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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1858/2024 avente ad oggetto l'appello della sentenza del
Giudice di Pace di Verona n. 166/2024 sent. (n. 2500/2023 r.g.), promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. SOFFIATI MASSIMILIANO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona, Via Cesare Abba n. 12,
APPELLANTE contro
AVV. MARCHESINI LEONARDO (C.F. ) C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. MARCHESINI LEONARDO, con domicilio eletto in VIA G. FALCONE,
10/A, 37139 VERONA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
APPELLANTE:
“In riforma della sentenza di primo grado n. 166-2024 del Giudice di Pace di Verona
In via principale
pagina 1 di 5 1) In accoglimento del motivo di appello n. 1, accertato che al rapporto relativo alla contestazione
AOVR andava applicata la tariffa giudiziale e lo scaglione di valore 1.000-5.000, rideterminarsi la somma dovuta al ricorrente avv. Leonardo Marchesini la somma di € 567,00=;
2) In accoglimento del motivo di appello n. 2, accertato che al rapporto relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio andava applicata la tariffa giudiziale e lo scaglione di valore 1.000-5.000, rideterminarsi la somma dovuta al ricorrente avv. Leonardo Marchesini in € 138,50;
In subordine
3) In accoglimento del motivo di appello n. 1, accertato che al rapporto relativo alla contestazione
AOVR andava applicata la tariffa stragiudiziale e lo scaglione di valore 1.000-5.000, rideterminarsi la somma dovuta al ricorrente avv. Leonardo Marchesini la somma di € 1175,00=;
4) In accoglimento del motivo di appello n. 2, accertato che al rapporto relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio andava applicata la tariffa stragiudiziale e lo scaglione di valore 1.000-
5.000, rideterminarsi la somma dovuta al ricorrente avv. Leonardo Marchesini in € 415,00=;
In ogni caso di riforma dell'impugnata sentenza
5) Con vittoria di spese ed onorari di causa sia di primo grado che della fase d'appello oltre a rimborso forfetario 15% ex art 14 T.P., oltre IVA e CPA come per legge.”
APPELLATO:
“- in via principale, accertata e dichiarata, per quanto rilevato e documentalmente provato,
l'inammissibilità, infondatezza ed illegittimità in fatto ed in diritto delle avverse domande, respingerle integralmente e, per l'effetto, rigettare nel merito il presente gravame, così confermando in toto la
Sentenza n. 166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Verona.
Con vittoria, in ogni caso, di spese, onorari e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che si verte in tema di competenze professionali di avvocato e che la rivalutazione della sentenza impugnata è limitata ai motivi di appello;
richiamato per relationem il contenuto assertivo degli atti dell'odierno appellato, di cui al procedimento di primo grado;
richiamato per relationem il contenuto modificativo/estintivo/impeditivo degli scritti di primo grado dell'odierna appellata;
richiamate le argomentazioni svolte dalle parti nei rispettivi scritti depositati nel presente grado di giudizio;
pagina 2 di 5 osservato che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata il 14.03.2023 il Tribunale di Verona, con richiamo anche alle argomentazioni di cui alla precedente ordinanza del 22.12.2022, ha dichiarato la propria incompetenza per valore indicando quale competente il Giudice di Pace di Verona, ponendo a base di tale deliberato:
- la natura non giudiziale delle prestazioni rese dall'avv. Marchesini alla signora Parte_1
[...]
- l'entità della somma complessivamente richiesta di pagamento;
OSSERVA
1) Natura stragiudiziale delle prestazioni rese.
Il primo motivo di appello concerne la qualificazione come “stragiudiziale” dell'attività professionale prestata dall'avv. Marchesini, anziché quale attività “giudiziale” come originariamente indicato dallo stesso originario ricorrente (ora appellato), con ciò di fatto contestando anche l'ordinanza con cui il
Tribunale di Verona ha così qualificato la domanda, dichiarando la proprio incompetenza per materia,
e, conseguentemente, la propria incompetenza per valore in ragione dell'entità dei compensi chiesti.
Non consta che l'ordinanza del Tribunale di Verona dichiarativa della propria incompetenza per materia – ritenute, appunto, di natura stragiudiziale le prestazioni professionali svolte – sia stata impugnata.
A prescindere da tale dato, si conferma in questa sede la valutazione già operata dal Tribunale di
Verona nelle ordinanze del 22.12.2022 e del 14.03.2023, secondo cui le prestazioni professionali dell'avv. Marchesini, rese sia in relazione alla pratica
contro
AOVR, sia in relazione ad un eventuale procedimento divorzile, siano di natura stragiudiziale.
Non si reputa, infatti, ininfluente la circostanza che sia siano seguita o meno l'introduzione dei giudizi da parte dell'odierno appellato (o la sua costituzione in giudizio in caso di iniziativa giudiziale altrui), posto che il discrimen tra attività giudiziale in senso stretto ed attività stragiudiziale (anche prodromica a quella, eventuale, giudiziale, allorché essa non sia seguita) è dato proprio dall'introduzione del procedimento.
D'altro canto non resta privo di tutela sul piano economico il difensore che abbia nei fatti svolto una attività simile a quella di studio, di cui all'art. 5 DM 55/2014, attività che è prodromica ad ogni ulteriore determinazione da assumere o trattativa da condurre, posto che può conseguire la liquidazione dei propri emolumenti in riferimento ai parametri di cui all'attività “stragiudiziale” ed alla relativa pagina 3 di 5 tabella, che consentono – come da articoli da 18 a 20 – una valutazione che si adegui alla complessità, alla peculiarità e alle difficoltà delle attività svolte.
Peraltro non si verte in ipotesi di “extra petizione” da parte del Giudice di Pace (e, verrebbe da dirsi, da parte del Tribunale che ha riconosciuto la propria incompetenza), posto che la qualificazione giuridica delle fattispecie sottoposte all'esame spetta pur sempre all'organo giudicante.
La considerazione, poi, che nei fatti la liquidazione complessiva operata in sentenza dal Giudice di
Pace sia superiore a quella indicata nell'atto introduttivo dall'odierno appellato, è superata dal fatto che nelle conclusioni fosse comunque prevista una diversa quantificazione (“o nella diversa somma ritenuta di giustizia”).
2) Quantificazione dei compensi.
La qualificazione dell'attività professionale dell'avv. Marchesini quale “stragiudiziale” assorbe tutti i motivi di appello che richiamano l'applicazione dei parametri e dei valori di riferimento correlati all'attività stragiudiziale.
È contestata, quanto alla vertenza nei confronti di AOVR, l'individuazione del valore indeterminabile basso, allegando, invece, che debba farsi riferimento alla prestazione giudiziale di natura cautelare, di cui si è però qui negata, come sopra detto, l'applicabilità (dovendo riferirsi alla tabella relativa all'attività stragiudiziale). In ogni caso, anche a voler considerare detta critica estesa ai parametri stragiudiziali, si ritiene che, da quanto documentato e dedotto, il valore dell'attività stragiudiziale svolta dall'odierno appellato non possa limitarsi ad alcune mensilità di stipendio, mirando, comunque, ad evitare – anche a prescindere dall'instaurazione della causa – la sospensione dal lavoro e le relative conseguenze circa la possibile perdita dell'occupazione da parte dell'odierna appellante.
Va altresì rigettato il motivo di appello che concerne la liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale legata alle trattative relative al divorzio, e, in particolare, quanto all'opzione del parametro di riferimento di “valore indeterminabile, complessità bassa”, anziché al valore – determinato – corrispondente al contributo di mantenimento dell'appellante già in essere, determinato nel pregresso e distinto procedimento di separazione.
Invero il procedimento divorzile involge anche tematiche, quanto meno di status, che di per sé sono di valore indeterminabile, e, quanto alle determinazioni di tipo economico, trattasi di aspetti da valutarsi da effettuarsi secondo i criteri di determinazione in punto an e, se del caso, quantum propri dell'assegno divorzile, che sono diversi da quelli a base del contributo al mantenimento determinato in sede di separazione personale. Si condivide, quindi, la scelta del Giudice di Pace di ricorrere al criterio pagina 4 di 5 del valore indeterminato di bassa complessità.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
3) Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività svolta
(nei minimi per le fasi di studio e decisionale;
nulla per la fase istruttoria/trattazione; nei medi per la fase introduttiva).
Sussistono, altresì, i presupposti, di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento – a carico di parte appellante – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Verona n.
166/2024 sent. (n. 2500/2023 r.g.), pubblicata il 13.01.2024;
- Condanna la parte appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA, come per legge.
Sussistono i presupposti, di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento – a carico di parte appellante – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Verona, 24 marzo 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
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