Articolo 3 della Legge 13 marzo 1951, n. 187
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 aprile 1951
Art. 3.
Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, i limiti di prezzo di lire 150 e di lire 250 a chilogrammo per i bozzoli gialli, previsti per il riparto del contributo fra produttore-venditore ed industriale acquirente, si intendono in riferimento al contributo massimo di lire 100 a chilogrammo.
Nel caso, pertanto, di pagamento di acconti oppure di liquidazione del contributo in misura inferiore alle suddette lire 100 per chilogrammo, il prezzo limite di lire 150 sara' aumentato e quello di lire 250 sara' diminuito della meta' della differenza risultante fra le L. 100 e la misura dell'acconto o del contributo definitivo, in modo che il minor beneficio derivante dalla diminuzione della misura dell'acconto o del contributo definitivo, rispetto alle previste lire 100 per chilogrammo, venga ripartito in parti uguali fra i due contraenti.
Entrata in vigore il 17 aprile 1951