Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICAPITAT0 0959702 DEL POPOL ITANANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 16940/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 2564 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: NT NI IS, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso 10 studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO SALMERI giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A. FERROVIE TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato GERMANICO 172, presso lo studio2001 in ROMA VIA 4344 dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta el -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 5693/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/03/99 R.G.N. 32256/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- R.G. 16940/89 Svolgimento del processo Con sentenza del 26 marzo 1999, il Tribunale di Roma, riformando la decisione di primo grado appellata dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., respingeva la domanda di TO GI, il quale, collocato a riposo nel corso di vigenza del c.c.n.l. 1990/1992, aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo degli aumenti stipendiali previsti da tale contratto e da pagarsi nell'arco triennale di vigenza del contratto stesso. Il TO ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la Società intimata ha resistito con controricorso. V'è stato deposito di memoria per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) _ Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 37, 38 e 96, quarto comma, del c.c.n.1. 1990/1992 nonché omessa od insufficiente motivazione- si duole che il Tribunale non abbia condiviso l'assunto secondo cui il contratto avrebbe previsto, per esigenze di cassa, un mero scaglionamento nel tempo degli aumenti retributivi, da intendersi però riconosciuti con unica decorrenza giuridica fey 3 alla data della stipula del contratto stesso. L'esame dell'impugnazione nel merito precluso dall'inammissibilità del ricorso, eccepita nel controricorso e rilevabile d'ufficio. Invero, premesso che -come peraltro nell'intestazione del ricorso stesso e come risulta indicato dalla copia della sentenza in atti- quest'ultima fu notificata al TO (nel domicilio eletto presso i difensori costituiti in appello) in data 4 maggio 1999 e che la notifica alla parte presso il procuratore costituito equivale alla notifica al procuratore stesso prescritta dagli artt. 170 e 285 cod. proc civ. (v. Cass. 23 maggio 1992 n.6186, 18 agosto 1998 n.8143, Frez 2 28 aprile 2000 n.5449), il ricoso, notificato il 14 settembre rispetto al termine di 1999, risulta ampiamente tardivo sessanta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato (artt. 325 e 326 stesso codice). Né può rilevare la sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della 1. 7 ottobre 1969 n.642, atteso che il termine breve predetto era già decorso alla data del 1° agosto 1999 e che, secondo consolidata giurisprudenza (v. Cass. 5 luglio 1997 n.6075, 11 novembre 1998 n.11389), tale sospensione era comunque inapplicabile per la natura della controversia (art. 3 legge citata). La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso comporta la рец н condanna del TO al pagamento -in favore della controparte costituita- delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 41000 pari ad euroto $ 21.17 oltre £ 2.000.000, pari ad euro 1032,91, per onorari. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001 LO Alfiericléelle Il Presidente Juminio باشاཝ༧་ སཧཱ མཁས་ Il Cons. -est. konethe IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 GEN.2002 oggi, IL CANCELLIERE C ove 3 3 5 . N - 3 8 1 - 7 1 E E G L G L L A E D T S D R E A . L 0 L ' O I S E 1 A N I T I D T R I O S S S A N A O D A , I T A P E S O E S T , R I G E G R , O L O I B D L I D T A A I P O M E S S D T E N E 5