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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 22.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 14/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Margareta Kosa
contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Marco Fallaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2024 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 10.1.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda giudiziaria che oppone all' e che è Parte_1 CP_1 sottoposta alla cognizione di questa Corte in esito all'appello, proposto dalla parte privata, contro la sentenza 10.1.2024 del Tribunale di
Arezzo, che aveva chiuso in rito il giudizio introdotto dal pensionato, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, può riassumersi nei termini che seguono.
2. cittadino italiano residente in [...]dal 2020, dal 2019 Pt_1 titolare di pensione a carico dell' , con ricorso depositato il CP_1 26.10.2023, aveva chiesto al Tribunale di Arezzo di accertare l'illegittimità dell'imposizione fiscale disposta dallo Stato italiano sulle somme da lui percepite a titolo di pensione, sul presupposto che la prestazione dovesse essere sottoposta a tassazione solo in Bulgaria, in applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria, ratificata con l. 29.11.1990, n. 389
(art. 16); aveva chiesto quindi, di condannare l'istituto a rimborsargli le trattenute IRPEF, che gli sarebbero state applicate a partire dal 2020, maggiorato il capitale dovuto di accessori.
3. L' si era costituito per resistere, eccependo in via pregiudiziale: a) il CP_1 difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice tributario, in quanto la lite avrebbe avuto a oggetto in effetti “la legittimità della pretesa tributaria” (così testualmente la memoria di costituzione dell'istituto davanti al Tribunale); b) il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, dato l'oggetto della lite, unico legittimo contraddittore sarebbe stato l'Agenzia delle Entrate, di cui aveva chiesto in subordine l'evocazione in giudizio.
4. Nel merito l'istituto aveva contestato la fondatezza della pretesa, assumendo l'inapplicabilità al ricorrente della Convenzione, come sarebbe stato confermato, nel marzo 2023, dall'Agenzia delle Entrate, il cui orientamento era stato recepito dallo stesso nel messaggio CP_1
n. 1270 del 3.4.2023. Per_1
5. Più specificamente, secondo l'ente di previdenza, l'art. 16 della convenzione avrebbe previsto la tassazione delle pensioni private in
Bulgaria solo in favore dei pensionati di nazionalità bulgara, così che la sola residenza in Bulgaria non sarebbe stata a tal fine sufficiente. E in effetti il ricorrente non avrebbe allegato né dimostrato di aver subito l'imposizione fiscale sulla pensione italiana da parte della Bulgaria, mentre in contrario avrebbe avuto ancora interessi in Italia, dato che aveva continuato a ricevere l'accredito della pensione su un conto
2 corrente italiano.
6. In subordine l'ente di previdenza aveva rilevato come il pensionato, pur avendo trasferito la residenza in Bulgaria nel febbraio 2020, non di meno avesse comunicato il trasferimento all' solo nel maggio CP_1 dell'anno successivo, così che la defiscalizzazione, anche ove spettante, avrebbe potuto essere operata al più dalla rata di giugno 2021 della pensione.
7. Il Tribunale, come detto, ha accolto l'eccezione pregiudiziale di giurisdizione formulata dall' , assumendo che la lite “abbia ad CP_1 oggetto non l'an o il quantum del trattamento pensionistico, inteso quale prodotto tra la contribuzione versata ed i requisiti di legge per fruire del trattamento stesso, … bensì il trattamento fiscale da applicare alla pensione del ricorrente”, così che dovrebbe ritenersi “l'estraneità della presente controversia alla giurisdizione del giudice ordinario” (le citazioni sono dalla decisione impugnata).
8. La parte privata impugna la pronuncia davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a due motivi. Con il primo argomenta l'erroneità della decisione di rito assunta dal Tribunale, in quanto, secondo la sua prospettazione, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito (quale è la presente) non sarebbero attratte nella giurisdizione tributaria, trattandosi di liti tra privati. Ne deriverebbe la giurisdizione del GO, che sarebbe tenuto quindi a decidere il merito della pretesa.
9. Nel merito, con il secondo, articolato motivo, l'appellante ribadisce le difese già svolte in primo grado, quanto all'applicabilità nella specie della Convenzione italo - bulgara, cui seguirebbe la sottoposizione a imposizione fiscale della sua pensione solo in Bulgaria.
10. A suo dire, infatti, l' avrebbe dato degli artt. 1 e 16 della CP_1 convenzione un'interpretazione meramente letterale, contrastante con le regole di interpretazione dei trattati imposti dalla Convenzione di Vienna
3 (secondo cui il criterio letterale dovrebbe essere coordinato con il criterio sistematico – assiologico – teleologico), con le norme superprimarie dell'Unione e con principi costituzionali;
essa sarebbe stata assunta inoltre in violazione del principio del legittimo affidamento delle parti private, a fronte di una diversa lettura della norma, cui l'istituto si era in precedenza attenuto per anni.
11. Più specificamente, secondo la prospettazione attrice, la tesi dell' , secondo cui la nazionalità bulgara – requisito al quale la CP_1 convenzione subordina la sottoposizione a tassazione in Bulgaria delle pensione private - coinciderebbe con la cittadinanza, determinerebbe la sostanziale inapplicabilità della convenzione stessa e la conseguente doppia imposizione fiscale dei pensionati italiani residenti in Bulgaria, paese il cui sistema tributario sarebbe incentrato sul criterio della residenza fiscale.
12. In tal modo tuttavia la convenzione contrasterebbe con il diritto dell'Unione, in particolare con il Regolamento n. 883/2004 in materia di sicurezza sociale, che impone di sottoporre le prestazioni di sicurezza sociale, percepite dalle persone che si spostano all'interno dell'Unione, a una sola legge nazionale, che dovrebbe identificarsi, secondo la tesi attrice, con quella dello Stato di residenza, intesa la residenza come il centro degli interessi di ciascuno.
13. In ogni caso la doppia imposizione, che seguirebbe all'adozione della soluzione ermeneutica dell' , contrasterebbe, secondo CP_1
l'appellante, con i principi fondamentali del diritto dell'Unione, in quanto limiterebbe di fatto la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione e determinerebbe una discriminazione sulla base della cittadinanza.
14. Per la stessa ragione le disposizioni della Convenzione, se interpretate nel senso inteso dall , contrasterebbero con gli artt. 9, CP_1
15, 20, 21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
4 Europea.
15. Secondo la tesi attrice, quindi, la nozione di nazionalità, contenuta nella convenzione, dovrebbe intendersi come appartenenza alla nazione bulgara e quindi come stabile presenza sul territorio bulgaro, condizione questa che sarebbe in effetti coincidente con la residenza fiscale. Una tale conclusione sarebbe imposta ancora dalle norme dell'Unione, in particolare dal Regolamento 763/2008 sul censimento delle popolazioni e delle abitazioni e sarebbe l'unica conforme al contesto normativo in cui la Convenzione è inserita (a partire dalle norme fondamentali dell'Unione Europea), al suo scopo e anche alla prassi interpretativa da anni seguita dall'amministrazione italiana, che troverebbe peraltro conferma nei principi della legge delega
111/2023 (che espressamente assumerebbe la residenza fiscale come criterio di individuazione dell'imposizione fiscale).
16. Infine la condotta dell' violerebbe il principio del legittimo CP_1 affidamento dei privati nelle indicazioni e azioni della pubblica amministrazione, dato che, per oltre trent'anni, il requisito della nazionalità era stato inteso dalle pubbliche amministrazioni italiane come coincidente con la residenza. La diversa interpretazione assunta dall' (nel caso del ricorrente, secondo la sua difesa, fin dal 2021, CP_1 quando aveva chiesto la defiscalizzazione della sua pensione) Pt_1 avrebbe quindi violato anche la previsione dell'art. 21 nonies della L.
241/1990, così che l'istituto non avrebbe avuto titolo a trattenere alcuna somma a titolo di imposizione fiscale sulla prestazione de qua.
17. L'appellante ha concluso quindi come segue: IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria 2. intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto
5 annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non CP_1 applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al CP_1 ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Rimettere, nel caso in cui l'ill.mo giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o Regolamento, la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale la legittimità costituzionale della norma, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare CP_1 ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA, ex
DM. 55/2014, da distrarsi in favore al difensore antistatario”.
18. Si è costituito l' per resistere, ribadendo le difese già svolte in CP_1
6 primo grado, in punto di giurisdizione e legittimazione passiva, come pure nel merito del giudizio. Ha concluso in tesi per il rigetto dell'impugnazione avversaria, in ipotesi per la rimessione delle parti davanti al primo giudice.
19. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte intende dare seguito ai propri precedenti in controversie analoghe alla presente
(da ultimo la sentenza 20.5.2025 resa nel procedimento 366/2024, pres. rel. Papait); ritiene quindi di avere giurisdizione sulle domande attrici, ma che esse siano infondate nel merito.
20. In punto di giurisdizione infatti, diversamente da quanto assunto dal Tribunale e come già rilevato nel citato precedente, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel ricondurre alla cognizione dell'AGO le controversie fra sostituto d'imposta e sostituito in materia di trattenute, in quanto concernenti – non già direttamente il rapporto tributario – bensì quello privatistico fra tali due soggetti (Cass.
SU 16833/2017, conf. Cass. SU 15031/2009, Cass. 8312/2010; cfr. anche Cass. 16833/2017, secondo cui “in tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario”; e ancora Cass. 15031/2009:
“Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”).
21. Peraltro in tali controversie manca di regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui all'art.19 D.L.gs. n. 546/1992,
7 riconducibile all'autorità fiscale (Cass.19289/2012, Cass.
Cass.14302/2013).
22. Deve quindi senz'altro ritenersi la giurisdizione dell'AGO.
Conclusione cui non segue tuttavia la regressione del giudizio al primo grado, per essere stato introdotto il presente giudizio davanti al
Tribunale dopo il febbraio 2023 e quindi in data successiva all'avvenuta abrogazione dell'art. 353 c.p.c., disposta dall'art. comma 26 lett. m) del
D.L.gs. 149/2022, destinata ad avere effetto, a norma dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo a decorrere dal 28.2.2023 e per i giudizi introdotti, come questo, in data successiva al 28.2.2023.
23. Questa Corte deve quindi conoscere delle ulteriori difese delle parti. Innanzi tutto di quelle pregiudiziali (di difetto di legittimazione passiva e omessa integrazione del contraddittorio in confronto di
Agenzia delle Entrate), formulate dall davanti al Tribunale, rimaste CP_1 assorbite dalla decisione sulla giurisdizione e qui riproposte.
24. Entrambe sono infondate. La giurisprudenza è infatti consolidata nell'affermare che “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”
(Cass.15032/2009, conformi Cass.18396/2016, Cass.16833/2017). In motivazione si chiarisce ulteriormente che: “nel caso […] in cui l'azione
8 sia proposta dal sostituito nei confronti del sostituto che asseritamente abbia effettuato una ritenuta (rectius: rivalsa) indebita o eccessiva, se
l'errore sussiste ed abbia comportato un versamento indebito, lo stesso sostituto può richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, impugnando poi l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario”
(Cass.15032/2009). E' infatti pacifico che il sostituto, al pari del sostituito, sia legittimato a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e a impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass.16105/2015, Cass.29399/2019,
Cass.6208/2025).
25. Deve quindi ritenersi il contraddittorio correttamente instaurato tra gli odierni litiganti e deve esaminarsi il merito della pretesa.
26. Nel merito, come detto, l'appello non è fondato.
27. Sul punto è utile innanzi tutto rammentare come, secondo l'art. 3 del TUIR, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica “sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Quanto al reddito da pensione, che qui interessa, si considera prodotto in Italia se la prestazione è erogata da enti aventi sede sul territorio nazionale.
28. E' quindi fuori discussione che, in mancanza di una regola convenzionale diversa, la pensione del ricorrente dovrebbe essere soggetta a tassazione in Italia, per quanto egli non vi risieda più dal
2020.
29. Assunto questo dato, devono poi essere richiamate le disposizioni di interesse della Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con legge n. 389/1990. Si tratta: A) dell'art. 1
(rubricato “Soggetti e residenti”), secondo cui “
1. La presente
Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di
9 entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione,
l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga;
b) per quanto riguarda la Repubblica
Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”; B) dell'art. 16 che, in tema di pensioni, dispone che: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo
2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”; C) Infine dell'art. 17 paragrafo
2, in tema di pensioni pubbliche, secondo cui: “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”.
30. Sembra alla Corte, in accordo con i propri precedenti, che da una piana lettura delle norme si desuma che le pensioni private, pagate a un residente di uno Stato contraente, siano soggette alla tassazione dello
Stato di residenza, ma che la nozione di residenza, ai fini convenzionali, per la Bulgaria si identifichi con la nazionalità, quindi necessariamente con la cittadinanza bulgara.
31. Questa interpretazione è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'infondatezza dell'“assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione
10 ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne
… «il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del “centro degli interessi vitali” della persona fisica stessa in quello Stato»”. In contrario il giudice di legittimità ha chiarito che: “l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in
Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale” (Cass. Sez. Trib. n.21697/2023, che richiama, per condividerla la posizione assunta dall'Agenzia delle
Entrate, in risposta all'interpello n. 244 dell'8.3.2023, secondo cui “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”).
32. Si tratta, ad avviso del collegio, dell'unica interpretazione delle norme della Convenzione consentita dalla sua lettera e dalla materia che essa regola. Infatti la nazionalità, che rappresenta, secondo quelle norme, il criterio di collegamento con la potestà impositiva dello Stato bulgaro, deve necessariamente essere intesa nell'accezione giuridica di cittadinanza, considerato il carattere del tutto evanescente e generico del concetto di nazionalità, se assunto invece nel senso di appartenenza a una nazione come entità etnica o politica. Per contro è all'evidenza contrastante con il dato testuale ricondurre la nazionalità alla ben diversa nozione di residenza, anche fiscale.
33. L'interpretazione aderente alla lettera della convenzione è peraltro
11 quella adottata anche dalle autorità tributarie dello Stato bulgaro, che nella risposta del 10.12.2018 avevano già chiarito (ex art. 31 comma 4 della Convenzione di Vienna) che la Convenzione italo-bulgara “prevede che per la Bulgaria risulta residente fiscale ogni persona fisica che ha la cittadinanza bulgara” (dato desunto dalla sentenza n.503/2024 della
Corte d'Appello di Torino, depositata dalla difesa di in udienza). CP_1
34. Né in contrario appare dirimente l'art.17 della Convenzione, relativo alle pensioni pubbliche, per le quali il requisito della nazionalità
è espressamente indicato nella stessa disposizione unitamente a quello della residenza. La norma infatti ha una sua ragione - in relazione agli artt.1 e 16 – in quanto richiede, anche per l'Italia, il doppio requisito ai fini della detassazione delle pensioni pubbliche, che altrimenti sarebbe possibile solo in ragione della residenza (cfr. sentenza n.503/2024 della
Corte Appello di Torino già citata).
35. Dai principi appena esposti deriva che la parte privata potrebbe beneficiare della detassazione della pensione in Italia solo se in possesso della cittadinanza bulgara, requisito invece pacificamente insussistente.
36. Sono poi infondati gli ulteriori argomenti dell'appellante.
37. In primo luogo non assume nella specie ex se alcun rilievo la posizione assunta sulle questioni di interesse dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello del marzo 2023, sopra citata. La decisione della Corte discende infatti dall'interpretazione della Convenzione e prescinde quindi dalla vincolatività per di quel parere dell'Agenzia CP_1 delle Entrate e dall'inidoneità dello stesso a valere al di là del caso specifico del richiedente.
38. L'interpretazione qui preferita non si pone poi in contrasto con il
Trattato di Vienna sul diritto dei trattati, in specie con il suo art. 31
(sulle regole di interpretazione), che non appare violato (anche alla luce della risposta delle autorità bulgare del 10.12.2018 sopra citata), ma neppure con il Regolamento CE n. 883/2004, che non disciplina il
12 regime dell'imposizione fiscale delle prestazioni di sicurezza sociale.
39. Del pari deve escludersi la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione, che presidiano la libera circolazione delle persone e vietano le discriminazioni. Un simile contrasto potrebbe infatti prospettarsi solo ove, all'inapplicabilità della convenzione, seguisse l'assoggettamento della pensione dell'appellante a una doppia imposizione, circostanza questa che l' , diversamente da quanto CP_1 assume la difesa attrice, ha sempre contestato (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione dell'istituto in primo grado) e che non risulta né precisamente allegata né comunque dimostrata.
40. Sul punto invero deve rilevarsi come non vi sia traccia in atti della concreta tassazione della pensione di NN in Bulgaria, ma neppure della dichiarazione di quel reddito al fisco bulgaro da parte dell'appellante (sul punto egli ha depositato in PCT, nel corso del presente grado, un documento, sub. 1 delle produzioni 4.10.2024, denominato “dichiarazione fiscale pensione italiana in Bulgaria”, che, oltre a essere, con tutta evidenza, inammissibile perché tardivo, è comunque irrilevante, dato che non appare riferibile a NN).
41. Se quindi la sottoposizione della pensione dell'appellante alla potestà impositiva dello Stato bulgaro non può desumersi dalla circostanza che in effetti egli abbia subito una qualche forma di tassazione in Bulgaria, essa neppure risulta altrimenti. Si è detto infatti che, secondo la convenzione Italia - Bulgaria, come interpretata anche dalle autorità bulgare, egli non è soggetto a imposizione in Bulgaria in quanto non ha la cittadinanza bulgara. Per contro non risulta la diversa normativa nazionale bulgara, specificamente in materia di regime fiscale delle pensioni prodotte all'estero, (sul punto, oltre a essere irrilevante, è senz'altro inammissibile il doc. 1 depositato in PCT dall'appellante il
20.5.2025, in quanto tardivo), così che non vi è la minima evidenza che esse siano soggette al potere impositivo di quello Stato.
13 42. In difetto di ogni prova dell'assunta doppia imposizione, non vi è allora alcun motivo di dubitare della conformità comunitaria dell'interpretazione della convenzione qui preferita. I principi UE garantiscono infatti la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, ma non incoraggiano certo fenomeni di dumping, che finiscono per tradursi nella totale elusione del dovere, che nell'ordinamento italiano è anche costituzionale, di contribuire con una frazione del proprio reddito alle necessità collettive.
43. Non può infine farsi questione nella specie di alcun legittimo affidamento del pensionato su una diversa interpretazione della legge, da parte dell'amministrazione italiana, considerato come la pensione di
NN sia stata sempre tassata in Italia (è ammesso dallo stesso appellante che, trasferitosi in Bulgaria nel 2020, egli avesse chiesto la detassazione della sua pensione nel maggio 2021, domanda che era stata respinta).
44. Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, l'appello va pertanto respinto nel merito.
45. La complessità delle questioni di causa impone la compensazione delle spese del grado.
46. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate le spese del grado. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 14 Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, il 22.5.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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