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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/08/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. residente in [...] – Loc. Belfort n. 13, Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 entrambi residenti in [...], con domicilio eletto in Trento – Via Grazioli n. 63 presso l'avv. Andrea Mantovani (C.F. ) che li rappresenta e C.F._4 li difende in forza di distinte procure ad litem conferite su supporto cartaceo e trasmesse in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83/3 cpc unitamente al ricorso in opposizione ex art. 615/2 cpc depositata nel fascicolo telematico R.G. n. 45/22 E5 Tribunale di Trento;
ATTORI CONTRO (C.F. e P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 36100 – Vicenza, Via Meschinelli n. 118, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in 36100 CP_1 C.F._5
– Vicenza – Via Meschinelli n. 118, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione (All.A), dall'avv. Nicolò Maurini (C.F. ) del Foro di C.F._6 Verona, con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Sandro Brentari (C.F.
) del Foro di Rovereto in 38100 – Trento, Via Brigata Agni n. 4; C.F._7 CONVENUTI IN PUNTO: opposizione avverso atto di precetto. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
1)accertare che la non aveva, quando in data 19 maggio 2022 ha Controparte_1 notificato agli opponenti il pignoramento immobiliare di cui in premessa, diritto di procedere ad esecuzione forzata ai danni di e per il credito indicato Parte_1 Parte_2 Parte_3 nell'atto di precetto loro notificato in data 28 aprile 2022;
2)condannare la a rifondere agli opponenti spese, anche generali Controparte_1 e compenso d'avvocato (più IVA e CNPA) del presente giudizio, da distrarre ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Andrea Mantovani, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso il secondo. pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DEI CONVENUTI 1)rigettare le domande formulate dai Sig.ri e , nonché dalla Sig.ra Parte_1 Parte_4
in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto. Parte_3 2)compensi e spese di causa rifusi, ivi compresi quelli del giudizio n. 45/2022 R.G.E. del Tribunale di Trento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 616 cpc dd. 27.09.2022, notificato il 28.09.2022, Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
chiedendo accertare che la convenuta, all'atto della notifica agli attori in data 19.05.2022
[...] del pignoramento immobiliare, non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'atto di precetto agli stesso notificato il 28.04.2022; spese di giudizio rifuse, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del procuratore attoreo. Esponevano in particolare gli attori a sostegno della domanda anzidetta: 1) che in data 28.04.2022 la convenuta aveva notificato a e , in qualità di soci illimitatamente Parte_1 Parte_2 responsabili della , atto di precetto per € 60.730,37, oltre ad Controparte_2 interessi legali dal 27.04.2022 e spese successive, in forza della sentenza n. 1135/21 della Sezione Agraria del Tribunale di Modena, contestualmente notificata in forma esecutiva (v. all.1); 2) che in data 19.05.2022 veniva notificato agli intimati e a coniuge in regime di comunione legale del Parte_3
, atto di pignoramento, in forza del quale la convenuta aveva sottoposto a vincolo beni Parte_2 immobili di valore notevolmente superiore al preteso credito (v. all. 2); 3) che gli esecutati avevano proposto opposizione avanti il Tribunale di Trento ex art. 615 co. 2 cpc, eccependo che al momento in cui l'atto di pignoramento era stato avviato alla notifica, il credito azionato dalla convenuta era già estinto e, quindi, il pignoramento era nullo, e ciò in quanto in data 02.03.2022, a seguito della notificazione all' ad istanza della società opposta di un Controparte_2 pignoramento mobiliare presso terzi (v. all. 3), per conto della società esecutata Persona_1 aveva bonificato all'attuale convenuta la somma di € 9.220,78 (v. all.4), e ciò in forza di un accordo concluso tra le due società (v. all. 5), secondo cui, di tale importo, la somma di € 3.190,66 andava dedotta dai “maggiori importi dovuti da in forza della sentenza n. 1137/2021 del Parte_5 Tribunale di Modena”, con conseguente riduzione del credito vantato dalla convenuta ad € 56.942,37, previa imputazione del pagamento parziale prima ad interessi e spese e, quindi, a capitale ex art. 1194 co. 1 c.c.; 4) che in data 10.05.2022 – giorno antecedente la consegna dell'atto di pignoramento all'Ufficiale Giudiziario – la stessa aveva provveduto ad accreditare la somma residua di € Per_1 57.551,55 in favore della società convenuta, con conseguente estinzione del credito (v. all. 6-7); 5) che pertanto al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il credito vantato era inesistente;
6) che gli attuali attori avevano chiesto al Tribunale di accertare che la convenuta non aveva diritto di procedere in via esecutiva per il credito di cui all'atto di precetto notificato il 27.04.2022, con conseguente nullità del pignoramento;
7) che si era costituita, Controparte_1 chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'opposizione; 8) che all'udienza dd. 07.07.2022 (v. all. 9) il G.E., stante la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e la conseguente inutilità di provvedere sull'istanza di sospensione, fissava ex art. 616 cpc termine per l'instaurazione del giudizio di merito per il giorno 30.09.2022. Costituitasi con comparsa dd. 04.11.2022 la convenuta Controparte_1
nel contestare la fondatezza dell'avversa domanda, ne chiedeva il rigetto, oltre alla
[...] rifusione delle spese, ivi comprese quelle relative al giudizio svoltasi avanti il G.E. (n. 45/2022 R.G.E.). pagina 2 di 4 All'udienza dd. 16.11.2022 il procuratore della convenuta / opposta eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento “in favore di quella inderogabile sia ratione materiae sia ratione loci delle Sezioni Agrarie del Tribunale di Modena”. Con ordinanza in data 27.12.2022 il G.I. dichiarava l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in favore delle Sezioni Agrarie del Tribunale di Modena, concedendo ex art. 50 cpc il termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti il giudice dichiarato competente. A seguito di ricorso per regolamento di competenza proposto dagli attori, con ordinanza n. 25381/23 in data 12.07.2023 la Corte di Cassazione dichiarava la competenza del Tribunale di Trento, condannando la resistente alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dai ricorrenti. Con comparsa dd. 20.11.2022 gli attori riassumevano il giudizio ai sensi degli artt. 50 cpc e 125 disp. att. cpc. Con comparsa in riassunzione dd. 27.02.2024 si costituiva la convenuta, insistendo nelle domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate con la comparsa di risposta dd. 04.11.2022 e all'udienza dd. 16.11.2022. All'udienza dd. 28.02.2024 il G.I., su richiesta del procuratore di parte convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc. Con ordinanza dd. 20.06.2024 il G.I. dichiarava inammissibile la prova diretta per testi dedotta dalla convenuta / opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 30.04.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, divenuto pacificamente inefficace il pignoramento, notificato dalla società opposta in data 19.05.2022, per decorso del termine di cui all'art. 497 cpc, con conseguente venir meno dell'interesse degli opponenti ad una pronuncia dichiarativa della nullità, è necessario, ai fini della statuizione sulle spese del giudizio in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, accertare la fondatezza o meno dell'opposizione proposta. Ciò posto, risulta documentalmente provato che l'atto di precetto per € 60.730,37, oltre ad interessi legali dal 27.04.2022, è stato notificato in data 28.04.2022 da Parte_6
e in qualità di soci illimitatamente responsabili della
[...] Parte_1 [...]
, unitamente alla sentenza in forma esecutiva del Tribunale di Modena – Controparte_2 Sezione Agraria n. 1135/21, a cui seguiva la notifica dell'atto di pignoramento agli intimati e a Pt_3 (coniuge in regime di comunione legale del in data 19.05.2022, consegnato
[...] Parte_2 all'ufficiale Giudiziario in data 11.05.2022 ed inviato alla notificazione a mezzo servizio postale il 13.05.2022. Tuttavia, risulta parimenti documentato che in data 02.03.2022, a seguito della notificazione alla
[...]
ad istanza dell'opposta di un pignoramento presso terzi, tale Controparte_2
per conto della società esecutata, aveva accreditato in favore di Persona_1 [...] la somma di € 9.220,78 e ciò in forza di un accordo intercorso tra le due società, Controparte_1 secondo cui parte di quell'importo, pari ad € 3.190,66, andava dedotta dai “maggiori importi dovuti da in forza della sentenza n. 1137/2021 del Tribunale di Modena”. Parte_5 Pertanto, per effetto di tale pagamento eseguito, si noti, in epoca notevolmente anteriore alla notificazione dell'atto di precetto il credito vantato dall'opposta si era ridotto ad € 56.942,37, previa imputazione del pagamento parziale prima ad interessi e spese e quindi a capitale ex art. 1194 co. 1 c.c.
pagina 3 di 4 Non solo: in data 10.05.2022, giorno antecedente la consegna dell'atto di pignoramento all'Ufficiale Giudiziario, la stessa provvedeva ad accreditare la somma di € 57.551,55, pari Per_1 all'ammontare del credito residuo della società opposta, con conseguente estinzione dello stesso. Ne consegue che con la notificazione in data 11.05.2022 dell'atto di pignoramento la società opposta ha fatto valere in sede esecutiva un credito inesistente. Né vale sostenere da parte opposta che alla scadenza del termine ex art. 480 cpc (09.05.2022) il debito precettato non fosse stato pagato;
in realtà, pur prescindendo dal fatto che in data 02.03.2022 la aveva accreditato, in favore della creditrice, la somma di € 3.190,66, di cui peraltro l'attuale Per_1 opposta non ne aveva dato atto, ciò che rileva è il momento della notificazione del pignoramento (19.05.2022), data in cui il credito era stato estinto per l'intero (v. pag. 1 comp. concl. dd. 30.06.2025). Parimenti priva di fondamento la tesi di parte opposta, secondo cui sarebbe stato onere del debitore dimostrare che il creditore “avesse avuto conoscenza del pagamento” (v. pagg.
1-2 comparsa conclusionale). Sul punto si rammenta che sul debitore grava l'onere di provare di aver estinto il debito, nel caso di specie, mediante pagamento;
tuttavia nella fattispecie in esame gli opponenti avevano provveduto a segnalare a mezzo e-mail al procuratore di controparte alle ore 08,36 dd. 11.05.2022 (giorno successivo al pagamento) che il debito era stato estinto (v. doc. 8) parte opposta); comunicazione ricevuta dall'opposta, come ammesso dalla stessa in sede di comparsa di costituzione avanti il G.E. (v. pag. 4), a nulla rilevando che essa non sia stata letta dal destinatario. Si noti che il ricorso in opposizione risulta depositato avanti il G.E. in data 24.05.2022, confidando gli opponenti – invano – che controparte nei successivi tredici giorni avesse contezza del pagamento eseguito con “valuta 10/5/22” (v. doc. 7) parte opposta). In definitiva, fermo restando che la perdita di efficacia dell'atto di pignoramento per decorso del termine di cui all'art. 497 cpc. impone una declaratoria di cessazione della materia del contendere, la palese infondatezza dell'azione esecutiva promossa dall'opposta comporta in base al principio della c.d. soccombenza virtuale la condanna della stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dagli opponenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l'opposta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli opponenti, che liquida in complessivi € 15.346,00, di cui € 11.200,00 per compensi professionali (€ 2.550,00 per fase di studio, € 1.600,00 per fase introduttiva, € 2.800,00 per fase istruttoria ed € 4.250,00 per fase decisionale), € 3.360,00 ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 ed € 786,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 05.08.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. residente in [...] – Loc. Belfort n. 13, Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 entrambi residenti in [...], con domicilio eletto in Trento – Via Grazioli n. 63 presso l'avv. Andrea Mantovani (C.F. ) che li rappresenta e C.F._4 li difende in forza di distinte procure ad litem conferite su supporto cartaceo e trasmesse in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83/3 cpc unitamente al ricorso in opposizione ex art. 615/2 cpc depositata nel fascicolo telematico R.G. n. 45/22 E5 Tribunale di Trento;
ATTORI CONTRO (C.F. e P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in 36100 – Vicenza, Via Meschinelli n. 118, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in 36100 CP_1 C.F._5
– Vicenza – Via Meschinelli n. 118, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione (All.A), dall'avv. Nicolò Maurini (C.F. ) del Foro di C.F._6 Verona, con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Sandro Brentari (C.F.
) del Foro di Rovereto in 38100 – Trento, Via Brigata Agni n. 4; C.F._7 CONVENUTI IN PUNTO: opposizione avverso atto di precetto. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
1)accertare che la non aveva, quando in data 19 maggio 2022 ha Controparte_1 notificato agli opponenti il pignoramento immobiliare di cui in premessa, diritto di procedere ad esecuzione forzata ai danni di e per il credito indicato Parte_1 Parte_2 Parte_3 nell'atto di precetto loro notificato in data 28 aprile 2022;
2)condannare la a rifondere agli opponenti spese, anche generali Controparte_1 e compenso d'avvocato (più IVA e CNPA) del presente giudizio, da distrarre ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Andrea Mantovani, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso il secondo. pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DEI CONVENUTI 1)rigettare le domande formulate dai Sig.ri e , nonché dalla Sig.ra Parte_1 Parte_4
in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto. Parte_3 2)compensi e spese di causa rifusi, ivi compresi quelli del giudizio n. 45/2022 R.G.E. del Tribunale di Trento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 616 cpc dd. 27.09.2022, notificato il 28.09.2022, Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
chiedendo accertare che la convenuta, all'atto della notifica agli attori in data 19.05.2022
[...] del pignoramento immobiliare, non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'atto di precetto agli stesso notificato il 28.04.2022; spese di giudizio rifuse, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del procuratore attoreo. Esponevano in particolare gli attori a sostegno della domanda anzidetta: 1) che in data 28.04.2022 la convenuta aveva notificato a e , in qualità di soci illimitatamente Parte_1 Parte_2 responsabili della , atto di precetto per € 60.730,37, oltre ad Controparte_2 interessi legali dal 27.04.2022 e spese successive, in forza della sentenza n. 1135/21 della Sezione Agraria del Tribunale di Modena, contestualmente notificata in forma esecutiva (v. all.1); 2) che in data 19.05.2022 veniva notificato agli intimati e a coniuge in regime di comunione legale del Parte_3
, atto di pignoramento, in forza del quale la convenuta aveva sottoposto a vincolo beni Parte_2 immobili di valore notevolmente superiore al preteso credito (v. all. 2); 3) che gli esecutati avevano proposto opposizione avanti il Tribunale di Trento ex art. 615 co. 2 cpc, eccependo che al momento in cui l'atto di pignoramento era stato avviato alla notifica, il credito azionato dalla convenuta era già estinto e, quindi, il pignoramento era nullo, e ciò in quanto in data 02.03.2022, a seguito della notificazione all' ad istanza della società opposta di un Controparte_2 pignoramento mobiliare presso terzi (v. all. 3), per conto della società esecutata Persona_1 aveva bonificato all'attuale convenuta la somma di € 9.220,78 (v. all.4), e ciò in forza di un accordo concluso tra le due società (v. all. 5), secondo cui, di tale importo, la somma di € 3.190,66 andava dedotta dai “maggiori importi dovuti da in forza della sentenza n. 1137/2021 del Parte_5 Tribunale di Modena”, con conseguente riduzione del credito vantato dalla convenuta ad € 56.942,37, previa imputazione del pagamento parziale prima ad interessi e spese e, quindi, a capitale ex art. 1194 co. 1 c.c.; 4) che in data 10.05.2022 – giorno antecedente la consegna dell'atto di pignoramento all'Ufficiale Giudiziario – la stessa aveva provveduto ad accreditare la somma residua di € Per_1 57.551,55 in favore della società convenuta, con conseguente estinzione del credito (v. all. 6-7); 5) che pertanto al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il credito vantato era inesistente;
6) che gli attuali attori avevano chiesto al Tribunale di accertare che la convenuta non aveva diritto di procedere in via esecutiva per il credito di cui all'atto di precetto notificato il 27.04.2022, con conseguente nullità del pignoramento;
7) che si era costituita, Controparte_1 chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'opposizione; 8) che all'udienza dd. 07.07.2022 (v. all. 9) il G.E., stante la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e la conseguente inutilità di provvedere sull'istanza di sospensione, fissava ex art. 616 cpc termine per l'instaurazione del giudizio di merito per il giorno 30.09.2022. Costituitasi con comparsa dd. 04.11.2022 la convenuta Controparte_1
nel contestare la fondatezza dell'avversa domanda, ne chiedeva il rigetto, oltre alla
[...] rifusione delle spese, ivi comprese quelle relative al giudizio svoltasi avanti il G.E. (n. 45/2022 R.G.E.). pagina 2 di 4 All'udienza dd. 16.11.2022 il procuratore della convenuta / opposta eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento “in favore di quella inderogabile sia ratione materiae sia ratione loci delle Sezioni Agrarie del Tribunale di Modena”. Con ordinanza in data 27.12.2022 il G.I. dichiarava l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in favore delle Sezioni Agrarie del Tribunale di Modena, concedendo ex art. 50 cpc il termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti il giudice dichiarato competente. A seguito di ricorso per regolamento di competenza proposto dagli attori, con ordinanza n. 25381/23 in data 12.07.2023 la Corte di Cassazione dichiarava la competenza del Tribunale di Trento, condannando la resistente alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dai ricorrenti. Con comparsa dd. 20.11.2022 gli attori riassumevano il giudizio ai sensi degli artt. 50 cpc e 125 disp. att. cpc. Con comparsa in riassunzione dd. 27.02.2024 si costituiva la convenuta, insistendo nelle domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate con la comparsa di risposta dd. 04.11.2022 e all'udienza dd. 16.11.2022. All'udienza dd. 28.02.2024 il G.I., su richiesta del procuratore di parte convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc. Con ordinanza dd. 20.06.2024 il G.I. dichiarava inammissibile la prova diretta per testi dedotta dalla convenuta / opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 30.04.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, divenuto pacificamente inefficace il pignoramento, notificato dalla società opposta in data 19.05.2022, per decorso del termine di cui all'art. 497 cpc, con conseguente venir meno dell'interesse degli opponenti ad una pronuncia dichiarativa della nullità, è necessario, ai fini della statuizione sulle spese del giudizio in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, accertare la fondatezza o meno dell'opposizione proposta. Ciò posto, risulta documentalmente provato che l'atto di precetto per € 60.730,37, oltre ad interessi legali dal 27.04.2022, è stato notificato in data 28.04.2022 da Parte_6
e in qualità di soci illimitatamente responsabili della
[...] Parte_1 [...]
, unitamente alla sentenza in forma esecutiva del Tribunale di Modena – Controparte_2 Sezione Agraria n. 1135/21, a cui seguiva la notifica dell'atto di pignoramento agli intimati e a Pt_3 (coniuge in regime di comunione legale del in data 19.05.2022, consegnato
[...] Parte_2 all'ufficiale Giudiziario in data 11.05.2022 ed inviato alla notificazione a mezzo servizio postale il 13.05.2022. Tuttavia, risulta parimenti documentato che in data 02.03.2022, a seguito della notificazione alla
[...]
ad istanza dell'opposta di un pignoramento presso terzi, tale Controparte_2
per conto della società esecutata, aveva accreditato in favore di Persona_1 [...] la somma di € 9.220,78 e ciò in forza di un accordo intercorso tra le due società, Controparte_1 secondo cui parte di quell'importo, pari ad € 3.190,66, andava dedotta dai “maggiori importi dovuti da in forza della sentenza n. 1137/2021 del Tribunale di Modena”. Parte_5 Pertanto, per effetto di tale pagamento eseguito, si noti, in epoca notevolmente anteriore alla notificazione dell'atto di precetto il credito vantato dall'opposta si era ridotto ad € 56.942,37, previa imputazione del pagamento parziale prima ad interessi e spese e quindi a capitale ex art. 1194 co. 1 c.c.
pagina 3 di 4 Non solo: in data 10.05.2022, giorno antecedente la consegna dell'atto di pignoramento all'Ufficiale Giudiziario, la stessa provvedeva ad accreditare la somma di € 57.551,55, pari Per_1 all'ammontare del credito residuo della società opposta, con conseguente estinzione dello stesso. Ne consegue che con la notificazione in data 11.05.2022 dell'atto di pignoramento la società opposta ha fatto valere in sede esecutiva un credito inesistente. Né vale sostenere da parte opposta che alla scadenza del termine ex art. 480 cpc (09.05.2022) il debito precettato non fosse stato pagato;
in realtà, pur prescindendo dal fatto che in data 02.03.2022 la aveva accreditato, in favore della creditrice, la somma di € 3.190,66, di cui peraltro l'attuale Per_1 opposta non ne aveva dato atto, ciò che rileva è il momento della notificazione del pignoramento (19.05.2022), data in cui il credito era stato estinto per l'intero (v. pag. 1 comp. concl. dd. 30.06.2025). Parimenti priva di fondamento la tesi di parte opposta, secondo cui sarebbe stato onere del debitore dimostrare che il creditore “avesse avuto conoscenza del pagamento” (v. pagg.
1-2 comparsa conclusionale). Sul punto si rammenta che sul debitore grava l'onere di provare di aver estinto il debito, nel caso di specie, mediante pagamento;
tuttavia nella fattispecie in esame gli opponenti avevano provveduto a segnalare a mezzo e-mail al procuratore di controparte alle ore 08,36 dd. 11.05.2022 (giorno successivo al pagamento) che il debito era stato estinto (v. doc. 8) parte opposta); comunicazione ricevuta dall'opposta, come ammesso dalla stessa in sede di comparsa di costituzione avanti il G.E. (v. pag. 4), a nulla rilevando che essa non sia stata letta dal destinatario. Si noti che il ricorso in opposizione risulta depositato avanti il G.E. in data 24.05.2022, confidando gli opponenti – invano – che controparte nei successivi tredici giorni avesse contezza del pagamento eseguito con “valuta 10/5/22” (v. doc. 7) parte opposta). In definitiva, fermo restando che la perdita di efficacia dell'atto di pignoramento per decorso del termine di cui all'art. 497 cpc. impone una declaratoria di cessazione della materia del contendere, la palese infondatezza dell'azione esecutiva promossa dall'opposta comporta in base al principio della c.d. soccombenza virtuale la condanna della stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dagli opponenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l'opposta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli opponenti, che liquida in complessivi € 15.346,00, di cui € 11.200,00 per compensi professionali (€ 2.550,00 per fase di studio, € 1.600,00 per fase introduttiva, € 2.800,00 per fase istruttoria ed € 4.250,00 per fase decisionale), € 3.360,00 ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 ed € 786,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 05.08.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4