CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G.482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 482/23
promosso da
codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 7 luglio 1961 e residente in
Senigallia (AN), Lungomare Guglielmo Marconi n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanari
Appellante
Contro
codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], CP_2 codice fiscale , residente in [...]
Castagna n. 2/A, codice fiscale CP_3
, residente in [...]
n. 14 e codice fiscale , CP_4 C.F._5 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'AVV. Loris Casagrande Montesi
Appellati, appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1408/2022 del Tribunale di
Ancona pubblicata in data 1.12.2022
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, oggi adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, i) accogliere, per i motivi tutti illustrati in narrativa, l'appello proposto dal Sig. contro Parte_1
i Signori e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e, per l'effetto, ii) in parziale riforma della sentenza n.
[...]
1408/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Prima
Civile, nella persona del Giudice Onorario Dott. Claudio Cicconi, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. 8295/2017, resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio del giorno primo dicembre 2022, mai notificata, di attribuire al Sig. l posto auto Pt_1 indicato nella narrativa del presente atto (cfr. pag. 14) o, in subordine, assegnare, si opus anche tramite estrazione a sorte, in proprietà esclusiva a ciascuno dei comunisti, i lotti individuati dal CTU, Geom.
secondo la ripartizione indicata nella planimetria di Persona_1 progetto relativa all'ipotesi n°1, da intendersi, qui brevità, integralmente richiamato e trascritto, adottando ogni necessario provvedimento di legge e di ragione;
iii) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. iv) Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati, appellanti incidentali: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, per tutte le motivazioni espresse in narrativa:
- NEL MERITO, rigettare integralmente l'appello principale proposto da perché infondato;
Parte_1
- NEL MERITO, accogliere l'appello formulato in via incidentale con la presente comparsa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, e previo frazionamento del frustolo di terreno oggi contraddistinto al foglio 10 particella 3604 CT Comune di Senigallia, di proprietà dell'attore e dei convenuti
- In via principale, disporre la divisione del medesimo secondo il progetto allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), e procedere all'attribuzione unitaria ed indivisa ai convenuti delle porzioni contraddistinte dai numeri 2, 3 e 4 progetto medesimo, con conseguente attribuzione all'attore della porzione contraddistinta al n. 1;
- In via subordinata, disporre la divisione della medesima secondo il progetto allegato al n. 3 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 1), e procedere all'attribuzione unitaria ed indivisa ai convenuti dei due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi
e del parcheggio che si affaccia su via Quintino Sella, lato Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio costituita nel 1956, con conseguente attribuzione all'attore del restante parcheggio;
- In via ulteriormente subordinata disporre la divisione del medesimo secondo il progetto allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), e procedere all'attribuzione:
o a della prima area urbana sita a sinistra, Controparte_1
“guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, adiacente la servitù di passaggio, a confine con Via Quintino Sella o a e in modo indistinto, della CP_4 CP_3 prima area urbana sita a destra, “guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, all'angolo tra via Quintino Sella e Via Rattazzi;
o a della seconda area urbana sita a destra, CP_2
“guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, a confine con la particella 588, via Rattazzi e porzione di cui al precedente punto.
- In via ulteriormente subordinata disporre la divisione del medesimo secondo il progetto allegato al n. 3 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 1), e procedere all'attribuzione:
- a del primo posto auto sito a sinistra, Controparte_1
“guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, adiacente la servitù di passaggio, a confine con Via Quintino Sella
- a e in modo indistinto, del CP_4 CP_3 primo posto auto sito a destra, “guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, all'angolo tra via Quintino Sella
e Via Rattazzi;
- a del secondo posto a destra, “guardando CP_2
l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, a confine con la particella 588, via Rattazzi e porzione di cui al precedente punto.
-in ulteriore subordine, disporre la divisione del medesimo secondo il progetto secondo allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), con assegnazione a sorte ai condividenti ex art. 729 cc;
-in estremo subordine, disporre la divisione del medesimo secondo il progetto secondo allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), con assegnazione a sorte ai condividenti ex art. 729 cc;
- In ogni caso, porre a carica di parte attrice, nella misura dei 2/3, o in quella minore ritenuta di giustizia, le spese legali del primo grado di giudizio. Con condanna alla rifusione agli appellati, nonché appellanti incidentali, delle spese del presente grado.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disposto la divisione tra l'appellante e gli appellati della parte comune del fabbricato per cui è causa, meglio contraddistinto al Catasto del
Comune di Senigallia (AN) al foglio 10, particella 3604, secondo la ripartizione indicata nella planimetria di progetto relativa all'ipotesi n°1 redatta dal CTU, GE. , che viene qui integralmente Persona_1 richiamata anche nelle modalità di attuazione tecnica, con ordine di trascrizione della relativa decisione ed esonero di responsabilità del competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e ponendo solidalmente a carico delle stesse le spese di CT.
Il sig. proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione, proponendo, a loro volta, appello incidentale per i motivi di gravame di seguito esposti, contestando nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passere all'esame del merito, deve vagliarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale come sollevata dalla difesa del sul presupposto che, poiché l'impugnazione incidentale Pt_1 investe un capo della sentenza non impugnato da esso appellante, gli appellati avrebbero dovuto proporre appello avverso la sentenza nei termini di cui all'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che l'appello incidentale spiegato è inammissibile, perché tardivamente proposto.
Detta eccezione è infondata: invero, alla luce della pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8486/2024 “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale».
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dall'iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018). Nel caso in esame, appare evidente che l'appello principale, imperniato sulla richiesta di attribuzione ad esso appellante in proprietà esclusiva per come richiesta in primo grado, o, in subordine, mediante estrazione a sorte, di uno dei lotti individuati dal CTU secondo la ripartizione indicata nella planimetria di progetto relativa all'ipotesi n°1, fatta propria dal Tribunale, sia in grado dimettere in discussione il complessivo assetto della divisione per come delineato dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che l'interesse all'impugnazione da parte degli appellati, nasce proprio dall'impugnazione principale.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, nell'ordinare lo scioglimento della comunione sulla particella 3604, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla seguente domanda spiegata da esso appellante nel primo grado di giudizio: “iii) disporre, altresì, ogni ulteriore provvedimento opportuno e necessario ai fini della divisione e all'assegnazione all'attore della porzione di sua competenza”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione adottata dal giudice di primo grado in tema di spese di lite, ritenendo non corretta la disposta integrale compensazione, a fronte di un comportamento ostruzionistico dei convenuti, odierni appellati.
Gli appellanti incidentali, invece, censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle richieste di attribuzione unitaria ed indivisa formulata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, nonché nella parte in cui il Tribunale ha omesso di disporre il frazionamento catastale dell'immobile oggetto di divisione, rendendo, di fatto, intrascrivibile la sentenza.
Censuravano, poi, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, senza tener conto del comportamento del che ha sempre negato l'esistenza di servitù di passaggio, Pt_1 rendendo necessario l'espletamento dell'istruttoria orale.
Quanto al primo motivo dell'appello principale, gli appellati sostengono l'inammissibilità dello stesso, ritenendo che giammai il nel Pt_1 corso del primo grado di giudizio, aveva chiesto l'attribuzione di uno specifico lotto, ovvero, aveva istato per l'estrazione a sorte.
Sul punto, deve evidenziarsi che la Cassazione ha ben chiarito che “Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e
l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione”. (Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n.15926; Cass.
Civ. Sez. II, 17/04/2013, n. 9367).
Ad ogni buon conto, deve ulteriormente evidenziarsi che, mentre nell'ipotesi di bene non comodamente divisibile l'istanza di attribuzione del bene assume carattere vincolante per il giudice, il quale, essendo la vendita l'extrema ratio, deve accedere alla relativa richiesta, dovendo poi valutare quale debba essere preferita nell'ipotesi di concorrenti richieste, viceversa in un caso, quale quello in esame, in cui è possibile la divisione in natura, per l'ipotesi di quote identiche è lo stesso legislatore che ha predeterminato il criterio di attribuzione delle quote, individuandolo nel sorteggio, mentre in ipotesi di quote diverse è espressamente prevista l'attribuzione ad ogni singolo condividente.
Gli ulteriori motivi di appello e di appello incidentale, con esclusione di quelli che concernono il capo delle spese di lite, andranno trattati unitariamente, stante la loro stretta connessione oggettiva.
Ciò posto, va preliminarmente ribadito che oggetto della domanda di divisione è l'area in comproprietà tra le parti, dell'estensione complessiva di mq 173.00, censita al catasto del Comune di Civitanova
Marche al fg 10 part 3604 che confina, a nord con immobile della
Provincia, ad est con area individuata al catasto al foglio 10 mappale
588, di proprietà dei Signori , , Controparte_1 Parte_1
, e , a sud con via Rattazzi CP_2 CP_3 CP_4 ed a ovest con via Quintino Sella, utilizzata come parcheggio ed avente un valore stimato condivisibilmente dal Ctu nel primo grado di giudizio in euro 69.200,00.
Risulta, altresì, documentato ed incontestato che i proprietari dell'area sono:
- proprietario per 2/8 Parte_1
- proprietaria per 2/8 Controparte_1
- proprietaria per 2/8 CP_2
- proprietario per 1/8 CP_3
- proprietario per 1/8. CP_4
Il CT, ha ritenuto che detta area sia comodamente divisibile ricavando posti auto da assegnare ai singoli proprietari, ritenendo, però, di dover lasciare in comunione tra le parti lo spazio di accesso e manovra, utilizzato anche per entrare nella particella confinante e in alcuni immobili della palazzina censita al foglio 10 mappale 1727, e la particella in cui insiste la servitù, predisponendo due diversi progetti divisionali.
Ritiene, al riguardo, la Corte, di dover condividere quanto deciso dal
Giudice di primo grado in merito al progetto divisionale denominato
“ipotesi 1”, atteso che, in entrambi i casi, resteranno in comproprietà le particelle di accesso e manovra e la particella con l'area su ci insiste la servitù di passaggio e per entrambe le ipotesi è necessaria l'effettuazione di opere, peraltro non particolarmente onerose, ma l'ipotesi prescelta è preferibile non essendo prevista la corresponsione di conguagli tra i comproprietari e poi, perché, essendo la stessa proprio finalizzata a creare posti auto, rispecchia la vocazione della zona anche in considerazione dell'ubicazione dell'immobile e mira ad attribuire a ciascun comunista una proprietà facile da vendere e da affittare oltre che idonea ad incrementare di valore anche l'abitazione a cui è funzionale.
Tanto premesso devono allora valutarsi le doglianze delle parti:
l'appellante principale, lamenta, come detto, il fatto che non si sia provveduto all'attribuzione delle quote né all'estrazione a sorte.
Analoga censura viene mossa dagli appellanti incidentali che, con riferimento a detta ipotesi di divisione, avevano sin dal primo grado di giudizio concluso chiedendo, nell'ipotesi in cui venisse accolta, come fatto, l'ipotesi 1 individuata dal CT,” l'attribuzione unitaria ed indivisa di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, e precisamente dei due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi e del parcheggio che si affaccia su via
Quintino Sella, lato Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio costituita nel 1956.”
A tal riguardo, va osservato che, in tema di divisione di comunione ereditaria con parità di quote, disciplina applicabile anche nel caso che ci occupa, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, “deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice: ciò in quanto l'alterazione della originaria eguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Cassazione civile sez. II, 10/01/2014,
n.407, e nello stesso senso, Sez. 2, 9 ottobre 2007, n. 21085)
Dovrà, pertanto, procedersi alla divisione del bene comune secondo il progetto allegato al n. 3 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 1), e procedere all'attribuzione unitaria ed indivisa agli appellati dei due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi
e del parcheggio che si affaccia su via Quintino Sella, lato Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio, con conseguente attribuzione all'attore del restante parcheggio.
Gli appellati, appellanti incidentali, censurano poi la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al frazionamento del terreno de quo.
Ritiene la Corte che non ci si trovi al cospetto di nessuna omessa pronuncia, non avendo le parti proposto domanda di frazionamento nel primo grado di giudizio, non potendosi ritenere tale quella finalizzata ad ottenere “ogni ulteriore provvedimento opportuno e necessario ai fini della divisione richiesta”, di talché, in assenza di specifica domanda, tutte le operazioni necessarie ai fini della trascrizione della sentenza e delle volture catastali, dovranno essere effettuate a cura ed a spese delle parti.
Al riguardo, va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale si è affermato che la domanda di frazionamento di un immobile è cosa diversa, per petitum
e causa petendi, da quella di divisione dell'immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione (così Cass. Sez. 3, 28/04/1999, n. 4240 si veda, peraltro, anche Cass. Sez. 2, 28/05/2010, n. 13112). Ne discende che, in mancanza di un'espressa domanda delle parti, per procedere al frazionamento accatastamento ed alla relativa trascrizione, la redazione di tali documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti, determinando la sentenza solo la definitiva attribuzione delle quote a ciascuno dei condividenti. Né, altrimenti, l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane può essere subordinata alla preventiva identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto. (cfr
Cass civ 30073 del 2017).
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
La modifica della sentenza di primo grado importa una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento del motivo di gravame sollevato sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali in tema di regolamentazione delle spese di lite. Orbene, ritiene la Corte che, valutando complessivamente l'esito del giudizio ed in considerazione della reciproca parziale soccombenza, vi siano i presupposti per procedere alla compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
PQM
La Corte di appello di Ancona definitivamente pronunciando nel giudizio n.482/2023, così provvede:
in parziale modifica della sentenza di primo grado,
richiamato il progetto divisionale denominato Ipotesi 1 di cui alla consulenza redatta dal CT GE , assegna in via Persona_1 unitaria ed indivisa agli appellati i due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi ed il parcheggio che si affaccia su via Quintino Sella, lato
Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio;
assegna all'appellante il restante parcheggio. Parte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione in conformità della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 482/23
promosso da
codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 7 luglio 1961 e residente in
Senigallia (AN), Lungomare Guglielmo Marconi n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanari
Appellante
Contro
codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], CP_2 codice fiscale , residente in [...]
Castagna n. 2/A, codice fiscale CP_3
, residente in [...]
n. 14 e codice fiscale , CP_4 C.F._5 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'AVV. Loris Casagrande Montesi
Appellati, appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1408/2022 del Tribunale di
Ancona pubblicata in data 1.12.2022
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, oggi adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, i) accogliere, per i motivi tutti illustrati in narrativa, l'appello proposto dal Sig. contro Parte_1
i Signori e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e, per l'effetto, ii) in parziale riforma della sentenza n.
[...]
1408/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Prima
Civile, nella persona del Giudice Onorario Dott. Claudio Cicconi, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. 8295/2017, resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio del giorno primo dicembre 2022, mai notificata, di attribuire al Sig. l posto auto Pt_1 indicato nella narrativa del presente atto (cfr. pag. 14) o, in subordine, assegnare, si opus anche tramite estrazione a sorte, in proprietà esclusiva a ciascuno dei comunisti, i lotti individuati dal CTU, Geom.
secondo la ripartizione indicata nella planimetria di Persona_1 progetto relativa all'ipotesi n°1, da intendersi, qui brevità, integralmente richiamato e trascritto, adottando ogni necessario provvedimento di legge e di ragione;
iii) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. iv) Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati, appellanti incidentali: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, per tutte le motivazioni espresse in narrativa:
- NEL MERITO, rigettare integralmente l'appello principale proposto da perché infondato;
Parte_1
- NEL MERITO, accogliere l'appello formulato in via incidentale con la presente comparsa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, e previo frazionamento del frustolo di terreno oggi contraddistinto al foglio 10 particella 3604 CT Comune di Senigallia, di proprietà dell'attore e dei convenuti
- In via principale, disporre la divisione del medesimo secondo il progetto allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), e procedere all'attribuzione unitaria ed indivisa ai convenuti delle porzioni contraddistinte dai numeri 2, 3 e 4 progetto medesimo, con conseguente attribuzione all'attore della porzione contraddistinta al n. 1;
- In via subordinata, disporre la divisione della medesima secondo il progetto allegato al n. 3 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 1), e procedere all'attribuzione unitaria ed indivisa ai convenuti dei due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi
e del parcheggio che si affaccia su via Quintino Sella, lato Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio costituita nel 1956, con conseguente attribuzione all'attore del restante parcheggio;
- In via ulteriormente subordinata disporre la divisione del medesimo secondo il progetto allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), e procedere all'attribuzione:
o a della prima area urbana sita a sinistra, Controparte_1
“guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, adiacente la servitù di passaggio, a confine con Via Quintino Sella o a e in modo indistinto, della CP_4 CP_3 prima area urbana sita a destra, “guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, all'angolo tra via Quintino Sella e Via Rattazzi;
o a della seconda area urbana sita a destra, CP_2
“guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, a confine con la particella 588, via Rattazzi e porzione di cui al precedente punto.
- In via ulteriormente subordinata disporre la divisione del medesimo secondo il progetto allegato al n. 3 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 1), e procedere all'attribuzione:
- a del primo posto auto sito a sinistra, Controparte_1
“guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, adiacente la servitù di passaggio, a confine con Via Quintino Sella
- a e in modo indistinto, del CP_4 CP_3 primo posto auto sito a destra, “guardando l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, all'angolo tra via Quintino Sella
e Via Rattazzi;
- a del secondo posto a destra, “guardando CP_2
l'edificio” ed accedendo da via Quintino Sella, a confine con la particella 588, via Rattazzi e porzione di cui al precedente punto.
-in ulteriore subordine, disporre la divisione del medesimo secondo il progetto secondo allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), con assegnazione a sorte ai condividenti ex art. 729 cc;
-in estremo subordine, disporre la divisione del medesimo secondo il progetto secondo allegato al n. 4 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 2), con assegnazione a sorte ai condividenti ex art. 729 cc;
- In ogni caso, porre a carica di parte attrice, nella misura dei 2/3, o in quella minore ritenuta di giustizia, le spese legali del primo grado di giudizio. Con condanna alla rifusione agli appellati, nonché appellanti incidentali, delle spese del presente grado.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disposto la divisione tra l'appellante e gli appellati della parte comune del fabbricato per cui è causa, meglio contraddistinto al Catasto del
Comune di Senigallia (AN) al foglio 10, particella 3604, secondo la ripartizione indicata nella planimetria di progetto relativa all'ipotesi n°1 redatta dal CTU, GE. , che viene qui integralmente Persona_1 richiamata anche nelle modalità di attuazione tecnica, con ordine di trascrizione della relativa decisione ed esonero di responsabilità del competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e ponendo solidalmente a carico delle stesse le spese di CT.
Il sig. proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'impugnazione, proponendo, a loro volta, appello incidentale per i motivi di gravame di seguito esposti, contestando nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passere all'esame del merito, deve vagliarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale come sollevata dalla difesa del sul presupposto che, poiché l'impugnazione incidentale Pt_1 investe un capo della sentenza non impugnato da esso appellante, gli appellati avrebbero dovuto proporre appello avverso la sentenza nei termini di cui all'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che l'appello incidentale spiegato è inammissibile, perché tardivamente proposto.
Detta eccezione è infondata: invero, alla luce della pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8486/2024 “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale».
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dall'iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018). Nel caso in esame, appare evidente che l'appello principale, imperniato sulla richiesta di attribuzione ad esso appellante in proprietà esclusiva per come richiesta in primo grado, o, in subordine, mediante estrazione a sorte, di uno dei lotti individuati dal CTU secondo la ripartizione indicata nella planimetria di progetto relativa all'ipotesi n°1, fatta propria dal Tribunale, sia in grado dimettere in discussione il complessivo assetto della divisione per come delineato dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che l'interesse all'impugnazione da parte degli appellati, nasce proprio dall'impugnazione principale.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, nell'ordinare lo scioglimento della comunione sulla particella 3604, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla seguente domanda spiegata da esso appellante nel primo grado di giudizio: “iii) disporre, altresì, ogni ulteriore provvedimento opportuno e necessario ai fini della divisione e all'assegnazione all'attore della porzione di sua competenza”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione adottata dal giudice di primo grado in tema di spese di lite, ritenendo non corretta la disposta integrale compensazione, a fronte di un comportamento ostruzionistico dei convenuti, odierni appellati.
Gli appellanti incidentali, invece, censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle richieste di attribuzione unitaria ed indivisa formulata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, nonché nella parte in cui il Tribunale ha omesso di disporre il frazionamento catastale dell'immobile oggetto di divisione, rendendo, di fatto, intrascrivibile la sentenza.
Censuravano, poi, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, senza tener conto del comportamento del che ha sempre negato l'esistenza di servitù di passaggio, Pt_1 rendendo necessario l'espletamento dell'istruttoria orale.
Quanto al primo motivo dell'appello principale, gli appellati sostengono l'inammissibilità dello stesso, ritenendo che giammai il nel Pt_1 corso del primo grado di giudizio, aveva chiesto l'attribuzione di uno specifico lotto, ovvero, aveva istato per l'estrazione a sorte.
Sul punto, deve evidenziarsi che la Cassazione ha ben chiarito che “Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e
l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione”. (Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n.15926; Cass.
Civ. Sez. II, 17/04/2013, n. 9367).
Ad ogni buon conto, deve ulteriormente evidenziarsi che, mentre nell'ipotesi di bene non comodamente divisibile l'istanza di attribuzione del bene assume carattere vincolante per il giudice, il quale, essendo la vendita l'extrema ratio, deve accedere alla relativa richiesta, dovendo poi valutare quale debba essere preferita nell'ipotesi di concorrenti richieste, viceversa in un caso, quale quello in esame, in cui è possibile la divisione in natura, per l'ipotesi di quote identiche è lo stesso legislatore che ha predeterminato il criterio di attribuzione delle quote, individuandolo nel sorteggio, mentre in ipotesi di quote diverse è espressamente prevista l'attribuzione ad ogni singolo condividente.
Gli ulteriori motivi di appello e di appello incidentale, con esclusione di quelli che concernono il capo delle spese di lite, andranno trattati unitariamente, stante la loro stretta connessione oggettiva.
Ciò posto, va preliminarmente ribadito che oggetto della domanda di divisione è l'area in comproprietà tra le parti, dell'estensione complessiva di mq 173.00, censita al catasto del Comune di Civitanova
Marche al fg 10 part 3604 che confina, a nord con immobile della
Provincia, ad est con area individuata al catasto al foglio 10 mappale
588, di proprietà dei Signori , , Controparte_1 Parte_1
, e , a sud con via Rattazzi CP_2 CP_3 CP_4 ed a ovest con via Quintino Sella, utilizzata come parcheggio ed avente un valore stimato condivisibilmente dal Ctu nel primo grado di giudizio in euro 69.200,00.
Risulta, altresì, documentato ed incontestato che i proprietari dell'area sono:
- proprietario per 2/8 Parte_1
- proprietaria per 2/8 Controparte_1
- proprietaria per 2/8 CP_2
- proprietario per 1/8 CP_3
- proprietario per 1/8. CP_4
Il CT, ha ritenuto che detta area sia comodamente divisibile ricavando posti auto da assegnare ai singoli proprietari, ritenendo, però, di dover lasciare in comunione tra le parti lo spazio di accesso e manovra, utilizzato anche per entrare nella particella confinante e in alcuni immobili della palazzina censita al foglio 10 mappale 1727, e la particella in cui insiste la servitù, predisponendo due diversi progetti divisionali.
Ritiene, al riguardo, la Corte, di dover condividere quanto deciso dal
Giudice di primo grado in merito al progetto divisionale denominato
“ipotesi 1”, atteso che, in entrambi i casi, resteranno in comproprietà le particelle di accesso e manovra e la particella con l'area su ci insiste la servitù di passaggio e per entrambe le ipotesi è necessaria l'effettuazione di opere, peraltro non particolarmente onerose, ma l'ipotesi prescelta è preferibile non essendo prevista la corresponsione di conguagli tra i comproprietari e poi, perché, essendo la stessa proprio finalizzata a creare posti auto, rispecchia la vocazione della zona anche in considerazione dell'ubicazione dell'immobile e mira ad attribuire a ciascun comunista una proprietà facile da vendere e da affittare oltre che idonea ad incrementare di valore anche l'abitazione a cui è funzionale.
Tanto premesso devono allora valutarsi le doglianze delle parti:
l'appellante principale, lamenta, come detto, il fatto che non si sia provveduto all'attribuzione delle quote né all'estrazione a sorte.
Analoga censura viene mossa dagli appellanti incidentali che, con riferimento a detta ipotesi di divisione, avevano sin dal primo grado di giudizio concluso chiedendo, nell'ipotesi in cui venisse accolta, come fatto, l'ipotesi 1 individuata dal CT,” l'attribuzione unitaria ed indivisa di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, e precisamente dei due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi e del parcheggio che si affaccia su via
Quintino Sella, lato Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio costituita nel 1956.”
A tal riguardo, va osservato che, in tema di divisione di comunione ereditaria con parità di quote, disciplina applicabile anche nel caso che ci occupa, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, “deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice: ciò in quanto l'alterazione della originaria eguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Cassazione civile sez. II, 10/01/2014,
n.407, e nello stesso senso, Sez. 2, 9 ottobre 2007, n. 21085)
Dovrà, pertanto, procedersi alla divisione del bene comune secondo il progetto allegato al n. 3 della relazione definitiva del C.T.U., denominato IPOTESI 1), e procedere all'attribuzione unitaria ed indivisa agli appellati dei due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi
e del parcheggio che si affaccia su via Quintino Sella, lato Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio, con conseguente attribuzione all'attore del restante parcheggio.
Gli appellati, appellanti incidentali, censurano poi la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al frazionamento del terreno de quo.
Ritiene la Corte che non ci si trovi al cospetto di nessuna omessa pronuncia, non avendo le parti proposto domanda di frazionamento nel primo grado di giudizio, non potendosi ritenere tale quella finalizzata ad ottenere “ogni ulteriore provvedimento opportuno e necessario ai fini della divisione richiesta”, di talché, in assenza di specifica domanda, tutte le operazioni necessarie ai fini della trascrizione della sentenza e delle volture catastali, dovranno essere effettuate a cura ed a spese delle parti.
Al riguardo, va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale si è affermato che la domanda di frazionamento di un immobile è cosa diversa, per petitum
e causa petendi, da quella di divisione dell'immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione (così Cass. Sez. 3, 28/04/1999, n. 4240 si veda, peraltro, anche Cass. Sez. 2, 28/05/2010, n. 13112). Ne discende che, in mancanza di un'espressa domanda delle parti, per procedere al frazionamento accatastamento ed alla relativa trascrizione, la redazione di tali documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti, determinando la sentenza solo la definitiva attribuzione delle quote a ciascuno dei condividenti. Né, altrimenti, l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane può essere subordinata alla preventiva identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto. (cfr
Cass civ 30073 del 2017).
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
La modifica della sentenza di primo grado importa una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento del motivo di gravame sollevato sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali in tema di regolamentazione delle spese di lite. Orbene, ritiene la Corte che, valutando complessivamente l'esito del giudizio ed in considerazione della reciproca parziale soccombenza, vi siano i presupposti per procedere alla compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
PQM
La Corte di appello di Ancona definitivamente pronunciando nel giudizio n.482/2023, così provvede:
in parziale modifica della sentenza di primo grado,
richiamato il progetto divisionale denominato Ipotesi 1 di cui alla consulenza redatta dal CT GE , assegna in via Persona_1 unitaria ed indivisa agli appellati i due parcheggi che si affacciano su via Rattazzi ed il parcheggio che si affaccia su via Quintino Sella, lato
Hotel Marche, adiacente alla servitù di passaggio;
assegna all'appellante il restante parcheggio. Parte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione in conformità della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico