio, determinato nell'importo di CP_1 euro 800,00 mensili, in mancanza degli ulteriori presupposti di legge per la sua attribuzione in funzione compensativa perequativa e/o assistenziale.
Ad avviso della difesa del la non avrebbe dimostrato - come Pt_1 CP_1 era suo onere - che il presunto divario economico fosse dovuto a rinunce di chance lavorative compiute per la famiglia o il marito;
al contrario, l'istruttoria espletata - consistita in prove orali (interpello della esame dei testi CP_1
, e ) e documentali - avrebbe Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dimostrato che la dispone di adeguati titoli di studio e mezzi di CP_1 sostentamento;
che, comunque, non si è mai trovata nell'oggettiva impossibilità di procurarseli;
che non ha sacrificato la propria carriera professionale di psicologa per assicurare il suo ruolo endo-familiare; che, infine, non ha favorito il percorso lavorativo del marito, l'unico - secondo la tesi - ad aver effettivamente sacrificato la propria carriera professionale-personale, accettando anche di lavorare all'estero.
Con il terzo motivo di appello, il lamenta che il Giudice di primo grado Pt_1 avrebbe omesso la pronuncia in merito alla questione del trasferimento della casa coniugale - di proprietà del - secondo gli accordi di separazione Pt_1 omologati, trasferimento che, ad avviso della difesa, avrebbe compensato interamente il (presunto) apporto contributivo della durante la fase CP_1 fisiologica del rapporto matrimoniale.
Nonostante il mancato pagamento delle rate del mutuo, la avrebbe CP_1 beneficiato di un “regalo immobiliare” che ha garantito per decenni un risparmio del costo della locazione di una casa di abitazione, circostanza della quale - ad avviso della difesa - si doveva tener conto per escludere il riconoscimento di ogni assegno divorzile.
L'appellata contesta decisamente le affermazioni del riportandosi Pt_1 sostanzialmente agli scritti difensivi del primo grado.
Inoltre, la - con un unico, articolato, motivo di gravame - impugna la CP_1 sentenza sia nella parte in cui ha quantificato in euro 800,00 mensili l'assegno pagina 6 di 17 divorzile previsto in suo favore, chiedendone la rideterminazione in euro 1.300,00
- in base alle conclusioni già rassegnate in primo grado - sia la statuizione relativa alla decorrenza di tale assegno “a far data dalla domanda”.
Sotto il primo profilo, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato:
- il divario reddituale tra i coniugi: il percepisce dalla sua attività Pt_1 imprenditoriale un reddito pari in media a euro 10.000,00 netti mensili, mentre la sig.ra è titolare di un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 800,00 CP_1 mensili;
- il fatto che la - di anni 66 - proprio a fronte del sacrificio delle CP_1 prospettive professionali per dedicarsi alla cura della famiglia e della figlia, non ha potuto maturare i contributi previdenziali di legge e, giunta in prossimità dell'età pensionabile, resterà priva di una pensione di vecchiaia;
- la perdita della proprietà della casa familiare a causa del comportamento doloso e penalmente rilevante del Pt_1
- il fatto di dover provvedere alle necessità della figlia maggiorenne non autosufficiente, con lei convivente, considerato che i tempi di permanenza con il padre sono da sempre pressoché nulli;
- il fatto che la somma richiesta risulta necessaria per garantirle le basilari esigenze abitative e di vita.
Sotto il secondo profilo, la difesa sottolinea che, secondo l'indirizzo pacifico della
Cassazione, l'assegno divorzile “traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”, salvo che - ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 4 comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto e dietro adeguata motivazione - il giudice anticipi la decorrenza dell'assegno alla data della domanda.
Nel caso concreto, il Tribunale ha disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda senza fornire ragioni plausibili e, di conseguenza, deve trovare applicazione la regola generale della decorrenza dell'assegno divorzile a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo.
pagina 7 di 17 L'appellante principiale ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto nella memoria di costituzione depositata in data
24.03.2025 il giorno stesso del termine ultimo per la trattazione cartolare.
Il primo e il secondo motivo dell'appello principale del e l'appello Pt_1 incidentale della - da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di CP_1 connessione logico-giuridica, essendo tutti afferenti al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile - risultano infondati.
Va, in primis, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, per tardività dello stesso.
Ed invero, in ragione della peculiarità del rito camerale - caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalle semplicità delle forme - a cui è soggetto il presente procedimento, deve escludersi la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato per la relativa proposizione dall'art. 343, primo comma, c.p.c., dal momento che il principio del contradditorio viene rispettato in appello per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della controparte e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (cfr. Cass.
20/1/2006 n. 1179), come avvenuto nella fattispecie al vaglio della Corte.
Venendo al merito del gravame, osserva il Collegio che, secondo il più recente indirizzo della Cassazione, l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) non già in assoluto, ma alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal/la richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del/la richiedente (Cass. SS.UU. n. 18287 del
2018).
La sua attribuzione presuppone, dunque, l'accertamento di uno squilibrio effettivo
- e non di modesta entità - delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti,
pagina 8 di 17 riconducibile in via esclusiva - o prevalente - alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (così, Cass. n. 21926 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, come già correttamente evidenziato dal Tribunale di
Pesaro, emerge per tabulas un rilevante squilibrio tra la situazione economica e patrimoniale delle parti: il ha sempre rivestito incarichi manageriali, quale Pt_1 direttore di importanti imprese - in Italia e all'estero - che gli hanno da sempre assicurato un'elevata redditualità; dal 2019 è socio unico della società di diritto rumeno (da lui costituita) che fornisce prestazioni di consulenza Controparte_2 amministrativo-gestionale nel settore delle infrastrutture.
In particolare, dalla C.T.U. contabile espletata in prime cure sono emersi i seguenti redditi netti:
- €.33.543,13, nell'anno 2019;
- €.9.561,19, nell'anno 2020;
- €.108.342,42, nell'anno 2021;
- €.104.427,97, nell'anno 2022, come dividendi della società , ovvero CP_2 quasi €.
9.000.00 mensili.
Non risultano allegate dichiarazioni fiscali relative agli anni 2023 e 2024, per cui si può presumere che la capacità reddituale relativa all'anno 2022 permanga anche all'attualità.
Come rilevato dalla difesa dell'appellata, si può escludere che la prospettata
“situazione debitoria” incida in maniera rilevante sulla capacità reddituale del
Pt_1
Infatti, il debito “Donext S.p.A. (ex Banca Marche)” di €.231.119,87 - garantito da ipoteca iscritta sulla casa familiare - è stato escusso dalla banca con la vendita all'asta dell'abitazione familiare;
il mutuo “Unicredit Bank” di €.250.000,00 contratto dal per l'acquisto della casa di Bucarest, è stato estinto a fronte Pt_1 dell'intervento dell'Istituto di credito nell'azione esecutiva esperita dalla sig.ra
CP_1
pagina 9 di 17 Gli altri prestiti con RAIFFEISEN - contratti nel 2018 - dovrebbero essere già estinti;
mentre, per quanto riguarda gli asseriti prestiti dal fratello o da privati, se ne può rilevare la strumentalità e, comunque, l'irrilevanza nei confronti della moglie (e della figlia).
In proposito, si rileva che la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che la riduzione del contributo al mantenimento in caso di debiti presuntivamente contratti dal coniuge obbligato debba essere negata soprattutto quando questi non sono certi, non risultano necessari, sono stati assunti in maniera irresponsabile, oppure derivano da scelte personali non indispensabili alla sussistenza, come quelli per investimenti rischiosi (Cass. Civ., sez. I, sentenza n.
19607/2011).
Per quanto riguarda l'onere della prova, la S.C. (Cass. civ.; sez. I, n.
36201/2021) ha affermato che non basta allegare l'esistenza di debiti, ma è necessario provare che essi siano tali da rendere impossibile l'adempimento degli obblighi familiari;
infine, il Supremo Collegio ha stabilito la prevalenza del dovere di mantenimento rispetto ai debiti volontari, affermando che gli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli hanno priorità rispetto a debiti personali, soprattutto se questi sono stati assunti in modo arbitrario (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 11817/2016).
Del resto, l'appellante non ha neppure dimostrato che il proprio stato di salute - per problemi manifestatisi e risolti nel 2015 - abbia inciso o possa incidere, nel futuro, in maniera rilevante sulla sua capacità produttiva, come dimostrano i dati reddituali indicati dal C.T.U. e il fatto che egli continua a gestire la sua società e i suoi affari.
Dal punto di vista patrimoniale, poi, risulta che il - dalla vendita forzata Pt_1 della sua abitazione a Bucarest (per l'inadempimento ai debiti contributivi nei confronti della moglie e della figlia) - ha potuto recuperare euro 29.618,31; il fatto che viva in affitto a Bucarest, pagando un canone di euro 800,00, con un contratto intestato alla sua società, dimostra la sua rilevante capacità di spesa.
Venendo, ora, alla situazione della sig.ra risulta che la stessa dal 2018 CP_1 svolge, in modo precario, l'attività di insegnamento nella scuola pubblica, con pagina 10 di 17 contratti a tempo determinato, senza avere la possibilità di entrare nell'organico di un Istituto come insegnante di ruolo.
Più precisamente, l'istruttoria compiuta in primo grado ha accertato che la per l'attività di docente precaria, ha percepito i seguenti redditi netti: CP_1
- Anno 2019: 6.550,00 euro, pari in media a 545,00 euro mensili;
- Anno 2020: 4.247,00 euro, pari in media a 353,00 euro mensili;
- Anno 2021: 10.362,00 euro, pari in media a 863,00 euro mensili;
- Anno 2022: 9.983,00 euro, pari in media a 831,00 euro mensili.
Inoltre, alla sua età (quasi 66 anni), giunta anagraficamente alla soglia dell'età pensionabile per anzianità (67 anni), non ha ancora maturato gli anni di servizio necessari per usufruire della pensione di anzianità, per cui si troverà a breve senza alcun reddito da lavoro o da pensione.
Dal punto di vista patrimoniale, poi, a causa della vendita all'asta della casa familiare per l'inadempimento del agli accordi di separazione (dei quali il Pt_1 medesimo non si è premurato - fino al 2022 - di richiedere modifica) si troverà anche priva di un'abitazione e dovrà utilizzare i risparmi della figlia (derivanti dall'eredità della nonna materna del 2010 e già utilizzati per affrontare le necessità quotidiane a seguito del mancato sostegno economico del per Pt_1 trovare una nuova sistemazione abitativa.
La difesa dell'appellata ha dimostrato che la non possiede fondi occulti;
CP_1 che l'autovettura data in uso dallo stesso è di fatto inutilizzabile. Pt_1
Quindi, la ha dimostrato di non disporre di mezzi adeguati per far CP_1 fronte alle proprie esigenze e che si trova nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
infine, ha dimostrato che il rilevante divario economico- reddituale tra gli ex-coniugi trova la sua causa nelle scelte matrimoniali e nel sacrificio delle proprie aspettative professionali.
In ordine alla sussistenza dei sacrifici, delle rinunce professionali e sulla condivisione delle scelte, entrambe le parti offrono versioni completamente opposte.
Sulla base dell'istruttoria espletata si può ritenere provato che la - CP_1 dopo la nascita della figlia nel 1999 - non abbia coltivato l'attività Per_1
pagina 11 di 17 professionale di psicologa con la costanza, la continuità e l'impegno necessari per affermarsi nel mondo lavorativo, per dedicarsi alla gestione della casa e alla cura della figlia, essendo il marito impegnato a tempo pieno nella sua attività imprenditoriale che lo portava a frequenti trasferte prima in Italia e poi all'estero; tale circostanza ha certamente favorito l'affermazione professionale del marito, che poteva contare sull'apporto della moglie - anche in termini di risparmio di spesa - e che non poteva essere verosimilmente contrario alla scelta della moglie di seguire l'andamento familiare.
La crisi di coppia nel 2011/2012 e la necessità di seguire la figlia, soprattutto dopo il trasferimento all'estero del marito, hanno pesato sulla moglie che, subito dopo la separazione, pur avendo delle chance sulla base dei suoi titoli, all'età di
54 anni non è riuscita a reinserirsi nell'ambito della libera professione e/o nell'ambito lavorativo, elemento questo che è stato correttamente valorizzato dal
Giudice di prime cure nella determinazione del quantum dell'assegno, che si ritiene pertanto corretto e congruo, con conseguente rigetto anche dell'appello incidentale della CP_1
Ed invero, l'importo stabilito - pari a euro 800,00 - appare del tutto congruo, considerata la durata del matrimonio (16 anni); il contributo offerto dalla alla conduzione familiare e alla cura della figlia, con rinuncia delle sue CP_1 aspirazioni professionali;
la sua tardiva attivazione per cercare un nuovo lavoro idoneo ad assicurarle condizioni di vita dignitosa (dal 2018, in seguito ai costanti inadempimenti del marito).
Passando all'esame della questione relativa alla decorrenza dell'assegno divorzile, il Collegio ritiene corretta la decisione del Tribunale che - accogliendo la richiesta del - ha considerato la diversità della situazione della al tempo Pt_1 CP_1 della separazione nel 2013 (casalinga senza reddito autonomo) e al tempo del ricorso per scioglimento del matrimonio nel 2022 (insegnate precaria, con un reddito mensile, seppur modesto), evitando ingiustificati arricchimenti.
Anche il terzo motivo dell'appello principale risulta infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di divorzio alla stregua dell'art. 5 L. n. 898/1970 (come modificato pagina 12 di 17 dalla L, n. 74/1987) è indipendente dalle statuizioni operanti per accordo delle parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché - data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, della struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate statuizioni e delle rispettive decisioni giudiziali - l'assegno divorzile prescinde dagli accordi operanti in regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
(cfr. Cass. 11/09/2001 n. 11575).
Nella fattispecie concreta, la cessione della casa familiare era diretta a regolare i rapporti di separazione tra il e la senza alcuna incidenza sul Pt_1 CP_1
(futuro) riconoscimento del diritto all'assegno divorzile per la medesima.
La perdita della casa familiare a causa dell'inadempimento del al Pt_1 pagamento delle rate del mutuo e il conseguente mancato rispetto dell'accordo preso in sede di separazione consensuale costituisce, semmai, un evento sopravvenuto che riverbera negativamente sulla condizione economica della e della figlia , rispetto a quella esistente al tempo della CP_1 Per_1 separazione.
Priva di riscontro risulta, poi, l'affermazione del dell'imputabilità della Pt_1 perdita della casa familiare al comportamento della la quale non aveva CP_1 alcun obbligo di aderire alla proposta alternativa/transattiva del Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha condannato il a corrispondere alla un contributo di Pt_1 CP_1 mantenimento per la figlia di Euro 1.000,00, oltre il 70% delle spese Per_1 straordinarie, chiedendone la revoca, lamentando l'erronea valutazione delle circostanze di fatto e la mancata prova - da parte della - dei CP_1 presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
In proposito, l'appellante afferma che la figlia - iscrittasi nel 2017 al corso Per_1 di Laurea Triennale “Lingue e civiltà orientali” presso l'Università di Urbino - non si sarebbe applicata diligentemente nello studio: la stessa avrebbe sostenuto solo pochi esami, andando fuori corso, non conseguendo il titolo di studio ed, anzi,
pagina 13 di 17 abbandonando - di fatto - gli studi universitari, senza peraltro cercare diligentemente un lavoro adeguato per rendersi autonoma economicamente, tenuto conto della sua età (ventisei anni).
Il contesta l'affermazione avversaria che gli imputa sia di non aver Pt_1 provveduto alle esigenze della figlia, sia la sporadicità degli incontri e visite, sottolineando che la frequentazione si sarebbe interrotta solo nel periodo Covid, per riprendere successivamente alla cessazione dell'emergenza sanitaria.
In subordine, alla luce della mutata situazione patrimoniale del ed anche Pt_1 dell'attività lavorativa svolta dalla madre, dell'età della figlia e del contributo già dato dal padre, l'appellante chiede di ridurre e rideterminare il contributo al mantenimento della figlia nella somma massima di €.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro (la modifica al 70% è comunque ingiustificatamente peggiorativa pure rispetto alle condizioni di separazione dove veniva stabilito il 50%).
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia Per_1
è inammissibile, trattandosi di domanda nuova proposta solo in appello, dal momento che le conclusioni rassegnate in primo grado sono state le seguenti:
“Ridetermini il contributo al mantenimento ordinario del padre in favore della figlia nell'importo di € 500,00. Oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_1 da protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro. Stabilisca che il versamento di tale somme sia effettuato dal padre direttamente su conto corrente intestato alla figlia. Salva in ogni caso la diversa somma che dovesse essere ritenuta in sede giudiziale “.
Il fatto sopravvenuto della decisione di di interrompere gli studi, di aver Per_1 perso ogni interesse e di essersi dedicata a fare “qualche lavoretto come baby sitter” è indicato in maniera generica e, soprattutto, sono inammissibili e tardive le richieste istruttorie articolate solo in sede di memoria autorizzata, quando la causa era già stata trattenuta in decisione.
pagina 14 di 17 Risulta, poi, destituita di fondamento l'affermazione secondo cui il Giudice avrebbe disposto il contributo del mantenimento in favore della figlia in Per_1 assenza di prove fornite dalla parte richiedente, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
Come rilevato dall'appellata, dagli atti dell'istruttoria emerge pacificamente che era - ed è - economicamente non autosufficiente;
che frequenta ancora Per_1
l'Università; che è completamente a carico della madre, dato l'inadempimento degli obblighi contributivi da parte del Pt_1
La richiesta di riduzione del contributo economico è infondata, avendo il Giudice di primo grado quantificato in maniera equa e congrua l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne sulla base dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.p.c., tenuto conto dei rispettivi redditi dei genitori;
dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (pressoché nulli presso il;
della valenza economica dei Pt_1 compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (pressoché integrale della
; delle esigenze della figlia, che sono notevolmente accresciute rispetto CP_1 all'epoca della sentenza di separazione, tenuto conto che ha il diritto di Per_1 iniziare e/o continuare a svolgere un percorso formativo.
Infondata è anche la richiesta di adempiere l'obbligo contributivo direttamente nei confronti della figlia;
infatti, è pacifico che “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. Sez. I, ordinanza n.34100 del 12.11.2021, nonché Cass. Sez. I, sentenza n.25300 dell'11.11.2013).
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'ingiusta condanna alle spese legali, censurabile in quanto è stato liquidato un importo eccessivo e sproporzionato, tenuto conto dei vigenti parametri forensi e della parziale soccombenza della - in tema della determinazione dell'assegno CP_1
pagina 15 di 17 divorzile e sulle spese straordinarie per la figlia e dell'accoglimento Per_1 parziale della domanda del (in ordine al quantum dell'assegno di Pt_1 mantenimento della . CP_1
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Ad eccezione della domanda diretta ad ottenere la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - ovvero una decisione sullo status di natura costitutiva e necessaria - considerato l'esito complessivo del processo, l'odierno appellante è risultato prevalentemente soccombente su tutte le altre domande proposte.
In forza del principio di causalità e della prevalente soccombenza, il Giudice ha correttamente posto a carico del il pagamento delle spese processuali e Pt_1 della C.T.U. originata dal suo contegno processuale, nella misura indicata.
In conclusione, non sussistono i presupposti per rinnovare l'istruttoria già svolta nel corso del primo giudizio.
Considerato l'esito del procedimento, è superfluo l'esame dell'istanza di inibitoria.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente grado vanno interamente compensate tra le parti.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza N. 531/2024, emessa in data 19.06.2024 dal CP_1
Tribunale di Pesaro, così dispone:
Rigetta entrambi gli appelli e conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e pagina 16 di 17 dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, il 16.4.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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