Sentenza breve 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 27/03/2023, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00277/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2023, proposto da
Radio EB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Lamacchia e Marco Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Lamacchia in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, n. 82;
contro
Comune di Mango, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Martinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Mango prot. 4571 del 28 novembre 2022, con il quale si diffida la Radio EB srl ad adempiere all'ordinanza di demolizione n. 3/91 emanata in data 18 novembre 1991 entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso e con il quale si avverte che ai sensi dell'art. 35, comma 2°, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii decorso infruttuosamente tale termine “le opere abusive verranno rimosse e demolite a cura del Comune e le relative spese saranno poste a carico del destinatario del presente provvedimento”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mango;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il presente ricorso è impugnato il provvedimento prot. n. 4571 del 28.11.2022 con cui il Comune di Mango ha diffidato Radio EB S.r.l. (di seguito “Radio EB”) – titolare dell’omonima impresa di radiodiffusione sonora a carattere commerciale operante in ambito locale – ad adempiere all’ordinanza di demolizione n. 3/91 del 18.11.1991, avente ad oggetto la rimozione del traliccio munito di antenna, di circa metri 52 di altezza, realizzato e utilizzato dalla ricorrente per le proprie trasmissioni radiofoniche;
- tale ordinanza è stata emanata in considerazione dell’abusività del manufatto realizzato in assenza del necessario titolo edilizio, nonché dell’impossibilità di garantire il rispetto delle “ norme di sicurezza per quanto riguarda il ribaltamento della struttura situata a metri 30 dalla strada Prov.le Mango – Cossano Belbo ”;
Considerato che la succitata ordinanza è divenuta definitiva a seguito del decreto dichiarativo della perenzione del ricorso di appello presentato dalla ricorrente per la riforma della sentenza di questo Tribunale n. 1421/2001, con cui è stato accertato che “ l’opera in questione per le sue dimensioni (altezza di circa 52 metri) sicuramente comporta una rilevante alterazione dell’assetto urbanistico, e come tale è soggetta al previo rilascio della concessione edilizia ” e, inoltre, che “ il rilascio della concessione per l’esercizio della radiodiffusione non comporta il diritto per il gestore del servizio di installare l’impianto per la trasmissione senza munirsi del necessario titolo edificatorio; il rilascio della concessione da parte del Ministero delle Telecomunicazioni assume una diversa valenza e riguarda la disciplina di un interesse del tutto distinto da quello urbanistico, demandato alla cognizione del Comune ”;
Rilevato che il provvedimento impugnato in questa sede si limita a sollecitare formalmente l’adempimento dell’ordinanza di demolizione ormai divenuta definitiva, intimando alla ricorrente di provvedere, con assegnazione dell’ulteriore termine di novanta giorni per la rimessione in pristino dei luoghi;
Rilevato, altresì, che la domanda di condono presentata dalla ricorrente in data 9.12.2004 è stata esaminata e rigettata dall’amministrazione con provvedimento prot. 976 del 7.03.2023, per cui, anche sotto questo profilo, non vi sono ragioni che ostino alla doverosa esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 3/91, all’attualità pienamente valida ed efficace;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, con condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Radio EB S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Mango, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Valentina Caccamo, Referendario, Estensore
Martina Arrivi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO