Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella fase di rinvio ex art. 392 c.p.c.
a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 13203 del 15.05.23, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1663 del 31.10.18 di questa Corte, pronunciata nella causa di appello avente ad oggetto: Arricchimento senza causa.
Proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Fosdinovo (SP), Via Fonda, n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto d'appello in riassunzione, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Sergio Menchini (C.F.
) e dall'Avv. Enrico Scirocco (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori: e Email_1
Email_2
-Appellante in riassunzione
-contro-
residente in [...], (C.F. ), nato a [...] CP_2 C.F._5
(SP) il 2 Luglio 1974 e ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Diana, n. 20, elettivamente domiciliati in Genova, Via dei Santi Giacomo e Filippo n. 15/8 presso lo studio dell'Avv. Antonio GN (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._7
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellati in riassunzione
-nonché nei confronti di-
quale ex socio e liquidatore della società Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
, in persona degli eredi e;
[...] CP_6 Parte_3 Persona_1
-Appellati in riassunzione, contumaci
-per la riforma-
della sentenza n. 392/14 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 15.04.14.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, quale Giudice di rinvio designato dalla Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, a seguito della sentenza n.
13203/2023 pronunciata nel giudizio n. 14572/2019 R.G., depositata in data 15.05.2023, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a conferma di tutte le statuizioni della sentenza del Tribunale della Spezia n. 392/2014, accertare il diritto del signor ad ottenere a titolo di ingiustificato Parte_1
arricchimento ex art. 2041 c.c. il rimborso della somma pari ad euro 122.335,64 per le attività di manutenzione straordinaria effettuate dal signor nel locale di proprietà dei signori Pt_1 CP
, e , e per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro,
[...] CP_2 Parte_2
al pagamento della relativa somma, oltre rivalutazione monetaria alla data della decisione finale e interessi legali maturati dal 15 aprile 2014 al saldo effettivo. Vinte le spese, diritti e onorari di tutti
i gradi di giudizio, compresa la fase di legittimità”.
Per gli appellati in riassunzione: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, anche eventualmente in via incidentale, con ogni conseguente pronuncia - la nullità e/o inesistenza di tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte di Cassazione R.G. n. 14572/2019 e della Sentenza n. 13203/2023 della Corte di Cassazione - di conseguenza, la nullità e/o inesistenza dell'atto di riassunzione del presente procedimento;
- nonché, per l'effetto, l'estinzione del presente procedimento R.G. n. 195/2024; 2) dichiarare, per tutte le ragioni esposte, l'interruzione dalla data del 5 novembre 2024 in cui è avvenuto il deposito dell'Atto di Integrazione del contraddittorio
(ancorché privo di relate di notifica e di prova della notificazione) del presente procedimento e, conseguentemente, ordinarne la riassunzione nei modi e nei termini di cui agli artt. 299 e 303 c.p.c.;
3) nel merito, in riforma della Sentenza del Tribunale di La Spezia n. 392/2014, depositata il 15 aprile
2014, in forza della Sentenza della Corte di Cassazione n. 13203/2023 del 15 maggio 2023, respingere tutte le domande proposte da signor nei confronti dei signori , Parte_1 CP
e . Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, CPA ed Parte_4 Parte_5
IVA di tutti i gradi di giudizio.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con un primo contratto di affitto di azienda in data 2 novembre 1981, (alla Persona_2
quale succedevano gli eredi e ) concedeva in affitto CP CP_2 Parte_2 alla società in persona del legale rappresentante , il godimento dell'azienda Controparte_3 Parte_1 denominata “Dancing Alhambra”, sita in SA, Via Landinelli n. 45 di sua proprietà.
In data 25 aprile 1998, si verificava il crollo del soffitto dei locali di Via Landinelli n. 45, ove aveva sede il “Dancing Alhambra”, sicché il Sindaco del Comune di SA (SP), con Ordinanza n. 80, PI, in data 30 aprile 1998 disponeva lo sgombero e la sospensione dell'attività nei suddetti locali.
e , espletate le formalità amministrative, secondo la CP CP_2 Parte_2
loro prospettazione, provvedevano ad affidare e a far eseguire:
- allo studio di Ingegneria A&G di SA (SP) ed all'Arch. il progetto e la direzione CP_7 lavori per la realizzazione della nuova copertura metallica e modifiche interne del locale “Dancing
Alhambra” di Via Landinelli;
- alla società Pisanelli i lavori di demolizione ricostruzione della copertura, dei Controparte_8
pavimenti dei locali di Via Landinelli n. 45;
- alla società il rifacimento e la messa a norma della Centrale Controparte_9
Termica.
Inoltre, con scrittura privata sottoscritta in data 20 giugno 1998, gli eredi di la Persona_2
e in proprio convenivano: Controparte_3 Parte_1 - che il contratto di affitto a seguito di corrispondenza intervenuta tra le parti, avrebbe dovuto risolversi nel giugno del '97 e ciò per espressa richiesta della Società Controparte_3
- che la società pur senza rinnovare il contratto d'affitto, proseguiva nella gestione dei Controparte_3
locali di Via Landinelli fino al 31.12.97;
- che, a partire dal gennaio 1998, essendo stata posta in liquidazione la Controparte_3 Parte_1 avrebbe proseguito la gestione dell'azienda fino all'aprile 1998;
- che la avrebbe consentito a di godere dell'azienda commerciale in oggetto Controparte_3 Parte_1 fino all'aprile del 1998, e ciò con il consenso di CP
- che aveva cessato ogni forma di attività commerciale nei locali di Via Landinelli alla fine Parte_1
del mese di aprile 1998 e di non aver, alla medesima data, versato alcun corrispettivo;
- che il contratto di affitto d'azienda si era da tempo risolto.
2.Secondo la prospettazione di , “la mancata ristrutturazione integrale del locale fu dovuto Parte_1
a temporanea impossibilità economico-finanziaria dei proprietari, i quali chiesero quindi l'aiuto del al fine di completare l'esecuzione dei lavori” (cfr. Atto di citazione di parte in data 8 Pt_1 Pt_1
gennaio 2008, pag. 3), aggiungendo che egli avrebbe fatto eseguire il rifacimento dei pavimenti e la posa della moquette, la tinteggiatura delle pareti, la messa a norma dell'impianto elettrico, la progettazione necessaria per ottenere nuovamente i permessi amministrativi e le licenze per l'esercizio dell'attività aziendale, il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie alla riapertura.
Ultimate le lavorazioni, con Ordinanza n. 182 in data 1 novembre 1998, il Sindaco di SA (SP) concedeva l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
3.Con contratto di affitto di azienda in data 5 novembre 1998, autenticato nelle sottoscrizioni dal
Notaio di SA (SP), gli eredi concedevano in affitto a , Per_3 Persona_2 Parte_1 nella dichiarata qualità di titolare dell'impresa individuale denominata “Dancing Alhambra di Neri
Dino” corrente in SA (SP), Via Landinelli n. 45, l'azienda concernente l'esercizio di Dancing
Discoteca distinto dall'insegna Dancing Alhambra sito nei locali in SA (SP) Via Landinelli al piano sottostrada di proprietà dei concedenti, per un canone annuo complessivo determinato in lire
108.000.000 oltre IVA, da pagarsi in nove rate di lire 12.000.000 (dodicimilioni) oltre IVA.
4. Successivamente, essendosi il reso inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento del Pt_1
canone di affitto di azienda per i mesi da gennaio 1999 ad ottobre 1999, gli odierni appellati in riassunzione lo evocavano in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia, Sezione Distaccata di
SA, con atto di citazione notificato in data 4 novembre 1999, con il quale rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiarare risolto il contratto di affitto di cui in premessa per colpa dell'affittuario Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento della somma di £ 120.000.000 (importo dei canoni di affitto scaduti da gennaio a ottobre 1999), oltre IVA del 20% in favore degli attori, a restituire immediatamente ai medesimi l'azienda Dancing Alhambra posta nel piano sottostrada dell'edificio di Via Landinelli n. 45 a SA, nonché a risarcirli del danno che ad essi deriverà, dal non aver potuto liberamente disporre e godere dell'azienda suddetta nel periodo di tempo intercorrente tra la notifica del presente atto e l'effettivo rilascio della medesima da parte del danno da Pt_1 commisurarsi mensilmente a somma corrispondente al canone d'affitto dell'azienda pattuito tra le parti;
vinte le spese processuali.”.
5. Si costituiva in giudizio , chiedendo: - in via principale, il rigetto della domanda Parte_1
avversaria, sostenendo che fosse intervenuto con le controparti un accordo che gli avrebbe consentito di decurtare dal canone le spese sostenute, prima della stipulazione del contratto di affitto di azienda, per l'esecuzione dei lavori funzionali al riavvio dell'azienda concessa in affitto;
- in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute e la compensazione dei relativi importi con quelli relativi ai canoni insoluti.
Nel corso del processo di primo grado, in relazione alla medesima vicenda fattuale, Parte_1
formulava anche domanda di arricchimento senza causa.
6. Con sentenza n. 380/2001 in data 20 novembre 2001, il Tribunale di La Spezia, Sezione Distaccata di SA, in accoglimento della domanda proposta dai proprietari dell'azienda, pronunciava la risoluzione del rapporto per grave inadempimento di , condannando quest'ultimo al Parte_1
pagamento della somma di lire 306.000.000, a titolo di canoni insoluti, e dichiarava inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa formulata dall'originario convenuto.
7. , con atto di appello depositato in data 2 maggio 2002, impugnava la sentenza del Giudice Parte_1 di primo grado, chiedendo che i proprietari dell'azienda fossero tenuti a corrispondergli l'indennizzo per aver egli sostenuto spese necessarie a rendere operativa l'azienda anteriormente all'1.11.1998, risalendo la stipulazione del contratto di affitto dedotto in giudizio al novembre 1998.
8. Gli odierni appellati in riassunzione si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure con le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte respingere l'appello proposto da avverso la sentenza (n. 380/2001) resa inter partes dal Tribunale della Spezia, Parte_1
sezione distaccata di SA, in composizione monocratica, 20 novembre 2001, dichiarando nel contempo inammissibile l'azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) svolta per la prima volta in appello;
dallo stesso dato atto che gli appellanti non contestano l'errore di calcolo Pt_1 denunciato dal ridurre di sei milioni la somma che il è stato condannato a pagare agli Pt_1 Pt_1
stessi appellati (L. 3000.0000.000, pari ad euro 154.937,07, in luogo di L. 306.000.000); in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , e , CP0 CP_2 Parte_2 condannare all'integrale pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado. Parte_1
Vinte anche le spese di questo grado del giudizio.”.
9. La Corte di Appello di Genova, Sez. I, con sentenza n. 959/2002 pubblicata in data 12 ottobre
2002, confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia impugnata, ribadendo, da un lato, la condanna del al pagamento in favore di e dei Pt_1 CP CP_2 Parte_2 canoni di affitto insoluti nell'importo di lire 288.000.000 (pari ad euro 148.739,56) e, dall'altro lato, dichiarando l'inammissibilità per novità della domanda di ingiustificato arricchimento perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello, avendo escluso che l'originaria domanda proposta dal in primo grado contenesse anche una diversa domanda di arricchimento senza causa. Pt_1
La suddetta decisione della Corte di Appello di Genova n. 959/2002 pubblicata il 12 ottobre 2002 non veniva impugnata e passava in giudicato.
10. Con atto di citazione notificato in data 10.01.2008, , in proprio e nella qualità di Parte_1
liquidatore della società evocava in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia Controparte_3 CP
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] CP_2 Parte_2 all'Ill.mo Tribunale della Spezia, sezione distaccata di SA, respinta ogni altra istanza e disattesa ogni contraria eccezione, accertare e dichiarare che le attività di manutenzione straordinaria effettuate da parte attrice sul e nel locale di proprietà dei convenuti, sito in via
Landinelli 45, costituiscono un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore dei proprietari convenuti, e pertanto dichiarare questi ultimi obbligati – in via solidale tra loro – a corrispondere a parte attrice la somma di € 92.494, oltre interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo, oltre rivalutazione monetaria, nonché condannarli – in via solidale tra loro – alla rifusione del mancato guadagno, come spiegato in premessa, per la somma di €45.000, oltre interessi legali dalla data dell'evento dedotto in giudizio e rivalutazione monetaria. Spese e competenze del presente giudizio”.
L'originario attore deduceva a sostegno delle proprie domande:
- che, a seguito del crollo del soffitto del locale Dancing Alhambra di SA (SP), Via Landinelli n.
45 – precedentemente concesso in affitto di azienda alla società di cui era legale Controparte_3
rappresentante – avvenuto in data 25 aprile 1998, il locale era stato dichiarato inagibile con Ordinanza del Sindaco di SA (SP);
- che i proprietari iniziavano i lavori di bonifica della struttura nel mese di luglio 1998, consegnando il locale nel successivo mese di ottobre;
- che i lavori di bonifica eseguiti dai proprietari avrebbero riguardato solo le opere murarie e, quindi,
l'azienda sarebbe stata riconsegnata completamente distrutta negli impianti e negli arredi interni;
- che la mancata ristrutturazione integrale del locale sarebbe stata dovuta a temporanea impossibilità economico-finanziaria dei proprietari, i quali avrebbero chiesto il suo aiuto al fine di completare l'esecuzione dei lavori;
- che, al fine di effettuare tutte le opere necessarie a rendere l'azienda nuovamente operativa e poterla così riportare nelle condizioni in cui si trovava prima del crollo, egli avrebbe fatto eseguire il rifacimento dei pavimenti e la posa della moquette, la tinteggiatura delle pareti, la messa a norma dell'impianto elettrico, la progettazione necessaria per ottenere nuovamente i permessi amministrativi e le licenze per l'esercizio dell'attività aziendale, il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie alla riapertura;
- che, a causa di tali interventi, egli avrebbe sostenuto spese per un importo complessivo pari a euro
92.494,00.
11. Si costituivano in giudizio e che contestavano CP CP_2 Parte_2
le difese avversarie e, in particolare:
- eccepivano l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'esperimento dell'azione di arricchimento senza causa;
- contestavano che le spese indicate da controparte fossero riferibili ad interventi manutentori forieri di un vantaggio economico per la proprietà, che il avesse effettivamente sostenuto tali spese e Pt_1
che egli avesse diritto ad ottenere il rimborso;
La causa, istruita mediante i documenti prodotti, l'interrogatorio formale delle parti e i testi ammessi dal Giudice, veniva decisa con sentenza n. 392/2014, con cui il Tribunale di La Spezia, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, così statuiva “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda e deduzione disattesa, così provvede: 1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna , e , CP CP_2 Parte_2 in solido tra loro, a corrispondere a in proprio l'importo di € 122.335,64 (già rivalutato Parte_1
alla data della presente decisione e comprensivo degli interessi maturati alla data della presente decisione) per le causali specificate in parte motiva oltre interessi maturandi dalla data della presente decisione fino al pagamento;
2) Rigetta, in quanto infondate, le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori e;
3) Compensa le spese di Parte_1 Controparte_3 Parte_6
lite tra e , e;
4) Controparte_11 CP CP_2 Parte_2
Condanna , e , in solido tra loro, a rifondere a CP CP_2 Parte_2 Pt_1 le spese di lite che, compensate in ragione di 1/3, liquida nella residua misura di 2/3 in €
[...]
10.000,00 per compenso professionale (€ 15.000,00 x 2/3), oltre € 400,00 per esborsi (€ 600,00 x
2/3), oltre IVA e C.P.A. come per legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- sarebbe stato incontestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che avrebbe Parte_1 eseguito opere all'interno dei locali facenti parte dell'azienda e in cui l'attività veniva esercitata, essendosi gli originari convenuti limitati a negare che gli interventi manutentori avessero determinato loro un vantaggio;
- nel caso di specie, si sarebbe potuto escludere l'intento liberale del nell'eseguire le opere di Pt_1
rifacimento del locale;
- la circostanza che non avesse corrisposto denaro per alcune delle fatture versate in atti Parte_1 sarebbe stata irrilevante, perché il depauperamento previsto dall'art. 2041 c.c. si realizzerebbe anche solo in conseguenza dell'assunzione di obbligazioni di pagare. (cfr. Sentenza il Tribunale di La
Spezia, pag. 5, par. 5.2);
12. Con atto di citazione in appello notificato in data 21 maggio 2014, CP [...]
e impugnavano la predetta decisione, deducendo tre motivi. CP_2 Parte_2
Col primo motivo, gli appellanti sostenevano che il Tribunale di La Spezia avrebbe violato il principio del giudicato esterno per aver il primo Giudice omesso di considerare che la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. sarebbe già stata respinta dallo stesso Tribunale in altro giudizio in quanto fondata su un rapporto contrattuale e per ciò non riconducibile all'azione di indebito arricchimento, non proposta tempestivamente nel relativo giudizio e come tale integrante domanda nuova ed ancora giudicata inammissibile dalla Corte di Appello in quanto proposta per la prima volta in appello e perciò nuova con Sentenza n. 959/2002 del 25 settembre - 12 ottobre 2002, passata in giudicato.
Col secondo motivo, gli appellanti deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1 e 167, comma 1 c.p.c., nonché dell'art. 2697, comma 1 c.c. per avere il Tribunale di La
Spezia erroneamente opinato che l'erogazione delle spese pretese dal avrebbe formato oggetto Pt_1
di contestazione generica da parte dei convenuti e e che, per il principio della non CP CP_2 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sarebbe stata da ritenersi pacifica, senza considerare che l'onere per il convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda sarebbe stato il risultato della modifica introdotta al primo comma dell'art. 167 c.p.c. dall'art. 4, comma 8, lettera c), D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010 n. 24, non applicabile, ratione temporis, al giudizio in questione.
Col terzo motivo, gli appellanti si dolevano della violazione e falsa applicazione, da parte della decisione di prime cure, dell'art. 2041 c.c. per avere il Tribunale di La Spezia travalicato i presupposti e i limiti dell'azione di arricchimento senza causa, avendo ritenuto che la volontarietà nella sopportazione delle spese rileverebbe solo quando sintomatica di una causa liberale, trascurando di considerare, invece, che, per costante giurisprudenza, non potrebbe discorrersi di locupletazione ingiustificata ogni qual volta lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra costituisca espressione di un consenso, non necessariamente negoziale, allo spostamento patrimoniale privo di un titolo specifico.
13. Si costituiva in giudizio , in proprio e quale liquidatore della contestando Parte_1 Controparte_3 le argomentazioni avversarie e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c.
l'appello proposto;
in via subordinata, nel merito, respingere l'appello, confermando la sentenza appellata. Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 31 maggio 2018 e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c.
13. Con sentenza n. 1663/2018, pubblicata in data 31 ottobre 2018, la Corte di Appello di Genova,
Sez. III, statuiva come segue: “Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da CP
, in parziale riforma della sentenza n. 392/2014
[...] Parte_7
pronunciata inter partes in data 15/4/2014 dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, rigetta la domanda formulata da nei confronti degli attuali appellanti, confermando nel Parte_1
resto la sentenza appellata. Condanna e in solido, a rifondere, in favore Parte_1 CP_3 della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 9.400,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM
55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 6.400,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.”.
In particolare, la Corte, per quanto qui rileva, riteneva che il rigetto della domanda contrattuale per difetto di prova avrebbe determinato l'improponibilità, anche in separata sede, dell'azione di arricchimento senza causa in relazione ai medesimi fatti. 14. Con ricorso notificato a mezzo posta in data 30 aprile 2019, , in proprio e nella qualità Parte_1
di liquidatore della impugnava davanti alla Corte di Cassazione la sentenza n. Controparte_3
1663/2018 della Corte di Appello di Genova, affidandosi a tre motivi di gravame con i quali deduceva, in sintesi:
a) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 2041 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto preclusa la riproposizione dell'azione di arricchimento senza causa per effetto di un precedente giudicato, formatosi nel primo processo, con sentenza di mero rito;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato improponibile l'azione di arricchimento senza causa, in presenza di un precedente giudicato che, al contrario, avendo ritenuto non configurabile in capo al un Pt_1 rimedio alternativo di natura contrattuale, non sarebbe stato idoneo a precludere l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa, rendendola improponibile ex art. 2042 c.c.;
c) violazione del combinato disposto degli artt. 2909 e 1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 2041 d
2042 c.c. nella parte in cui il Giudice di merito aveva erroneamente interpretato il giudicato reso nel primo processo ed aveva conseguentemente applicato il disposto degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. ad una fattispecie concreta, alla quale, viceversa, non avrebbe potuto applicarsi il principio della c.d. sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa.
e si costituivano in giudizio con controricorso del 30 CP CP_2 Parte_2 maggio 2019, notificato in data 7 giugno 2019, con il quale resistevano all'impugnazione avversaria.
15. La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13203/2023 pubblicata in data 15 maggio 2023, accoglieva il ricorso proposto da , statuendo quanto segue: “La Corte: - accoglie tutti i Parte_1 motivi di ricorso, e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda allo scrutinio nel merito della domanda ex art. 2041 proposta dal ”. Pt_1
In particolare, la Suprema Corte osservava che “Fondato è il primo motivo. (…) costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la sentenza di rito non produce effetti di giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda, già respinta per motivi processuali, in un nuovo processo tra le parti. Fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso (…) la ratio della natura sussidiaria dell'azione in esame riposta (in via alternativa, ma talvolta anche congiuntamente): a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela;
b) nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà
a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo. nel caso di specie, non ricorre nessuna delle suddette tre ratio: non la prima, in quanto nel primo processo l'azione contrattuale era stata respinta nel merito;
non la seconda, in quanto detto rigetto era stato giustificato dalla ritenuta inesistenza del titolo contrattuale;
non la terza, in quanto nel caso di specie il ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il riavvio Pt_1 dell'azienda prima della stipulazione del contratto di affitto e tale sua pretesa non è preclusa da nessuna norma imperativa o di ordine pubblico. Pertanto, se è vero che l'esercizio dell'azione ex art.
2041 c.c. è in grado di produrre un aggiramento della decisione di rigetto dell'azione contrattuale è altrettanto vero che ciò non accade sempre e comunque. Al riguardo, invero, occorre distinguere i casi nei quali, come quello in esame, l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo contrattuale posto a fondamento dalla domanda, da tutti gli altri casi, nei quali l'azione contrattuale
è stata respinta per qualsiasi altra ragione (di rito o di merito, ma comunque diversa dall'inesistenza del titolo): nei primi colui che ha agito in giudizio non poteva proporre una azione di ingiustificato arricchimento, in quanto per l'appunto, per far valere la sua pretesa, disponeva di una azione contrattuale (che, tuttavia, è stata poi respinta per ragioni di rito o di merito, ma comunque non per inesistenza del titolo); al contrario, nei casi in cui l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per
l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto;
d'altronde, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito.”.
All'esito di tale ragionamento, la Corte di Cassazione formulava il seguente principio di diritto: “La sentenza, che abbia dichiarato l'inesistenza del contratto, se in negativo esclude che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l'azione ex art.
2041 è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito”. 16. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 16 febbraio 2024, Pt_1
riassumeva il procedimento evocando in giudizio e
[...] CP CP_2 [...]
Pt_2
Col proprio atto introduttivo, l'originario ricorrente ribadiva di aver provato l'esistenza delle opere eseguite e dei relativi esborsi mediante la produzione in giudizio delle fatture e osservava che tali opere avrebbero generato, al contempo, un depauperamento del suo patrimonio e un incremento di quello dei proprietari del “Dancing Alhambra”, che avrebbero potuto affittare nuovamente il compendio immobiliare ad un canone adeguato.
Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Genova, quale Giudice di rinvio designato dalla Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, a seguito della sentenza n. 13203/2023 pronunciata nel giudizio n. 14572/2019 R.G., depositata in data
15.05.2023, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a conferma di tutte le statuizioni della sentenza del Tribunale della Spezia n. 392/2014, accertare il diritto del signor ad ottenere Parte_1
a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. il rimborso della somma pari ad euro
1.22.335,64 per le attività di manutenzione straordinaria effettuate dal signor nel locale di Pt_1
proprietà dei signori , e , e per l'effetto condannare CP CP_2 Parte_2
questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento della relativa somma, oltre rivalutazione monetaria alla data della decisione finale e interessi legali maturati dal 15 aprile 2014 al saldo effettivo. Vinte le spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio, compresa la fase di legittimità.”.
17. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.24, si costituivano in giudizio e i quali: CP Parte_2 CP_2
- in via preliminare, eccepivano il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato l'atto di citazione in riassunzione notificato alla che era stata parte del giudizio di Controparte_3
Cassazione;
- nel merito, sostenevano che l'art. 115 c.p.c., nella versione introdotta dalla L. 69/2009, non sarebbe stato applicabile al presente giudizio, instaurato prima dell'entrata in vigore della novella legislativa;
che, comunque, essi avrebbero contestato non solo che i lavori eseguiti dal vessero apportato un vantaggio all'azienda, ma anche che egli avesse effettivamente Pt_1
sostenuto le relative spese e, quindi, la sussistenza stessa delle opere;
che i testi indicati da controparte, ad eccezione dei soli sigg. e non sarebbero stati in grado di Parte_8 Pt_9
riferire chi avesse pagato le fatture ex adverso versate in atti;
che, nella fattispecie a mani,
avrebbe sostenuto le spese per le opere al fine di ottenere nuovamente in locazione Parte_1
l'azienda “Dancing Alhambra” dai proprietari e, pertanto, sarebbe sussistito un suo interesse giuridicamente rilevante, idoneo a giustificare il suo impoverimento, con conseguente inapplicabilità al presente caso dell'art. 2041 c.c.; che lo stesso nella propria memoria Pt_1
di costituzione nel giudizio originariamente instaurato presso il Tribunale di La Spezia –
Sezione distaccata di SA avrebbe escluso che la sua pretesa risarcitoria avente ad oggetto le opere per cui è lite fosse riconducibile all'azione generale di arricchimento e ciò dovrebbe ritenersi confessione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2733 c.c.; che col proprio Pt_1
atto di citazione del 8.01.2008, avrebbe ammesso la sussistenza di un accordo con gli odierni appellati per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del “Dancing Alhambra”, con conseguenti esistenza di un accordo tra le parti e carenza del requisito della sussidiarietà della proposta domanda ex art. 2041 c.c., giacché controparte avrebbe avuto la possibilità di azionare detto accordo;
che l'argomentazione contenuta nella sentenza del Tribunale di La Spezia, secondo cui la mera assunzione di obbligazioni equivarrebbe a depauperamento sarebbe infondata, perché potrebbero intervenire rinuncia del creditore e/o prescrizione.
18. La Corte, con ordinanza del 24.05.24, disponeva l'integrazione dei confronti di e Controparte_3 rinviava la causa all'udienza del 05.12.24 per i medesimi incombenti.
Con ordinanza del 06.12.24, la Corte, vista l'avvenuta notifica dell'atto di riassunzione nei confronti della e, per essa, nei confronti del liquidatore e dei soci (ed in un caso agli eredi del Controparte_3
socio), lette le note scritte depositate dai difensori delle parti e ritenuto che le questioni preliminari sollevate dalla difesa degli appellati nelle note scritte del 04.12.24 (la pretesa nullità della procura speciale rilasciata da al difensore per il procedimento di Cassazione e l'asserita Controparte_3
interruzione del giudizio) avrebbero potuto essere decise unitamente al merito, rinviava il procedimento all'udienza del 16.01.25 per la precisazione delle conclusioni.
A tale ultima udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e la
Corte, con ordinanza del 17.01.25, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
19. La domanda proposta da è infondata e deve essere rigettata, per le seguenti ragioni. Parte_1
20. Preliminarmente, occorre prendere posizione sulle eccezioni processuali sollevate dalla difesa degli appellati con le note scritte depositate in data 04.12.24.
20.1. Quanto all'asserita nullità della procura speciale rilasciata da al difensore per il Controparte_3
giudizio di Cassazione, si osserva che la procura versata in atti dal (pag. 23 del doc. C) è stata Pt_1 conferita da quest'ultimo sia in proprio, che nella qualità di liquidatore della società ed Controparte_3
è stata sottoscritta dall'odierno riassumente nel medesimo modo. Il presente giudizio di rinvio, al contrario, è stato instaurato da unicamente in proprio (cfr. Parte_1 procura allegata all'atto di citazione in appello in riassunzione ex art. 392, c. 2 c.p.c.) avendo egli coltivato, in questa sede, soltanto la domanda di arricchimento ingiustificato che, fin dall'inizio del procedimento, aveva fondato sulle spese da lui personalmente sostenute per il rifacimento dei locali del “Dancing Alhambra”.
Ne deriva che la partecipazione della al presente giudizio risulta giustificata unicamente Controparte_3 dall'esigenza di garantire l'integrità del contraddittorio nell'attuale fase di giudizio, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “poiché tra "iudicium rescindens" e
"iudicium rescissorium" vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, annullata la sentenza in cassazione e disposto il rinvio per un nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio, in quanto la citazione in riassunzione in sede di rinvio non integra un atto di impugnazione, bensì un atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che, dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quei litisconsorti necessari ai quali non sia stato notificato l'atto di riassunzione, a norma dell'art. 102 cod. proc. civ., la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, e quindi ad impedire l'estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ. purché la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti venga effettuata nel termine assegnato dal giudice” (Cass. 13431/92).
Ne deriva che, come già anticipato nell'ordinanza del 06.12.24, la cancellazione della Controparte_3
dal registro delle imprese in data 13.12.13, ad avviso di questa Corte, non produce alcun effetto sulla riassunzione operata da esclusivamente in proprio, e ciò anche in omaggio al principio di Parte_1 economia processuale, che, nel caso di specie, sarebbe violato da un'eventuale regressione del procedimento alla fase di Cassazione, considerato che la Suprema Corte si è pronunciata soltanto in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta da , senza assumere alcuna Parte_1
statuizione riguardo la posizione della Controparte_12
. Quanto alla pretesa interruzione del processo a seguito della cancellazione della
[...] Controparte_3
dal registro delle imprese in data 13.12.13, si evidenzia che siffatta novità è stata comunicata da Pt_1
per la prima volta con l'atto di integrazione del contraddittorio depositato in data 05.11.24.
[...] Ebbene, con tale atto, il dopo aver dato atto dell'estinzione della ha Pt_1 Controparte_3
contestualmente convenuto in giudizio coloro che erano stati soci della stessa società, ivi incluso egli stesso nella qualità di liquidatore della Controparte_3
In tal modo, ad avviso di questa Corte, può ritenersi che l'odierno appellante in riassunzione abbia instaurato un valido rapporto processuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 300 e 303 c.p.c., perché alla dichiarazione della causa di interruzione del processo, come detto, si è accompagnata la riassunzione nei confronti degli aventi causa della società cancellata.
20.3. Inoltre, deve ribadirsi che, nel presente giudizio di rinvio, l'unica residua questione su cui la
Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda la pretesa ex art. 2041 c.c. che ha fondato sulle Parte_1 spese da lui sostenute personalmente per il ripristino dei locali del “Dancing Alhambra”, mentre ogni tematica afferente alla posizione della risulta ormai estranea al thema decidendum. Controparte_3
Pertanto, anche rispetto all'eccezione in esame può affermarsi che l'eventuale declaratoria di interruzione del giudizio risulterebbe contraria al principio di economia processuale, se si pone mente al fatto che , a seguito della sentenza n. 13203/23 della Corte di Cassazione, ha riassunto il Parte_1
procedimento esclusivamente in proprio, con una nuova procura sottoscritta da lui personalmente.
20.4. L'insieme della considerazioni esposte inducono a respingere le eccezioni processuali sollevate dalla difesa degli appellati nelle note del 04.12.24.
21. Ciò precisato e venendo all'esame del merito dell'appello in riassunzione proposto dal sig. Pt_1
in ossequio al principio sancito dalla Corte di Cassazione sopra richiamato, questa Corte è ora
[...]
chiamata a valutare la sussistenza o meni dei presupposti dell'azione - ritenuta in sede di legittimità proponibile - esercitata dal medesimo ex art. 2041 c.c.
21.1. Sul punto, per vero, il riassumente si è limitato a richiamare l'esito della sentenza di primo grado del Tribunale di La Spezia a lui favorevole senza tuttavia approfondire ulteriormente la tematica in oggetto, a differenza della difesa degli appellati che invece ha posto in luce la particolarità del caso in esame, data in primo luogo dal fatto che le opere e le forniture per cui è causa sono state apportate dal all'azienda “Dancing Alhambra” prima ed in vista di riceverla in affitto dagli proprietari Pt_1
e , i quali lo avevano peraltro immesso nella detenzione della stessa antecedentemente CP CP_2
alla sottoscrizione del contratto del 6-13 novembre del 1998.
Più in particolare, giova ricordare che con scrittura privata del 20 giugno 1998 gli Eredi di
[...]
la ed il signor avevano dato atto che il contratto di affitto a Per_2 Controparte_3 Parte_1 seguito di corrispondenza intervenuta tra le parti, avrebbe dovuto risolversi nel giugno del '97 per espressa richiesta della e che quest'ultima, pur senza rinnovare il contratto Controparte_13 d'affitto, aveva proseguito nella gestione dei locali di Via Landinelli fino al 31.12.97 e che, ancora, dal gennaio '98, essendo stata posta in liquidazione la il Sig. aveva Controparte_3 Parte_1 proseguito la gestione dell'azienda fino all'aprile 1998.
E' inoltre ancora pacifico che il signor aveva cessato ogni forma di attività commerciale Parte_1 nei locali di Via Landinelli alla fine del mese di aprile '98 in conseguenza del noto crollo della copertura dei locali (avvenuto in data 25 aprile 1998) da cui sono originate le opere e le spese per cui
è causa.
21.2. In questa situazione, appare allora chiaro che, come condivisibilmente ha osservato la difesa degli appellati, l'espletamento delle attività per le quali il signor a chiesto di essere indennizzato Pt_1 ex art. 2041 cod. civ. è avvenuto in quel “(…) proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui” in presenza del quale la Corte di Cassazione esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'arricchimento senza causa (cfr. Cass. 11 marzo 2021, n. 6827).
In effetti, la Corte di legittimità ha più volte avvertito che “L'azione dì ingiustificato arricchimento di cui all' articolo 2041 del codice civile può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti:
a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.” (cfr. Cass. n. 29937/2022).
Con l'ulteriore precisazione che nella verifica della sussistenza o meno dei requisiti in esame “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall' art. 2041 c.c. come presupposto per
l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui” (Cfr. Cass. n. 6827/2021).
21.3. Sotto diverso profilo è stato anche affermato che “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (Cfr. Cass. 14732/2018) o, ancora più risalente è la decisione della Suprema Corte - che peraltro ben si attaglia al caso in esame – che ha affermato “Ai fini dell'esercizio dell'azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., è richiesta la dimostrazione che il soggetto beneficiario non ha alcun titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall'istante; tale presupposto non sussiste quando l'attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtù di una disposizione di legge o di impegni unilaterali assunti dal soggetto depauperato. (Principio enunciato in una fattispecie nella quale un privato aveva assunto nei confronti di un Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge
n. 765 del 1967, l'impegno di effettuare le opere di urbanizzazione al fine di ottenere un più rapido rilascio della licenza edilizia e, comunque, vantaggi indiretti nella realizzazione delle opere” (Cfr.
Cass. n. 18099/2009).
21.4. Orbene, applicando i sopra richiamati e consolidati principi al caso in esame, essendo pacifico che le spese per cui è causa furono (almeno in linea di principio) sostenute dal al fine precipuo Pt_1 di ripristinare l'agibilità dell'azienda e quindi riprendere l'attività della discoteca “Dancing
Alhambra” il prima possibile, dopo il crollo della copertura dei locali, appare evidente che si sia realizzato nella specie un'ipotesi di “depauperamento” giustificato da una ragione giuridica, trattandosi di una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.
Si è realizzato, in altri termini, quell' “impoverimento remunerato” che rende non invocabile la tutela di cui all'art. 2041 c.c., ciò a maggior ragione se si considera, peraltro, che, successivamente, le parti si accordarono nel senso di, da un lato, riconoscere a carico del n canone adeguato e più elevato Pt_1 in considerazione delle migliorie apportate al locale rispetto al passato e, dall'altro lato, non esigere da parte della proprietaria alcun canone, ciò che è avvenuto sino alla notifica dell'atto di citazione.
22. Solo per completezza, ritiene la Corte di rilevare che la sentenza di primo grado appare errata anche nella parte in cui ha ritenuto che l'accoglibilità della domanda ex art. 2041 c.c. formulata dal signor non fosse impedita dal difetto di prova di aver sostenuto la spesa in corrispondenza Pt_1 dell'effettuazione delle prestazioni indicate nelle fatture affermando che “il depauperamento, quale requisito dell'azione di arricchimento, può consistere tanto nella diminuzione quantitativa del patrimonio del soggetto, quanto nell'assunzione di obbligazioni (nella specie: obbligo di pagare il prezzo o il compenso) che, se non sono già state adempiute, dovranno esserlo, e comunque rappresentano poste negative del patrimonio. Quindi che il bbia pagato o debba ancora pagare Pt_1
i fornitori o i prestatori d'opera è circostanza irrilevante.” (Così la sentenza del Tribunale di La
Spezia).
Non appare infatti irrilevante la circostanza che il signor abbia pagato o meno i fornitori o i Pt_1 prestatori d'opera, essendo sufficiente aver contratto l'obbligazione di pagamento: convincente, ancora una volta, appare il rilievo della difesa degli appellati a mente del quale l'obbligazione di pagamento si sarebbe potuta estinguere per prescrizione e/o per rinuncia del creditore, senza che il signor avesse subito alcuna diminuzione patrimoniale. Parte_1
Soccorrono sul punto peraltro, nuovamente, anche i principi affermati in sede di legittimità a mente dei quali l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile soltanto limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio e non oltre l'effettiva entità della diminuzione patrimoniale correlativamente subita dall'altro soggetto e sempre che ad essa corrisponda una locupletazione dell'altra parte (Cass. n. 29672/2021; Cass. n. 6570/2005) sicchè la semplice emissione di fatture con le quali i fornitori o i prestatori d'opera avrebbero richiesto al signor il pagamento dei Pt_1
corrispettivi ad essi rispettivamente dovuti non integra, da sé sola, la prova che abbia subito Parte_1
una corrispondente ed effettiva diminuzione patrimoniale.
Del resto sono state le Sezioni Unite della Suprema Corte ad affermare da tempo che “ (…) il contrasto debba essere composto privilegiando l'interpretazione dell'art. 2041 c.c. che esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. A questo risultato induce anzitutto la chiara lettera della norma, saldamente ancorata alla tradizione romanistica rivolta a riparare il "detrimentum" sofferto dall'impoverito, attraverso le numerose "condictiones indebiti" via via apprestate a partire dal diritto classico onde garantirgli la restituzione di quanto avesse dato in base ad una giustificazione mancante fin dall'inizio, o venuta meno successivamente. E pure la maggior parte delle decisioni che hanno recepito l'orientamento opposto (c.d. estensivo) ha dato atto del significato testuale inequivoco della formula, che secondo gli studiosi, trova un significativo completamento nell'espressione
"pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c. a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" ex art. 2043 c.c. e con le sue componenti” (Cass. n. 23385/2008).
Anche sotto questo profilo, pertanto, difettano nella specie i requisiti di cui all'art. 2041 c.c. sicchè la relativa domanda proposta dal signor è infondata nel merito e qundi da rigettare. Pt_1
23. La statuizione sulle spese di lite di tutti i quattro gradi di giudizio non può che seguire il criterio della soccombenza, con la precisazione che debbono essere poste a carico del le spese di lite del Pt_1
primo grado innanzi al Tribunale di La Spezia, liquidate come in dispositivo in coerenza a quanto già ivi disposto, quelle del primo giudizio di appello erano già state poste a carico del ed in questa Pt_1
sede tale statuizione va nuovamente disposta e confermata, seppur per diversa motivazione, così come la relativa liquidazione , quelle del giudizio di Cassazione sono invece poste a carico dei signori in quella sede soccombenti e quelle del presente grado di giudizio ritornano a carico Parte_10
del soccombente. Per quanto attiene infine a queste due ultime fasi, le relative spese di lite sono Pt_1 liquidate con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile con complessità bassa ed ai valori minimi in ragione della residua semplicità del contendere.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico dell'appellante in riassunzione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, a seguito della sentenza n. 13203 del 15.05.23, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1663 del 31.10.18 di questa Corte,
In riforma della Sentenza del Tribunale di La Spezia n. 392/2014, depositata il 15 aprile 2014,
- Respinge l'appello in riassunzione e pertanto Rigetta tutte le domande proposte da signor Pt_1
nei confronti dei signori , e ,
[...] CP CP_2 Parte_2
- Condanna il signor al pagamento in favore dei signori , Parte_1 CP Parte_4
e delle spese di lite relative al primo grado di giudizio innanzi al Tribunale
[...] Parte_5
di La Spezia, che si liquidano in complessivi Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali ed
IVA e CPA come per legge,
- Condanna il signor al pagamento in favore dei signori , Parte_1 CP Parte_4
e delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio innanzi alla Corte
[...] Parte_5
di Appello per prima adita, che si liquidano in complessivi Euro 6.400,00 per compensi, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge,
-Condanna il signor al pagamento in favore dei signori , Parte_1 CP Parte_4
e delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in riassunzione
[...] Parte_5
che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge,
- Rigetta tutte le altre istanze e/o eccezioni,
- Condanna , e , in solido tra loro, al pagamento in CP CP_2 Parte_2
favore del signor delle spese di lite relative al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, Parte_1
che si liquidano in complessivi Euro 2.760,00 per compensi, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico dell'appellante in riassunzione. Così deciso in Genova, il 23.4.2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni