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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1119/2024
Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice, Presidente rel.
dr. Paola De Nisco, Consigliere
dr. Vito Savino, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1119/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Walter Gibellieri del foro di C.F._2
Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale
Indipendenza, 7 doc. n. 1
reclamanti avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni:
parte reclamante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, previi gli incombenti di rito e in accogliento del presente reclamo:
- Riformare/revocare il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Fermo in data 12.11.24 e comunicato il 13.11.24 e per l'effetto; - dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione controllata dei beni con ogni consequenziale effetto e provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fratelli e hanno formulato ricorso ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., Parte_1 Pt_2
rappresentando di essere debitori in stato di sovraindebitamento sottratti alla procedura della liquidazione giudiziale ed allegando la relazione di cui al secondo comma dell'art. 269 C.C.I.I..
Il competente Tribunale di Fermo ha rigettato il ricorso con decreto del 12.11.2024 comunicato il 13 novembre 2024.
Nel decreto di rigetto si legge quanto segue: l'impresa minore che può accedere alle procedure di sovraindebitamento, tra cui si annovera la liquidazione controllata del patrimonio, è l'impresa sotto soglia, e tale non è l'impresa individuale di cui
[...]
era titolare e che risulta cancellata da meno di un anno, in quanto avente un Parte_1
ammontare di debiti superiore ad euro cinquecentomila, restando a tal fine irrilevante la circostanza, evidenziata nella “integrazione” all'istanza di apertura della liquidazione controllata depositata il 20 giugno 2024, dell'essere “ …la partita IVA della ditta …cessata in data 31.12.2017”, atteso che tale Controparte_1
circostanza non elide la acclarata insussistenza del requisito della presenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), avuto riguardo al detto indebitamento dell'imprenditore , la cui impresa individuale, giova ribadirlo, è stata Parte_1
cancellata da meno di un anno;
I fratelli hanno formulato tempestivo reclamo affidato a due motivi di Parte_1
gravame, di seguito scrutinati.
Con note depositate in data 25.01.2025 il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del reclamo e della conferma del decreto impugnato.
*****
pag. 2/6 Il primo motivo di gravame censura il provvedimento di rigetto laddove non ha riconosciuto la qualifica di impresa minore per il superamento del limite dimensionale relativo all'ammontare dei debiti superiore a euro 500.000,00; allegano i reclamanti che i debiti per complessivi euro 596.458,06, quantificati nella relazione del gestore
Dott.ssa vanno distinti in debiti di impresa ed in debiti civili;
precisano che il Pt_3 debito principale di €. 262.500,00 nei confronti della è riferito ad Controparte_2
un mutuo fondiario acceso da per definire la situazione ereditaria con le Parte_1 sorelle e per la ristrutturazione dell'immobile abitativo destinato ad abitazione della famiglia, che i debiti relativi a contributi previdenziali devono essere considerati di natura personale e non della società, poiché attinenti al reddito proprio del contribuente che è tenuto personalmente al loro versamento, che i debiti nei confronti del Comune di
RA RI (€ 382.10) e del comune di Grottammare (€ 5.801,43) si riferiscono a tasse gravanti sulle abitazioni dei due fratelli, che alcuni debiti contratti con le banche sono dovuti a spese sostenute per la cura del figlio di . Parte_1
Il secondo motivo di gravame censura il provvedimento di rigetto nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la cancellazione della partita IVA dal 31.12.2017 e, quindi l'inattività della impresa da quella data;
argomentano i reclamanti che risulta ormai decorso anche il termine annuale dalla cancellazione effettiva della ditta dal registro delle imprese (effettuata il 15.11.2024; deducono che il decreto legislativo n. 136 del
13.9.2024, applicabile anche alle procedure pendenti, ha modificato ed integrato l'art. 33 CCII consentendo, al comma 1 bis, al debitore persona fisica, la facoltà di chiedere l'apertura della liquidazione controllata dopo la cancellazione dell'impresa individuale e anche oltre il termine di cui al comma 1 (un anno dalla cessazione dell'attività); aggiungono che, non potendo più accedere alla liquidazione giudiziale, i reclamanti possono rientrare nella categoria residuale di cui all'art. 2 lett c) CCII secondo cui può avere accesso alla liquidazione controllata “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”.
pag. 3/6 Il reclamo è fondato.
E' vero che l'indebitamento complessivo dell'imprenditore individuale, attesa la confusione patrimoniale che lo caratterizza, è il risultato cumulativo di tutti i debiti, civili e commerciali, dallo stesso contratti.
Tuttavia, la qualità soggettiva di debitore in stato di sovraindebitamento, ovvero di consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo che versi in condizione di crisi o di insolvenza, di debitore non assoggettabile ad altre procedure liquidatorie, così come stabilito dalla norma di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 CCII, deve essere accertata in concreto e al momento della delibazione del ricorso.
Pertanto, anche in questa fase è necessario accertare se l'imprenditore individuale sia effettivamente suscettibile di essere attinto dalla procedura di liquidazione giudiziale, evenienza che, come noto, non ricorre nell'ipotesi in cui la società eserciti un'impresa minore nonché nell'ipotesi di decorso del termine di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 33 C.C.I.I.(cfr. in tal senso Corte Appello Ancona sentenza n. 1/2025).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, stante la natura devolutiva piena del reclamo, va verificato anche in questo grado se la Controparte_3
sia, allo stato, in concreto suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale: orbene, la ditta è stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 15.11.2023 sicché, se l'anno non era decorso al momento della decisione del tribunale di prime cure, ad oggi risulta decorso il termine perentorio contemplato dalla norma di cui all'art. 33 C.C.I.I.
Dunque, compiendo il necessario passaggio dal piano astratto a quello concreto, vi è che la ditta individuale , che è stata cancellata dal registro delle imprese da Parte_1
oltre un anno, non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
pag. 4/6 Pertanto la ditta individuale rientra nella categoria di debitore non Parte_1
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2 lett. c CCII).
Non si condivide quanto affermato dal Tribunale di prime cure, secondo cui l'imprenditore dovrebbe presentare in ogni caso i requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 CCII, nella specie l'indebitamento non superiore ad euro cinquecentomila: la liquidazione controllata costituisce lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, sicchè va disposta ove, in concreto, non sia possibile dichiarare la liquidazione giudiziale.
Il combinato disposto degli artt. 268 e 2 lett. c) CCII costituisce in definitiva una norma di chiusura: la liquidazione controllata può essere richiesta dal debitore in stato di sovraindebitamento, stato che può ricorrere anche con riguardo ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale; l'uso, nella previsione normativa, della locuzione “ogni altro debtore”, rispetto alle categorie menzionate dalla norma
(consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start up innovativa) consente pertanto di includere anche l'imprenditore che, pur non essendo qualificabile come minore, non può accedere ad altre procedure liquidatorie.
La fondatezza del reclamo conduce all'integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all'apertura della liquidazione controllata, al riguardo dovendosi sottolineare che sussiste il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I., la cui positiva sussistenza risulta riferita anche dall'O.C.C.
In ragione del combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di pag. 5/6 Fermo affinché adotti con decreto i provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.
Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 5.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1119/2024
Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice, Presidente rel.
dr. Paola De Nisco, Consigliere
dr. Vito Savino, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1119/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Walter Gibellieri del foro di C.F._2
Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale
Indipendenza, 7 doc. n. 1
reclamanti avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di rigetto del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato;
conclusioni:
parte reclamante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, previi gli incombenti di rito e in accogliento del presente reclamo:
- Riformare/revocare il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Fermo in data 12.11.24 e comunicato il 13.11.24 e per l'effetto; - dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione controllata dei beni con ogni consequenziale effetto e provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fratelli e hanno formulato ricorso ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I., Parte_1 Pt_2
rappresentando di essere debitori in stato di sovraindebitamento sottratti alla procedura della liquidazione giudiziale ed allegando la relazione di cui al secondo comma dell'art. 269 C.C.I.I..
Il competente Tribunale di Fermo ha rigettato il ricorso con decreto del 12.11.2024 comunicato il 13 novembre 2024.
Nel decreto di rigetto si legge quanto segue: l'impresa minore che può accedere alle procedure di sovraindebitamento, tra cui si annovera la liquidazione controllata del patrimonio, è l'impresa sotto soglia, e tale non è l'impresa individuale di cui
[...]
era titolare e che risulta cancellata da meno di un anno, in quanto avente un Parte_1
ammontare di debiti superiore ad euro cinquecentomila, restando a tal fine irrilevante la circostanza, evidenziata nella “integrazione” all'istanza di apertura della liquidazione controllata depositata il 20 giugno 2024, dell'essere “ …la partita IVA della ditta …cessata in data 31.12.2017”, atteso che tale Controparte_1
circostanza non elide la acclarata insussistenza del requisito della presenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), avuto riguardo al detto indebitamento dell'imprenditore , la cui impresa individuale, giova ribadirlo, è stata Parte_1
cancellata da meno di un anno;
I fratelli hanno formulato tempestivo reclamo affidato a due motivi di Parte_1
gravame, di seguito scrutinati.
Con note depositate in data 25.01.2025 il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del reclamo e della conferma del decreto impugnato.
*****
pag. 2/6 Il primo motivo di gravame censura il provvedimento di rigetto laddove non ha riconosciuto la qualifica di impresa minore per il superamento del limite dimensionale relativo all'ammontare dei debiti superiore a euro 500.000,00; allegano i reclamanti che i debiti per complessivi euro 596.458,06, quantificati nella relazione del gestore
Dott.ssa vanno distinti in debiti di impresa ed in debiti civili;
precisano che il Pt_3 debito principale di €. 262.500,00 nei confronti della è riferito ad Controparte_2
un mutuo fondiario acceso da per definire la situazione ereditaria con le Parte_1 sorelle e per la ristrutturazione dell'immobile abitativo destinato ad abitazione della famiglia, che i debiti relativi a contributi previdenziali devono essere considerati di natura personale e non della società, poiché attinenti al reddito proprio del contribuente che è tenuto personalmente al loro versamento, che i debiti nei confronti del Comune di
RA RI (€ 382.10) e del comune di Grottammare (€ 5.801,43) si riferiscono a tasse gravanti sulle abitazioni dei due fratelli, che alcuni debiti contratti con le banche sono dovuti a spese sostenute per la cura del figlio di . Parte_1
Il secondo motivo di gravame censura il provvedimento di rigetto nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la cancellazione della partita IVA dal 31.12.2017 e, quindi l'inattività della impresa da quella data;
argomentano i reclamanti che risulta ormai decorso anche il termine annuale dalla cancellazione effettiva della ditta dal registro delle imprese (effettuata il 15.11.2024; deducono che il decreto legislativo n. 136 del
13.9.2024, applicabile anche alle procedure pendenti, ha modificato ed integrato l'art. 33 CCII consentendo, al comma 1 bis, al debitore persona fisica, la facoltà di chiedere l'apertura della liquidazione controllata dopo la cancellazione dell'impresa individuale e anche oltre il termine di cui al comma 1 (un anno dalla cessazione dell'attività); aggiungono che, non potendo più accedere alla liquidazione giudiziale, i reclamanti possono rientrare nella categoria residuale di cui all'art. 2 lett c) CCII secondo cui può avere accesso alla liquidazione controllata “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”.
pag. 3/6 Il reclamo è fondato.
E' vero che l'indebitamento complessivo dell'imprenditore individuale, attesa la confusione patrimoniale che lo caratterizza, è il risultato cumulativo di tutti i debiti, civili e commerciali, dallo stesso contratti.
Tuttavia, la qualità soggettiva di debitore in stato di sovraindebitamento, ovvero di consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo che versi in condizione di crisi o di insolvenza, di debitore non assoggettabile ad altre procedure liquidatorie, così come stabilito dalla norma di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 CCII, deve essere accertata in concreto e al momento della delibazione del ricorso.
Pertanto, anche in questa fase è necessario accertare se l'imprenditore individuale sia effettivamente suscettibile di essere attinto dalla procedura di liquidazione giudiziale, evenienza che, come noto, non ricorre nell'ipotesi in cui la società eserciti un'impresa minore nonché nell'ipotesi di decorso del termine di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 33 C.C.I.I.(cfr. in tal senso Corte Appello Ancona sentenza n. 1/2025).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, stante la natura devolutiva piena del reclamo, va verificato anche in questo grado se la Controparte_3
sia, allo stato, in concreto suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale: orbene, la ditta è stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 15.11.2023 sicché, se l'anno non era decorso al momento della decisione del tribunale di prime cure, ad oggi risulta decorso il termine perentorio contemplato dalla norma di cui all'art. 33 C.C.I.I.
Dunque, compiendo il necessario passaggio dal piano astratto a quello concreto, vi è che la ditta individuale , che è stata cancellata dal registro delle imprese da Parte_1
oltre un anno, non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
pag. 4/6 Pertanto la ditta individuale rientra nella categoria di debitore non Parte_1
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2 lett. c CCII).
Non si condivide quanto affermato dal Tribunale di prime cure, secondo cui l'imprenditore dovrebbe presentare in ogni caso i requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 CCII, nella specie l'indebitamento non superiore ad euro cinquecentomila: la liquidazione controllata costituisce lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, sicchè va disposta ove, in concreto, non sia possibile dichiarare la liquidazione giudiziale.
Il combinato disposto degli artt. 268 e 2 lett. c) CCII costituisce in definitiva una norma di chiusura: la liquidazione controllata può essere richiesta dal debitore in stato di sovraindebitamento, stato che può ricorrere anche con riguardo ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale; l'uso, nella previsione normativa, della locuzione “ogni altro debtore”, rispetto alle categorie menzionate dalla norma
(consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start up innovativa) consente pertanto di includere anche l'imprenditore che, pur non essendo qualificabile come minore, non può accedere ad altre procedure liquidatorie.
La fondatezza del reclamo conduce all'integrale riforma del provvedimento impugnato e, dunque, all'apertura della liquidazione controllata, al riguardo dovendosi sottolineare che sussiste il concorso degli ulteriori presupposti di accesso contemplati dalle norme di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I., la cui positiva sussistenza risulta riferita anche dall'O.C.C.
In ragione del combinato disposto delle norme di cui al quinto comma dell'art. 270 e di cui al quinto comma dell'art. 50 C.C.I.I., gli atti devono essere rimessi al Tribunale di pag. 5/6 Fermo affinché adotti con decreto i provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.
Alcuna statuizione deve essere assunta circa la spese del grado atteso che lo svolgimento del procedimento non ha comportato l'instaurazione di contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 5.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6