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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8046/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8046/2022 tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SINISCALCO;
Parte opponente e
, c.f. , nella qualità di coerede del de cuius , e CP_1 C.F._2 Persona_1
, c.f. , in proprio e nella qualità di coerede del de cuius CP_2 C.F._3 Per_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO GENNATIEMPO;
[...]
e
Parti opposte
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO Controparte_3 CodiceFiscale_4
RICCIARDI;
Parte opposta
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ANNALUCIA Controparte_4 C.F._5
GRIMALDI;
Parte intervenuta e
, CF , e , CF , CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. MARCO SINISCALCO;
Parte intervenuta
, c.f. ; Controparte_7 C.F._8
, c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_9
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi:
pagina 1 di 9 per parte opponente l'avv. Siniscalco, procuratore costituito, presente anche per intervenuta
[...]
per delega dell'avv. Annalucia Grimaldi, nonché per e da ultimo CP_4 Controparte_6 CP_5 costituitisi nel procedimento;
Per parte opposta , l'avv. Raffaela Benincasa, per delega del procuratore costituito;
Controparte_3 per parte opposta e l'avv. Massimo Gennatiempo, procuratore costituito. CP_2 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Siniscalco insiste nella opposizione come spiegata ribadendo che non è stato mai Parte_1 citato nel giudizio definito con la sentenza opposta.
L'avv. Gennatiempo e l'avv. Benincasa impugnano le difese avverse riportandosi agli atti evidenziando che nel fascicolo vi è prova della notifica dell'atto di riassunzione anche nei confronti di . Parte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8046/2022 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SINISCALCO;
Parte opponente nei confronti di
, c.f. , nella qualità di coerede del de cuius , e CP_1 C.F._2 Persona_1
, c.f. , in proprio e nella qualità di coerede del de cuius CP_2 C.F._3 Per_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO GENNATIEMPO;
[...]
e di
Parti opposte
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO Controparte_3 CodiceFiscale_4
RICCIARDI;
Parte opposta
E con
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ANNALUCIA Controparte_4 C.F._5
GRIMALDI;
Parte intervenuta
E con
, CF , e , CF , CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. MARCO SINISCALCO;
Parte intervenuta
, c.f. ; Controparte_7 C.F._8
pagina 3 di 9 Parte contumace
, c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_9
Parte contumace
Oggetto: Opposizione di terzo ex art 404 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2022, ha spiegato opposizione ex Parte_1 art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 3800/2022 resa dal Tribunale di Salerno a conclusione del procedimento iscritto al n. r.g. 2797/2003, con la quale era stata accolta la domanda proposta da Per_1
e e, per l'effetto, erano stati condannati ,
[...] CP_2 CP_5 [...]
e , quali eredi di , tra l'altro, all'arretramento del muro CP_6 Controparte_4 Persona_2 entro il confine stabilito nella relazione di c.t.u. espletata in corso di causa, con ordine di rilascio in favore degli attori della zona illecitamente occupata, e al taglio degli alberi piantati in violazione delle distanze e condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
, pure erede di , rilevata la comproprietà sui beni oggetto della Parte_1 Persona_3 causa proprio in virtù della successione ereditaria del padre , originaria parte convenuta, e Persona_3 rappresentato di non aver mai avuto conoscenza della vicenda processuale per non essere stato regolarmente citato in giudizio nell'ambito della stessa, si è affermato terzo rispetto alla decisione opposta, sostenendo l'ammissibilità dell'azione volta a far valere il suo diritto, autonomo e incompatibile, rispetto al rapporto giuridico accertato nella sentenza, non potendo subire l'effetto del giudicato maturato in un giudizio in cui non era stato citato.
Su tali premesse, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza opposta e, nel merito, la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e la rinnovazione dell'istruttoria già svolta nel procedimento definito in cui era stato estromesso, anche con riferimento al regolamento di confini relativo alla particella 411 oggetto della domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio, nonché la condanna dei convenuti in solido, ovvero ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.
In data 1.6.2023 si è costituita in giudizio contestando le deduzioni della Controparte_3 parte opponente in ordine alla mancata conoscenza del giudizio a fronte della regolare notifica del ricorso per riassunzione successivo all'interruzione per il decesso dell'originaria parte e del Persona_2 pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, perfezionatasi per tutti gli eredi, tra cui anche l'istante
, in data 10.2.2016, nonché a fronte della rimessione, per ben due volte, della Parte_1 causa sul ruolo proprio per la verifica dell'integrità del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti decedute in corso di causa, con onere per la parte attrice in riassunzione di documentare le notifiche pagina 4 di 9 effettuate.
Richiamate le difese espletate nel giudizio R.G. 2797/2003, l'opposta , in via Controparte_3 preliminare, ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di Per_2
e litisconsorti necessari, , e , e ha
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_5 concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per essere stato Parte_1 regolarmente citato nel giudizio definito con l'impugnata sentenza, peraltro oggetto di gravame da parte di e . Controparte_4 CP_5
Con comparsa depositata in data 10.6.2023, si sono costituiti in giudizio anche , in CP_2 proprio e nella qualità di coerede del de cuius , e , nella qualità di coerede Persona_1 CP_1 del de cuius , contestando l'opposizione ex art. 404 c.p.c. attesa la regolarità della notifica Persona_1 effettuata nei confronti di tutte le parti del giudizio, desumibile dalla semplice lettura della relata dell'atto di riassunzione.
Gli eredi di in questa sede opposti, in ogni caso, hanno anche insistito nelle difese già Persona_1 espletate nel giudizio definito con la sentenza opposta, rimarcando la correttezza della decisione nel merito sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi escussi e sottolineando che, in realtà, il provvedimento opposta risultava solo affetto da errore materiale nella parte in cui non riportava il nominativo di – parte contumace regolarmente evocata in giudizio – Parte_1 nell'intestazione e nei punti C), D) e K) del dispositivo.
Sulla base di quanto esposto, gli eredi di hanno concluso per il rigetto dell'opposizione ex art. Persona_1
404 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto, temeraria, inammissibile ed improponibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 2668/2022 del Tribunale di Salerno e con condanna di parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre che al rimborso delle spese di lite.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_7 Parte_2
All'udienza del 5.7.2023 il precedente G.U. ha rinviato la causa per conclusioni.
All'udienza del 17.1.2024 il precedente G.U. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, e . CP_5 Controparte_4 Controparte_6
In data 4.3.2024 si è costituito nel presente procedimento, rappresentando di aver Controparte_4 avuto conoscenza di tutta la vicenda processuale e della sentenza n. 2668/2022 del Tribunale di Salerno, oggetto di opposizione, solo a seguito della ricezione dell'atto di integrazione del contraddittorio e aderendo alla spiegata opposizione per non aver mai ricevuto regolare notifica di alcun atto e sposando la tesi di parte opponente in merito al pregiudizio conseguente all'eventuale esecuzione della sentenza.
ha quindi concluso, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_4 pagina 5 di 9 della sentenza n. 2668 /2022 del Tribunale di Salerno e per la rinnovazione del giudizio, con vittoria di spese di lite.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, riassegnato il procedimento all'intestato G.U., all'udienza del 2.10.2024 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'odierna udienza, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, è stata decisa.
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 il G.U., rilevato che la notifica dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di e non risultava effettuata nel rispetto dei termini a CP_5 Controparte_6 comparire, ha invitato parte opponente a rinnovare la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e entro il 10.4.2025. CP_5 Controparte_6
In data 4.9.2025 si sono costituiti nel procedimento anche e CP_5 Controparte_6 dichiarando di aver ricevuto la notifica dell'atto funzionale all'integrazione del contraddittorio, deducendo che la sentenza impugnata non era opponibile a e aderendo all'opposizione Parte_1 come spiegata.
All'udienza del 17.9.2025, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Tanto premesso brevemente sull' iter del processo e sulla rispettiva posizione delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di e non Controparte_7 Parte_2 costituitisi nel presente giudizio nonostante la notifica dell'atto introduttivo via pec del 29.9.2022 presso i procuratori costituiti nell'ambito del giudizio R.G. n. 2797/03.
Sul punto va precisato che l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/11/2020, n. 26704), con la conseguenza che la notifica presso i procuratori costituiti delle parti entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza opposta risulta valida.
L'opposizione spiegata da ex art. 404 c.p.c. si presenta inammissibile. Parte_1
Ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
La legittimazione compete, quindi, esclusivamente a favore di chi è terzo rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza che si intende impugnare ovvero in capo a colui il quale, nel predetto procedimento, non abbia rivestito la qualità di parte processuale, occorrendo, anche, che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio causato dalla sentenza rispetto alla sua sfera patrimoniale.
ha sostenuto di non aver preso parte al giudizio definito con la sentenza Parte_1 impugnata, assumendo di averne avuto conoscenza solo a seguito della sentenza di condanna, per non pagina 6 di 9 esser stato evocato nel procedimento a seguito della riassunzione del giudizio interrotto per il decesso del padre , originaria parte convenuta. Persona_2
Tale affermazione, tuttavia, risulta smentita dalle risultanze processuali relative alla prima fase del giudizio compiutamente allegate dalle parti opposte.
Dalla disamina della relata di notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto (cron. 6468) si evince in maniera inequivocabile che l'atto risulta notificato a tutti gli eredi del de cuius in data 10.2.2016.
Nello specifico l'atto risulta notificato a , quale coerede del de cuius CP_5 [...]
, a mani del figlio così qualificatosi, capace e convivente stante la Per_3 Controparte_6 temporanea assenza del destinatario, nonché a , e Controparte_4 Controparte_6
, quali coeredi del de cuius , a mani di Parte_1 Persona_3 [...]
, qualificatosi con riferimento alle notifiche indirizzate a e CP_6 Controparte_4 [...]
fratello capace e convivente stante la temporanea assenza dei destinatari;
in particolare, la Parte_1 notifica nei confronti dell'opponente risulta effettuata presso il suo indirizzo di residenza.
Attesa la valenza di atto pubblico dell'indicata relata, munita di fede privilegiata, a fronte della presunzione di consegna dell'atto nei confronti del familiare dichiaratosi capace e convivente, la notifica dell'atto di riassunzione nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata è stata regolarmente effettuata nei confronti dell'odierno opponente . Parte_1
Sul punto, la Corte di legittimità ha condivisibilmente statuito che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario e che, qualora si intenda contestare tale presunzione al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, grava sul destinatario l'onere di fornire idonea prova contraria (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
09/05/2025, n. 12355).
Si è anche puntualizzato che la consegna dell'atto da notificare a una “persona di famiglia” ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non richiede necessariamente la convivenza, risultando sufficiente l'esistenza del vincolo parentale o di affinità, che giustifica una presunzione iuris tantum di consegna al destinatario (v.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/01/2025, n. 2154).
Di conseguenza, neanche contestata la validità e l'effettività della notifica dell'atto di riassunzione, pur allegata agli atti del presente giudizio, non può considerarsi terzo rispetto al Parte_1 giudizio R.G. 2797/2003 già incardinato innanzi al Tribunale di Salerno e definito con la sentenza opposta n. 2668/2022 e, quindi, non può dirsi legittimato all'esperimento dell'opposizione ex art 404 c.p.c..
Non rileva, ai fini della presente azione, la circostanza – peraltro neanche dedotta come motivo di pagina 7 di 9 impugnazione – che il nominativo di non risulti nell'intestazione e nel Parte_1 dispositivo della sentenza impugnata.
Il riferimento espresso, nel testo della sentenza, agli eredi di , regolarmente citati Persona_3 con la notifica del 10.2.2016, e il richiamo all'atto di riassunzione non consente di porre in discussione la regolare instaurazione del contraddittorio, consentendo inequivocabilmente di individuare la parte non indicata, con la conseguenza che l'omissione del nominativo rappresenta un mero errore materiale eventualmente emendabile con il procedimento di correzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
20/03/2015, n. 5660).
Quindi, va considerato parte contumace del giudizio definito con la sentenza Parte_1 opposta, pur non essendo il nominativo dello stesso indicato nella relativa sentenza per un'omissione integrante errore materiale.
La mancata evocazione di nel giudizio di appello, poi, integrerebbe un eventuale Parte_1 vizio del procedimento di secondo grado per mancata notifica dell'appello, ma non potrebbe legittimare l'opposizione ex art. 404 c.p.c. alla sentenza di primo grado, integrando un potenziale profilo di irregolarità del giudizio di appello e della pronuncia che ha definito lo stesso.
In ogni caso si rappresenta che la parte rimasta contumace in primo grado può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/12/2022, n. 36181).
Le medesime considerazioni esposte valgono con riferimento alla posizione di , Controparte_4 come, peraltro, condivisibilmente rappresentato dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza n. 246 del
2024 resa all'esito del gravame proposto dallo stesso avverso la sentenza oggi oggetto di opposizione ex art
404 c.p.c..
L'opposizione di terzo, quindi, va ritenuta inammissibile.
Tale statuizione assorbe gli ulteriori profili di rito e di merito controversi, con particolare riferimento all'istanza di rinnovazione del giudizio spiegata da parte opponente.
La domanda ex art 96 c.p.c. non può essere accolta non riscontrarsi gli estremi della mala fede e colpa grave nella proposizione della domanda.
Le spese, nei rapporti tra l'opponente e le parti costituite che hanno aderito all'opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati con riferimento alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, applicando valori minimi attesa l'assenza di questioni di particolare difficoltà e attesa la sostanziale assenza di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (Fase di studio: € 1.000,00; Fase introduttiva del pagina 8 di 9 giudizio: € 650,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.000,00; Fase decisionale: 1.450,00)
Sul punto si precisa che, come da consolidato orientamento di legittimità, in caso di intervento adesivo,
l'interventore diventa parte del giudizio per cui, in ordine alla sua posizione si applicano gli artt. 91 e 92
c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cass. Civ, Sez. U,
Sent. del 30/10/2019 n. 27846).
Nei rapporti tra l'opponente e le parti che hanno aderito all'opposizione le spese vanno, invece, compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_7 Parte_2
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da;
Parte_1
3. Rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.;
4. Condanna , , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_6
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e di Parte_3 Controparte_3
e (da considerarsi come un'unica parte), al rimborso CP_1 CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.100,00 per ciascuna parte, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, con attribuzione all'avv. MASSIMO GENNATIEMPO con riferimento alla posizione di
[...]
e CP_1 CP_2
Salerno, 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8046/2022 tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SINISCALCO;
Parte opponente e
, c.f. , nella qualità di coerede del de cuius , e CP_1 C.F._2 Persona_1
, c.f. , in proprio e nella qualità di coerede del de cuius CP_2 C.F._3 Per_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO GENNATIEMPO;
[...]
e
Parti opposte
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO Controparte_3 CodiceFiscale_4
RICCIARDI;
Parte opposta
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ANNALUCIA Controparte_4 C.F._5
GRIMALDI;
Parte intervenuta e
, CF , e , CF , CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. MARCO SINISCALCO;
Parte intervenuta
, c.f. ; Controparte_7 C.F._8
, c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_9
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi:
pagina 1 di 9 per parte opponente l'avv. Siniscalco, procuratore costituito, presente anche per intervenuta
[...]
per delega dell'avv. Annalucia Grimaldi, nonché per e da ultimo CP_4 Controparte_6 CP_5 costituitisi nel procedimento;
Per parte opposta , l'avv. Raffaela Benincasa, per delega del procuratore costituito;
Controparte_3 per parte opposta e l'avv. Massimo Gennatiempo, procuratore costituito. CP_2 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Siniscalco insiste nella opposizione come spiegata ribadendo che non è stato mai Parte_1 citato nel giudizio definito con la sentenza opposta.
L'avv. Gennatiempo e l'avv. Benincasa impugnano le difese avverse riportandosi agli atti evidenziando che nel fascicolo vi è prova della notifica dell'atto di riassunzione anche nei confronti di . Parte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8046/2022 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SINISCALCO;
Parte opponente nei confronti di
, c.f. , nella qualità di coerede del de cuius , e CP_1 C.F._2 Persona_1
, c.f. , in proprio e nella qualità di coerede del de cuius CP_2 C.F._3 Per_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO GENNATIEMPO;
[...]
e di
Parti opposte
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO Controparte_3 CodiceFiscale_4
RICCIARDI;
Parte opposta
E con
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ANNALUCIA Controparte_4 C.F._5
GRIMALDI;
Parte intervenuta
E con
, CF , e , CF , CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. MARCO SINISCALCO;
Parte intervenuta
, c.f. ; Controparte_7 C.F._8
pagina 3 di 9 Parte contumace
, c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_9
Parte contumace
Oggetto: Opposizione di terzo ex art 404 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2022, ha spiegato opposizione ex Parte_1 art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 3800/2022 resa dal Tribunale di Salerno a conclusione del procedimento iscritto al n. r.g. 2797/2003, con la quale era stata accolta la domanda proposta da Per_1
e e, per l'effetto, erano stati condannati ,
[...] CP_2 CP_5 [...]
e , quali eredi di , tra l'altro, all'arretramento del muro CP_6 Controparte_4 Persona_2 entro il confine stabilito nella relazione di c.t.u. espletata in corso di causa, con ordine di rilascio in favore degli attori della zona illecitamente occupata, e al taglio degli alberi piantati in violazione delle distanze e condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
, pure erede di , rilevata la comproprietà sui beni oggetto della Parte_1 Persona_3 causa proprio in virtù della successione ereditaria del padre , originaria parte convenuta, e Persona_3 rappresentato di non aver mai avuto conoscenza della vicenda processuale per non essere stato regolarmente citato in giudizio nell'ambito della stessa, si è affermato terzo rispetto alla decisione opposta, sostenendo l'ammissibilità dell'azione volta a far valere il suo diritto, autonomo e incompatibile, rispetto al rapporto giuridico accertato nella sentenza, non potendo subire l'effetto del giudicato maturato in un giudizio in cui non era stato citato.
Su tali premesse, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza opposta e, nel merito, la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e la rinnovazione dell'istruttoria già svolta nel procedimento definito in cui era stato estromesso, anche con riferimento al regolamento di confini relativo alla particella 411 oggetto della domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio, nonché la condanna dei convenuti in solido, ovvero ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.
In data 1.6.2023 si è costituita in giudizio contestando le deduzioni della Controparte_3 parte opponente in ordine alla mancata conoscenza del giudizio a fronte della regolare notifica del ricorso per riassunzione successivo all'interruzione per il decesso dell'originaria parte e del Persona_2 pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, perfezionatasi per tutti gli eredi, tra cui anche l'istante
, in data 10.2.2016, nonché a fronte della rimessione, per ben due volte, della Parte_1 causa sul ruolo proprio per la verifica dell'integrità del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti decedute in corso di causa, con onere per la parte attrice in riassunzione di documentare le notifiche pagina 4 di 9 effettuate.
Richiamate le difese espletate nel giudizio R.G. 2797/2003, l'opposta , in via Controparte_3 preliminare, ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di Per_2
e litisconsorti necessari, , e , e ha
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_5 concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per essere stato Parte_1 regolarmente citato nel giudizio definito con l'impugnata sentenza, peraltro oggetto di gravame da parte di e . Controparte_4 CP_5
Con comparsa depositata in data 10.6.2023, si sono costituiti in giudizio anche , in CP_2 proprio e nella qualità di coerede del de cuius , e , nella qualità di coerede Persona_1 CP_1 del de cuius , contestando l'opposizione ex art. 404 c.p.c. attesa la regolarità della notifica Persona_1 effettuata nei confronti di tutte le parti del giudizio, desumibile dalla semplice lettura della relata dell'atto di riassunzione.
Gli eredi di in questa sede opposti, in ogni caso, hanno anche insistito nelle difese già Persona_1 espletate nel giudizio definito con la sentenza opposta, rimarcando la correttezza della decisione nel merito sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dai testi escussi e sottolineando che, in realtà, il provvedimento opposta risultava solo affetto da errore materiale nella parte in cui non riportava il nominativo di – parte contumace regolarmente evocata in giudizio – Parte_1 nell'intestazione e nei punti C), D) e K) del dispositivo.
Sulla base di quanto esposto, gli eredi di hanno concluso per il rigetto dell'opposizione ex art. Persona_1
404 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto, temeraria, inammissibile ed improponibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 2668/2022 del Tribunale di Salerno e con condanna di parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre che al rimborso delle spese di lite.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_7 Parte_2
All'udienza del 5.7.2023 il precedente G.U. ha rinviato la causa per conclusioni.
All'udienza del 17.1.2024 il precedente G.U. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, e . CP_5 Controparte_4 Controparte_6
In data 4.3.2024 si è costituito nel presente procedimento, rappresentando di aver Controparte_4 avuto conoscenza di tutta la vicenda processuale e della sentenza n. 2668/2022 del Tribunale di Salerno, oggetto di opposizione, solo a seguito della ricezione dell'atto di integrazione del contraddittorio e aderendo alla spiegata opposizione per non aver mai ricevuto regolare notifica di alcun atto e sposando la tesi di parte opponente in merito al pregiudizio conseguente all'eventuale esecuzione della sentenza.
ha quindi concluso, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_4 pagina 5 di 9 della sentenza n. 2668 /2022 del Tribunale di Salerno e per la rinnovazione del giudizio, con vittoria di spese di lite.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, riassegnato il procedimento all'intestato G.U., all'udienza del 2.10.2024 la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'odierna udienza, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, è stata decisa.
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 il G.U., rilevato che la notifica dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di e non risultava effettuata nel rispetto dei termini a CP_5 Controparte_6 comparire, ha invitato parte opponente a rinnovare la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e entro il 10.4.2025. CP_5 Controparte_6
In data 4.9.2025 si sono costituiti nel procedimento anche e CP_5 Controparte_6 dichiarando di aver ricevuto la notifica dell'atto funzionale all'integrazione del contraddittorio, deducendo che la sentenza impugnata non era opponibile a e aderendo all'opposizione Parte_1 come spiegata.
All'udienza del 17.9.2025, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Tanto premesso brevemente sull' iter del processo e sulla rispettiva posizione delle parti, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di e non Controparte_7 Parte_2 costituitisi nel presente giudizio nonostante la notifica dell'atto introduttivo via pec del 29.9.2022 presso i procuratori costituiti nell'ambito del giudizio R.G. n. 2797/03.
Sul punto va precisato che l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/11/2020, n. 26704), con la conseguenza che la notifica presso i procuratori costituiti delle parti entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza opposta risulta valida.
L'opposizione spiegata da ex art. 404 c.p.c. si presenta inammissibile. Parte_1
Ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
La legittimazione compete, quindi, esclusivamente a favore di chi è terzo rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza che si intende impugnare ovvero in capo a colui il quale, nel predetto procedimento, non abbia rivestito la qualità di parte processuale, occorrendo, anche, che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio causato dalla sentenza rispetto alla sua sfera patrimoniale.
ha sostenuto di non aver preso parte al giudizio definito con la sentenza Parte_1 impugnata, assumendo di averne avuto conoscenza solo a seguito della sentenza di condanna, per non pagina 6 di 9 esser stato evocato nel procedimento a seguito della riassunzione del giudizio interrotto per il decesso del padre , originaria parte convenuta. Persona_2
Tale affermazione, tuttavia, risulta smentita dalle risultanze processuali relative alla prima fase del giudizio compiutamente allegate dalle parti opposte.
Dalla disamina della relata di notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto (cron. 6468) si evince in maniera inequivocabile che l'atto risulta notificato a tutti gli eredi del de cuius in data 10.2.2016.
Nello specifico l'atto risulta notificato a , quale coerede del de cuius CP_5 [...]
, a mani del figlio così qualificatosi, capace e convivente stante la Per_3 Controparte_6 temporanea assenza del destinatario, nonché a , e Controparte_4 Controparte_6
, quali coeredi del de cuius , a mani di Parte_1 Persona_3 [...]
, qualificatosi con riferimento alle notifiche indirizzate a e CP_6 Controparte_4 [...]
fratello capace e convivente stante la temporanea assenza dei destinatari;
in particolare, la Parte_1 notifica nei confronti dell'opponente risulta effettuata presso il suo indirizzo di residenza.
Attesa la valenza di atto pubblico dell'indicata relata, munita di fede privilegiata, a fronte della presunzione di consegna dell'atto nei confronti del familiare dichiaratosi capace e convivente, la notifica dell'atto di riassunzione nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata è stata regolarmente effettuata nei confronti dell'odierno opponente . Parte_1
Sul punto, la Corte di legittimità ha condivisibilmente statuito che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario e che, qualora si intenda contestare tale presunzione al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, grava sul destinatario l'onere di fornire idonea prova contraria (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
09/05/2025, n. 12355).
Si è anche puntualizzato che la consegna dell'atto da notificare a una “persona di famiglia” ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non richiede necessariamente la convivenza, risultando sufficiente l'esistenza del vincolo parentale o di affinità, che giustifica una presunzione iuris tantum di consegna al destinatario (v.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/01/2025, n. 2154).
Di conseguenza, neanche contestata la validità e l'effettività della notifica dell'atto di riassunzione, pur allegata agli atti del presente giudizio, non può considerarsi terzo rispetto al Parte_1 giudizio R.G. 2797/2003 già incardinato innanzi al Tribunale di Salerno e definito con la sentenza opposta n. 2668/2022 e, quindi, non può dirsi legittimato all'esperimento dell'opposizione ex art 404 c.p.c..
Non rileva, ai fini della presente azione, la circostanza – peraltro neanche dedotta come motivo di pagina 7 di 9 impugnazione – che il nominativo di non risulti nell'intestazione e nel Parte_1 dispositivo della sentenza impugnata.
Il riferimento espresso, nel testo della sentenza, agli eredi di , regolarmente citati Persona_3 con la notifica del 10.2.2016, e il richiamo all'atto di riassunzione non consente di porre in discussione la regolare instaurazione del contraddittorio, consentendo inequivocabilmente di individuare la parte non indicata, con la conseguenza che l'omissione del nominativo rappresenta un mero errore materiale eventualmente emendabile con il procedimento di correzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
20/03/2015, n. 5660).
Quindi, va considerato parte contumace del giudizio definito con la sentenza Parte_1 opposta, pur non essendo il nominativo dello stesso indicato nella relativa sentenza per un'omissione integrante errore materiale.
La mancata evocazione di nel giudizio di appello, poi, integrerebbe un eventuale Parte_1 vizio del procedimento di secondo grado per mancata notifica dell'appello, ma non potrebbe legittimare l'opposizione ex art. 404 c.p.c. alla sentenza di primo grado, integrando un potenziale profilo di irregolarità del giudizio di appello e della pronuncia che ha definito lo stesso.
In ogni caso si rappresenta che la parte rimasta contumace in primo grado può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/12/2022, n. 36181).
Le medesime considerazioni esposte valgono con riferimento alla posizione di , Controparte_4 come, peraltro, condivisibilmente rappresentato dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza n. 246 del
2024 resa all'esito del gravame proposto dallo stesso avverso la sentenza oggi oggetto di opposizione ex art
404 c.p.c..
L'opposizione di terzo, quindi, va ritenuta inammissibile.
Tale statuizione assorbe gli ulteriori profili di rito e di merito controversi, con particolare riferimento all'istanza di rinnovazione del giudizio spiegata da parte opponente.
La domanda ex art 96 c.p.c. non può essere accolta non riscontrarsi gli estremi della mala fede e colpa grave nella proposizione della domanda.
Le spese, nei rapporti tra l'opponente e le parti costituite che hanno aderito all'opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati con riferimento alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, applicando valori minimi attesa l'assenza di questioni di particolare difficoltà e attesa la sostanziale assenza di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (Fase di studio: € 1.000,00; Fase introduttiva del pagina 8 di 9 giudizio: € 650,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.000,00; Fase decisionale: 1.450,00)
Sul punto si precisa che, come da consolidato orientamento di legittimità, in caso di intervento adesivo,
l'interventore diventa parte del giudizio per cui, in ordine alla sua posizione si applicano gli artt. 91 e 92
c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cass. Civ, Sez. U,
Sent. del 30/10/2019 n. 27846).
Nei rapporti tra l'opponente e le parti che hanno aderito all'opposizione le spese vanno, invece, compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_7 Parte_2
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da;
Parte_1
3. Rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.;
4. Condanna , , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_6
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e di Parte_3 Controparte_3
e (da considerarsi come un'unica parte), al rimborso CP_1 CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.100,00 per ciascuna parte, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, con attribuzione all'avv. MASSIMO GENNATIEMPO con riferimento alla posizione di
[...]
e CP_1 CP_2
Salerno, 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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