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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5272/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 14/04/1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo FERRARI, c. f. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a Milano (MI) il 22/01/1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo FERRARI, c. f. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto concordatario in Milano (MI) in data 20/05/2000, in regime di comunione legale dei beni (atto n. 232 – parte 2 – serie A – volume R03 – anno 2000 – Comune di Milano), con i seguenti figli
1. (C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._4
(MI), maggiorenne non economicamente autosufficiente;
2. (C.F. nato il [...] in [...] Parte_3 C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I Sig.ri e vivranno separati, nel Parte_1 Controparte_1
mutuo e reciproco rispetto;
2) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) I figli, essendo una maggiorenne e l'altro già adolescente, decideranno in autonomia quando stare con il padre;
4) Alla madre viene assegnata la casa famigliare, sita in Milano, via Marochetti Carlo n. 9, ove vivrà con i figli;
le spese condominiali ordinarie, pari a circa € 2.200,00 annue, saranno a suo carico.
5) Il padre si impegna a trovare altra abitazione e a lasciare la casa coniugale, al più tardi, entro la fine del mese di febbraio 2025;
6) I ricorrenti si impegnano a versare la rispettiva quota di mutuo cointestato di cui al punto 5 delle premesse;
7) I due box siti in Milano, uno in via Avezzana n. 11 e uno in via Caviglia n. 5 (di cui al punto 4 delle premesse), verranno mantenuti cointestati e i redditi da questi derivanti verranno divisi pro quota paritaria;
8) Il saldo attivo presente sul conto corrente cointestato n. 612223 presso MP (di cui al punto 6 delle premesse) verrà diviso tra i ricorrenti per quote di 50% ciascuno entro 10 giorni dalla firma del presente atto;
9) Ogni investimento, polizza e quant'altro intestato anche in via esclusiva ad uno dei coniugi e di cui al doc. 6 si ritiene in comproprietà tra le parti e, ove venisse liquidato, il ricavato dovrà essere diviso tra i ricorrenti per la quota del 50% ciascuno.
10) Per quanto agli investimenti che non possono essere prontamente liquidati, i ricorrenti
dichiarano di volerli mantenere: se tra questi vi sono degli investimenti intestati in via esclusiva ad uno dei ricorrenti, verranno cointestati tra i ricorrenti o comuqnue pacificamente ritenuti di comune proprietà;
11) Il padre Sig. ontribuirà al mantenimento dei figli e mediante CP_1 Parte_2 Pt_3
la corresponsione alla madre Sig.ra a mezzo bonifico bancario su conto corrente Parte_1
alla stessa intestato c/o BANCA MEDIOLANUM al seguente IBAN
[...] di un importo mensile pari ad € 400,00 per ciascun figlio, e dunque complessivamente € 800,00 mensili, per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, prima rivalutazione febbraio 2026;
12) Considerata inoltre la proporzione di 1:2 delle entrate reddituali dei ricorrenti, il Sig. si impegna al pagamento della quota pari a 2/3 della somma relativa alle spese CP_1
scolastiche sostenute per i figli, mediante il versamento aggiuntivo rispetto a quello relativo al contributo al mantenimento ordinario.
13) I ricorrenti, inoltre, dichiarano che ogni variazione del costo della scuola e dell'università, ove i figli sono attualmente iscritti, verrà sopportato dal padre Sig. con la medesima CP_1
proporzione 1:2 di cui al punto 12 che precede;
14) Entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
15) Quanto ai rapporti patrimoniali tra i ricorrenti, questi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a richiedere qualsiasi somma a titolo di assegno alimentare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Le parti hanno anche reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Infine, le parti sono entrambe concordi nel non volersi più riconciliare in futuro e pertanto chiedono che decorso il termine di legge venga omologata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(se previste).
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ra Parte_1
e Sig. che hanno contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Milano (MI) in data 20/05/2000, in regime di comunione legale dei beni (atto n. 232 – parte
2 – serie A – volume R03 – anno 2000 – Comune di Milano);
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa M.laura Amato.
Così deciso in Milano, il 11.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________